Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 526 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Mariano Stabile n.
172, presso lo studio dell'Avv. Spina Francesco, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
, (C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Caltanissetta, n. 1 presso lo studio dell'Avv. Fricano Massimo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta –
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03/02/2025, svolta in modalità c.d. cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la (d'ora in Parte_1 avanti, per semplicità, anche solo ) ha convenuto in giudizio il Condo- Pt_1 minio di Palermo (d'ora in avanti, per semplicità, Controparte_1 anche solo deducendo che in data 18/12/2020 aveva ricevuto, CP_1 dall'Assemblea del suddetto condominio, l'incarico di realizzare uno studio di
1
Parte attrice ha riferito di avere consegnato, in data 25/01/2021, lo studio di fattibilità/progetto preliminare, unitamente agli elaborati grafici ed al quadro economico, in seno al quale erano state evidenziate le difformità pre- senti su parti comuni dell'edificio (individuate, queste ultime, piano per pia- no, appartamento per appartamento doc 1) e, in merito all'individuazione della misura agevolativa, sotto il profilo fiscale, da intraprendere nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria delle facciate dell'edificio era stata indicata l'agevolazione prevista ex art 1 CP_2 commi 219-224 della L. 160/2019 (c.d. Bonus facciate). ha dedotto che gli elaborati erano rimasti visibili per 30 Parte_1 giorni presso i locali condominiali e l'assemblea del 26/02/2021, nel corso della quale l'Arch. e l'Ing. avevano relaziona- Persona_1 Persona_2 to in ordine allo studio di fattibilità/progetto preliminare, risposto a tutte le domande formulate ed illustrato le ragioni tecniche e le difformità presenti, aveva provveduto ad approvare a maggioranza lo studio di fattibilità/progetto preliminare.
Alla successiva assemblea dell'11/03/2021, il aveva poi con- CP_1 ferito incarico all'attrice di redigere il progetto definitivo ed esecutivo incari- candola, inoltre, di realizzare ulteriori opere, queste ultime non comprese nel bonus fiscale di cui alla citata L. 160/2019 (doc.3) - incarico ribadito a mez- zo PEC, inviata in pari data - , ed assegnato il termine di trenta giorni per la presentazione della progettazione definitiva ed esecutiva e la redazione del contratto di appalto e di cessione del credito con la Controparte_3
, Società partner collegata per la realizzazione degli in-
[...] terventi e per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste per legge.
2 Il progetto era stato consegnato nel termine concordato, in data
07/04/2021 e, con PEC di pari data, aveva, altresì, inviato Parte_1 un parere tecnico – legale illustrando, non solo i lavori da attuare, ma anche la normativa applicabile al caso de quo, allegando pareri attestanti la possi- bilità di accesso al bonus fiscale per il caso di specie (doc 4) e, in particolare, la possibilità per il Condominio di accedere alle agevolazioni fiscali legate sia alla manovra di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agevola- bili al 50% (legge di Bilancio anno finanziario 2021) che alla manovra di cui all'art. 1, comma 219, della L. 160/2019 - Bonus Facciate con detrazione e/o cessione del credito di imposta del 90% generato dagli interventi proget- tuali, alla luce del soddisfacimento di entrambi i requisiti previsti per legge relativi, il primo, all'ubicazione in una delle due zone omogenee dello stru- mento urbanistico comunale (zone “A” o “B” di cui al Decreto Ministeriale n.
1444/1968), il secondo, alla visibilità delle facciate da strada e/o da suolo pubblico.
Tuttavia, con PEC del 16/04/2021 (doc. 5), il Condominio non aveva pro- ceduto all'approvazione del progetto definitivo.
L' ha dedotto che era stato stipulato tra le parti un contratto d'opera Pt_1 professionale, fonte di una pretesa creditoria ed ha invocato la responsabilità del che, dopo aver approvato lo studio di fattibilità ed aver con- CP_1 ferito l'incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, aveva omes- so di approvare il progetto definitivo ed esecutivo e non aveva conferito l'appalto per la realizzazione delle opere, ponendo in essere un comporta- mento non improntato correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali.
Ritenuto il grave inadempimento del convenuto ed il proprio diritto alla ri- soluzione del contratto ed al risarcimento dei danni, l'attrice ha, quindi, con- cluso chiedendo al Tribunale di «1) accertare e dichiarare l'inadempimento del
e l'intervenuta risoluzione del contratto Controparte_1
3 per le ragioni di cui in narrativa;
2) condannare il Controparte_4
al risarcimento del danno nell'accezione del lucro cessante pari ad €
[...]
185.182,26 oltre oneri ed accessori riconducibili alla somma che l'attrice avrebbe incassato se l'inadempimento del condominio non avesse permesso
l'esecuzione dell'incarico conferito».
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Controparte_5
e, in via preliminare, ha contestato che tra le parti fosse mai
[...] stato sottoscritto un contratto, un “disciplinare di incarico” o conferito alcun incarico professionale che prevedesse la corresponsione, in favore dell' , Pt_1 di un compenso indipendentemente dalla concreta esecuzione dei lavori di rifacimento della facciata e, comunque, dal positivo e sicuro accertamento circa l'effettiva e concreta possibilità per il Condominio di accedere, per l'ese- cuzione di tali lavori, alle agevolazioni dei bonus fiscali vigenti fino alla data del 31/12/2021.
Il ha fatto rilevare che, già in seno alla delibera assembleare CP_1 del 18/12/2020, nel conferire alla l'incarico relativo alla redazione Pt_1 dello studio di fattibilità, era chiaro che i lavori di rifacimento della facciata oggetto della delibera sarebbero stati eseguiti solo e soltanto a condizione che gli stessi potessero essere ammessi alle agevolazioni fiscali previste dalla legge e che, dunque, i relativi costi (id est, almeno il 90% degli stessi) non gravassero sui condomini.
In quella sede, era stato, altresì, espressamente precisato che “...sulla ba- se dell'offerta della società per lo studio di fattibilità, non è previsto Parte_1 alcun anticipo economico in quanto le relative spettanze risulteranno incluse nel quadro economico di spesa nel caso in cui il Condominio decidesse di in- traprendere l'esecuzione degli interventi progettuali e che, in particolare, la So- cietà ha dichiarato che non è previsto alcun costo dello studio Parte_1 di fattibilità anche nell'ipotesi in cui il Condominio dovesse deliberare di pro- cedere all'esecuzione degli interventi affidando l'incarico ad un soggetto diver- so” (v. il verbale di assemblea del 18.2.2020 con allegata la relativa manife-
4 stazione di interesse di : doc. n. 2). Pt_1
Alla luce di ciò, il ha rilevato che le attività svolte da in CP_1 Pt_1 favore del derivanti dal predetto studio di fattibilità non poteva- CP_1 no far sorgere alcun diritto al compenso in favore della società attrice in mancanza di un'effettiva esecuzione degli interventi progettuali (rectius, dell'esecuzione degli stessi da parte di e/o di una società ad essa col- Pt_1 legata) ed, a fortiori, laddove fosse stato accertato che detti interventi non avrebbero potuto beneficiare, in considerazione della complessiva situazione urbanistica in cui versava lo stabile, della agevolazione fiscale indicata dall'attrice.
Ancora, il Condominio ha dedotto di essere incorso in palese vizio del con- senso nel momento del conferimento dell'incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, deliberato dall'assemblea condominiale del
26/02/2021, per essere stato a ciò indotto dalle rassicurazioni fornite dall' poi rivelatesi prive di fondamento, con conseguente annullabilità Pt_1
– espressamente eccepita – del “contratto d'opera professionale”.
In particolare, il convenuto ha rilevato che la situazione urbanistica dello stabile, contrariamente a quanto asserito da parte avversa, non avrebbe con- sentito di accedere ai benefici fiscali del cd. “bonus facciate”.
Ed invero, risultava incontestato tra le parti che l'edificio di CP_5
presentasse delle difformità urbanistiche sulle parti comuni in
[...] una misura sicuramente superiore al 2%, per come indicato nella relazione allegata allo Studio di fattibilità, unitamente alla relativa Tavola grafica 3 re- datta dallo (allegata sub il doc. n. 1) sicchè era Controparte_6
l'attrice a risultare inadempiente per non avere rappresentato fedelmente al committente l'esatta consistenza delle irregolarità urbanistiche CP_1 consentendogli di vagliare in modo adeguato e realistico le soluzioni percor- ribili per l'esecuzione dei lavori in regime di detrazione fiscale.
Secondo la prospettazione del l'attrice aveva fornito informa- CP_1 zioni errate, fuorvianti e non veritiere e, quindi, non aveva correttamente e
5 diligentemente eseguito lo studio di fattibilità commissionato, con conse- guente vizio della volontà del convenuto, erroneamente indotto a CP_1 ritenere possibile progettare ed eseguire dei lavori di rifacimento della faccia- ta dello stabile ricorrendo ad una determinata agevolazione fiscale (il Bonus facciate).
Il convenuto aveva, quindi, legittimamente deciso di non ap- CP_1 provare i progetti definitivi ed esecutivi consegnati dalla il Pt_1
07/04/2021 in esecuzione dell'incarico formalizzato il 26/02/2021 annulla- bile per vizio del consenso e, in ogni caso, di non dare corso ai lavori di recu- pero della facciata, tenuto conto dell'inadempimento della in ordine Pt_1 alla non adeguata e corretta esecuzione dello studio di fattibilità ed essendo, comunque, venuto meno il presupposto in forza del quale si era dato corso alla progettazione definitiva ed esecutiva, ossia la possibilità di eseguire i la- vori progettati pagando soltanto il 10% del loro costo complessivo e portando in detrazione fiscale il residuo 90%,
Alla luce di ciò, il Condominio ha affermato che la società attrice non pote- va vantare alcun diritto a compenso né per la redazione dello studio di fatti- bilità, né in relazione ai progetti definitivi ed esecutivi redatti esclusivamente in ragione del medesimo studio di fattibilità rivelatosi inadeguato.
In via del tutto subordinata, il ha contestato anche nel quan- CP_1 tum le pretese attoree, apodittiche e sprovviste di prova, non avendo l' Pt_1 mai inviato al alcun preavviso di parcella, né indicato i criteri di CP_1 calcolo e/o parametri utilizzati per quantificarle.
Tenuto conto della genericità ed indeterminatezza della domanda, infine, il ha eccepito la nullità della citazione introduttiva per indetermi- CP_1 natezza del petitum e/o della causa petendi e ha, quindi, concluso chieden- do al Tribunale di «previo ordine all'attrice di integrazione della domanda ai sensi dell'art. 164, comma 5, c.p.c. per la indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi in ragione dell'apodittica quantificazione di pretesi corri- spettivi a titolo di danno da lucro cessante, in accoglimento delle sollevate ec-
6 cezioni di difetto di presupposizione, e/o di mancato avveramento della condi- zione, e/o di annullabilità per vizio del consenso degli incarichi di prestazione
d'opera professionale conferiti alla con delibere assembleari Parte_1 condominiali del 26.2.2021 e del 11.3.2021 e/o di inadempimento contrattua- le, dichiarare inammissibili e/o rigettare con qualsivoglia formula o statuizio- ne, perchè infondate in fatto ed in diritto, le domande tutte proposte dalla nei confronti del Condominio di Piazzale Ungheria n. 73 Paler- Parte_1 mo».
Istruita a mezzo di acquisizione documentale e C.T.U. affidata all'ing.
[...]
la causa è stata posta in decisione all'udienza del 03/02/2025 Per_3 svolta in modalità c.d. cartolare, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto ed in ordine allo svolgimento del processo, va a questo punto confermata in questa sede l'ordinanza riservata del
03/05/2022 nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità della citazio- ne per indeterminatezza del petitum o della causa petendi ed alle cui motiva- zioni si rinvia integralmente.
Nel merito, deve osservarsi che la presente controversia trae origine dall'incarico conferito in data 18/12/2020 dall'Assemblea del
[...]
alla società attrice e diretto alla realizzazione di uno studio Controparte_1 di fattibilità circa gli interventi di messa in sicurezza e di rifacimento delle facciate dello stabile nonché alla individuazione e scelta motivata della tipo- logia degli interventi da intraprendere, avuto riguardo alle agevolazioni fiscali di cui al D.L. Rilancio n. 34/2020 (cfr. verbale assemblea 18/20/2020 e al- legata Manifestazione di interesse della all. 2 della prodizio- Parte_1 ne di parte convenuta).
In seno alla citata delibera del nonché alla manifestazione di CP_1 interesse dell' è stato espressamente precisato che «per la redazione Pt_1 dello studio di fattibilità non è previsto alcun anticipo economico in quanto le relative spettanze risulteranno incluse nel quadro economico di spesa nel caso
7 in cui il Condominio decidesse di intraprendere l'esecuzione degli interventi progettuali» e che «non è previsto alcun costo dello studio di fattibilità anche nell'ipotesi in cui il dovesse deliberare di procedere all'esecuzione CP_1 degli interventi affidando l'incarico a soggetto diverso».
Risulta dagli atti che in data 25/01/2021, l' abbia consegnato lo Pt_1 studio di fattibilità/progetto preliminare e che in ordine alla “misura agevola- tiva, sotto il profilo fiscale, da intraprendere nell'ambito degli eventuali inter- venti di manutenzione ordinaria/straordinaria delle facciate dell'edificio con- dominiale», abbia individuato il c.d. Bonus facciate di cui ai commi da 219 a
224 della Legge n. 160/2019, con possibilità di detrazione e/o cessione del
90% del credito di imposta generato dall'esecuzione degli interventi di manu- tenzione ordinaria e/o straordinaria delle superfici opache verticali dei pro- spetti visibili da strada e/o da spazi pubblici.
È, altresì, documentato che il abbia approvato a maggioranza CP_1 lo studio di fattibilità/progetto preliminare ed abbia conferito incarico all' di redigere il progetto definitivo ed esecutivo e, tuttavia, dopo la Pt_1 sua consegna, non abbia proceduto alla sua approvazione.
Secondo la prospettazione di ciò sarebbe stato determina- Parte_1 to dall'aumento del costo complessivo dell'intera opera commissionata in re- lazione ad ulteriori lavori - la cui progettazione era stata richiesta l'approvazione dello studio di fattibilità/progetto preliminare - che avrebbe indotto alcuni condomini a non procedere oltre. Alla luce di ciò, previa decla- ratoria del grave inadempimento del ne ha chiesto la condanna CP_1 al risarcimento del danno.
Il Condominio, dal canto suo, ha dedotto che l'incarico relativo alla reda- zione dello studio di fattibilità era stato conferito anche al fine di verificare l'accessibilità alle agevolazioni fiscali previste dalla legge e che detto studio - che aveva concluso affermando che gli abusi e le anomalie riscontrate nell'e- dificio di non avrebbero impedito l'accesso al cd. Bo- Controparte_1 nus Facciate – aveva indotto in errore il Convenuto, poiché la situazione ur-
8 banistica dello stabile, contrariamente a quanto affermato dalla attrice, sa- rebbe stata idonea ad inibire l'accesso al bonus fiscale previsto ex art 1 commi 219-224 della L. 160/2019 (c.d. Bonus facciate).
A tale proposito, nel corso del giudizio, è stata espletata una C.T.U. affida- ta all'ing. il quale, sulla scorta degli accertamenti compiuti, ha Per_4 redatto una relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamen- te esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati vanno pertanto in que- sta sede condivisi.
Il C.T.U. ha premesso che «l'edificio di è composto da n° Controparte_1
62 unità immobiliari e lo scrivente ha avuto accesso a n° 40 unità immobiliari ritenendolo un campione esaustivo per determinare lo stato di regolarità» ed ha, quindi, proceduto a verificare che n. 2 unità immobiliari presentano dif- formità non regolarizzabili tardivamente o in sanatoria, n. 24 unità immobi- liari presentano difformità regolarizzabili tardivamente o in sanatoria, n. 10 unità immobiliari presentano difformità regolarizzabili tardivamente o in sa- natoria previa autorizzazione dell'assemblea condominiale e solo n. 4 unità immobiliari risultano conformi alle planimetrie catastali d'impianto.
Alla luce di ciò il C.T.U. in ordine alla sussistenza di difformità urbanisti- che o abusi edilizi che, per entità o natura, alla data della redazione dello studio di fattibilità da parte della impedissero l'accesso alle Parte_1 agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, ha concluso affermando che
«alla data della redazione dello studio di fattibilità da parte di Parte_1
consegnato al condominio in data 07/04/2021, sussistevano difformità
[...] urbanistiche tali da non potere usufruire di qualsiasi bonus edilizio».
Ed invero, il Tecnico, dopo aver descritto l'agevolazione fiscale nota come c.d. bonus facciate, ha precisato che, per averne diritto, gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, secondo il decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regiona- le e ai regolamenti edilizi comunali (Guida Bonus Facciate delle Agenzie delle
Entrate).
9 Ora, gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche di sola pulitura o tinteggiatura, se non interes- sano le parti strutturali, possono configurarsi come interventi di manuten- zione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Testo unico delle di- sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380) e, in tal caso, per l'avvio del cantiere che accede al bonus fac- ciate, non necessitando di alcun titolo edilizio (permesso di costruire o Scia leggera/pesante), né di comunicazione di inizio lavori asseverata (in alcune
Regioni, come la Sicilia, si presenta la CIL, ovvero una semplice comunica- zione di inizio lavori), non è necessario (per l'interessato) attestare la confor- mità urbanistica-edilizia.
Tuttavia, il medesimo T.U., all'art. 49, prevede la perdita dei diritti di acce- so alle agevolazioni fiscali e stabilisce che “ (…) gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste delle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura
o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cen- to delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore ge- nerale e nei piani particolareggiati di esecuzione”.
Rispondendo ai rilievi critici formulati dal C.T.P. di parte attrice, il C.T.U. ha ulteriormente precisato che «La condizione di regolarità urbanistica è indi- pendente dal titolo edilizio idoneo per l'esecuzione delle opere. Infatti, se è pur vero che è necessario possedere il titolo adeguato a seconda dell'intervento da realizzare è anche vero che gli interventi definiti “edilizia libera” ovvero “in as- senza di titolo” devono presupporre le stesse condizioni iniziali di regolarità urbanistica».
Inoltre, il C.T.U. ha fatto osservare che «le difformità urbanistiche non sa- nabili, individuate nell'edificio del in Pa-Controparte_1
10 lermo, riguardano quindi parti comuni. A tal proposito, si rappresenta che le modifiche di prospetto operate da alcuni condomini (modifiche del vano infisso) indicate nella relazione di consulenza con la tipologia C necessitano di auto- rizzazione condominiale tramite assenso unanime di tutti i condomini, ovvero in termini millesimali 1000/1000, obiettivo di non facile raggiungimento. Infi- ne, si precisa che l'intervento nei prospetti (porzioni di parti comuni), promosso dal , non presuppone la regolarità ur- Parte_2 banistica della singola porzione sulla quale s'interviene, ma riguarda la rego- larità di tutte le parti comuni condominiali che costituiscono il manufatto».
A ciò si aggiunga che come reiteratamente affermato dalla Corte di cassa- zione (v. da ultimo n., n.20286/2023, n. 24478/2021), “qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edi- ficio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente” (Cass. Pen.
11788/2021, n. 27993/2020, n. 25985/2020, n. 48026/2019, n.
9648/2019, n. 51427/2014, n. 26367/2014; per la esclusione della possibi- lità di eseguire anche interventi soggetti a D.I.A. (ora su manufatti CP_7 abusivi che non siano stati sanati né condonati, poiché gli interventi ulterio- ri, sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie di opere realizza- bili tramite tale strumento autorizzativo, ripetono le caratteristiche di illegit- timità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente cfr. Cass.
n. 21490/2006; n. 45070/2008; n. 1810/2008; n. 2112/2008; n.
51427/2014; n. 8865/2016).
Analoga posizione ha assunto la giurisprudenza amministrativa, la quale ha ribadito che “in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie del- la manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d'illiceità
11 dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente” (Consiglio di Stato, Sez. 6,
n. 2171 del 25/11/2021).
Pertanto, anche se l'intervento non necessiti di un titolo edilizio, nel caso in cui l'immobile presenti degli abusi, esso finirebbe tuttavia con l'integrare una nuova irregolarità e, quindi, potrebbe ugualmente essere considerato abusivo.
Alla luce di ciò, la verifica di conformità urbanistica – edilizia è indispen- sabile a maggior ragione nell'ipotesi in cui si desideri usufruire di una qual- siasi detrazione fiscale.
Nella specie, alla luce dell'istruttoria espletata, lo studio di fattibilità rea- lizzato dalla società attrice si è rilevato erroneo nella misura in cui ha affer- mato che la situazione urbanistica dello stabile consentiva l'accesso alle age- volazioni fiscali dalla stessa individuate.
Ora, dal verbale assembleare cui è allegata la manifestazione di disponibi- lità dell' , emerge chiaramente l'intenzione del Condominio di condizio- Pt_1 nare l'esecuzione delle opere all'accessibilità alle agevolazioni fiscali garantite dallo studio di fattibilità redatto dall' , rivelatosi successivamente erro- Pt_1 neo.
Alla luce di ciò, deve ritenersi non contrario a buona fede il rifiuto del di procedere all'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi CP_1
e, in ogni caso, di non dare concretamente corso ai lavori di recupero della facciata.
Ed infatti, il venir meno di tale elemento dell'accordo, essenziale, sia in re- lazione alle opere da realizzare, che allo studio di fattibilità ad esse connesso, rende legittimo il comportamento del che, visto venire meno un CP_1 elemento imprescindibile, espresso ripetutamente in sede di formazione della volontà assembleare, relativamente alla esigenza di non sostenere esborsi e di procedere mediante accesso ai bonus fiscali, ha deciso di non dar corso al- le opere di cui si tratta.
In seno alla comparsa conclusionale ha dedotto di avere invitato il Pt_1
12 a procedere al ripristino delle irregolarità edilizie - che sarebbero CP_1 state ben evidenziate e mai occultate - già in seno al parere tecnico legale, prodotto in uno con lo studio di fattibilità/progetto preliminare e che, pur non ritenendolo necessario, con PEC dei 05/07/2021 e 05/08/2021 si era dichiarata disponibile alla presentazione della ed per l'esecuzione delle Pt_3 modifiche richieste al progetto già approvato ma, a fronte di ciò, il Condomi- nio avrebbe assunto un comportamento improntato a colpevole inerzia, non essendosi mai attivato per rimuovere gli ostacoli che avevano impedito l'esecuzione dell'opera.
In disparte ogni considerazione in merito alla modifica delle allegazioni di- fensive così operata dall'attrice che ha introdotto solo in seno alla comparsa conclusionale tale nuovo thema decidendum, deve osservarsi che ha Pt_1 sempre reiteratamente difeso la bontà delle conclusioni rassegnate in seno allo studio di fattibilità in merito all'accessibilità al c.d. bonus facciate nono- stante la presenza di difformità urbanistiche ed alla non necessità di proce- dere alla loro eliminazione/sanatoria.
Segnatamente, in seno alla PEC del 7.4.2021 (v. doc. n. 7 della produzione di parte convenuta) ha affermato che nonostante “la presenza di anomalie edilizie – rappresentate, per lo più, da modifiche di forma e dimensioni delle aperture esterne”, “sussistono i requisiti per accedere all'agevolazione fiscale legata alla legge di Bilancio per l'esercizio 2021 (Recupero edilizio) nonché alla
L. 160/2019, art. 1, comma 219 (bonus facciata)” ed in ordine all'eventualità di procedere preliminarmente alle sanatorie tardive degli abusi ha affermato che la procedura vigente nella regione Sicilia avrebbe avuto “una tempistica presso il SUE del Comune di Palermo assolutamente incompatibile con la dura- ta prevista per le agevolazioni fiscali di che trattasi”.
Ancora, in seno alla nota PEC del 16.4.2021 (v. doc. n. 11 della produzio- ne di parte convenuta), l'attrice ha nuovamente affermato di avere consegna- to lo “studio di fattibilità concludendo che, per le ragioni tecniche ivi meglio precisate (per lo più riconducibili all'originaria applicazione dell'intonaco "Ful-
13 get", ad oggi in perfetto stato di conservazione ed alla presenza di lastre di marmo) e per la presenza di piccoli abusi (questi, imputabili alla modifica ap- portata ad alcuni infissi esterni delle unità immobiliari), sarebbe stato oppor- tuno procedere, allo scopo di assicurare la piena fruibilità dei bonus fiscali, con l'agevolazione prevista ex art. 1 commi 219-224 della L. 160/2019 (c.d
Bonus facciate), precisando “al fine di fugare eventuali, ulteriori, dubbi” di avere redatto “un parere tecnico illustrando, non solo i lavori che sarebbero dovuti essere posti in essere, ma anche la normativa applicabile al caso de quo, allegando pareri di illustri riviste del settore che attestavano la possibilità di accesso al bonus fiscale per il caso di specie” qualificando come “stucchevo- le, poiché fuori contesto e non riconducibile in alcun modo al caso che ci occu- pa, il richiamo all'art. 49 del DPR 380/2001” e concludendo che “nessuna del- le violazioni sopra indicate e che dovrebbero inibire l'accesso al bonus fiscale,
è presente nell'immobile di ”. Controparte_1
In ultimo, in seno alla nota pec del 26/04/2021 ha ulteriormente ribadito che “come già ampiamente argomentato in seno al Parere tecnico legale tra- smesso a codesta Spett.le Amministrazione condominiale in data
07/04/2021, qualora non risultino necessarie per gli interventi le preventive autorizzazioni edilizie … ed effettivamente gli interventi da attuare siano ri- conducibili nell'ambito della cd. “Edilizia libera” e nel novero degli interventi agevolabili di cui all'art. 16-bis del T.U.I.R., il contribuente potrà fruire della detrazione in argomento, anche considerando che nella fattispecie
l'agevolazione fiscale non riguarda le spese relative agli interventi che hanno generato le difformità urbanistiche presenti, ancorchè in misura lieve, nell'edificio condominiale”.
Alla luce di ciò non v'è chi non veda che la necessità di eseguire i lavori previa la sanatoria degli abusi è stata sempre esclusa dalla società attrice, anche in considerazione delle tempistiche di attivazione delle relative proce- dure ritenute incompatibili con i termini all'epoca vigenti per l'accesso alla detrazione fiscale del bonus facciate individuata dalla . Pt_1
14 La domanda formulata dall'attrice, pertanto, non può che essere rigettata.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte attrice.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione alla domanda (da € 52.001 a € 260.000) relativa- mente a tutte le fasi.
Le spese di C.T.U. devono essere poste definitivamente a carico di parte at- trice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda proposta da in persona del legale rap- Parte_1 presentante pro tempore nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] condanna in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_1 pore al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte convenuta liqui- date, in assenza di nota spese, in complessivi 14.103,00, oltre spese genera- li, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e le spese di C.T.U. liquida- te come da decreti in atti.
Così deciso in Palermo in data 30/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudi- ce, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con mo- difiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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