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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1432/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1432/2025, promossa con ricorso depositato il 09/04/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Paola Vigo
e
2) Parte_2
Nato a Luino (VA) il 04/08/1971
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Stefano Cenacchi
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cunardo (VA), in data 31 luglio 1999
(anno 1999 atto n. 6 parte II serie A )
con la seguente figlia maggiorenne, non economicamente indipendente:
nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/04/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
autorizzare i coniugi a vivere separati di letto mensa e abitazione;
dichiarare la separazione personale dei coniugi e Pt_2 Pt_1
ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La figlia rimarrà a vivere con il padre. Per_1
2) La casa coniugale, sita in Porto Valtravaglia (VA), Via Torre n. 13/b, viene assegnata al marito perché vi abiti con la figlia.
3) Il padre provvederà al mantenimento di , salvo per le spese straordinarie, comprese quelle Per_1
dell'auto in uso alla figlia, che saranno a carico dei genitori al 50% secondo le linee guida vigenti presso il Tribunale di Varese.
4) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano pertanto a qualsivoglia assegno di concorso al proprio mantenimento.
5) Le autovetture e le motociclette vengono assegnate in proprietà esclusiva all'attuale intestatario,
e come segue:
2 - Toyota Land Cruiser Tg. ZA363RV e Tg. CZ059MH
- moto KTM 890 SMT Tg. FF54338
vengono assegnate al Sig. Pt_2
- Toyota Yaris Tg. GB590XE
- Peugeot 107 DR579CA attualmente in uso ad Per_1
- TR TR 660 Tg. EY28348
vengono assegnate alla Sig.ra Pt_1
6) I coniugi si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale, il cui ricavato verrà suddiviso tra gli stessi al 50% ciascuno, previo conferimento – entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso - di mandato congiunto ad agenzia immobiliare della zona e determinazione dell'importo base/minimo che dovrà essere necessariamente accettato in caso di offerta d'acquisto.
Qualora uno dei coniugi, pur in presenza di offerta pari o superiore all'importo base/minimo che verrà concordato, si rifiutasse o omettesse di accettare la proposta e vendere quindi l'immobile, questi sarà obbligato a pagare una penale, che consisterà, fino all'effettiva vendita:
* per il Sig. nell'obbligo di versare alla moglie l'importo di € 250,00 mensili;
Pt_2
* per entrambi, nel pagamento della provvigione dell'agenzia e di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare dal rifiuto della vendita.
7) Qualora la casa coniugale non dovesse venire venduta in tempi rapidi, il Sig. Pt_2
sarà obbligato a versare alla moglie l'importo di € 250,00 mensili per l'occupazione della casa, ma ciò solamente dopo il decorso di otto mesi dalla firma del mandato all'agenzia immobiliare e comunque solo a far data dal momento in cui avrà trovato un lavoro che le consenta di Per_1
essere economicamente autosufficiente;
8) Le spese connesse alla messa in vendita della casa coniugale (A.P.E., perizie o quant'altro) e le spese straordinarie sino alla vendita verranno suddivise tra i coniugi al 50%.
3 9) Con il corretto adempimento delle condizioni qui stabilite i coniugi dichiarano di aver già regolato e definito tutti i reciproci rapporti patrimoniali e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c..
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 31/07/1999, in Cunardo (VA ), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Cunardo (anno 1999 atto n. 6, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1432/2025, promossa con ricorso depositato il 09/04/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Paola Vigo
e
2) Parte_2
Nato a Luino (VA) il 04/08/1971
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Stefano Cenacchi
1 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Cunardo (VA), in data 31 luglio 1999
(anno 1999 atto n. 6 parte II serie A )
con la seguente figlia maggiorenne, non economicamente indipendente:
nata a [...] in data [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 09/04/2025, richiedevano pronuncia cumulativa ex art. 473bis.49 c.p.c. di separazione personale e successivo scioglimento del matrimonio civile.
La pronuncia di separazione personale veniva richiesta alle seguenti condizioni:
autorizzare i coniugi a vivere separati di letto mensa e abitazione;
dichiarare la separazione personale dei coniugi e Pt_2 Pt_1
ordinare al Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La figlia rimarrà a vivere con il padre. Per_1
2) La casa coniugale, sita in Porto Valtravaglia (VA), Via Torre n. 13/b, viene assegnata al marito perché vi abiti con la figlia.
3) Il padre provvederà al mantenimento di , salvo per le spese straordinarie, comprese quelle Per_1
dell'auto in uso alla figlia, che saranno a carico dei genitori al 50% secondo le linee guida vigenti presso il Tribunale di Varese.
4) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano pertanto a qualsivoglia assegno di concorso al proprio mantenimento.
5) Le autovetture e le motociclette vengono assegnate in proprietà esclusiva all'attuale intestatario,
e come segue:
2 - Toyota Land Cruiser Tg. ZA363RV e Tg. CZ059MH
- moto KTM 890 SMT Tg. FF54338
vengono assegnate al Sig. Pt_2
- Toyota Yaris Tg. GB590XE
- Peugeot 107 DR579CA attualmente in uso ad Per_1
- TR TR 660 Tg. EY28348
vengono assegnate alla Sig.ra Pt_1
6) I coniugi si impegnano a mettere in vendita la casa coniugale, il cui ricavato verrà suddiviso tra gli stessi al 50% ciascuno, previo conferimento – entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso - di mandato congiunto ad agenzia immobiliare della zona e determinazione dell'importo base/minimo che dovrà essere necessariamente accettato in caso di offerta d'acquisto.
Qualora uno dei coniugi, pur in presenza di offerta pari o superiore all'importo base/minimo che verrà concordato, si rifiutasse o omettesse di accettare la proposta e vendere quindi l'immobile, questi sarà obbligato a pagare una penale, che consisterà, fino all'effettiva vendita:
* per il Sig. nell'obbligo di versare alla moglie l'importo di € 250,00 mensili;
Pt_2
* per entrambi, nel pagamento della provvigione dell'agenzia e di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare dal rifiuto della vendita.
7) Qualora la casa coniugale non dovesse venire venduta in tempi rapidi, il Sig. Pt_2
sarà obbligato a versare alla moglie l'importo di € 250,00 mensili per l'occupazione della casa, ma ciò solamente dopo il decorso di otto mesi dalla firma del mandato all'agenzia immobiliare e comunque solo a far data dal momento in cui avrà trovato un lavoro che le consenta di Per_1
essere economicamente autosufficiente;
8) Le spese connesse alla messa in vendita della casa coniugale (A.P.E., perizie o quant'altro) e le spese straordinarie sino alla vendita verranno suddivise tra i coniugi al 50%.
3 9) Con il corretto adempimento delle condizioni qui stabilite i coniugi dichiarano di aver già regolato e definito tutti i reciproci rapporti patrimoniali e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c..
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 31/07/1999, in Cunardo (VA ), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Cunardo (anno 1999 atto n. 6, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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