Articolo 2 della Legge 23 aprile 1975, n. 125
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 aprile 1975
Art. 2. null a osta rilasciati a tutto il 31 dicembre 1973, vengono imputate sui seguenti limiti d'impegno:
lire 10.000 milioni per il concorso previsto dall' articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ;
lire 2.000 milioni per il concorso di cui all'articolo 6 terzo comma della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e all'articolo 2-ter della legge 4 agosto 1971, n. 592 ;
lire 250 milioni per il concorso previsto dall' articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404 ;
lire 280 milioni per il concorso di cui all' articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ;
lire 60 milioni per il concorso di cui all' articolo 16, lettera b) della legge 2 giugno 1961, n. 454 ;
lire 340 milioni per il concorso di cui all' articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646 , convertito nella legge 26 novembre 1969, n. 828 ;
lire 270 milioni per il concorso previsto dall' articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e dall' articolo 16 della legge 13 agosto 1971, n. 817 .
All'onere dell'anno 1975 relativo ai limiti d'impegno di cui al comma precedente per complessive lire 13.200 milioni si provvede con le somme esistenti sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per annualita' relative a limiti di impegno iscritti in applicazione delle disposizioni legislative sopra richiamate emanate anteriormente al 31 dicembre 1973.
All'uopo le somme come sopra esistenti saranno versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei limiti di impegno di cui al primo comma.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 27 aprile 1975