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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA IE Presidente
Dr. NA AL Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8188/2024, vertente
TRA
(OM (RM), 27/02/1960), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NUCCETELLI LOREDANA;
E
(AVEZZANO (AQ), 12/08/1955), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
NUCCETELLI LOREDANA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in data 07/02/1993 in Roma
(trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 057, Serie A/06, Parte
02).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 160/2025 pubbl. il 10/01/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/02/1993; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Roma al n. 057, Serie A/06, Parte 2.
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle seguenti condizioni di divorzio 1) La figlia , maggiorenne e studentessa universitaria, resta a vivere con la madre Per_1 nella casa coniugale sita in Roma Via Fortebraccio n. 16;
2) La casa familiare sita in Roma Via Fortebraccio n. 16, di esclusiva proprietà della
Sig.ra resta assegnata in via definitiva alla stessa con quanto in essa contenuto;
Parte_1
3) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia la somma mensile di € 300,00, somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
inoltre, il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie per come previste dal Protocollo Per_1 del Tribunale di Roma”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/02/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
8188/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/02/1993 in
Roma (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 057, Serie A/06,
Parte 02) tra OM (RM), 27/02/1960) e Parte_1 CP_1
(AVEZZANO (AQ), 12/08/1955), alle condizioni concordate dalle parti e
[...] trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 01/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA AL TA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA IE Presidente
Dr. NA AL Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8188/2024, vertente
TRA
(OM (RM), 27/02/1960), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NUCCETELLI LOREDANA;
E
(AVEZZANO (AQ), 12/08/1955), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
NUCCETELLI LOREDANA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in data 07/02/1993 in Roma
(trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 057, Serie A/06, Parte
02).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 160/2025 pubbl. il 10/01/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/02/1993; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Roma al n. 057, Serie A/06, Parte 2.
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle seguenti condizioni di divorzio 1) La figlia , maggiorenne e studentessa universitaria, resta a vivere con la madre Per_1 nella casa coniugale sita in Roma Via Fortebraccio n. 16;
2) La casa familiare sita in Roma Via Fortebraccio n. 16, di esclusiva proprietà della
Sig.ra resta assegnata in via definitiva alla stessa con quanto in essa contenuto;
Parte_1
3) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 della figlia la somma mensile di € 300,00, somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
inoltre, il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie per come previste dal Protocollo Per_1 del Tribunale di Roma”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 07/02/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
8188/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/02/1993 in
Roma (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 057, Serie A/06,
Parte 02) tra OM (RM), 27/02/1960) e Parte_1 CP_1
(AVEZZANO (AQ), 12/08/1955), alle condizioni concordate dalle parti e
[...] trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 01/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA AL TA IE