Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 221
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Sentenza 4 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, in composizione collegiale, con il Giudice Relatore Dott.ssa Micol Menconi. Le parti coinvolte hanno presentato richieste contrastanti riguardo all'assegnazione della casa familiare e al mantenimento della figlia maggiorenne. Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare al padre, il pagamento di un contributo mensile di mantenimento da parte della madre e la condivisione delle spese straordinarie per la figlia. La parte resistente, invece, ha chiesto di mantenere l'assegnazione della casa alla madre e di confermare l'affidamento congiunto, sostenendo che il padre non si era occupato adeguatamente della figlia.

Il Giudice ha accolto in parte le richieste del ricorrente, revocando l'assegnazione della casa alla madre e assegnandola al padre, ritenendo che la figlia non fosse economicamente indipendente e avesse manifestato la volontà di vivere con il padre. Il Giudice ha sottolineato che l'assegnazione della casa familiare deve rispondere all'interesse della prole, in particolare quando si tratta di figli maggiorenni non autosufficienti. Inoltre, ha stabilito un contributo al mantenimento a carico della madre, limitato ai periodi in cui essa fosse priva di occupazione, evidenziando l'importanza di garantire un ambiente stabile e sereno per la figlia. Infine, ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti, riconoscendo la natura familiare della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 221
    Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
    Numero : 221
    Data del deposito : 4 aprile 2025

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