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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 748/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANTENIMENTO E
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE”, promosso da:
nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Caravaggio n. 18 – lettera C, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Cherchi
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via C.F._2
Giudice Saltaro nr. 33;
pagina 1 di 12 ricorrente
nata a [...] il [...] ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
Roberto Contini ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in C.F._4
Olbia, Via Giacomo Pala nr. 2/A;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) disporre che la casa familiare, pertinenze e mobilio inclusi, sita in Olbia (SS) alla via Antea n. 8, venga assegnata al signor , il quale vi abiterà con la figlia Parte_1
; 2) disporre a carico della signora l'obbligo di corrispondere Persona_1 Parte_2 mensilmente direttamente alla figlia a titolo di mantenimento, l'importo di € 200,00 mensili o Per_1
l'importo che il Tribunale adito riterrà equo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi il giorno 1° di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla figlia , alle Persona_1
coordinate bancarie che le verranno comunicate;
3) disporre che il signor e la Parte_1
signora siano obbligati nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Parte_2
per la loro figlia (scolastiche, mediche, ludiche e sportive) da concordarsi preventivamente;
Per_1
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava che:
pagina 2 di 12 - con provvedimento del 12 settembre 2012, emesso nel procedimento n.r.g. 385/2011 v.g., il Tribunale per i Minorenni di Sassari disponeva: l'affidamento condiviso della figlia , all'epoca Persona_1
minore, ad entrambi i genitori e con collocazione della predetta Parte_1 Parte_2
presso la residenza materna, l'assegnazione alla della casa familiare di proprietà del Parte_2
, sita in Olbia, Via Antea nr. 8, ed un contributo al mantenimento, a carico del , in Pt_1 Pt_1
favore della figlia minore, per l'importo complessivo di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il percepiva pensione sociale per l'ammontare di € 700,00 mensili, e non disponeva di Pt_1
risorse economiche sufficienti per il reperimento di un alloggio idoneo ad accogliere anche la figlia oggi maggiorenne, per cui da anni il ricorrente abitava in una roulotte posta all'interno di un Per_1
vigneto in Olbia, Via Edera, zona Tege Sambene;
- nonostante le predette difficoltà, il , da sempre, provvedeva alle esigenze della figlia, Pt_1
corrispondendo il mantenimento disposto dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, oltre alle spese necessarie per la crescita della ragazza;
- da tempo, la figlia lamentava malessere nella convivenza con la madre, per il rapporto conflittuale con la che ometteva di provvedere alle esigenze della figlia, e serbava atteggiamenti oppositivi nei Pt_2
confronti di Per_1
- la resistente aveva permesso al figlio , avuto da una precedente relazione, di fare rientro Persona_2 presso l'abitazione di Olbia, Via Antea nr. 8, dopo la detenzione scontata dal medesimo per i reati commessi, circostanza quest'ultima che, per determinava ulteriormente la compromissione Per_1
della serenità nell'ambiente domestico;
- a causa del disagio patito per la situazione sopra descritta, manifestava più volte il desiderio Per_1
di essere ospitata presso il padre che, tuttavia, abitando in una roulotte per essere stata la casa familiare
(di sua proprietà) assegnata alla non era in grado di garantire alla figlia una dimora ed un Pt_2
ambiente idoneo ad accoglierla;
- sussistevano, dunque, i presupposti per ottenere, in favore del ricorrente, l'assegnazione della casa familiare, dove il intendeva convivere con la figlia, stante il venir meno delle condizioni per le Pt_1 quali, all'epoca, il Tribunale per i Minorenni di Sassari la disponeva in favore della resistente.
Si costituiva nel presente procedimento la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in rigetto del ricorso proposto ex adverso e a conferma dei provvedimenti di cui al Decreto V.G. 705/12 Cron. 1054/12 del 19.09.2012, emesso dal Tribunale per i
pagina 3 di 12 Minorenni di Sassari, disporre:
1. l'affidamento congiunto della minore ad entrambi Persona_1
i genitori con la residenza della minore presso l'abitazione della madre sita in via Antea n. 8 in Olbia;
2. confermare l'assegnazione della casa familiare sita in via Antea n. 8 in Olbia, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, alla IG.ra ;
3. senza regolare gli incontri del padre con Parte_3
la figlia considerato che ha raggiunto la maggiore età.
4. Che il IG. Per_1 Per_1 Parte_1
contribuisca economicamente e regolarmente, versando l'importo di € 100,00 mensile. 5.
[...]
Incaricare il Servizio Sociale del Comune di Olbia affinché provveda a monitorare il nucleo, relazionato il Tribunale.
5. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Nelle proprie difese, la parte resistente contestava quanto dedotto dal ricorrente, rilevando che era il medesimo a rendersi inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, ed a non occuparsi delle esigenze di La rilevava altresì che, del nucleo familiare, faceva parte Per_1 Pt_2 anche l'altro suo figlio , di 22 anni, avuto da una precedente relazione, scarcerato il 2 ottobre Per_2
2024 dalla Casa Circondariale di Bancali, presso la quale era recluso dal marzo 2024, cresciuto dalla resistente in solitudine, stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre , Persona_3
pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Sassari nel 2018.
Parte resistente deduceva altresì che aveva reperito un impiego presso un Cantiere nautico di Per_1
Olbia, con la mansione di segretaria, per il quale percepiva una retribuzione pari a circa € 1.200,00 mensili.
Il procedimento veniva istruito mediante prove documentali, e con l'audizione della figlia maggiorenne delle parti, . Persona_1
All'esito dell'udienza calendarizzata al 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice
Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Preliminarmente, si rileva che, avendo raggiunto la maggiore età, al Collegio non compete Per_1
adottare alcuna disposizione in ordine al regime di affidamento, collocamento della medesima, e diritto di visita del genitore non collocatario;
pertanto, rispetto alle conclusioni rassegnate da parte resistente nella propria comparsa di costituzione, con riferimento alla richiesta di conferma dei provvedimenti di cui al Decreto Cron. 1054/2012, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, e di disporre l'affidamento congiunto della “minore ad entrambi i genitori con la residenza della Persona_1 minore presso l'abitazione della madre”, si ritiene doversi dichiarare non luogo a provvedere.
pagina 4 di 12 L'oggetto della presente controversia, dunque, resta limitato ai provvedimenti da adottare a tutela della prole maggiorenne non economicamente indipendente, come da domanda di parte, quindi al diritto al mantenimento in favore della medesima, ed all'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con la figlia.
L'ordinamento giuridico italiano prevede che i genitori abbiano l'obbligo di mantenere i figli, anche maggiorenni, finché non sono economicamente autosufficienti;
ne consegue che l'obbligo di mantenimento non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma cessa quando il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente, ovvero quando è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
L'autosufficienza economica non dipende solo dal reddito, ma anche dalla capacità di gestire le proprie risorse, e dalla possibilità di trovare un'occupazione adeguata;
è chiaro che il fatto che il figlio ha un lavoro a termine, o saltuario, non significa automaticamente che sia economicamente autonomo.
Nell'ambito dell'adozione dei provvedimenti in favore della prole, minore e maggiorenne non economicamente indipendente, quello di assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di tutela dell'interesse morale e spirituale della prole a mantenere l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena, affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare.
Proprio per questo, l'assegnazione della casa spetta, generalmente, al convivente con cui vengono collocati i figli della coppia (ossia il genitore che vivrà prevalentemente con i bambini nell'ambito di un affidamento condiviso, oppure il genitore che detiene l'affidamento esclusivo).
L'art. 337 sexies c.c., infatti, evidenzia come il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo, così da rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
È pacifico che la legge, e la Corte Costituzionale, non facciano distinzioni tra figli nati all'interno del matrimonio, e figli nati da un'unione di fatto. Pertanto, anche in caso di convivenze more uxorio con figli, il Giudice può assegnare la casa familiare al genitore collocatario, per proteggere l'interesse superiore dei minori, o dei figli non ancora autosufficienti. È altrettanto chiaro che, se la coppia è senza figli, il Tribunale non può riconoscere alcun diritto di abitazione nella casa familiare, neanche se uno dei due coniugi dovesse essere senza reddito, disoccupato e privo di dimora. Difatti, l'assegnazione della casa ha come unica funzione la tutela della prole: non è uno strumento di sostegno al reddito del pagina 5 di 12 coniuge (o del partner) meno abbiente, ma un mezzo per garantire ai minori, ed ai maggiorenni non ancora autosufficienti, di rimanere nello stesso habitat domestico.
Ne consegue che, quando il figlio raggiunge la maggiore età, il genitore collocatario non perde automaticamente il diritto all'assegnazione della casa, a condizione che il figlio maggiorenne non sia economicamente autosufficiente. Presupposto, quindi, per ottenere, ma anche per continuare a mantenere, l'assegnazione della casa, è la presenza di figli minorenni, oppure di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, considerato che non vi è un diritto di assegnazione della casa alla moglie in quanto coniuge, o al partner in quanto convivente more uxorio, ma in quanto genitore collocatario. Con tale concetto si intende, chiaramente, il collocatario dei figli della coppia (di fatto o sposata) che si separa, e non anche di quelli avuti da terzi (che non sarebbero altrimenti “figli”, in senso stretto, per l'altro partner).
È principio noto quello per cui, quando il figlio diventa maggiorenne, si revocano tutte le decisioni adottate rispetto all'affidamento, ed alle frequentazioni tra genitori e figli, che sono liberi di scegliere con chi vivere.
Nel momento in cui il figlio maggiorenne decide di cambiare residenza, ed andare a vivere con il genitore inizialmente non collocatario, si verifica un mutamento di assetti determinante rispetto all'assegnazione della casa familiare, ed all'obbligo di mantenimento, in quanto, venuta meno la convivenza con il figlio (che segue, in caso di raggiungimento della maggiore età, la volontà di quest'ultimo), viene meno altresì il presupposto dell'assegnazione della casa familiare al genitore
(precedentemente) collocatario, il quale non potrà più richiedere il mantenimento per la prole che non vivrà più con lui.
Nella specie, si ritiene provato che , figlia maggiorenne delle parti, non è Persona_1
economicamente indipendente.
La stessa, neomaggiorenne, appena diplomata, soltanto da pochi mesi ha reperito un'occupazione lavorativa temporanea, con contratto a termine, e scadenza prevista al 31 maggio 2025. Per tale impiego, percepisce uno stipendio mensile netto pari a circa € 1.000,00/1.200,00, che non le Per_1
consente di soddisfare, in maniera autonoma, le proprie esigenze.
In particolare, non è in grado di sostenere, con le proprie risorse economiche, tutti i costi Per_1
correlati al reperimento e mantenimento di un alloggio, ed al contempo provvedere autonomamente alle spese ordinarie e straordinarie della vita quotidiana.
pagina 6 di 12 Tali circostanze sono state riferite dalla ragazza stessa che, all'udienza del 20 marzo 2025, ha dichiarato quanto segue: “Io mi sono diplomata il 29 giugno 2024, frequentavo l'istituto tecnico di amministrazione, finanza e marketing, ad Olbia. Un mese dopo, il 29 luglio 2024, ho iniziato a lavorare in un cantiere nautico ad Olbia. Ho deciso di andare a lavorare perché non mi potevo permettere le spese dell'Università, a livello di alloggio ecc.. e volevo mettermi un po' di soldi da parte per la macchina, visto che stavo terminando le guide per avere la patente. Ho un contratto a tempo determinato che scade il 31 maggio, ancora non so se ci sarà una proroga. Lo stipendio netto varia, posso prendere da € 1.000,00, ad € 1.200,00. Questo stipendio non mi permette di affittare una casa, ci ho provato a cercare qualcosa ad Olbia, ma è impossibile. Devo mantenere la macchina, ho la mia macchina, bollo, assicurazione, etc… Mi sono dovuta pagare anche tutte le spese mediche per
l'apparecchio ai denti, lo sto ancora pagando a rate. Se affittassi una casa, tenendo conto che dovrei pagare anche le bollette, rimarrei senza nulla in tasca (…)”.
Quanto dedotto da non è oggetto di specifica contestazione da parte delle parti. Del resto, Per_1
entrambi parte ricorrente e parte resistente, chiedendo l'assegnazione della casa familiare presso la quale convivere con la figlia, ed un contributo al mantenimento in favore di quest'ultima, confermano, di fatto, che, nonostante il reperimento temporaneo di un impiego, ha ancora bisogno del Per_1
sostentamento dei propri genitori.
Né si ritiene che il mancato raggiungimento della totale indipendenza economica possa essere attribuito a a titolo di colpa;
anzi, non si può che riconoscere l'impegno della ragazza che, nonostante la Per_1
giovane età, ed appena conseguito il diploma, si è adoperata per reperire un'occupazione lavorativa, provvedendo altresì con i propri risparmi, nei limiti del possibile, a sostenere qualche spesa necessaria a soddisfare le sue esigenze, senza pretendere (né richiedere) in ogni occasione denaro ai propri genitori.
Quanto prospettato dal ricorrente, circa la compromissione, per della serenità nell'ambito Per_1 dell'habitat domestico della casa sita in Olbia, Via Antea nr. 8, ha trovato piena conferma nel corso del procedimento.
A tal proposito, si richiamano le dichiarazioni rese da stessa all'udienza del 20 marzo 2025, Per_1 come segue: “(…) Io in quella casa sto tanto male (si commuove). All'inizio io stavo con mia mamma ed il mio fratellastro, poi per due anni sono andata a vivere con mio padre, e dopo sono dovuta tornare
a casa di mia madre perché lei stava male. I miei genitori litigavano sempre, per ogni cosa. Mio fratello è andato in casa-famiglia. Prima dell'inserimento in casa-famiglia lui scappava da casa, ha iniziato a fare furti, cose brutte. A casa avevamo spesso i Carabinieri che facevano perquisizioni. Io pagina 7 di 12 ero alle medie, ho dei brutti ricordi… capisco che mia madre fosse turbata dai comportamenti di mio fratello, ma è come se lei si fosse scordata di avere una figlia, si è sempre preoccupata di lui, dimenticandosi di me. Mio fratello è stato in casa-famiglia due o tre anni, ormai è un po' che è uscito, ma ha continuato a fare quella vita. Per cui è stato messo agli arresti domiciliari, poi di nuovo in carcere, due volte, ed è uscito quest'estate. Mio fratello mi ruba le cose, mi ha rubato un I-PAD che mi ha regalato mio padre, ogni volta che mi compro anche io qualcosa di carino, ad esempio scarpe, vestiti, ecc, lui mi ruba tutto, e lo vende ai suoi amici. Molte volte è successo che si presentassero estranei davanti a casa nostra, cercavano il mio fratellastro, volevano qualcosa da lui. Hanno anche bruciato la macchina di mia mamma;
c'è un processo di mezzo, abbiamo un vicino che ha le telecamere. È gente che non si ferma a , viene a cercare noi. Il mio fratellastro è tornato a casa Per_2
massacrato più volte, pieno di sangue, mia mamma gli ha pagato un sacco di debiti. Io non sono mai andata dai Carabinieri perché ho paura, non ce la faccio più. Io non posso andare a vivere da sola perché non me lo posso permettere. Io vorrei andare a vivere con mio padre. Io con mio padre sto benissimo. Lui si è sempre preso cura di me. Mi portava a scuola, mi preparava i pasti, la merenda, lui ha fatto di tutto per me. Non dico che mia mamma non si sia presa cura di me, ma negli ultimi anni non sono stata la sua priorità. Mia mamma dice che non farà tornare mio fratello, che gli cambierà la residenza, ma non fa nulla (… ) Io non posso andare a vivere con mio padre, non c'è spazio. Lui sta in un terreno dove ha una vigna, si è preso una casa mobile, lui ha una cucina con una camera da letto, non c'è spazio per me (…) Io sceglierei di andare a vivere con mio padre, ma non si può adesso, perché a casa sua ci sono e mia mamma, ed io nella roulotte non posso stare (…)”. Per_2
Occorre osservare che risultano prive di rilievo le contestazioni mosse dalla parte resistente nelle note scritte da ultimo depositate per l'udienza del 26 marzo 2025, con riferimento alle modalità di audizione di davanti al Giudice, senza la presenza delle parti, e dei rispettivi difensori. Oltre a Persona_1
non essere previsto dalla legge alcun protocollo per l'ascolto dei figli maggiorenni, rispetto alla volontà di di essere sentita dal Giudice Relatore senza la presenza in aula delle parti, e dei rispettivi Per_1
difensori, parte resistente non ha eccepito alcunché in sede di udienza, al momento stesso dell'audizione. Peraltro, come risulta dal verbale di udienza, le dichiarazioni di Per_1 immediatamente dopo l'ascolto della medesima, sono state rilette nel contraddittorio tra le parti, alla presenza dei difensori, e di stessa, che le ha confermate integralmente. Per_1
Né vi sono motivi per dubitare della genuinità delle dichiarazioni di considerato che parte Per_1
resistente non ha specificamente contestato quanto rappresentato e riferito dalla ragazza, né ha allegato,
pagina 8 di 12 o richiesto, l'ammissione di mezzi di prova idonei a fornire una ricostruzione dei fatti diversa da quella che si è cristallizzata nel corso del giudizio.
Parte resistente neppure ha contestato, in maniera precisa e circostanziata, la veridicità, provenienza e genuinità della documentazione prodotta in atti, inerente alle chat tra e la madre, limitandosi Per_1
dapprima ad asserire che vi sarebbero state manipolazioni da parte di soggetti terzi (senza indicarne le generalità, le modalità attraverso le quali sarebbe avvenuta l'asserita manipolazione, ovvero le parti dei messaggi manipolate), per poi biasimare la condotta della figlia, che, secondo la ricostruzione della resistente, avrebbe fornito nel presente giudizio una “messaggistica volta a umiliare la madre”, asseritamente bisognosa dell'aiuto della figlia per reperire generi alimentari presso la casa del Per_1
padre (quindi, implicitamente ammettendo l'effettiva provenienza delle conversazioni).
Tale documentazione si ritiene utilizzabile (si veda Cass. Sezioni Unite n. 11197/2023; Cass. Civ. Sez.
II, nr. 1254/2025), e dal tenore delle predette conversazioni si evince il disagio patito da per la Per_1 percezione di una carenza di cure da parte della madre (“Io te l'ho detto che non avrei più voluto vivere così (…) Mi spiace per ciò (…) Ma io devo pensare a me E al mio futuro (…) Cosa che tu e non Per_2 avete mai pensato (…) Non ti preoccupi o interessi a me da anni”), ed altresì l'autenticità del rapporto con il padre (“Io me ne sono andata da babbo per te Perché tu mi volevi a casa (…) se non fosse stato per babbo Io nell'ultimo periodo non avrei nemmeno mai mangiato”).
Parte resistente ha allegato tutta una serie di elementi del tutto irrilevanti nel caso di specie, vista la piena facoltà di di scegliere con quale genitore vivere, indipendentemente da precedenti Per_1
conflitti tra i genitori, considerata l'assenza di provvedimenti da adottare a tutela della prole minore.
Del resto, non si può non osservare come il rapporto conflittuale madre/figlia emerga dalla lettura del contenuto delle difese della resistente stessa, nel momento in cui la lamenta che “ oggi Pt_2 Per_1 lavora presso un Cantiere nautico di Olbia (…) e non contribuisce a casa (…)”, e che “in considerazione del fatto che è stata assunta da un cantiere nautico per la stagione estiva, ha Per_1
richiesto un aiuto economico alla figlia. Aiuto che la figlia non solo non le ha dato ma che oggi fornisce una messaggistica volta a umiliare la madre”.
Pertanto, quanto dedotto dal ricorrente si ritiene provato, e risulta effettiva la volontà della figlia maggiorenne delle parti di vivere con il padre nella casa di Olbia, Via Antea nr. 8, stante l'acclarato rapporto conflittuale con la madre, e la compromissione della propria serenità nel corso della convivenza con la resistente, e con il fratellastro . Persona_2
pagina 9 di 12 L'assegnazione della casa familiare dovrà seguire, dunque, la volontà e la tutela dell'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente delle parti, che ha espressamente dichiarato di volervi continuare a vivere insieme al padre (si veda Cass. Civ. Sez. VI, nr. 22746/2017).
Si ritiene, dunque, doversi revocare l'assegnazione della casa familiare alla resistente, come disposta dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, ed assegnarla in favore del ricorrente, che ivi vivrà con la figlia.
L'abitazione dovrà essere rilasciata libera dalla resistente, e dal di lei figlio , con Persona_2
conseguente ritiro di tutti i rispettivi effetti personali, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Parte ricorrente ha chiesto altresì un contributo al mantenimento in favore di a carico della Per_1
che, in seguito alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, non sarà più il genitore Pt_2
convivente con la figlia.
Orbene, nell'ambito di tale valutazione, occorre tenere conto di diversi fattori. In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che attualmente, lavora, seppure con contratto a termine, e percepisce Per_1 uno stipendio netto di circa € 1.000,00/1.200,00 mensili.
Nonostante parte resistente non abbia prodotto la propria documentazione reddituale, è emerso nel corso del giudizio che la stessa, al momento, è priva di occupazione lavorativa. Occorre altresì considerare che, in seguito all'assegnazione della casa familiare in favore del , la Pt_1 Pt_2
dovrà sostenere i costi per il reperimento di un altro alloggio.
Pertanto, si ritiene doversi stabilire che l'obbligo a carico della resistente, inerente al contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne, non economicamente indipendente, sussista limitatamente ai mesi in cui si troverà priva di occupazione lavorativa. Per_1
Con riferimento al quantum, si ritiene equo determinarlo in un assegno mensile dell'importo di €
100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle linee guida del CNF del 29 novembre 2017. Tali importi dovranno essere versati direttamente dalla resistente alla figlia, mediante bonifico sull'IBAN che indicherà. Per_1
Vista la natura familiare della causa, i rapporti tra tutte le parti coinvolte, e la particolarità stessa della questione di fatto trattata, il Collegio ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
pagina 10 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA non luogo a provvedere rispetto alle richieste di affidamento e collocamento della figlia maggiorenne delle parti proposte dalla resistente;
REVOCA l'assegnazione della casa familiare sita in Olbia, Via Antea nr. 8, in favore di Pt_2
come disposta con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Sassari nr. 1054/2012 (n.r.g.
[...]
385/2011 v.g.);
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Olbia, Via Antea nr. 8, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, in favore di , che la abiterà con la figlia, Parte_1 Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente. La parte resistente ed il di lei
[...] Parte_2 figlio , dovranno rilasciare l'immobile, prelevando tutti i loro effetti personali, entro 15 Persona_2
giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento nei confronti della figlia Parte_2
, l'importo di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da Persona_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN che la figlia indicherà, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle linee guida del CNF del 29 novembre
2017. L'importo indicato a titolo di mantenimento in favore di sarà dovuto, da parte della Per_1
resistente, per i mesi in cui si troverà priva di occupazione lavorativa;
Per_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 11 di 12 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 748/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto “RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANTENIMENTO E
ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE”, promosso da:
nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Caravaggio n. 18 – lettera C, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Cherchi
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Olbia, Via C.F._2
Giudice Saltaro nr. 33;
pagina 1 di 12 ricorrente
nata a [...] il [...] ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
Roberto Contini ( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in C.F._4
Olbia, Via Giacomo Pala nr. 2/A;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM nulla ha opposto rispetto alle conclusioni rassegnate dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) disporre che la casa familiare, pertinenze e mobilio inclusi, sita in Olbia (SS) alla via Antea n. 8, venga assegnata al signor , il quale vi abiterà con la figlia Parte_1
; 2) disporre a carico della signora l'obbligo di corrispondere Persona_1 Parte_2 mensilmente direttamente alla figlia a titolo di mantenimento, l'importo di € 200,00 mensili o Per_1
l'importo che il Tribunale adito riterrà equo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi il giorno 1° di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla figlia , alle Persona_1
coordinate bancarie che le verranno comunicate;
3) disporre che il signor e la Parte_1
signora siano obbligati nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie Parte_2
per la loro figlia (scolastiche, mediche, ludiche e sportive) da concordarsi preventivamente;
Per_1
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente rilevava che:
pagina 2 di 12 - con provvedimento del 12 settembre 2012, emesso nel procedimento n.r.g. 385/2011 v.g., il Tribunale per i Minorenni di Sassari disponeva: l'affidamento condiviso della figlia , all'epoca Persona_1
minore, ad entrambi i genitori e con collocazione della predetta Parte_1 Parte_2
presso la residenza materna, l'assegnazione alla della casa familiare di proprietà del Parte_2
, sita in Olbia, Via Antea nr. 8, ed un contributo al mantenimento, a carico del , in Pt_1 Pt_1
favore della figlia minore, per l'importo complessivo di € 100,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- il percepiva pensione sociale per l'ammontare di € 700,00 mensili, e non disponeva di Pt_1
risorse economiche sufficienti per il reperimento di un alloggio idoneo ad accogliere anche la figlia oggi maggiorenne, per cui da anni il ricorrente abitava in una roulotte posta all'interno di un Per_1
vigneto in Olbia, Via Edera, zona Tege Sambene;
- nonostante le predette difficoltà, il , da sempre, provvedeva alle esigenze della figlia, Pt_1
corrispondendo il mantenimento disposto dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, oltre alle spese necessarie per la crescita della ragazza;
- da tempo, la figlia lamentava malessere nella convivenza con la madre, per il rapporto conflittuale con la che ometteva di provvedere alle esigenze della figlia, e serbava atteggiamenti oppositivi nei Pt_2
confronti di Per_1
- la resistente aveva permesso al figlio , avuto da una precedente relazione, di fare rientro Persona_2 presso l'abitazione di Olbia, Via Antea nr. 8, dopo la detenzione scontata dal medesimo per i reati commessi, circostanza quest'ultima che, per determinava ulteriormente la compromissione Per_1
della serenità nell'ambiente domestico;
- a causa del disagio patito per la situazione sopra descritta, manifestava più volte il desiderio Per_1
di essere ospitata presso il padre che, tuttavia, abitando in una roulotte per essere stata la casa familiare
(di sua proprietà) assegnata alla non era in grado di garantire alla figlia una dimora ed un Pt_2
ambiente idoneo ad accoglierla;
- sussistevano, dunque, i presupposti per ottenere, in favore del ricorrente, l'assegnazione della casa familiare, dove il intendeva convivere con la figlia, stante il venir meno delle condizioni per le Pt_1 quali, all'epoca, il Tribunale per i Minorenni di Sassari la disponeva in favore della resistente.
Si costituiva nel presente procedimento la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in rigetto del ricorso proposto ex adverso e a conferma dei provvedimenti di cui al Decreto V.G. 705/12 Cron. 1054/12 del 19.09.2012, emesso dal Tribunale per i
pagina 3 di 12 Minorenni di Sassari, disporre:
1. l'affidamento congiunto della minore ad entrambi Persona_1
i genitori con la residenza della minore presso l'abitazione della madre sita in via Antea n. 8 in Olbia;
2. confermare l'assegnazione della casa familiare sita in via Antea n. 8 in Olbia, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, alla IG.ra ;
3. senza regolare gli incontri del padre con Parte_3
la figlia considerato che ha raggiunto la maggiore età.
4. Che il IG. Per_1 Per_1 Parte_1
contribuisca economicamente e regolarmente, versando l'importo di € 100,00 mensile. 5.
[...]
Incaricare il Servizio Sociale del Comune di Olbia affinché provveda a monitorare il nucleo, relazionato il Tribunale.
5. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Nelle proprie difese, la parte resistente contestava quanto dedotto dal ricorrente, rilevando che era il medesimo a rendersi inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, ed a non occuparsi delle esigenze di La rilevava altresì che, del nucleo familiare, faceva parte Per_1 Pt_2 anche l'altro suo figlio , di 22 anni, avuto da una precedente relazione, scarcerato il 2 ottobre Per_2
2024 dalla Casa Circondariale di Bancali, presso la quale era recluso dal marzo 2024, cresciuto dalla resistente in solitudine, stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre , Persona_3
pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Sassari nel 2018.
Parte resistente deduceva altresì che aveva reperito un impiego presso un Cantiere nautico di Per_1
Olbia, con la mansione di segretaria, per il quale percepiva una retribuzione pari a circa € 1.200,00 mensili.
Il procedimento veniva istruito mediante prove documentali, e con l'audizione della figlia maggiorenne delle parti, . Persona_1
All'esito dell'udienza calendarizzata al 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice
Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Preliminarmente, si rileva che, avendo raggiunto la maggiore età, al Collegio non compete Per_1
adottare alcuna disposizione in ordine al regime di affidamento, collocamento della medesima, e diritto di visita del genitore non collocatario;
pertanto, rispetto alle conclusioni rassegnate da parte resistente nella propria comparsa di costituzione, con riferimento alla richiesta di conferma dei provvedimenti di cui al Decreto Cron. 1054/2012, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, e di disporre l'affidamento congiunto della “minore ad entrambi i genitori con la residenza della Persona_1 minore presso l'abitazione della madre”, si ritiene doversi dichiarare non luogo a provvedere.
pagina 4 di 12 L'oggetto della presente controversia, dunque, resta limitato ai provvedimenti da adottare a tutela della prole maggiorenne non economicamente indipendente, come da domanda di parte, quindi al diritto al mantenimento in favore della medesima, ed all'assegnazione della casa familiare al genitore convivente con la figlia.
L'ordinamento giuridico italiano prevede che i genitori abbiano l'obbligo di mantenere i figli, anche maggiorenni, finché non sono economicamente autosufficienti;
ne consegue che l'obbligo di mantenimento non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma cessa quando il figlio maggiorenne diventa economicamente autosufficiente, ovvero quando è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
L'autosufficienza economica non dipende solo dal reddito, ma anche dalla capacità di gestire le proprie risorse, e dalla possibilità di trovare un'occupazione adeguata;
è chiaro che il fatto che il figlio ha un lavoro a termine, o saltuario, non significa automaticamente che sia economicamente autonomo.
Nell'ambito dell'adozione dei provvedimenti in favore della prole, minore e maggiorenne non economicamente indipendente, quello di assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di tutela dell'interesse morale e spirituale della prole a mantenere l'habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena, affinché sia reso meno traumatico il cambiamento di vita causato dalla rottura del nucleo familiare.
Proprio per questo, l'assegnazione della casa spetta, generalmente, al convivente con cui vengono collocati i figli della coppia (ossia il genitore che vivrà prevalentemente con i bambini nell'ambito di un affidamento condiviso, oppure il genitore che detiene l'affidamento esclusivo).
L'art. 337 sexies c.c., infatti, evidenzia come il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo, così da rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
È pacifico che la legge, e la Corte Costituzionale, non facciano distinzioni tra figli nati all'interno del matrimonio, e figli nati da un'unione di fatto. Pertanto, anche in caso di convivenze more uxorio con figli, il Giudice può assegnare la casa familiare al genitore collocatario, per proteggere l'interesse superiore dei minori, o dei figli non ancora autosufficienti. È altrettanto chiaro che, se la coppia è senza figli, il Tribunale non può riconoscere alcun diritto di abitazione nella casa familiare, neanche se uno dei due coniugi dovesse essere senza reddito, disoccupato e privo di dimora. Difatti, l'assegnazione della casa ha come unica funzione la tutela della prole: non è uno strumento di sostegno al reddito del pagina 5 di 12 coniuge (o del partner) meno abbiente, ma un mezzo per garantire ai minori, ed ai maggiorenni non ancora autosufficienti, di rimanere nello stesso habitat domestico.
Ne consegue che, quando il figlio raggiunge la maggiore età, il genitore collocatario non perde automaticamente il diritto all'assegnazione della casa, a condizione che il figlio maggiorenne non sia economicamente autosufficiente. Presupposto, quindi, per ottenere, ma anche per continuare a mantenere, l'assegnazione della casa, è la presenza di figli minorenni, oppure di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, considerato che non vi è un diritto di assegnazione della casa alla moglie in quanto coniuge, o al partner in quanto convivente more uxorio, ma in quanto genitore collocatario. Con tale concetto si intende, chiaramente, il collocatario dei figli della coppia (di fatto o sposata) che si separa, e non anche di quelli avuti da terzi (che non sarebbero altrimenti “figli”, in senso stretto, per l'altro partner).
È principio noto quello per cui, quando il figlio diventa maggiorenne, si revocano tutte le decisioni adottate rispetto all'affidamento, ed alle frequentazioni tra genitori e figli, che sono liberi di scegliere con chi vivere.
Nel momento in cui il figlio maggiorenne decide di cambiare residenza, ed andare a vivere con il genitore inizialmente non collocatario, si verifica un mutamento di assetti determinante rispetto all'assegnazione della casa familiare, ed all'obbligo di mantenimento, in quanto, venuta meno la convivenza con il figlio (che segue, in caso di raggiungimento della maggiore età, la volontà di quest'ultimo), viene meno altresì il presupposto dell'assegnazione della casa familiare al genitore
(precedentemente) collocatario, il quale non potrà più richiedere il mantenimento per la prole che non vivrà più con lui.
Nella specie, si ritiene provato che , figlia maggiorenne delle parti, non è Persona_1
economicamente indipendente.
La stessa, neomaggiorenne, appena diplomata, soltanto da pochi mesi ha reperito un'occupazione lavorativa temporanea, con contratto a termine, e scadenza prevista al 31 maggio 2025. Per tale impiego, percepisce uno stipendio mensile netto pari a circa € 1.000,00/1.200,00, che non le Per_1
consente di soddisfare, in maniera autonoma, le proprie esigenze.
In particolare, non è in grado di sostenere, con le proprie risorse economiche, tutti i costi Per_1
correlati al reperimento e mantenimento di un alloggio, ed al contempo provvedere autonomamente alle spese ordinarie e straordinarie della vita quotidiana.
pagina 6 di 12 Tali circostanze sono state riferite dalla ragazza stessa che, all'udienza del 20 marzo 2025, ha dichiarato quanto segue: “Io mi sono diplomata il 29 giugno 2024, frequentavo l'istituto tecnico di amministrazione, finanza e marketing, ad Olbia. Un mese dopo, il 29 luglio 2024, ho iniziato a lavorare in un cantiere nautico ad Olbia. Ho deciso di andare a lavorare perché non mi potevo permettere le spese dell'Università, a livello di alloggio ecc.. e volevo mettermi un po' di soldi da parte per la macchina, visto che stavo terminando le guide per avere la patente. Ho un contratto a tempo determinato che scade il 31 maggio, ancora non so se ci sarà una proroga. Lo stipendio netto varia, posso prendere da € 1.000,00, ad € 1.200,00. Questo stipendio non mi permette di affittare una casa, ci ho provato a cercare qualcosa ad Olbia, ma è impossibile. Devo mantenere la macchina, ho la mia macchina, bollo, assicurazione, etc… Mi sono dovuta pagare anche tutte le spese mediche per
l'apparecchio ai denti, lo sto ancora pagando a rate. Se affittassi una casa, tenendo conto che dovrei pagare anche le bollette, rimarrei senza nulla in tasca (…)”.
Quanto dedotto da non è oggetto di specifica contestazione da parte delle parti. Del resto, Per_1
entrambi parte ricorrente e parte resistente, chiedendo l'assegnazione della casa familiare presso la quale convivere con la figlia, ed un contributo al mantenimento in favore di quest'ultima, confermano, di fatto, che, nonostante il reperimento temporaneo di un impiego, ha ancora bisogno del Per_1
sostentamento dei propri genitori.
Né si ritiene che il mancato raggiungimento della totale indipendenza economica possa essere attribuito a a titolo di colpa;
anzi, non si può che riconoscere l'impegno della ragazza che, nonostante la Per_1
giovane età, ed appena conseguito il diploma, si è adoperata per reperire un'occupazione lavorativa, provvedendo altresì con i propri risparmi, nei limiti del possibile, a sostenere qualche spesa necessaria a soddisfare le sue esigenze, senza pretendere (né richiedere) in ogni occasione denaro ai propri genitori.
Quanto prospettato dal ricorrente, circa la compromissione, per della serenità nell'ambito Per_1 dell'habitat domestico della casa sita in Olbia, Via Antea nr. 8, ha trovato piena conferma nel corso del procedimento.
A tal proposito, si richiamano le dichiarazioni rese da stessa all'udienza del 20 marzo 2025, Per_1 come segue: “(…) Io in quella casa sto tanto male (si commuove). All'inizio io stavo con mia mamma ed il mio fratellastro, poi per due anni sono andata a vivere con mio padre, e dopo sono dovuta tornare
a casa di mia madre perché lei stava male. I miei genitori litigavano sempre, per ogni cosa. Mio fratello è andato in casa-famiglia. Prima dell'inserimento in casa-famiglia lui scappava da casa, ha iniziato a fare furti, cose brutte. A casa avevamo spesso i Carabinieri che facevano perquisizioni. Io pagina 7 di 12 ero alle medie, ho dei brutti ricordi… capisco che mia madre fosse turbata dai comportamenti di mio fratello, ma è come se lei si fosse scordata di avere una figlia, si è sempre preoccupata di lui, dimenticandosi di me. Mio fratello è stato in casa-famiglia due o tre anni, ormai è un po' che è uscito, ma ha continuato a fare quella vita. Per cui è stato messo agli arresti domiciliari, poi di nuovo in carcere, due volte, ed è uscito quest'estate. Mio fratello mi ruba le cose, mi ha rubato un I-PAD che mi ha regalato mio padre, ogni volta che mi compro anche io qualcosa di carino, ad esempio scarpe, vestiti, ecc, lui mi ruba tutto, e lo vende ai suoi amici. Molte volte è successo che si presentassero estranei davanti a casa nostra, cercavano il mio fratellastro, volevano qualcosa da lui. Hanno anche bruciato la macchina di mia mamma;
c'è un processo di mezzo, abbiamo un vicino che ha le telecamere. È gente che non si ferma a , viene a cercare noi. Il mio fratellastro è tornato a casa Per_2
massacrato più volte, pieno di sangue, mia mamma gli ha pagato un sacco di debiti. Io non sono mai andata dai Carabinieri perché ho paura, non ce la faccio più. Io non posso andare a vivere da sola perché non me lo posso permettere. Io vorrei andare a vivere con mio padre. Io con mio padre sto benissimo. Lui si è sempre preso cura di me. Mi portava a scuola, mi preparava i pasti, la merenda, lui ha fatto di tutto per me. Non dico che mia mamma non si sia presa cura di me, ma negli ultimi anni non sono stata la sua priorità. Mia mamma dice che non farà tornare mio fratello, che gli cambierà la residenza, ma non fa nulla (… ) Io non posso andare a vivere con mio padre, non c'è spazio. Lui sta in un terreno dove ha una vigna, si è preso una casa mobile, lui ha una cucina con una camera da letto, non c'è spazio per me (…) Io sceglierei di andare a vivere con mio padre, ma non si può adesso, perché a casa sua ci sono e mia mamma, ed io nella roulotte non posso stare (…)”. Per_2
Occorre osservare che risultano prive di rilievo le contestazioni mosse dalla parte resistente nelle note scritte da ultimo depositate per l'udienza del 26 marzo 2025, con riferimento alle modalità di audizione di davanti al Giudice, senza la presenza delle parti, e dei rispettivi difensori. Oltre a Persona_1
non essere previsto dalla legge alcun protocollo per l'ascolto dei figli maggiorenni, rispetto alla volontà di di essere sentita dal Giudice Relatore senza la presenza in aula delle parti, e dei rispettivi Per_1
difensori, parte resistente non ha eccepito alcunché in sede di udienza, al momento stesso dell'audizione. Peraltro, come risulta dal verbale di udienza, le dichiarazioni di Per_1 immediatamente dopo l'ascolto della medesima, sono state rilette nel contraddittorio tra le parti, alla presenza dei difensori, e di stessa, che le ha confermate integralmente. Per_1
Né vi sono motivi per dubitare della genuinità delle dichiarazioni di considerato che parte Per_1
resistente non ha specificamente contestato quanto rappresentato e riferito dalla ragazza, né ha allegato,
pagina 8 di 12 o richiesto, l'ammissione di mezzi di prova idonei a fornire una ricostruzione dei fatti diversa da quella che si è cristallizzata nel corso del giudizio.
Parte resistente neppure ha contestato, in maniera precisa e circostanziata, la veridicità, provenienza e genuinità della documentazione prodotta in atti, inerente alle chat tra e la madre, limitandosi Per_1
dapprima ad asserire che vi sarebbero state manipolazioni da parte di soggetti terzi (senza indicarne le generalità, le modalità attraverso le quali sarebbe avvenuta l'asserita manipolazione, ovvero le parti dei messaggi manipolate), per poi biasimare la condotta della figlia, che, secondo la ricostruzione della resistente, avrebbe fornito nel presente giudizio una “messaggistica volta a umiliare la madre”, asseritamente bisognosa dell'aiuto della figlia per reperire generi alimentari presso la casa del Per_1
padre (quindi, implicitamente ammettendo l'effettiva provenienza delle conversazioni).
Tale documentazione si ritiene utilizzabile (si veda Cass. Sezioni Unite n. 11197/2023; Cass. Civ. Sez.
II, nr. 1254/2025), e dal tenore delle predette conversazioni si evince il disagio patito da per la Per_1 percezione di una carenza di cure da parte della madre (“Io te l'ho detto che non avrei più voluto vivere così (…) Mi spiace per ciò (…) Ma io devo pensare a me E al mio futuro (…) Cosa che tu e non Per_2 avete mai pensato (…) Non ti preoccupi o interessi a me da anni”), ed altresì l'autenticità del rapporto con il padre (“Io me ne sono andata da babbo per te Perché tu mi volevi a casa (…) se non fosse stato per babbo Io nell'ultimo periodo non avrei nemmeno mai mangiato”).
Parte resistente ha allegato tutta una serie di elementi del tutto irrilevanti nel caso di specie, vista la piena facoltà di di scegliere con quale genitore vivere, indipendentemente da precedenti Per_1
conflitti tra i genitori, considerata l'assenza di provvedimenti da adottare a tutela della prole minore.
Del resto, non si può non osservare come il rapporto conflittuale madre/figlia emerga dalla lettura del contenuto delle difese della resistente stessa, nel momento in cui la lamenta che “ oggi Pt_2 Per_1 lavora presso un Cantiere nautico di Olbia (…) e non contribuisce a casa (…)”, e che “in considerazione del fatto che è stata assunta da un cantiere nautico per la stagione estiva, ha Per_1
richiesto un aiuto economico alla figlia. Aiuto che la figlia non solo non le ha dato ma che oggi fornisce una messaggistica volta a umiliare la madre”.
Pertanto, quanto dedotto dal ricorrente si ritiene provato, e risulta effettiva la volontà della figlia maggiorenne delle parti di vivere con il padre nella casa di Olbia, Via Antea nr. 8, stante l'acclarato rapporto conflittuale con la madre, e la compromissione della propria serenità nel corso della convivenza con la resistente, e con il fratellastro . Persona_2
pagina 9 di 12 L'assegnazione della casa familiare dovrà seguire, dunque, la volontà e la tutela dell'interesse della figlia maggiorenne non economicamente indipendente delle parti, che ha espressamente dichiarato di volervi continuare a vivere insieme al padre (si veda Cass. Civ. Sez. VI, nr. 22746/2017).
Si ritiene, dunque, doversi revocare l'assegnazione della casa familiare alla resistente, come disposta dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, ed assegnarla in favore del ricorrente, che ivi vivrà con la figlia.
L'abitazione dovrà essere rilasciata libera dalla resistente, e dal di lei figlio , con Persona_2
conseguente ritiro di tutti i rispettivi effetti personali, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Parte ricorrente ha chiesto altresì un contributo al mantenimento in favore di a carico della Per_1
che, in seguito alla revoca dell'assegnazione della casa familiare, non sarà più il genitore Pt_2
convivente con la figlia.
Orbene, nell'ambito di tale valutazione, occorre tenere conto di diversi fattori. In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che attualmente, lavora, seppure con contratto a termine, e percepisce Per_1 uno stipendio netto di circa € 1.000,00/1.200,00 mensili.
Nonostante parte resistente non abbia prodotto la propria documentazione reddituale, è emerso nel corso del giudizio che la stessa, al momento, è priva di occupazione lavorativa. Occorre altresì considerare che, in seguito all'assegnazione della casa familiare in favore del , la Pt_1 Pt_2
dovrà sostenere i costi per il reperimento di un altro alloggio.
Pertanto, si ritiene doversi stabilire che l'obbligo a carico della resistente, inerente al contributo al mantenimento in favore della figlia maggiorenne, non economicamente indipendente, sussista limitatamente ai mesi in cui si troverà priva di occupazione lavorativa. Per_1
Con riferimento al quantum, si ritiene equo determinarlo in un assegno mensile dell'importo di €
100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle linee guida del CNF del 29 novembre 2017. Tali importi dovranno essere versati direttamente dalla resistente alla figlia, mediante bonifico sull'IBAN che indicherà. Per_1
Vista la natura familiare della causa, i rapporti tra tutte le parti coinvolte, e la particolarità stessa della questione di fatto trattata, il Collegio ritiene sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
pagina 10 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA non luogo a provvedere rispetto alle richieste di affidamento e collocamento della figlia maggiorenne delle parti proposte dalla resistente;
REVOCA l'assegnazione della casa familiare sita in Olbia, Via Antea nr. 8, in favore di Pt_2
come disposta con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Sassari nr. 1054/2012 (n.r.g.
[...]
385/2011 v.g.);
DISPONE l'assegnazione della casa familiare sita in Olbia, Via Antea nr. 8, con tutti gli arredi e corredi che la compongono, in favore di , che la abiterà con la figlia, Parte_1 Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente. La parte resistente ed il di lei
[...] Parte_2 figlio , dovranno rilasciare l'immobile, prelevando tutti i loro effetti personali, entro 15 Persona_2
giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento nei confronti della figlia Parte_2
, l'importo di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da Persona_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico sull'IBAN che la figlia indicherà, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dalle linee guida del CNF del 29 novembre
2017. L'importo indicato a titolo di mantenimento in favore di sarà dovuto, da parte della Per_1
resistente, per i mesi in cui si troverà priva di occupazione lavorativa;
Per_1
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
pagina 11 di 12 Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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