Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 1037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1037 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01037/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01337/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2024, proposto da
LA AP, RA De AS, AN NT Di SI, AL ES, AF IA, EM CC, AL AR, AN AR IA, LA US, LI AN, RE CU, LF TO e HE GO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppina Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di RN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Pesce, Gennaro Galietta e Franco Marruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
- della Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. di RN n. 577 del 9.4.2024, avente ad oggetto “CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE EX L. 251/2000”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 20.5.2024 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del giorno 11.6.2024;
- di ogni altro atto preliminare, presupponente, connesso e/o consequenziale e, per l'effetto, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di RN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso (notificato in data 11.7.2024 e depositato in data 8.8.2024) i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione n. 577 del 9.4.2024 del Direttore Generale dell’A.S.L. di RN, con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche.
I ricorrenti, in qualità di soggetti utilmente collocati in graduatorie per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche presso altre aziende ospedaliere diverse dall’Azienda intimata, hanno censurato la scelta dell’A.S.L. resistente di bandire nuovo concorso piuttosto che attingere alle predette graduatorie in vigore presso altre aziende e chiesto l’annullamento di tale delibera in base a due motivi di ricorso rubricati come segue:
“ 1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9 L. N. 3/2003. VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 61, L. 350/2003; ART. 14, COMMA IV BIS, D.L. N. 95/2012 CONV. IN L. N. 135/2012; ART. 4 D.L. N. 101/2013, CONV. IN L. N. 125/2013; ART. 4 BIS D.L. N. 158/2012, CONV. IN L. N.189/2012) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 35 COMMA 5 TER D. LGS. 165/2001 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990 ”;
con tale motivo i ricorrenti hanno sostenuto che in applicazione dei principi enunciati dalla sentenza n. 14/2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la scelta di bandire un nuovo concorso pubblico sarebbe scelta residuale, praticabile dall’amministrazione soltanto all’esito della definizione negativa di procedura di mobilità e della verifica di inesistenza di graduatorie valide ed efficaci per le medesime figure professionali, salvo che particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'indizione immediata del nuovo concorso; la delibera impugnata non avrebbe dato atto né dell’avvenuto esperimento della procedura di mobilità, né tantomeno della scelta di non avvalersi delle graduatorie valide e disponibili, contrariamente a quanto già fatto dall’amministrazione per la copertura di due profili professionali di dirigente infermieristico;
nonostante la prassi di utilizzare le graduatorie già vigenti per la copertura di poste vacanti l’A.S.L. in modo incomprensibile avrebbe scelto di bandire un nuovo concorso; del resto, l’A.S.L. sarebbe stata a conoscenza di tali graduatorie, avendo in passato già fatto ricorso alle stesse;
a sostegno della prevalenza dello scorrimento della graduatoria rispetto all’indizione di nuovo concorso la ricorrente ha citato le disposizioni indicate nella rubrica del primo motivo di ricorso, nonché la circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e la necessità di motivare la scelta di non fare ricorso a precedenti graduatorie;
la scelta discrezionale dell’A.S.L. sarebbe viziata nel caso di specie oltre che a causa delle disposizioni suddette, anche per il contrasto con la giurisprudenza amministrativa, con le circolari emanate da organi regionali e con i principi di buon andamento, imparzialità ed equilibrio di bilancio;
sussisterebbe altresì difetto di motivazione per non aver l’A.S.L. esplicitato le ragioni della scelta posta in essere;
“ 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE nota prot.583550 del 12.07.2020 della direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema regionale sanitario DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE -IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE: circolare commissariale n. 1824 del 15.04.2014; nota regionale n. 3523 del 30.09.2015; circolare ministero della salute prot. n. 59536 del 23.12.2015; circolare regionale n. 83762 del 07.02.2017; nota prot. n. 1322 del 15.03.2017 e nota prot. n. 2082 del 28.04.2017 con cui, in particolare le amministrazioni sanitarie sono state diffidate “a dare concreta applicazione alle circolari emanate in argomento sì utilizzando le graduatorie ove disponibili, ed a revocare con urgenza i provvedimenti di indizione di procedure concorsuali alla data odierna che non sia già stata espletata la prima prova scritta ”;
a fondamento di tale motivo i ricorrenti hanno richiamato le varie circolari intervenute in materia nel corso del tempo nel senso che la valutazione circa l’utilizzo di preesistenti graduatorie dovrebbe sempre costituire passaggio obbligato per l’amministrazione interessata ad una nuova assunzione.
2. Si è costituita l’A.S.L. di RN ed ha chiesto la reiezione del ricorso, deducendo (di seguito si provvedere a riepilogare in un unico contesto le difese svolte dall’A.S.L. nelle memorie del 26.8.2024 e del 29.8.2024):
- il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la questione fatta valere da parte ricorrente relativa al diritto all’assunzione ed alla violazione delle norme relative alle procedure di mobilità;
- la tardività del ricorso per avere parte ricorrente impugnato soltanto il bando di concorso, il quale costituirebbe l’ultimo atto di un complesso iter procedimentale che ha avuto origine dalla deliberazione n. 74 del 25.1.2023, di integrazione della deliberazione n. 1222 del 18.10.2022, con la quale è stato adottato il Piano Triennale di fabbisogno di Personale 2021- 2023, approvato con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 37 del 31.1.2023 (pubblicata sul Burc n. 11 del 6.2.2023), Piano culminato nella delibera impugnata; parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare tali atti presupposti, in quanto con gli stessi sarebbe manifestata la volontà di procedere alla copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie;
- l’inammissibilità del ricorso collettivo proposto per mancanza nel caso di specie dell’identità di posizione tra i ricorrenti e della mancanza di prova dello specifico interesse ad agire in capo a ciascun di questi, con conflitto di interesse riguardante tutti i ricorrenti, pure tenuto conto dell’unico posto messo a concorso con il bando impugnato; ne consegue che l’eventuale annullamento del bando non potrebbe che soddisfare soltanto l’interesse di uno tra i tredici ricorrenti; oltre a tale conflitto vi sarebbe anche quello relativo alla graduatoria da utilizzare nel caso di specie;
- il difetto di interesse dei ricorrenti, non avendo questi neppure chiarito se abbiano o meno partecipato al concorso il cui bando hanno impugnato; le graduatorie sulle quali i ricorrenti hanno fondato le proprie pretese non risulterebbero poi idonee allo scopo; in particolare, quella dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino sarebbe stata pubblicata in data successiva all’indizione da parte dell’A.S.L. di RN del concorso suddetto; con riferimento poi alle graduatorie dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento e dell’Azienda Ospedaliera di Caserta i ricorrenti non avrebbero neppure chiarito se gli idonei che li precedono in graduatoria abbiano già trovato altra collocazione;
- l’infondatezza del ricorso in ragione: della mancanza di obbligo per l’A.S.L. di fare ricorso allo scorrimento di graduatorie approvate da parte di altri enti, venendo in rilievo mera facoltà dell’A.S.L. in tal senso; della giurisprudenza della sede di Napoli del T.A.R. Campania in materia; delle previsioni dell’art. 9 della L. 3/2003, del comma 61 dell’art. 3 della L. 350/2003 e del comma 4 bis dell’art. 14 del D.L. 95/2012 (convertito in L. 135/2012).
3. Con nota depositata in data 2.9.2024 parte ricorrente ha replicato alle difese svolte dall’A.S.L..
4. Con ordinanza pubblicata in data 6.9.2024 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del bando di concorso di cui alla delibera impugnata, ritenendo la necessità di un più approfondito esame dei motivi di ricorso da svolgersi in sede di merito e la sussistenza del periculum in mora , potendo il prosieguo della procedura concorsuale nelle more del giudizio “ comportare il rischio che in caso di accoglimento del ricorso l’intera procedura concorsuale venga caducata, con conseguente pregiudizio non solo per l’interesse dei ricorrenti, bensì per lo stesso interesse pubblico e di quello di eventuali soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione alla stessa ”.
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito le parti non hanno depositato alcunché.
All’udienza pubblica del 13.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, vanno prima di tutto affrontate le eccezioni sollevate dall’A.S.L..
6.1. Iniziando da quella di difetto di giurisdizione va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere la presente controversia. In effetti, nel senso di radicare tale giurisdizione depone l’avvenuta impugnazione da parte dei ricorrenti del bando di concorso indetto dall’A.S.L., con conseguente necessità che la controversia sia conosciuta dal giudice amministrativo in base al disposto del comma 4 dell’art. 63 del D. Lgs. 165/2001. Del resto, nel caso di specie risulta chiaro che la caducazione del bando di concorso non potrebbe comunque comportare alcuna statuizione circa la sussistenza di un diritto in capo ai ricorrenti ad essere assunti (come si chiarirà nel prosieguo della motivazione).
6.2. Non sussiste poi la denunciata tardività del ricorso proposto. Nel caso di specie la delibera impugnata è stata sì adottata in data 9.4.2024 e, tuttavia, il bando di concorso è stato pubblicato in data 20.5.2024 sul BURC ed in data 11.6.2024 in G.U.. Il ricorso risulta quindi essere stato tempestivamente notificato all’A.S.L. in data 11.7.2024.
Non rilevano poi i precedenti atti citati dall’A.S.L., in quanto la lesione della sfera giuridica dei ricorrenti è divenuta attuale soltanto con la pubblicazione del bando di concorso di cui si discute.
6.3. Passando all’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo neppure questa è suscettibile di condivisione.
In effetti, non si può dire che con il presente ricorso i ricorrenti abbiano fatto direttamente valere un diritto all’assunzione degli stessi, avendo inteso, in realtà, contestare la scelta dell’A.S.L. di bandire un nuovo concorso piuttosto che procedere ad attingere alle graduatorie vigenti presso altre Aziende Sanitarie campane.
Così delimitata la pretesa dei ricorrenti, sotto tale angolo visuale non sono ravvisabili le denunciate differenze tra le posizioni dei ricorrenti (che invece risultano nella presente sede omogenee e sovrapponibili salvo quanto si dirà nel prosieguo) e la sussistenza di conflitto di interesse tra gli stessi.
In effetti, il conflitto di interessi sostenuto dall’amministrazione potrebbe verificarsi non già nel presente giudizio, bensì in caso di annullamento della delibera impugnata soltanto a valle dello stesso e del riesercizio del potere da parte dell’amministrazione. Vale a dire che l’accoglimento della domanda proposta da alcuni dei ricorrenti non è in alcun modo incompatibile nella presente sede con quella proposta dagli altri ricorrenti.
6.4. Infine, in ordine all’eccezione di difetto di interesse dei ricorrenti va chiarito che non era necessaria la presentazione da parte dei ricorrenti di domanda di partecipazione al concorso di cui alla delibera impugnata, avendo questi contestato in radice la stessa decisione dell’amministrazione di bandire tale concorso.
Quanto alle altre deduzioni dell’A.S.L. esse non attengono tanto al profilo relativo all’interesse al ricorso, quanto piuttosto direttamente al merito e, quindi, saranno affrontate nel prosieguo.
7. Sgombrato il campo da tali questioni, si è detto sopra che l’A.S.L. ha contestato l’idoneità delle graduatorie indicate in ricorso a supportare le pretese dei ricorrenti.
Si tratta in particolare delle seguenti tre graduatorie:
- la graduatoria dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino, all’interno della quale si sono posizionati i ricorrenti dott.ri US, IA, GO, AP, Di SI, TO, AN, ES, AR, CC, De AS e IA;
- la graduatoria dell’A.O.R.N. Caserta, all’interno della quale si sono posizionati i ricorrenti dott.ri AP, US e AR;
- la graduatoria dell’A.O. San Pio di Benevento, all’interno della quale si sono posizionati i ricorrenti CU, GO, ES e Di SI.
Orbene, le difese dell’A.S.L. colgono nel segno con riferimento alla graduatoria dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino. In effetti, dal monitoraggio delle graduatorie vigenti nell’ambito delle Aziende Sanitarie della Regione Campania aggiornato a maggio 2024 (v. all. 3 al ricorso) risulta che l’approvazione della stessa è avvenuta in data 30.4.2024. Dalla lettura della relativa graduatoria prodotta dai ricorrenti (all. 5 al ricorso) risulta poi che tale graduatoria è stata allegata al verbale n. 4 del 19.4.2024. Ne deriva che al momento in cui l’A.S.L. di RN ha deciso di indire con l’impugnata delibera del 9.4.2024 il concorso oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti tale A.S.L. non avrebbe in alcun modo potuto prendere in considerazione tale graduatoria, la quale non era stata ancora approvata.
Ne deriva che in mancanza dell’approvazione di una graduatoria definitiva da parte dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino non poteva ritenersi sussistente alcun onere motivazionale in capo all’A.S.L. di RN, al fine di esplicitare le ragioni della scelta di indire tale concorso invece che attingere alla predetta graduatoria (v. in tal senso per fattispecie analoga T.A.R. Campania, Napoli, V Sez., 1 marzo 2022, n. 1393).
Quanto alle altre due graduatorie non si registra analoga problematica (e del resto l’A.S.L. non le ha eccepite), essendo state le graduatorie pubblicate rispettivamente in data 15.11.2022 per l’A.O. San Pio di Benevento ed in data 18.5.2023 per l’A.O.R.N. Caserta.
Non rileva poi il discorso relativo all’avvenuta assunzione degli idonei che precedono i ricorrenti.
Sul punto quanto alla graduatoria dell’A.O. San Pio di Benevento è assorbente considerare che parte ricorrente ha specificamente dedotto (senza che sul punto l’A.S.L. abbia contestato in modo specifico alcunché) che soltanto il ricorrente dott. CU (collocato al n. 6 in tale graduatoria) potrebbe essere assunto, in quanto la candidata che lo precedeva è stata assunta dalla stessa A.S.L. intimata.
In relazione alla graduatoria dell’A.O.R.N. Caserta non si ritiene configurabile in capo a parte ricorrente l’onere di specificare la posizione di tutti i candidati collocati in tale graduatoria in posizioni precedenti ai ricorrenti, risultando sufficiente la mera collocazione dei ricorrenti tra gli idonei di tale graduatoria.
Alla stregua di quanto precede il ricorso va respinto con riferimento ai ricorrenti che trovano collocazione esclusivamente all’interno della graduatoria dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino, vale a dire i dott.ri IA, TO, AN, CC, De AS e IA.
8. Ciò posto, il ricorso è invece fondato e merita accoglimento con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti, vale a dire, i dott.ri AP, Di SI, ES, AR, US, CU e GO, i quali trovano collocazione nelle graduatorie dell’A.O. San Pio di Benevento e dell’A.O.R.N. Caserta.
In effetti, questo Collegio ritiene di condividere e fare proprie le considerazioni svolte in fattispecie sostanzialmente analoga da T.A.R. Campania, Napoli, V Sez., 10 giugno 2022, n. 3958, le quali vengono di seguito riportate:
“ la questione centrale oggetto della controversia afferisce al rapporto sussistente, ai fini della copertura dei posti vacanti, tra l'utilizzo di graduatorie di altra Amministrazione e l'indizione di un nuovo concorso; rapporto che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, articolata con le dedotte censure, dovrebbe essere risolto nel senso della priorità dello scorrimento rispetto all'indizione di apposita procedura selettiva.
Per dirimere la questione, il Collegio reputa opportuno richiamare una sua recente pronuncia avente ad oggetto una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ribadendo integralmente le conclusioni ivi declinate.
Com’è noto, rappresenta un assunto oramai consolidato nell'interpretazione giurisprudenziale il principio per cui, in materia di assunzione di nuovo personale nelle pubbliche amministrazioni, l'indizione del concorso pubblico rappresenta modulo di provvista residuale, utilizzabile condizionatamente alla definizione negativa delle procedure di mobilità e all'inesistenza di valide ed efficaci graduatorie di procedura concorsuale afferente alle medesime figure professionali, sempreché speciali discipline settoriali o particolari circostanze di fatto o ragioni di interesse pubblico, da motivare adeguatamente, non depongano per l'opzione prioritaria del nuovo concorso.
In tali termini si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, cui si è conformata la successiva e prevalente giurisprudenza.
In particolare si è rimarcato come, in tema di scorrimento di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la disciplina in materia non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico. In tali circostanze l'amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, dovendo per contro assumere una decisione organizzativa, correlata a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con cui stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale. Tuttavia, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, l'Amministrazione deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento:
- dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso;
- tenendo nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei (a fronte dei necessari costi connessi all'espletamento di una nuova procedura concorsuale e dei tempi procedurali), che recede soltanto in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso (in senso conforme, tra le tante, Cons. St, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361; 27 dicembre 2013, n. 6247; se. VI, 15 luglio 2014, n. 3707; 4 luglio 2014, n. 3407).
3.1.- Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, ai fini della risoluzione della controversia all'esame, s’impone l’ulteriore verifica volta a perimetrare l'ambito soggettivo di operatività dell'istituto in esame, dovendosi chiarire:
- se i superiori principi della prevalenza dello scorrimento sul nuovo concorso siano riferibili esclusivamente all'ipotesi in cui la graduatoria utilizzabile sia stata approvata dalla stessa Amministrazione che deve procedere alla nuova provvista di personale;
- ovvero se detti principi conservino valore anche per l'ipotesi in cui, in base alla normativa di settore, ad essa possano attingere, previo accordo, Amministrazioni diverse da quella che ha bandito il concorso ed approvato la relativa graduatoria.
Al riguardo soccorrono i pertinenti parametri normativi di riferimento, ed in particolare:
- l'art. 3 co. 61 legge n. 350/2003, anche richiamato dalla legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013, in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego, a mente del quale "le amministrazioni pubbliche (..) possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";
- l'art. 14 co. 4 bis del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 conv. in legge n. 135/2012 per cui "in relazione alle esigenze di ottimizzare la allocazione del personale presso le Amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa prevista dall'art. 2 del presente decreto e al fine di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio (..) le amministrazioni pubbliche (..) che non dispongano di graduatorie in corso di validità possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3 co. 61 legge n. 350/2003 anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni".
È agevole rilevare che la richiamata normativa statale di settore prevede una mera facoltà per le Amministrazioni di utilizzare, previa intesa, la graduatoria approvata da altri enti, sicché, in assenza di specifiche ragioni che giustifichino una deroga, la predetta opzione resta discrezionale e non obbligata (in tali termini, TAR Puglia, Bari, n. 992/2018).
In tal senso, del resto, si esprime la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 per cui "le amministrazioni pubbliche nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate possono utilizzare graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni (...) la disposizione per ragioni di contenimento della spesa è applicabile per tutte le amministrazioni e il previo accordo che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria nasce dall'esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso".
Tuttavia, a fronte di tale complessivo quadro normativo di riferimento, non può escludersi che la discrezionalità della scelta finale, involgente le modalità di provvista del nuovo personale, possa risultare già in parte consumata a seguito dell'emanazione di atti interni e circolari aventi valenza generale, adottati da soggetti collocati in posizione apicale nell'ambito degli apparati amministrativi, ovvero in condizione tale da incidere non solo su aspetti organizzativi ma anche funzionali, al fine di garantire omogeneità e adeguatezza dell'azione degli uffici, in vista di una più adeguata ed efficiente cura degli interessi pubblici.
In tale categoria di atti rientrano quelli con cui, nella direzione segnata dalla vigente normativa, dagli organi di vertice dell'apparato amministrativo sia individuato come prioritario, rispetto all'indizione di nuovi concorsi, lo scorrimento di determinate graduatorie preesistenti, anche se approvate da una diversa Amministrazione.
Invero, tali atti, realizzando a monte una prima sintesi dell'unitaria e complessiva valutazione dei contrapposti interessi, finiscono per condizionare ineludibilmente l'esercizio del potere di scelta operato a valle dai destinatari delle direttive interne, tenuti a darvi esecuzione anche in sede di adozione di atti a rilevanza esterna, senz'altro sindacabili per eccesso di potere se con essi immotivatamente contrastanti. Deve infatti ritenersi che gli uffici cui la circolare è rivolta siano onerati, qualora intendano discostarsene, da un obbligo motivazionale circa le ragioni della non condivisione degli indirizzi espressi nella circolare medesima, pena l'eccesso di potere per carenza di motivazione e per contraddittorietà fra atti.
Di conseguenza, in tale più articolato contesto, la valutazione circa l'utilizzo di preesistenti graduatorie diviene un passaggio obbligato per l'amministrazione interessata alla nuova assunzione.
Quest’ultima, infatti, non potrà non tenere in debita considerazione la qualificata posizione degli idonei di altra predeterminata procedura concorsuale, afferente al medesimo profilo professionale, che, pertanto, diventano titolari di una legittima aspettativa allo scorrimento della graduatoria su scala più ampia, non ristretta all'amministrazione che ha bandito il concorso, e legittimati a contestare gli atti indittivi di procedure assunzionali che si discostino immotivatamente dalle cd. norme interne, contenute nelle circolari adottate dagli organi sovraordinati.
3.2.- Tale situazione ricorre nel caso di specie, posto che, sul generale quadro normativo - che, come precisato, consente senz'altro l'utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni, afferenti a profili equivalenti, sia pure sulla base di una valutazione discrezionale di utilizzo e previo assenso dell'amministrazione titolare della graduatoria (anche successivo alla sua approvazione) - si è innestata l'attività di indirizzo e di coordinamento funzionale svolta, dapprima, dal Commissario ad acta per il risanamento del sistema sanitario regionale e, successivamente, dalla Giunta Regionale.
Il Commissario, nell'esercizio dei propri poteri, opera quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Cost. che di quest’ultimo si avvale nell'espletamento di funzioni di emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali emanando provvedimenti o misure straordinarie in esecuzione del piano di rientro, così come gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro (cfr. Consiglio di Stato, n. 2470/2013; Tar Campania, Sez. I, n. 4206/2019).
La prefata struttura commissariale, in particolare, ha diramato plurime circolari in tema di utilizzo delle graduatorie concorsuali di altre amministrazioni (cfr. Circolari Commissariale prot. n. 1550 del 31 marzo 2014 e prot. n. 3523 del 30 settembre 2015, nonché Circolare prot. n. 0083762/2017 della Direzione Generale Tutela della Salute), in cui ha ribadito la necessità del ricorso, ove possibile, allo scorrimento delle graduatorie vigenti in ambito regionale, a condizione del rispetto di omogenei criteri di vicinanza territoriale e di disciplina. Tale soluzione, infatti, a fronte della gravità della situazione determinata dal blocco del turn over, viene indicata come la più efficace ed idonea a soddisfare non solo le esigenze di risparmio di spesa, ma soprattutto quelle di rapido reclutamento del personale medico, tecnico ed amministrativo, essendosi per converso registrata una ingiustificata e preoccupante lentezza nelle procedure di reclutamento aziendali.
In particolare, proprio al fine di chiarire il valore delle precedenti disposizioni dettate in ordine all'utilizzo delle graduatorie vigenti in ambito regionale, il Commissario ad acta, anche richiamando la circolare regionale n. 1322 del 15 marzo 2017, ha rappresentato che nel primo arco programmatico di "ripopolamento" delle Aziende sanitarie della Regione, le indicazioni fornite in merito assumono "carattere di assoluta cogenza in considerazione dell'interesse pubblico alla più rapida ricostruzione delle dotazioni organiche rispetto ad altri interessi, di minore portata".
In conseguenza delle decisioni commissariali, le Aziende sanitarie regionali sono state chiamate, con atto avente portata precettiva generale, a dare piena attuazione al principio dell'utilizzo di graduatorie concorsuali delle altre Aziende, ove disponibili, e a "revocare con urgenza i provvedimenti di indizione di procedure concorsuali alla data odierna per le quali (...) non sia già stata espletata la prima prova scritta" (cfr. nota prot. n. 2082 del 28 aprile 2017).
Successivamente, è intervenuta la cessazione del commissariamento del Settore Sanitario della Regione Campania (cfr. deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019), cosicché l'ente che è succeduto al Commissario ad acta per la gestione (in via ordinaria) del settore sanitario regionale è stato identificato nella Regione Campania.
La Giunta Regionale della Campania, aderendo all’indirizzo commissariale e in continuità con esso, con la nota dell’11 novembre 2019, rivolta ai Direttori Generali ed ai Commissari straordinari delle ASL della Regione Campania, ha precisato che “Al fine di garantire procedure di reclutamento omogenee e trasparenti in tutto il territorio regionale, nonché per soddisfare le esigenze di efficacia, economicità e speditezza, si richiama nuovamente l'attenzione delle SS.L.L. alle circolari n. 83762 del 7.02.2017, n. 265739 del 10.04.2017 ed alle Circolari del Sub Commissario ad acta nn. 2082 del 28.04.2017, n. 2198/C del 9.05.2017, n. 1450 dell'8.06.2018, nonché da ultima alla circolare Presidenziale 4231 del 19.02.2019, tutte riguardanti l'utilizzo delle graduatorie vigenti, con in quali si è condiviso il principio, in ragione del contenimento della spesa, che l'utilizzo delle graduatorie vigenti risulta essere lo strumento preferibile per evidenti ragioni di speditezza ed economicità...”.
Di conseguenza, nell’odierna fattispecie, intendendo la resistente Fondazione assumere n. 1 dirigente delle professioni sanitarie – area infermieristica, a tempo indeterminato, lo scorrimento della graduatoria approvata da altre amministrazioni con riguardo ad analoghi profili professionali, come la graduatoria approvata dalla Azienda Ospedaliera Santobono-Pausillipon con la deliberazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- – anteriormente all’indizione del contestato concorso - in cui erano utilmente collocati gli odierni ricorrenti, in forza del vigente quadro normativo e dei predetti atti programmatori interni adottati a livello centrale dalla Giunta Regionale, si poneva quale opzione prioritaria nell'ambito del processo decisionale finalizzato alle nuove assunzioni della resistente Amministrazione, stante, come chiarito, l'accordata prevalenza all'interesse pubblico alla celere ricostituzione di tutte le dotazioni organiche con il minor costo a carico della spesa pubblica.
Né una tale soluzione può ritenersi gravosa, atteso che il campo d'indagine circa l'eventuale esistenza di ulteriori graduatorie cui poter attingere è stato ristretto dalla circolare regionale alle sole Amministrazioni del settore sanitario della Regione Campania.
Restava salva, per quanto esposto innanzi, la possibilità di un discostamento delle superiori direttrici, purché motivando adeguatamente la scelta discrezionale compiuta, alla stregua di una stringente e rafforzata motivazione, idonea, secondo un criterio di sufficienza, a dar conto della diversa valutazione comparativa degli interessi effettuata in ragione di peculiari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, da enucleare puntualmente nell'atto di indizione del nuovo concorso (cfr.: Cons. Stato, Ad. plen. 28 luglio 2011, n. 14).
Nel caso all'esame, tuttavia, una tale motivazione è del tutto mancata, essendosi l’amministrazione limitata ad affermare la necessità di indire la contestata procedura concorsuale in ragione dell’accertata scopertura in organico della posizione dirigenziale posta a concorso, così risultando violata la regola generale fissata dal legislatore della prevalenza dello scorrimento delle graduatorie degli idonei da riferirsi, per quanto esposto, anche a quelle di altre aziende sanitarie della Regione Campania e che, nella oramai costante interpretazione giurisprudenziale, è declinata nel senso di ammettere deroghe, purché supportate da una motivazione rafforzata che dia conto della valutazione comparativa degli interessi e, in particolare, del sacrificio imposto ai concorrenti idonei rispetto alle preminenti esigenze di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 28 luglio 2011, n. 14; Cons. Stato, 24 dicembre 2018, n. 72) ”.
Applicando le coordinate ermeneutiche che precedono al caso di specie, risultano fondate le deduzioni svolte dalla ricorrente nei due motivi di ricorso nella misura in cui censurano la mancata motivazione da parte dell’A.S.L. in ordine alle ragioni per cui non ha ritenuto di procedere attingendo alle graduatorie già approvate da altri enti in ambito regionale in relazione ad identici posti messi a concorso ed ha, invece, sic et simpliciter bandito il concorso suddetto.
In effetti, nella delibera impugnata non si è dato atto in alcun modo conto della vigenza di graduatorie per il medesimo posto che l’A.S.L. intendeva mettere a concorso, né tantomeno si è motivato sulle ragioni per cui l’A.S.L. non ha ritenuto di poter fare ricorso a tali graduatorie, esplicitando le ragioni che avevano portato l’A.S.L. a bandire il concorso alla luce di peculiari circostanze di fatto o di specifiche ragioni di interesse pubblico prevalenti .
9. In conclusione, il ricorso proposto va in parte accolto, con conseguente annullamento della delibera impugnata, fatta salva l’ulteriore attività dell’A.S.L. ai fini delle decisioni di sua spettanza, da porre in essere in conformità a quanto stabilito nella presente sentenza, in ordine alla modalità da seguire per l’assunzione della suddetta figura professionale.
10. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla l’impugnata delibera.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi US, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi US |
IL SEGRETARIO