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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/08/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 475/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/08/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Tommaso Campanella n. 11, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Fortunato Luca (PEC: ), che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 17/03/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 5.8.2021) per il riconoscimento dei benefici ex art. 13 L. 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 19.2.2023) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione richiesta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare che la ricorrente è invalida nella misura non inferiore al 74% sin dal 2/03/2021, data della visita di revisione o, comunque, da quella diversa data che sarà accertata in corso di causa;
Per l'effetto: condannare l in persona del suo legale rapp.te p.t, anche presso la sua sede CP_1 territorialmente competente, a corrispondere, in favore della ricorrente, i ratei dell'assegno di invalidità arretrati, oltre interessi e svalutazione monetaria, nonché alla prestazione dell'assegno di invalidità per il futuro con decorrenza dal 2/03/2021, data della visita di revisione o da quella diversa data che sarà accertata con ogni consequenziale provvedimento di legge;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: «Relativamente alla patologia ovaio policistico, ovvero alla presenza di cisti, tale quadro clinico non risulta invalidante, e soprattutto alla luce del fatto che al punto 17 dei documenti, anno 2018, alla visita ginecologica ed ecografia transvaginale non sono identificate cisti ovariche. Relativamente alla malattia reumatica, la lieve presenza di ANA (anticorpi antinucleo) è refertata pari a 1:32 (punto 10 documenti) e 1:16 (punto 12 documenti). Si parla di positività patologica se superiore a 1:80. Va sottolineato comunque che le visite reumatologiche presenti in documenti (punti 12, 13, 17) refertano normali condizioni, assenza di segni di artrite necessitante di terapie specifiche. Dal 2020 ad oggi non sono presenti certificazioni di visite specialistiche. Sostanzialmente si documenta la presenza di un meningocele sacrale, ovvero di una estroflessione delle meningi che non interessa midollo e radici spinali, a differenza del mielomeningocele. Per analogia si applica il DM 7103 (punteggio fisso 45%). La patologia, per come al punto 18 (visita neurochirurgica del 2019) non ha presentato segni neurologici e necessità di trattamenti chirurgici, se non di ciclo riabilitativo posturale. Il mielomeningocele tabellato, ovvero la patologia presente, è responsabile della eventuale sintomatologia nevritica periferica (in assenza di discopatie alla RMN) documentata alla EMG (punto 14 dei documenti). È stata in cura per cefalea fino al 2020, per come in documentazione, secondaria a trombofilia per alterazione omozigotica MTHFR, che prevede, come accade nella fattispecie, trattamento con folina, per ridurre il rischio trombotico. Alla luce dell'esame obiettivo descritto e della documentazione, per come espresso in considerazioni, la periziata , Parte_1 analogamente al giudizio già espresso dalla commissione, risulta “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 3 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 60%».
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente risulta invalida con riduzione della capacità lavorativa pari al 60%, a cui non consegue, tuttavia, l'erogazione della prestazione di cui all'art. 13 della L. 118/1971 richiesta.
6. Ne discende, dunque, il rigetto del ricorso.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
8. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 13/08/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 13/08/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Tommaso Campanella n. 11, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Fortunato Luca (PEC: ), che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 17/03/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 5.8.2021) per il riconoscimento dei benefici ex art. 13 L. 118/71; che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 19.2.2023) e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione richiesta. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare che la ricorrente è invalida nella misura non inferiore al 74% sin dal 2/03/2021, data della visita di revisione o, comunque, da quella diversa data che sarà accertata in corso di causa;
Per l'effetto: condannare l in persona del suo legale rapp.te p.t, anche presso la sua sede CP_1 territorialmente competente, a corrispondere, in favore della ricorrente, i ratei dell'assegno di invalidità arretrati, oltre interessi e svalutazione monetaria, nonché alla prestazione dell'assegno di invalidità per il futuro con decorrenza dal 2/03/2021, data della visita di revisione o da quella diversa data che sarà accertata con ogni consequenziale provvedimento di legge;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso che: «Relativamente alla patologia ovaio policistico, ovvero alla presenza di cisti, tale quadro clinico non risulta invalidante, e soprattutto alla luce del fatto che al punto 17 dei documenti, anno 2018, alla visita ginecologica ed ecografia transvaginale non sono identificate cisti ovariche. Relativamente alla malattia reumatica, la lieve presenza di ANA (anticorpi antinucleo) è refertata pari a 1:32 (punto 10 documenti) e 1:16 (punto 12 documenti). Si parla di positività patologica se superiore a 1:80. Va sottolineato comunque che le visite reumatologiche presenti in documenti (punti 12, 13, 17) refertano normali condizioni, assenza di segni di artrite necessitante di terapie specifiche. Dal 2020 ad oggi non sono presenti certificazioni di visite specialistiche. Sostanzialmente si documenta la presenza di un meningocele sacrale, ovvero di una estroflessione delle meningi che non interessa midollo e radici spinali, a differenza del mielomeningocele. Per analogia si applica il DM 7103 (punteggio fisso 45%). La patologia, per come al punto 18 (visita neurochirurgica del 2019) non ha presentato segni neurologici e necessità di trattamenti chirurgici, se non di ciclo riabilitativo posturale. Il mielomeningocele tabellato, ovvero la patologia presente, è responsabile della eventuale sintomatologia nevritica periferica (in assenza di discopatie alla RMN) documentata alla EMG (punto 14 dei documenti). È stata in cura per cefalea fino al 2020, per come in documentazione, secondaria a trombofilia per alterazione omozigotica MTHFR, che prevede, come accade nella fattispecie, trattamento con folina, per ridurre il rischio trombotico. Alla luce dell'esame obiettivo descritto e della documentazione, per come espresso in considerazioni, la periziata , Parte_1 analogamente al giudizio già espresso dalla commissione, risulta “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 3 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88) percentuale 60%».
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la ricorrente risulta invalida con riduzione della capacità lavorativa pari al 60%, a cui non consegue, tuttavia, l'erogazione della prestazione di cui all'art. 13 della L. 118/1971 richiesta.
6. Ne discende, dunque, il rigetto del ricorso.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
8. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 13/08/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani