Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 331/2023 R.G. Tribunale di OC.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta in appello al n. 331/2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promossa da
(C.F: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1966, rappresentata e difesa da se medesima ex art 82 C.P.C. (indirizzo PEC:
; Email_1
(appellante) nei confronti di
(P.Iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, giusta procura in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.
Vittorina Zappia (PEC: ; Email_2
(appellato) preso atto che l'udienza del 25.03.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 26.11.2024, ritualmente comunicata alla parte costituita;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 20.03.2025 (parte appellante) e 23.03.2025 (parte appellata), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'avv. Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 724/2022 del giudice di pace di OC, depositata il 27.07.2022, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dall'odierna appellante nei confronti della volta, Controparte_1 previo accertamento dell'intervenuto valido contratto di transazione della causa n.
317/07 RG, alla condanna della società odierna appellata al pagamento delle spese e compensi concordati, pari ad € 4.850,01. In particolare, nella gravata sentenza, sulla base della documentazione in atti, è stata ritenuta la mancanza di prova circa l'intervenuta transazione nei termini come prospettati dall'originaria parte attrice.
A sua volta, l'appellante, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, ha insistito nella suddetta pretesa evidenziando, in sintesi, quanto segue:
- le trattative di bonario componimento in corso di causa sono sempre e solo avvenute con il difensore della compagnia assicuratrice, l'avv. Vittorina Zappia, la quale era munita di procura alle liti con rappresentanza in giudizio nonché potere di conciliare e transigere;
- quindi, l'accordo transattivo concluso con l'avv. Zappia mediante l'accettazione espressa con pec del 06/08/2020 vincolava direttamente la compagnia sua assistita
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alla esecuzione dello stesso accordo;
- la mera comunicazione di liquidazione di una somma mai convenuta né accettata tra le parti non assumeva lo stesso valore, trattandosi di una mera comunicazione che non implicava una proposta cui non faceva seguito alcuna accettazione, nonché proveniente da soggetto privo di rappresentanza non rivestendo l'ufficio sinistri la qualità di legale rappresentante o rappresentante in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, depositando la relativa comparsa di risposta, l'appellato compagnia di assicurazione, la quale ha eccepito l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto, nei termini come argomentati nell'anzidetto atto a cui si rinvia, senza formulare comunque alcun motivo di gravame avverso la compensazione delle spese disposta dal primo giudice..
Una volta acquisito in atti il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
L'appello non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito argomentato sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Va preliminarmente evidenziato, in linea generale, il principio di diritto, più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto – quindi, nel caso di specie, la prospettata intervenuta stipulazione tra l'avv. e l'appellata compagnia di un valido contratto di Pt_1 transazione avente ad oggetto le spese e compensi in favore dell'odierna appellante – ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. Corte di Cassazione S.U., sentenza n.
13533 del 30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n. 15677 del 03/07/2009).
Inoltre, sempre in linea generale, ai sensi dell'art 1967 C.C. il contratto di transazione deve essere provato per iscritto;
pertanto tutti gli elementi costitutivi del
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negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni (cfr. Cassazione
Civile, Sez. 2, Sentenza n. 8875 del 28/04/2005). La transazione richiede la forma scritta solo ad probationem (salvo quando riguardi uno dei rapporti di cui all'art. 1350 n. 12 c.c.), cosicché, solo qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo. La specificità dei termini di un accordo transattivo non costituisce, difatti, requisito essenziale per la validità della transazione, se dal contesto della convenzione sia dato desumere la sussistenza di dazioni e concessioni che le parti si siano reciprocamente fatte allo scopo di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una lite che può sorgere fra loro
(Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 22395 del 19/10/2006). Ne consegue che la transazione conclusa senza la forma scritta può farsi valere soltanto se non sia contestata nella sua esistenza e nel suo contenuto.
A sua volta, nel caso di specie, stante la specifica contestazione di parte appellata circa l'esistenza stessa dell'intervenuto accordo transattivo, addotto invece dalla controparte a fondamento della propria pretesa, avente ad oggetto la spettanza in favore dell'avv. della somma di € 4.850,01 quali spese e compensi Pt_1
concordati, quindi la prova della stipulazione di tale atto negoziale non può essere fornita mediante testimonianza, dovendosi solo valutare le risultanze della documentazione in atti, con la conseguente inammissibilità della prova testimoniale addotta da parte appellante e già rigettata dal primo giudice con l'ordinanza istruttoria del 22.09.2021.
Inoltre, dal compendio documentale in atti emerge, nella parte rilevante per il presente giudizio, che, con Pec del 30.07.2020 inviata all'avv. Zappia, l'avv. Pt_1
aveva riformulato con ribasso la proposta transattiva, giusti accordi verbali, nel senso della quantificazione del risarcimento del danno in € 11.094,39, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, allegando altresì la nota spese per le attività espletate, per un totale di € 4.850,01.
A fronte di tale proposta scritta, dalla documentazione in atti non è dato desumere alcuna formale dichiarazione negoziale di accettazione in nome e per conto della compagnia di assicurazione, quand'anche proveniente dall'avv. Zappia quale
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difensore munito del potere di conciliare e transigere, riguardante il pagamento all'avv. della suddetta somma a titolo di spese e compensi. Pt_1
Dunque, il tenore della successiva comunicazione dell'avv. all'avv. Pt_1
Zappia con Pec del 06.08.2020 (“Giusti accordi intercorsi, comunico l'accettazione dell'offerta transattiva del pagamento a saldo e stralcio di ogni altra pretesa del mio assistito per il sinistro in oggetto della somma di € 11.094,39, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, oltre spese e compensi come da parcella pro- forma che allego”) non può costituire in realtà una idonea dichiarazione negoziale rilevante per inferire l'avvenuta stipulazione dell'accordo transattivo, vincolante per la controparte, in relazione alle spese e compensi in favore dell'avv. , atteso Pt_1 che la poc'anzi riportata dichiarazione ha chiaramente ad oggetto la proposta formulata dalla stessa odierna appellante pochi giorni prima ma non seguita, si ribadisce, da alcuna formale accettazione della controparte rappresentata, con poteri conciliativi, dall'avv. Zappia.
Inoltre, il fatto che non fosse intervenuto alcun accordo transattivo tra le parti circa le spese e competenze in favore dell'odierna appellante trova una ulteriore e specifica conferma nel tenore dell'ancora successiva comunicazione in atti del
01.10.2020 da parte del liquidatore della con la quale Controparte_1
veniva formulata offerta di risarcimento per l'importo di € 11.094,39 a saldo di ogni pretesa, con la specifica precisazione che in tale importo era ricompresa la somma di
€ 4.850,01 per compensi legali, comprensiva degli accessori di legge, mentre per il resto doveva imputarsi al risarcimento del danno.
In tal modo, dunque, risulta condivisibile quanto evidenziato sul punto nella gravata sentenza, circa il fatto che la compagnia di assicurazione, in assenza fino a quel momento di alcun accordo transattivo concluso tra le parti nei termini suddetti, aveva formulato un'autonoma offerta risarcitoria che si discostava dalla proposta transattiva dell'avv proprio nella parte relativa alle spese ed ai compensi in Pt_1 suo favore (rientrante nella somma di € 11.094,39 e non, invece, aggiuntiva ed ulteriore alla stessa).
Stante siffatto lacunoso quadro probatorio circa l'esistenza dell'intervenuto accordo transattivo, addotto dalla controparte a fondamento della propria pretesa creditoria, avente ad oggetto la spettanza in favore dell'avv. della somma di Pt_1
€ 4.850,01 quali spese e compensi concordati in aggiunta alla somma liquidata a
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titolo di risarcimento del danno, ne risulta così ulteriormente avvalorato il convincimento, già espresso dal primo giudice, che la domanda di condanna al pagamento vada rigettata e, quindi, disatteso l'odierno appello, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico di parte appellante, nonché si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata della fase decisoria.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che:
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi,
“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio
2013.
P.Q.M.
il Tribunale di OC, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 331/2023 avverso la sentenza n. 724/2022 del giudice di pace di OC, depositata il 27.07.2022, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
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2) condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di Parte_1 gravame, in favore di parte appellata, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovute per legge;
3) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in OC, il 26 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
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