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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 8113/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8113/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. BARBARA GALLI e l'avv. Parte_1 C.F._1 CESIRA BOSETTI e
(c.f.: ) con l'avv. BARBARA GALLI e l'avv. Controparte_1 C.F._2 CESIRA BOSETTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Castrezzato il 02.05.2015
e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Castrezzato al n. 3, Serie A, P II.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
3) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario
1 interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che i figli minori continueranno ad avere la propria residenza abituale presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, all'orientamento religioso, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) saranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i minori.
4) Quanto al tempo di permanenza dei figli presso il padre, in considerazione dell'età dei figli, i coniugi concordano di regolamentare la frequentazione secondo il seguente prospetto di massima: alternativamente un fine settimana dal sabato dalle ore 12,00 sino al lunedì alle ore 07,00, (avendo cura il padre di ritirarli e riaccompagnarli presso l'abitazione materna).
Durante il periodo di frequentazione genitori – figli ciascun genitore, durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé, si impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali dei minori.
Ciascun genitore trascorrerà inoltre con i figli:
- due settimane durante le ferie estive, anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso
(entro il 30 marzo di ogni anno);
- una settimana durante il periodo natalizio;
i figli minori ad anni alterni trascorreranno con l'uno e l'altro genitore dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal
30 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche natalizie, con l'accordo che i giorni di Natale
e S. TE saranno trascorsi dai figli secondo il criterio dell'alternanza con mamma e papà
(il periodo da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore potrà essere concordato direttamente tra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso di almeno
30 giorni);
- tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e
Pasquetta).
Le principali festività dell'anno saranno trascorse dai figli minori singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i genitori.
I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali reciproci spostamenti quando avranno con sé i minori in località diverse da quelle abituali (a titolo esemplificativo, non sono tali le abitazioni
2 dei nonni o gli spostamenti con rientro in giornata). Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
Ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c. si produce il “PIANO GENITORIALE “(doc. n.31.
[...] allegato al ricorso). Controparte_2
5) verserà a a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 Controparte_1 somma di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat
(prima rivalutazione maggio 2025).
6) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Bologna e quindi:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
3 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
7) L'assegno Unico Universale sarà percepito per intero da . Controparte_1
8) I coniugi concordano che le attuali detrazioni fiscali presenti nella dichiarazione dei redditi di afferenti le spese agevolabili (interventi di ristrutturazione edilizia-manutenzione Parte_1 straordinaria) inerenti l'immobile di SAAT BO (BO) e di AT (BS) vengano riconosciute al 50% a a far data dalla presentazione della prossima dichiarazione dei Controparte_1 redditi di e via via per tutte le successive dichiarazioni fino ad esaurimento delle Parte_1 stesse.
9) I coniugi dichiarano altresì di aver definito con le condizioni qui riportate ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra le medesime parti intercorso e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere.
10) I coniugi manifestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo del passaporto ovvero altro documento di identità per sé e per i figli minori.
11) Di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se emessa alle condizioni sopra riportate.
12) Le spese legali verranno compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà tra difensori”.
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/05/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTREZZATO, BS (atto n. 3, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8113/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. BARBARA GALLI e l'avv. Parte_1 C.F._1 CESIRA BOSETTI e
(c.f.: ) con l'avv. BARBARA GALLI e l'avv. Controparte_1 C.F._2 CESIRA BOSETTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in Castrezzato il 02.05.2015
e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Castrezzato al n. 3, Serie A, P II.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
3) I figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario
1 interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che i figli minori continueranno ad avere la propria residenza abituale presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, all'orientamento religioso, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori saranno assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) saranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i minori.
4) Quanto al tempo di permanenza dei figli presso il padre, in considerazione dell'età dei figli, i coniugi concordano di regolamentare la frequentazione secondo il seguente prospetto di massima: alternativamente un fine settimana dal sabato dalle ore 12,00 sino al lunedì alle ore 07,00, (avendo cura il padre di ritirarli e riaccompagnarli presso l'abitazione materna).
Durante il periodo di frequentazione genitori – figli ciascun genitore, durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé, si impegna a rispettare gli impegni scolastici e sociali dei minori.
Ciascun genitore trascorrerà inoltre con i figli:
- due settimane durante le ferie estive, anche non consecutive, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso
(entro il 30 marzo di ogni anno);
- una settimana durante il periodo natalizio;
i figli minori ad anni alterni trascorreranno con l'uno e l'altro genitore dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal
30 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche natalizie, con l'accordo che i giorni di Natale
e S. TE saranno trascorsi dai figli secondo il criterio dell'alternanza con mamma e papà
(il periodo da trascorrere con l'uno o con l'altro genitore potrà essere concordato direttamente tra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso di almeno
30 giorni);
- tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e
Pasquetta).
Le principali festività dell'anno saranno trascorse dai figli minori singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo fra i genitori.
I genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali reciproci spostamenti quando avranno con sé i minori in località diverse da quelle abituali (a titolo esemplificativo, non sono tali le abitazioni
2 dei nonni o gli spostamenti con rientro in giornata). Resta inteso che i genitori potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali dei minori e nel rispetto della reciproca libertà di movimento e di organizzazione.
Ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c. si produce il “PIANO GENITORIALE “(doc. n.31.
[...] allegato al ricorso). Controparte_2
5) verserà a a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1 Controparte_1 somma di € 900,00 (€ 450,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata a Controparte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat
(prima rivalutazione maggio 2025).
6) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Parte_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Bologna e quindi:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
3 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
7) L'assegno Unico Universale sarà percepito per intero da . Controparte_1
8) I coniugi concordano che le attuali detrazioni fiscali presenti nella dichiarazione dei redditi di afferenti le spese agevolabili (interventi di ristrutturazione edilizia-manutenzione Parte_1 straordinaria) inerenti l'immobile di SAAT BO (BO) e di AT (BS) vengano riconosciute al 50% a a far data dalla presentazione della prossima dichiarazione dei Controparte_1 redditi di e via via per tutte le successive dichiarazioni fino ad esaurimento delle Parte_1 stesse.
9) I coniugi dichiarano altresì di aver definito con le condizioni qui riportate ogni rapporto di natura economica e/o patrimoniale tra le medesime parti intercorso e dichiarano di nulla avere reciprocamente a pretendere.
10) I coniugi manifestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo del passaporto ovvero altro documento di identità per sé e per i figli minori.
11) Di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se emessa alle condizioni sopra riportate.
12) Le spese legali verranno compensate tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà tra difensori”.
4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/05/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTREZZATO, BS (atto n. 3, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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