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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 484 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nato a [...] il [...], cod. fisc. , e
[...] CodiceFiscale_2 Pt_3
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentati e
[...] CodiceFiscale_3 difesi dagli avv.ti Alessandro Castaldo ed Enrico Baroffio, come da procure in calce all'atto introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliati in Paola (Cs) alla via G. Valitutti n. 18 presso lo studio dell'avv. Francesco Scrivano;
attori
E
nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 10.08.1962, Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Famà, quale suo curatore speciale, come da nomina di cui al decreto emesso il 28.03.2024 dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento iscritto al
R.G.V.G. n. 340/2024, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Paola (Cs) alla via Capo Suvero n. 3, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta depositata il
22.05.2024; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: azione di dichiarazione giudiziale di paternità post mortem ex artt. 269, 270 e 276 c.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione iscritto a ruolo il 5.04.2024, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno rilevato di essere figli di e;
il padre, deceduto il
[...] CP_1 Persona_2
7.04.2022, è nato dalla relazione intrattenuta da , detto , Persona_1 CP_2
e dopo oltre quindici mesi dal decesso del marito di quest'ultima, tale Controparte_3 [...]
, avvenuto in data 8.03.1938; quindi, è stato denunciato all'Ufficiale di Per_3 CP_1
Stato Civile del Comune di Bonifati come figlio della sola assumendo il Controparte_3 relativo cognome;
detto , è deceduto in Bonifati il Persona_1 CP_2
10.08.1962 e, stante la mancanza di suoi eredi (essendo morta il 23.04.1969 l'unica figlia
[...]
, hanno chiesto al Tribunale di Paola la nomina di un curatore speciale del Persona_4 medesimo defunto al fine di intraprendere ex art. 270 c.c. la presente azione per la dichiarazione giudiziale di paternità in vece del defunto padre entro due anni dal suo decesso (ovvero entro il
7.04.2024); quindi, con decreto del 28.03.2024, l'avv. Famà Marianna è stata nominata curatore speciale del de cuius , detto . Dunque, manifestando il Persona_1 CP_2 proprio interesse ad ottenere un accertamento giudiziale della paternità biologica del proprio genitore in capo al defunto detto , gli CP_1 Persona_1 CP_2 attori, nell'evocare in giudizio l'avv. Famà Marianna, quale curatore speciale dello stesso de cuius, hanno chiesto di procedere a tale accertamento, anche mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente ordine rivolto all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Bonifati di provvedere alle prescritte annotazioni nel relativo atto di nascita.
L'avv. Famà Marianna, nella qualità di curatore speciale del de cuius Persona_1
, detto , si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 22.05.2024. La
[...] CP_2 stessa non si è opposta all'ammissione della consulenza tenacia d'ufficio ex adverso richiesta, stante la sua indispensabilità in ragione della materia oggetto del contendere e delle indagini da compiere.
Mutato il rito con decreto del 15.07.2024 (dovendosi applicare quello di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.), con ordinanza del 4.11.2024 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio genetica. Acquisito tale elaborato peritale, la causa, ritenuta matura per decisione, è stata rinviata all'udienza del 10.11.2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28
c.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti da tale norma per il deposito degli scritti conclusionali. Sostituita la suddetta udienza del 10.11.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, provvedendo a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
quindi, con ordinanza del 5.12.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa e, in particolare, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 30.04.2025, la domanda proposta dagli attori è suscettibile di accoglimento.
Considerata la materia oggetto del contendere, è opportuno, innanzitutto, rilevare che l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità di cui agli artt. 269 e ss. c.c. incontra limiti nelle sole
2 ipotesi in cui il riconoscimento non è ammesso (non ricorrenti nel caso di specie). Secondo quanto disposto dall'art. 270 c.c., detta azione può essere promossa anche dal figlio e, nel caso di decesso dello stesso, dai suoi discendenti entro due anni dalla morte;
invece, con riguardo alla legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 276 c.c. l'azione in questione va proposta nei confronti del presunto padre e, nel caso di suo decesso, nei confronti dei suoi eredi o, ancora, nell'ipotesi di mancanza degli stessi (come nel caso di specie), nei confronti di un curatore speciale del de cuius all'uopo nominato. La sentenza che dichiara la filiazione produce ex art. 277 c.c. gli effetti del riconoscimento in via retroattiva, ovvero sin dal momento della nascita del soggetto di cui è stato accertato il rapporto di filiazione. La prova della paternità può essere data con ogni mezzo
(come previsto dal comma 2 dell'art. 269 c.c.), pur non essendo sufficiente la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra lei e il presunto padre all'epoca del concepimento
(secondo quanto disposto dall'ultimo comma dello stesso art. 269 c.c.). Ciò vuol dire che per la dimostrazione del fatto procreativo, da un lato, non si impone di fornire la prova, prima di ogni altro elemento, dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, potendo essere data la prova con ogni mezzo e, dall'altro lato, che la legge pone una deroga alla regola generale del libero convincimento del giudice, fissando un limite al suo potere di valutare discrezionalmente le risultanze probatorie e relegando la dichiarazione della madre e/o la prova dei rapporti sessuali con il presunto padre ad elementi concorrenti per la dimostrazione del fatto procreativo (cfr. in tal senso Cass. civ. del 22.11.1991 n. 12574; Cass. civ. del 5.08.1997 n. 7193 e Cass. civ. del 15.01.1999 n. 386, nonché Cass. civ. n. 4791/2020, con cui, in tema di filiazione ed azione giudiziale volta a dichiarare l'inefficacia del riconoscimento di paternità, è stato rilevato che “Pur potendo tale prova essere data con ogni mezzo, si ritiene che la consulenza tecnica genetica sia l'unica forma di accertamento attendibile”).
Dunque, in primo luogo, l'azione in esame è ammissibile, essendo stata proposta, ai sensi del comma 2 dell'art. 270 c.c., dagli eredi del defunto entro due anni dalla sua morte, CP_1 avvenuta il 7.04.2022 (stante il deposito e la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in data 5.04.2024); inoltre, la stessa azione è stata correttamente intentata ai sensi dell'art. 276 c.c. nei confronti del curatore speciale del de cuius Persona_1
, detto , all'uopo nominato dal Tribunale di Paola con il decreto del 28.03.2024,
[...] CP_2 depositato in atti.
Tanto premesso, deve darsi atto che, mediante la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in quanto compiutamente motivata, basata su un'attenta disamina dei dati acquisiti nel corso delle operazioni, esaustiva e scevra da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne la credibilità, oltre che non oggetto di alcuna osservazione), è stato accertato con un grado di probabilità prossimo alla
3 certezza (maggiore del 99,99%) il rapporto di filiazione tra e CP_1 Persona_1
, detto .
[...] CP_2
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dagli attori, deve dichiararsi che il de cuius
, detto , è il padre biologico di (padre dei Persona_1 CP_2 CP_1 medesimi attori, a sua volta deceduto), ordinando al competente all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
La natura delle questioni trattate rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come liquidate con decreto del 13.06.2025) vanno definitivamente poste a carico dell'Erario, stante la provvisoria ammissione di parte convenuta al patrocinio a spese dello Stato come da delibere del COA di Paola in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 414/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da , e e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, dichiara che (nato a [...] il [...] e deceduto a Tradate il CP_1
7.04.2022) è figlio biologico di , detto (nato a [...] Persona_1 CP_2 il 10.08.1887 ed ivi deceduto il 10.08.1962);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bonifati di provvedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di;
CP_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del 13.06.2025, a carico dell'Erario, stante la provvisoria ammissione di parte convenuta al patrocinio a spese dello Stato come da delibere del COA di Paola in atti.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bonifati per quanto di competenza.
Così deciso in Paola il 10.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 484 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
nato a [...] il [...], cod. fisc. , e
[...] CodiceFiscale_2 Pt_3
, nata a [...] il [...], cod. fisc. , rappresentati e
[...] CodiceFiscale_3 difesi dagli avv.ti Alessandro Castaldo ed Enrico Baroffio, come da procure in calce all'atto introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliati in Paola (Cs) alla via G. Valitutti n. 18 presso lo studio dell'avv. Francesco Scrivano;
attori
E
nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 10.08.1962, Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Famà, quale suo curatore speciale, come da nomina di cui al decreto emesso il 28.03.2024 dal Tribunale di Paola all'esito del procedimento iscritto al
R.G.V.G. n. 340/2024, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Paola (Cs) alla via Capo Suvero n. 3, come indicato nella comparsa di costituzione e risposta depositata il
22.05.2024; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: azione di dichiarazione giudiziale di paternità post mortem ex artt. 269, 270 e 276 c.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione iscritto a ruolo il 5.04.2024, , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno rilevato di essere figli di e;
il padre, deceduto il
[...] CP_1 Persona_2
7.04.2022, è nato dalla relazione intrattenuta da , detto , Persona_1 CP_2
e dopo oltre quindici mesi dal decesso del marito di quest'ultima, tale Controparte_3 [...]
, avvenuto in data 8.03.1938; quindi, è stato denunciato all'Ufficiale di Per_3 CP_1
Stato Civile del Comune di Bonifati come figlio della sola assumendo il Controparte_3 relativo cognome;
detto , è deceduto in Bonifati il Persona_1 CP_2
10.08.1962 e, stante la mancanza di suoi eredi (essendo morta il 23.04.1969 l'unica figlia
[...]
, hanno chiesto al Tribunale di Paola la nomina di un curatore speciale del Persona_4 medesimo defunto al fine di intraprendere ex art. 270 c.c. la presente azione per la dichiarazione giudiziale di paternità in vece del defunto padre entro due anni dal suo decesso (ovvero entro il
7.04.2024); quindi, con decreto del 28.03.2024, l'avv. Famà Marianna è stata nominata curatore speciale del de cuius , detto . Dunque, manifestando il Persona_1 CP_2 proprio interesse ad ottenere un accertamento giudiziale della paternità biologica del proprio genitore in capo al defunto detto , gli CP_1 Persona_1 CP_2 attori, nell'evocare in giudizio l'avv. Famà Marianna, quale curatore speciale dello stesso de cuius, hanno chiesto di procedere a tale accertamento, anche mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente ordine rivolto all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Bonifati di provvedere alle prescritte annotazioni nel relativo atto di nascita.
L'avv. Famà Marianna, nella qualità di curatore speciale del de cuius Persona_1
, detto , si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 22.05.2024. La
[...] CP_2 stessa non si è opposta all'ammissione della consulenza tenacia d'ufficio ex adverso richiesta, stante la sua indispensabilità in ragione della materia oggetto del contendere e delle indagini da compiere.
Mutato il rito con decreto del 15.07.2024 (dovendosi applicare quello di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c.), con ordinanza del 4.11.2024 è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio genetica. Acquisito tale elaborato peritale, la causa, ritenuta matura per decisione, è stata rinviata all'udienza del 10.11.2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28
c.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti da tale norma per il deposito degli scritti conclusionali. Sostituita la suddetta udienza del 10.11.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti, provvedendo a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste formulate nei rispettivi scritti difensivi;
quindi, con ordinanza del 5.12.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa e, in particolare, la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata il 30.04.2025, la domanda proposta dagli attori è suscettibile di accoglimento.
Considerata la materia oggetto del contendere, è opportuno, innanzitutto, rilevare che l'azione per dichiarazione giudiziale di paternità di cui agli artt. 269 e ss. c.c. incontra limiti nelle sole
2 ipotesi in cui il riconoscimento non è ammesso (non ricorrenti nel caso di specie). Secondo quanto disposto dall'art. 270 c.c., detta azione può essere promossa anche dal figlio e, nel caso di decesso dello stesso, dai suoi discendenti entro due anni dalla morte;
invece, con riguardo alla legittimazione passiva, ai sensi dell'art. 276 c.c. l'azione in questione va proposta nei confronti del presunto padre e, nel caso di suo decesso, nei confronti dei suoi eredi o, ancora, nell'ipotesi di mancanza degli stessi (come nel caso di specie), nei confronti di un curatore speciale del de cuius all'uopo nominato. La sentenza che dichiara la filiazione produce ex art. 277 c.c. gli effetti del riconoscimento in via retroattiva, ovvero sin dal momento della nascita del soggetto di cui è stato accertato il rapporto di filiazione. La prova della paternità può essere data con ogni mezzo
(come previsto dal comma 2 dell'art. 269 c.c.), pur non essendo sufficiente la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra lei e il presunto padre all'epoca del concepimento
(secondo quanto disposto dall'ultimo comma dello stesso art. 269 c.c.). Ciò vuol dire che per la dimostrazione del fatto procreativo, da un lato, non si impone di fornire la prova, prima di ogni altro elemento, dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, potendo essere data la prova con ogni mezzo e, dall'altro lato, che la legge pone una deroga alla regola generale del libero convincimento del giudice, fissando un limite al suo potere di valutare discrezionalmente le risultanze probatorie e relegando la dichiarazione della madre e/o la prova dei rapporti sessuali con il presunto padre ad elementi concorrenti per la dimostrazione del fatto procreativo (cfr. in tal senso Cass. civ. del 22.11.1991 n. 12574; Cass. civ. del 5.08.1997 n. 7193 e Cass. civ. del 15.01.1999 n. 386, nonché Cass. civ. n. 4791/2020, con cui, in tema di filiazione ed azione giudiziale volta a dichiarare l'inefficacia del riconoscimento di paternità, è stato rilevato che “Pur potendo tale prova essere data con ogni mezzo, si ritiene che la consulenza tecnica genetica sia l'unica forma di accertamento attendibile”).
Dunque, in primo luogo, l'azione in esame è ammissibile, essendo stata proposta, ai sensi del comma 2 dell'art. 270 c.c., dagli eredi del defunto entro due anni dalla sua morte, CP_1 avvenuta il 7.04.2022 (stante il deposito e la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in data 5.04.2024); inoltre, la stessa azione è stata correttamente intentata ai sensi dell'art. 276 c.c. nei confronti del curatore speciale del de cuius Persona_1
, detto , all'uopo nominato dal Tribunale di Paola con il decreto del 28.03.2024,
[...] CP_2 depositato in atti.
Tanto premesso, deve darsi atto che, mediante la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, in quanto compiutamente motivata, basata su un'attenta disamina dei dati acquisiti nel corso delle operazioni, esaustiva e scevra da vizi e/o errori, logici e metodologici, idonei a comprometterne la credibilità, oltre che non oggetto di alcuna osservazione), è stato accertato con un grado di probabilità prossimo alla
3 certezza (maggiore del 99,99%) il rapporto di filiazione tra e CP_1 Persona_1
, detto .
[...] CP_2
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dagli attori, deve dichiararsi che il de cuius
, detto , è il padre biologico di (padre dei Persona_1 CP_2 CP_1 medesimi attori, a sua volta deceduto), ordinando al competente all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni.
La natura delle questioni trattate rende opportuna la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio (come liquidate con decreto del 13.06.2025) vanno definitivamente poste a carico dell'Erario, stante la provvisoria ammissione di parte convenuta al patrocinio a spese dello Stato come da delibere del COA di Paola in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 414/2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da , e e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, dichiara che (nato a [...] il [...] e deceduto a Tradate il CP_1
7.04.2022) è figlio biologico di , detto (nato a [...] Persona_1 CP_2 il 10.08.1887 ed ivi deceduto il 10.08.1962);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bonifati di provvedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di;
CP_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del 13.06.2025, a carico dell'Erario, stante la provvisoria ammissione di parte convenuta al patrocinio a spese dello Stato come da delibere del COA di Paola in atti.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bonifati per quanto di competenza.
Così deciso in Paola il 10.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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