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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/11/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 26/11/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 859/2022 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. D'AURIA Parte_1 C.F._1
AN
RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SIGNORE CP_1 C.F._2
CA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.4.2022, , nata a [...] il [...], Parte_1 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con
, nato a [...] il [...] e che dall'unione era nata la figlia CP_1 Per_1
l'11.12.2012 a Formia, ha dedotto che la relazione tra le odierne parti si era interrotta nel 2014
e che il Tribunale di Cassino, con provvedimento r.g. 1215/2016, aveva recepito l'accordo dei medesimi e per la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e del Pt_1 CP_1 mantenimento di nei seguenti termini: “dispone l'affido della minore ad Per_1 Per_1 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nonché dei nonni paterni con le modalità e i tempi indicati nel ricorso introduttivo, confermati all'udienza del 13/11/2015; -dispone che corrisponda ogni mese a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo per i mantenimento della figlia la somma di e 450,00 – o € 350,00 Per_1 nei mesi in cui non è previsto il pagamento della retta scolastica – con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara compensate le spese del giudizio.”.
Senonché, risiedendo il padre in Irlanda, Egli non aveva adempiuto regolarmente il proprio dovere di visita della figlia e, peraltro, anziché restituire il mobilio della ex casa comune – come da accordi – all'attuale ricorrente, aveva locato l'immobile percependo il canone e ritraendo, pertanto, utilità economica dagli arredi che si era impegnato a consegnare.
Dopo un soggiorno in provincia di Caserta durante il regime di restrizioni per l'epidemia da Covid 2019, poi, il si era trasferito nei pressi di Bergamo e, pertanto, permaneva CP_1 da parte sua una scarsa continuità nei rapporti con la figlia.
Tutto ciò dedotto, la ricorrente ha concluso chiedendo:
1) Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
a) La conferma dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre.
b) Diritto di visita del padre a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, prima dell'orario di cena e con i compiti svolti.
c) Durante le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con il padre, previa Per_1 comunicazione ala madre sulla scelta del periodo, entro il 31/05 di ogni anno.
d) trascorrerà le vacanze natalizie una settimana con la madre ed una con il padre. Per_1
e) Le festività pasquali saranno trascorse dalla minore, ad anni alterni: Pasqua con un genitore e Lunedì in Albis con l'altro. 2) Sui rapporti economici. Il Sig. , di professione impiegato, verserà per il CP_1 mantenimento della figlia minore la somma di € 450,00 rivalutabili, in favore della madre Per_1
Sig.ra di professione insegnante precaria. Ciò anche nei mesi estivi per Parte_1 consentire ad di frequentare colonie e campi estivi per ragazzi. Saranno a carco di ciascun Per_1 genitore il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense che si allega (doc.4), adottato dal Tribunale di Cassino
3) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni variazione dell'attuale residenza e ad esprimere il consenso al rilascio del passaporto per la minore.
Si è costituito il resistente, contestando la ricostruzione dei fatti proposta dalla controparte. In particolare, malgrado la residenza in Irlanda, egli si era intrattenuto in Italia con cadenza di una settimana al mese, vedendo – durante tali soggiorni – la figlia tutti i giorni;
solo a causa delle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid 2019 non aveva potuto frequentare Per_1 ma, subito dopo la cessazione delle restrizioni, gli incontri erano subito ripresi. Dedotto, poi, il peggioramento delle proprie condizioni reddituali, il ha concluso domandando: CP_1
“che il Tribunale adito, revisioni le disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale nel seguente modo:
1. Confermi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione presso la madre;
2. Disponga che il padre, finché continuerà a lavorare nei fine settimana, possa tenere presso di sé la bambina per tre pomeriggi infrasettimanali, nelle Per_1 giornate di martedì, mercoledì e giovedì dal termine delle lezione scolastiche alle ore 19,00; nell'ipotesi di variazione dei giorni lavorativi, possa tenere presso di sé la figlia durante il fine settimana, dal venerdì pomeriggio, al termine dell'orario scolastico, sino alla domenica sera alle ore 20,00, a settimane alterne, e di vederla durante la settimana nei giorni in cui gli sarà consentito di rientrare a Formia (LT), previa comunicazione alla madre;
2. Disponga: - che durante le vacanze natalizie trascorrerà una settimana con la madre ed una con il padre, Per_1 ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- che durante le festività pasquali trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e Lunedì in Albis con
l'altro; - che trascorra con il padre, durante le vacanze estive, due settimane in modo continuativo
o in due tranches di sette giorni per mese estivo, da concordare tra i genitori anche in dipendenza delle ferie lavorative che saranno accordate dal datore di lavoro;
- che trascorra con il padre le ricorrenze del compleanno di quest'ultimo e dei nonni paterni;
che trascorra ad anni alterni con
i genitori il giorno del proprio compleanno;
4. Confermi le disposizioni relative al diritto di visita dei nonni;
”. Nell'udienza camerale del 12.10.2022 il Giudice delegato ha stabilito in via temporanea che il padre potesse vedere la figlia e tenerla con sé, salvo diverso accordo delle parti e compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, per due giorni alla settimana da concordare tra i genitori ovvero, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (alle
20.00 da giugno ad agosto compresi), a settimane alterne dalle 15.00 del sabato alle 20.00 della domenica, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì successivo dalle 10.00 alle 20.00 e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con l'altro genitore entro la fine di maggio;
analogo diritto per i mesi estivi è stato riconosciuto al genitore collocatario.
Con la medesima ordinanza sono stati impartiti i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale circa l'affidamento ed il mantenimento della figlia nata fuori del matrimonio in data Per_1
11/12/2012 a Formia.
Tale accordo prevede l'affidamento condiviso della minore con collocamento preferenziale presso la madre e diritto del padre di vederla e tenerla con sé a settimane alterne dal sabato alle 15 sino alle 20 della domenica;
rascorrerà la Vigilia di Natale e il giorno Per_1 di Natale con un genitore, Santo NO con l'altro, Pasqua con l'uno e lunedì in Albis con l'altro, il tutto con turnazione annuale. In ipotesi di riavvicinamento del resistente, egli potrà tenere con sé un pomeriggio a settimana da concordare e, in mancanza di accordo, il Per_1 mercoledì dalle 14 alle 19 (alle 20 da giugno ad agosto). Le parti hanno poi riconosciuto il diritto di visita dei nonni paterni e materni.
Quanto ai rapporti economici, il padre corrisponderà un contributo al mantenimento di Per_1 nella misura di euro 350 mensili oltre alla rivalutazione secondo indici Istat e al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF.
L'assegno unico sarà percepito in misura paritaria (50% ciascuno) e la ricorrente ha dato atto di non avere nulla a pretendere per l'adempimento dell'obbligo di mantenimento riferito al passato.
Le intese delle parti sono conformi alla legge e possono essere recepite.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 859/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 26/11/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 26/11/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 859/2022 R.G. vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa dall'Avv. D'AURIA Parte_1 C.F._1
AN
RICORRENTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. SIGNORE CP_1 C.F._2
CA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.4.2022, , nata a [...] il [...], Parte_1 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio con
, nato a [...] il [...] e che dall'unione era nata la figlia CP_1 Per_1
l'11.12.2012 a Formia, ha dedotto che la relazione tra le odierne parti si era interrotta nel 2014
e che il Tribunale di Cassino, con provvedimento r.g. 1215/2016, aveva recepito l'accordo dei medesimi e per la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e del Pt_1 CP_1 mantenimento di nei seguenti termini: “dispone l'affido della minore ad Per_1 Per_1 entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre nonché dei nonni paterni con le modalità e i tempi indicati nel ricorso introduttivo, confermati all'udienza del 13/11/2015; -dispone che corrisponda ogni mese a , a CP_1 Parte_1 titolo di contributo per i mantenimento della figlia la somma di e 450,00 – o € 350,00 Per_1 nei mesi in cui non è previsto il pagamento della retta scolastica – con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dichiara compensate le spese del giudizio.”.
Senonché, risiedendo il padre in Irlanda, Egli non aveva adempiuto regolarmente il proprio dovere di visita della figlia e, peraltro, anziché restituire il mobilio della ex casa comune – come da accordi – all'attuale ricorrente, aveva locato l'immobile percependo il canone e ritraendo, pertanto, utilità economica dagli arredi che si era impegnato a consegnare.
Dopo un soggiorno in provincia di Caserta durante il regime di restrizioni per l'epidemia da Covid 2019, poi, il si era trasferito nei pressi di Bergamo e, pertanto, permaneva CP_1 da parte sua una scarsa continuità nei rapporti con la figlia.
Tutto ciò dedotto, la ricorrente ha concluso chiedendo:
1) Sull'esercizio della responsabilità genitoriale.
a) La conferma dell'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione presso la madre.
b) Diritto di visita del padre a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera, prima dell'orario di cena e con i compiti svolti.
c) Durante le vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con il padre, previa Per_1 comunicazione ala madre sulla scelta del periodo, entro il 31/05 di ogni anno.
d) trascorrerà le vacanze natalizie una settimana con la madre ed una con il padre. Per_1
e) Le festività pasquali saranno trascorse dalla minore, ad anni alterni: Pasqua con un genitore e Lunedì in Albis con l'altro. 2) Sui rapporti economici. Il Sig. , di professione impiegato, verserà per il CP_1 mantenimento della figlia minore la somma di € 450,00 rivalutabili, in favore della madre Per_1
Sig.ra di professione insegnante precaria. Ciò anche nei mesi estivi per Parte_1 consentire ad di frequentare colonie e campi estivi per ragazzi. Saranno a carco di ciascun Per_1 genitore il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Consiglio Nazionale Forense che si allega (doc.4), adottato dal Tribunale di Cassino
3) Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni variazione dell'attuale residenza e ad esprimere il consenso al rilascio del passaporto per la minore.
Si è costituito il resistente, contestando la ricostruzione dei fatti proposta dalla controparte. In particolare, malgrado la residenza in Irlanda, egli si era intrattenuto in Italia con cadenza di una settimana al mese, vedendo – durante tali soggiorni – la figlia tutti i giorni;
solo a causa delle restrizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid 2019 non aveva potuto frequentare Per_1 ma, subito dopo la cessazione delle restrizioni, gli incontri erano subito ripresi. Dedotto, poi, il peggioramento delle proprie condizioni reddituali, il ha concluso domandando: CP_1
“che il Tribunale adito, revisioni le disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale nel seguente modo:
1. Confermi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione presso la madre;
2. Disponga che il padre, finché continuerà a lavorare nei fine settimana, possa tenere presso di sé la bambina per tre pomeriggi infrasettimanali, nelle Per_1 giornate di martedì, mercoledì e giovedì dal termine delle lezione scolastiche alle ore 19,00; nell'ipotesi di variazione dei giorni lavorativi, possa tenere presso di sé la figlia durante il fine settimana, dal venerdì pomeriggio, al termine dell'orario scolastico, sino alla domenica sera alle ore 20,00, a settimane alterne, e di vederla durante la settimana nei giorni in cui gli sarà consentito di rientrare a Formia (LT), previa comunicazione alla madre;
2. Disponga: - che durante le vacanze natalizie trascorrerà una settimana con la madre ed una con il padre, Per_1 ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- che durante le festività pasquali trascorra, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e Lunedì in Albis con
l'altro; - che trascorra con il padre, durante le vacanze estive, due settimane in modo continuativo
o in due tranches di sette giorni per mese estivo, da concordare tra i genitori anche in dipendenza delle ferie lavorative che saranno accordate dal datore di lavoro;
- che trascorra con il padre le ricorrenze del compleanno di quest'ultimo e dei nonni paterni;
che trascorra ad anni alterni con
i genitori il giorno del proprio compleanno;
4. Confermi le disposizioni relative al diritto di visita dei nonni;
”. Nell'udienza camerale del 12.10.2022 il Giudice delegato ha stabilito in via temporanea che il padre potesse vedere la figlia e tenerla con sé, salvo diverso accordo delle parti e compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, per due giorni alla settimana da concordare tra i genitori ovvero, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 19.00 (alle
20.00 da giugno ad agosto compresi), a settimane alterne dalle 15.00 del sabato alle 20.00 della domenica, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio, il giorno di Pasqua o il lunedì successivo dalle 10.00 alle 20.00 e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con l'altro genitore entro la fine di maggio;
analogo diritto per i mesi estivi è stato riconosciuto al genitore collocatario.
Con la medesima ordinanza sono stati impartiti i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.11.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale circa l'affidamento ed il mantenimento della figlia nata fuori del matrimonio in data Per_1
11/12/2012 a Formia.
Tale accordo prevede l'affidamento condiviso della minore con collocamento preferenziale presso la madre e diritto del padre di vederla e tenerla con sé a settimane alterne dal sabato alle 15 sino alle 20 della domenica;
rascorrerà la Vigilia di Natale e il giorno Per_1 di Natale con un genitore, Santo NO con l'altro, Pasqua con l'uno e lunedì in Albis con l'altro, il tutto con turnazione annuale. In ipotesi di riavvicinamento del resistente, egli potrà tenere con sé un pomeriggio a settimana da concordare e, in mancanza di accordo, il Per_1 mercoledì dalle 14 alle 19 (alle 20 da giugno ad agosto). Le parti hanno poi riconosciuto il diritto di visita dei nonni paterni e materni.
Quanto ai rapporti economici, il padre corrisponderà un contributo al mantenimento di Per_1 nella misura di euro 350 mensili oltre alla rivalutazione secondo indici Istat e al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF.
L'assegno unico sarà percepito in misura paritaria (50% ciascuno) e la ricorrente ha dato atto di non avere nulla a pretendere per l'adempimento dell'obbligo di mantenimento riferito al passato.
Le intese delle parti sono conformi alla legge e possono essere recepite.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 859/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, lì 26/11/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi