Ordinanza 16 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/05/2019, n. 13249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13249 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2019 |
Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23068-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI ROMA, con ordinanza emessa il 9/07/2018 (R.G. n. 47280/2017) nella causa tra: DI NO UN, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta Di NO NZ;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -
contro
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET ED ANTIUSURA;
- resistente non costituitosi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2019 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che ha chiesto che il conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale di Roma sia dichiarato inammissibile.
FATTI DI CAUSA
1. - Con domanda depositata presso la Prefettura di Pescara il 22/9/2009, Di NO NZ, quale vittima di usura, chiese - ai sensi dell'art. 14 della I. 7 marzo 1996 n. 108 - l'erogazione, da parte del "Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura", di un mutuo senza interessi dell'importo di euro 738 mila, commisurato all'entità dei danni patiti dal medesimo e dalla sua ditta individuale. Il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con provvedimento del 5/2/2013, accolse la domanda nei limiti dell'importo di euro 31.500.00. Avverso tale provvedimento, il Di NO propose ricorso al T.A.R. del Lazio, lamentando l'esiguità dell'importo concesso;
l'adito T.A.R. dichiarò, con sentenza, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sul presupposto che i criteri per la determinazione del quantum del mutuo fossero stabiliti dalla legge e che la pubblica amministrazione non fosse chiamata ad esercitare al riguardo alcun potere discrezionale. 2. - Riassunta la causa dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, quest'ultimo, con ordinanza del 9.7.2018, sollevò conflitto negativo di giurisdizione, richiedendo d'ufficio il regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 59, comma 3, della I. n. 69/2009 e rimettendone la decisione alle Sezioni Unite di questa Corte. Le parti, che hanno ricevuto rituale comunicazione dell'ordinanza del non hanno svolto attività difensiva. (o )1- Il Procuratore Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il conflitto sia dichiarato inammissibile.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. - il ricorso va dichiarato inammissibile. L'art. 59, comma 3, legge n. 69 del 2009 stabilisce che «Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito». Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, ai fini del regolamento di giurisdizione d'ufficio, l'art. 59, comma terzo, della legge n. 69 del 2009, a norma del quale il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite "fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito", dev'essere interpretato nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione, nel processo davanti al giudice ordinario, non è costituito dal compimento della prima udienza, se nell'udienza prevista dall'art. 183, primo comma, cod. proc. civ. il giudice adotta i provvedimenti indicati nello stesso primo comma, ma dal fatto che il giudice non si sia limitato all'adozione di provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione;
in tal caso, quel limite si sposta all'udienza che il giudice fissa in base al secondo comma del medesimo articolo (Cass., Sez. Un., n. 5873 del 13/04/2012; conf. Sez. Un., n. 1527 del 27/01/2014). Nella specie, come esattamente ha rilevato il P.G., alla prima udienza del 4/12/2017, il Tribunale ha rinviato la causa per discussione al 5/3/2018; all'udienza del 5/3/2018 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice si è riservato la decisione. Essendo stata superata la prima udienza fissata per la trattazione del merito, il Tribunale di Roma non poteva più sollevare conflitto. Il regolamento d'ufficio va, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. - Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di regolamento, non avendo le parti svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il regolamento d'ufficio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, addì 16 aprile 2019. Il Primo Presidente DEPOSITATO IN CANCELL