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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3137 del 2021 (cui sono riuniti i procedimenti rg. n 1216/2022 e 2004/2022), e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIARDINA GIUSEPPE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. CARLISI VIVIANA e dall'Avv. ILARDO GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 24.11.21 conveniva in giudizio l' dinanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Agrigento esponendo di aver prestato attività di bracciante agricolo a tempo determinato presso l'azienda agricola SOPRIM S.R.L negli anni 2016,
2017, 2018 e 2019.
Riferiva che a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017020276/ddl del 02/09/2020 CP_1 comunicava con diversi provvedimenti il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per le annualità sopra richiamate per carenza dei requisiti di cui all'art. 2094 c.c. Chiedeva quindi di “Ritenere e dichiarare fondato nella forma e nel merito il ricorso de quo e, conseguentemente, ordinare all di reinserire il ricorrente CP_1
1 nell'elenco dei braccianti agricoli, relativamente agli anni 2016, 2017, 2018 e
2019, in quanto lo stesso, avendo svolto attività lavorativa per la Ditta “Soprim S.r.l.”, con sede legale in Canicattì (AG) in Via Como n. 16, P.Iva: , P.IVA_1 giusta documentazione che si offre in allegato al presente ricorso, ha diritto ad essere re-iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2016, 2017,
2018 e 2019, e, conseguentemente, sospendere ogni richiesta di restituzione delle somme già corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per gli anni oggetto di impugnazione e/o ordinarne la relativa restituzione ovvero erogare le somme spettanti al ricorrente a titolo di disoccupazione agricola. Ritenere e dichiarare che la causa di merito verterà sul riconoscimento del rapporto di 9 lavoro di tipo subordinato svolto dal ricorrente nel periodo intercorrente gli anni 2016 2017-
2018-2019 e ciò anche ai fini del riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione agricola ed ogni consequenziale diritto connesso.”
Si costituiva contestando nel merito le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
Successivamente, con ricorso recante r.g. n. 1216/2022 il medesimo ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 591 2022 00000739 70 000, relativo alla prestazione 0100 DSAGR N. 2019804202101 per il periodo dal 01/2018 al
12/2018 e l' avviso di addebito n. 591 2022 00000741 72 000, relativo alla prestazione 0100 DSAGR N. 2015661807684 e per il periodo dal 01/2019 al
12/2019.
Ulteriormente ricorso recante r.g. n. 2004/2022 il medesimo ricorrente impugnava l'avviso di addebito n. 591 2022 00002047 76 000 relativo alla prestazione 0100 DSAGR N. 2017731900839 per il periodo dal 01/2016 al 12/2016 e l'avviso di addebito n. 591 2022 00002048 77 000, formato il
23/04/2022 relativo alla prestazione 0100 DSAGR N. 2018768602462 per il periodo dal 01/2017 al 12/2017.
Tali procedimenti, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, venivano riuniti al presente giudizio.
La causa, istruita documentalmente e tramite istruttoria orale, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
Per quel che concerne il disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente in sede ispettiva appare opportuno premettere che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata
2 e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass., civ. sez. lav., n. 7995/2000; Cass.
Civ. sez. lav. n. 7845/2003).
Ne consegue in tal caso che, a seguito di disconoscimento, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento di ogni diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
Deve tuttavia precisarsi che (v. Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996) “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”. Inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008); nello stesso senso si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità” (v. Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
Quanto alla valenza probatoria della documentazione prodotta, ritiene il
Tribunale coperta da fede privilegiata la mera circostanza per cui le risposte fornite siano quelle effettivamente riportate in verbale, il cui contenuto intrinseco deve –ovviamente- essere vagliato alla luce dell'esame complessivo di tutte le ulteriori acquisizioni probatorie.
Peraltro, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, ad eccezione che per il giuramento, spetta al
3 giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (v.
Cass. sent. n. 4743/2005).
Sgomberato il campo da tali questioni, come emerge dagli atti di causa, la prospettazione di compendiata nella memoria di costituzione è nel senso CP_1 che, dagli accertamenti compiuti, dai documenti esaminati e dalle dichiarazioni assunte sarebbe emersa la natura fittizia di alcuni rapporti di lavoro formalmente denunciati all'Istituto.
Secondo gli ispettori, incrociando le dichiarazioni raccolte dai lavoratori e dall'amministratore della società sono emerse delle forti contraddizioni relativamente, al metodo di confezionamento dei prodotti, alle mansioni svolte sia dai dichiaranti che dai colleghi di lavoro, all'individuazione degli addetti sia al lavoro sui campi che alla conduzione dei mezzi meccanici, al numero di squadre di lavoratori presenti sui terreni, ai periodi di lavoro svolti, ai soggetti che impartivano le direttive sul lavoro, alle modalità con cui venivano raggiunti i terreni da coltivare nonché ai colleghi con cui veniva effettuato il tragitto di lavoro, alle lavorazioni effettuate che a volte risultavano incompatibili con i periodi di assunzione ed alla stessa differenza tra l'uva convenzionale e quella biologica.
Alcuni soggetti oltre ad avere dichiarato circostanze in contrasto con quanto affermato dall'amministratore della società sono stati estremamente vaghi nel riferire i nomi dei colleghi di lavoro pur essendo formalmente denunciati come
OTD per più anni e si sono mostrati imprecisi nel riferire i periodi in cui avrebbero svolto la loro prestazione lavorativa.
A fronte di tale impostazione sono stati escussi i testi Testimone_1 conosciuto come ” e (ud. 5.6.24) Tes_2 Testimone_3
Il teste ha affermato di aver lavorato per la Soprim come capo squadra Tes_1
e di conoscere in quanto collega di lavoro in campagna. Precisa di Parte_1 aver lavorato con lui nel 2018/2019, presso la Soprim, operando su terreni situati nei comuni di Palma di Montechiaro, Naro, Campobello e Canicattì, con magazzino ubicato nel territorio di Naro, successivamente trasferito in contrada
Giuliana di Canicattì.
Il teste non ha ricordato i mesi in cui ha lavorato per l'azienda, Pt_1 specificando che quest'ultimo non faceva parte della sua squadra, essendo invece assegnato a quella di . Tuttavia, ha ricordato di aver visto lavorare Parte_2
nella stagione invernale, precisando che il ricorrente eseguiva attività Pt_1 quali attacco delle viti e zappatura dei tiranti sul vigneto, senza poter confermare
4 se svolgesse operazioni di incassettamento (non avendo mai lavorato in magazzino).
Il teste ha affermato di aver lavorato per Soprim dal 2015, ma mai Tes_3 direttamente con , del quale non è stato in grado di riferire le mansioni. Pt_1
Ha precisato di aver visto in ditta nel periodo primaverile/estivo (aprile, Pt_1 maggio, giugno).
Si tratta in tutta evidenza di testimonianze generiche in ordine agli anni (oltretutto non sono stati nemmeno menzionate tutte le annualità sub iudice, atteso che il
” ha ricordato di aver lavorato solo per un paio di stagioni). Tes_2
Inoltre, i testi si contraddicono sul periodo lavorato (secondo il in Tes_1 inverno, secondo in primavera/estate; le dichiarazioni, poi, appaiono Tes_3 prive di indicazioni individualizzanti quanto al rapporto di lavoro, poiché indistinte sono astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione di rapporti bracciantili di addetti ad attività di raccolta della frutta.
Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni, visto che i –pochi-bonifici in atti (all. 14 fasc. ric.) riguardano il periodo maggio-agosto-settembre di un solo anno.
A ciò devono aggiungersi gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo che le stesse deposizioni testimoniali non riescono a comporre e a superare.
Infatti non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento della prestazione per l'azienda, poiché le annotazioni aziendali sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
È pacifico in giurisprudenza che laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario
(cfr. ex plurimis, Cass. n. 10529/1996, nonché Cass. n. 9290/2000).
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale) sommandosi ad una prova inattendibile (una scarna e contradditoria testimonianza) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire "monca", ad una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
5 Dette valutazioni confermano il quadro di “incertezza” circa il reale svolgimento dell'attività lavorativa nei periodi e con le modalità descritte.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria ex art. 2967 c.c. necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
In merito alle impugnative degli avvisi di addebito proposte nei giudizi riuniti, la parte ricorrente ha sollevato eccezione di nullità della notifica, inesistenza della firma e mancanza di qualifica di P.U. del soggetto sottoscrittore degli avvisi impugnati.
Si tratta di doglianze da ricomprendersi nella categoria della opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nel caso di specie le doglianze sono state avanzate oltre il termine perentorio di giorni 20.
Invero il giudizio 1216/2022 è stato proposto in data 19.4.22 a fronte della notifica degli AVA in data 25.3.22, mentre il giudizio 2004/2022 è stato incardinato in data 6.6.22 a fronte della notifica degli AVA in data 6.6.2022.
Anche le domande proposte nei giudizi riuniti vanno quindi respinte.
Quanto alle spese di lite, la parte ricorrente ha prodotto dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. al fine di giovarsi dell'esenzione in caso di soccombenza. Tuttavia, secondo la Suprema Corte,“affinché sia applicabile l'art. 152 disp. att. cpc, per il quale la parte soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, in presenza delle condizioni economiche ritualmente dichiarate, non è assoggettata al pagamento di spese, competenze ed onorari, è necessario che il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Cass., Sez. Lavoro, n. 16676/2020, resa proprio in ambito di contenzioso agricolo per disconoscimento di giornate lavorative).
Del resto la disciplina in esame è espressione di una norma eccezionale, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati.
Per tale ragione, si è affermato nella giurisprudenza (Cass. Sez. Lavoro, n.
25759/2008), con riferimento all'art. 152 att. c.p.c. nel testo vigente prima della
6 modifica di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003,
n. 326, ma con considerazioni estensibili anche alla versione attuale, che l'esonero dal pagamento delle spese processuali non è posto in riferimento a tutti i giudizi previdenziali, ma solo in relazione a quelli promossi per ottenere prestazioni previdenziali.
Ritiene quindi il Tribunale, in forza della giurisprudenza richiamata, che la controversia in esame non sia intesa ad ottenere prestazioni previdenziali od assistenziali, come richiesto dall'art. 152 disp. att. cpc.
Le spese sono, quindi, poste ordinariamente in capo alla parte soccombente, ex art. 91 c.p.c, liquidate in euro 2.697,00 secondo i parametri ministeriali (cause di previdenza, valore fino a 26.000 euro, fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisione;
valori minimi per la semplicità delle questioni affrontate).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, rigetta i ricorsi riuniti.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , CP_1 liquidandole in euro 2.697,00 oltre spese, IVA e CPA se dovute.
Così deciso in Agrigento, 26/03/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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