Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO - Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 5 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9361 R.G. 2023 TRA Parte_1 elett.te dom.ta in Napoli, alla Via G. Sanfelice n. 24 presso lo studio dell'avv. Sergio Turrà e dell'avv. Daniela Vallifuoco, da cui è rappresentata e difesa, come da atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 elett.te dom.ta in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81, presso la sede dell'ente, in una con l'avv. Alba DI Lascio dell'Avvocatura Regionale, da cui è rappresentata e difesa, come da atti RESISTENTE
E
-, in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t.
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, CF:
, per procura generale alle liti rep. N.37590 del C.F._1
23.1.2023 a rogito Notaio di Roma e con questi Persona_1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, presso la sede provinciale dell CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: versamento contributi;
risarcimento danni
FATTO E DIRITTO IL RICORSO INTRODUTTIVO
Deduce che la ha proceduto al pagamento delle somme Controparte_1 di cui a tale sentenza solo a seguito di procedura esecutiva coattiva, omettendo comunque il versamento dei contributi previdenziali.
Chiede pertanto il riconoscimento del danno previdenziale subito da risarcire ex art. 2116 c.c., ovvero, in via gradata, chiede la condanna della convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva e al versamento dei contributi omessi e non prescritti e, per quelli prescritti, la condanna alla costituzione di una rendita vitalizia.
LA COSTITUZIONE DELLA CONVENUTA Controparte_1
Si è costituita la resistendo al ricorso con vari argomenti in Controparte_1 fatto e in diritto. Deduce l'avvenuto versamento della contribuzione oggetto come da cedolino di pagamento del mese di aprile 2024 e l'indeterminatezza e l'infondatezza delle domande risarcitorie proposte. Conclude per il rigetto del ricorso.
LA COSTITUZIONE DELL CP_2
Si è costituito l' , richiamando la normativa in tema di obblighi contributivi e CP_2 prescrizione dei relativi crediti e concludendo, per l'ipotesi in cui si ritenessero fondate le domande formulate dalla ricorrente, per la declaratoria dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro con riguardo ai periodi ed alle retribuzioni accertandi, rimettendo all'Istituto l'esercizio della prerogativa amministrativa di quantificare le somme dovute a titolo di contributi, somme accessorie e sanzioni aggiuntive.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE All'udienza di discussione del 17 giugno 2024, preso atto della costituzione della , in data 16 aprile 2024, con deduzione di avvenuto Controparte_1 versamento dei contributi oggetto di causa, è stato disposto il rinvio ad altra udienza al fine di acquisire, dalla Regione e dall , informazioni e atti utili CP_2 alla verifica dell'avvenuta regolarizzazione contributiva, con concessione di termine per il deposito di note difensive. All'odierna udienza, sentite le parti presenti, la causa viene decisa con la seguente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e secondo i dettami di cui alla seguente motivazione. La pretesa attorea si fonda sulla esistenza di precedente pronuncia di riconoscimento della giusta retribuzione per il periodo di causa – sentenza n. 1607\2017 del Tribunale di Napoli – per il periodo in esame, nonché sull'asserito omesso versamento all della contribuzione dovuta su tale CP_2 somma. Deve preliminarmente ritenersi inammissibile la pretesa principale al risarcimento del danno previdenziale e pensionistico, considerato che al momento del deposito del ricorso il danno non era ancora attuale, essendo ancora in corso il rapporto di lavoro e non erano quindi maturati i requisiti pensionistici e, per altro verso, dovendosi ritenere ancora possibile il versamento della contribuzione omessa all'Istituto previdenziale da parte del datore di lavoro, in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di legge di sanatoria – da ultimo decreto legge n. 215\2023, convertito in legge n. 18\2024 – che hanno sospeso i termini di prescrizione di cui all'art. 3 legge 335 del 1995, con la conseguenza che la pretesa attore alla regolarizzazione contributiva deve ritenersi ancora integralmente non prescritta. In ordine alla domanda di condanna alla predetta regolarizzazione contributiva va osservato che la resistente ha dedotto l'avvenuto Controparte_1 versamento dei contributi richiesti senza tuttavia documentare l'effettivo versamento degli stessi all'ente previdenziale. La documentazione versata in atti dalla – statino paga di aprile 2024- non offre la piena prova del CP_1 versamento, tenuto conto che dalle indicazioni ivi contenute, peraltro non pienamente intellegibili, si evince la contabilizzazione dell'importo di euro 25.247,52, neutralizzato da trattenuta di pari importo, ma non anche la prova del versamento della parte di contributi riferiti alla predetta somma, che costituisce la sorte capitale delle differenze retributive di cui alla precedente citata sentenza. Né la né l' , parte in causa, hanno inteso CP_1 CP_2 ottemperare alla richiesta del Tribunale di chiarimenti e informazioni e produzione documentale al fine di consentire la verifica dell'adempimento dell'obbligo di versamento in esame. Deve pertanto ritenersi non provato tale adempimento e, di conseguenza, la va condannata alla Controparte_1 regolarizzazione della suddetta posizione retributiva, con il versamento della contribuzione dovuta sul predetto importo di euro 25.247,52, anche per la quota gravante sul lavoratore, secondo il criterio di competenza con riferimento alla maturazione dei singoli crediti contributivi. La presente sentenza spiega i propri effetti anche nei confronti e in favore dell' , tenuto alla riscossione dei contributi nonché alla previa CP_2 quantificazione degli stessi.
SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra il ricorrente e la , restando per il resto compensate nei Controparte_1 confronti dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta e/o disattesa, così provvede: accoglie per quanto sopra il ricorso e per l'effetto condanna la CP_1 alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, con
[...] il versamento della contribuzione dovuta sul predetto importo di euro 25.247,52, anche per la quota gravante sul lavoratore, secondo il criterio di competenza con riferimento alla maturazione dei singoli crediti contributivi;
respinge ogni altra pretesa;
condanna la a pagare in favore del ricorrente le spese di Controparte_1 lite, che liquida in € 2.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.; compensa le spese nei confronti dell . CP_2
Napoli, lì 5.2.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo