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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/02/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1251/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dr.ssa Elena Grazioli Consigliere
Dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1251/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche Parte_1 P.IVA_1
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Patron Paolo (c.f. ) e Fantini Elisabetta (c.f. C.F._1
) elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Galleria Del Corso 1, C.F._2
Milano
- appellante - contro
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvadeo Marco (c.f. ) presso il cui C.F._3
Studio in Via G. Marconi 25, Sannazzaro De Burgondi (PV) è elettivamente domiciliato
- appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1887/2924 del Tribunale di Milano pubblicata in data
21.2.2024 e notificata il 15.3.2024
CONCLUSIONI: precisate in via telematica ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/22
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
pagina 1 di 13 - in riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, G.U. dott. Vincenzo
Barbuto n. 1887 del 21/02/2024 nel giudizio RG 11494/2022, notificata il 15/03/2024 e in accoglimento dei motivi di cui al presente atto di impugnazione, accogliere il presente appello e rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto Controparte_1 Parte_1
infondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da Pt_1
a per i titoli dedotti in giudizio;
[...] Controparte_1
- per l'effetto, condannare (C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Forlì, Piazza Orsi Mangelli 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a
[...]
la somma di Euro 602.805,65, maggiorata degli interessi dal 28.3.2024 al saldo effettivo;
Parte_1
in subordine, con gli interessi dalla notificazione della presente domanda di restituzione fino al saldo effettivo;
in via di ulteriore subordine, condannare , a Controparte_2
restituire a , con la maggiorazione degli interessi, la somma che risulterà versata in Parte_1
eccedenza rispetto a quanto dovesse esser accertato come dovuto da a Parte_1 [...]
. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, imposta di registro, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Con il favore delle spese, e del compenso del giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio davanti al Tribunale:
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 24.03.2022 -e notificato alla Parte_1
(di seguito ”) in data 07.06.2022 (di seguito Pt_1 CP_3 Controparte_2
) esponeva di aver intrattenuto, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2010 ed il 31 CP_2
dicembre 2011 con un rapporto di somministrazione di fornitura di energia elettrica per i propri Pt_1
POD; di aver regolarmente provveduto al pagamento delle somme richieste con le fatture emesse da
, ivi compresi gli importi per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista Pt_1
pagina 2 di 13 dall'art.6, comma 2, D.L. n.511/1988; che l'importo complessivo versato ad per tale titolo era Pt_1
pari ad € 501.432,44, come risultava dalle stesse fatture (così sub doc.1, da 01 n.1442 e sub doc.9, da
01 a 1365); che il citato art.6, comma 2, D.L. n.511/1988, istitutivo dell'addizionale di che si tratta, era stato abrogato dal legislatore italiano con decorrenza 01 gennaio 2012 per le Regioni ordinarie, e dal 01 aprile 2012 per le Regioni a Statuto Speciale, rispettivamente dall'art.18, comma 5 del d.lgs. n.68 del 6 maggio 2011 e dall'art.4, comma 10, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, in quanto contrastante col disposto della Direttiva comunitaria n.2008/118/CE; che, sul presupposto dell'illegittimità della detta normativa statale, per violazione della normativa comunitaria, la ricorrente aveva invano chiesto alla controparte, con missiva PEC del 28.02.2020, la restituzione di quanto versato a tale titolo, ed aveva, perciò, avviato un'azione giudiziale per ripetizione d'indebito, previa disapplicazione della norma statale, per il detto importo capitale, oltre interessi moratori.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la quale ha sollevato istanza di questione incidentale Pt_1
di costituzionalità del disposto ex art.14 quarto comma d.lgs. n.504/1995 -per violazione degli artt.3,
24, 41, 111 primo e secondo comma e 117, primo comma della Costituzione, anche in via mediata per violazione degli artt.16 e 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
nonché, eccezione di prescrizione di parte del preteso diritto di credito restitutorio azionato dal ricorrente, per invalidità della missiva 28.2.2020, sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentanza del ricorrente;
e, comunque, ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa, sul presupposto della legittimità della normativa statale in parola.
Il Tribunale di Milano, previa conversione del rito da sommario ad ordinario, con sentenza n.
1887/2024 pubblicata il 21.2.2024 accoglieva integralmente il ricorso di OM condannando a restituire l'importo capitale di euro 501.432,44, oltre interessi moratori ex art.1284 primo Pt_1
comma cc dalla data di mora stragiudiziale (28.02.2020) fino alla data di deposito del ricorso ex art.702 bis cpc (24.03.2022), ed interessi ex art.1284 quarto comma, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo affermando l'illegittimità di tale sovrimposta per contrasto con l'art. 1 par. 2 Direttiva 2008/118/CE
(come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-53313 e 25 luglio 2018, in causa C-103/17), tanto da essere soppressa in forza dell'art. 18 co.10 D.Lgs n. 68/2011
e s.m.i., e da dover essere quindi disapplicata, in conformità agli insegnamenti della Suprema Corte
(Cass. 15198/2019 e 27101/2019).
Il giudizio d'appello:
pagina 3 di 13 ha interposto tempestivo appello, deducendo l'erroneità della pronuncia per aver ritenuto Pt_1
l'illegittimità dei pagamenti eseguiti in forza di norma nazionale vigente sulla base di una contrarietà a direttiva comunitaria, nonostante questa vincoli soltanto gli Stati membri e non possa di per sé creare obblighi a carico del singolo.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. CP_2
Sulle conclusioni precisate dalle parti con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/22, il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, dopodiché la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Con il primo e unico motivo rubricato “Inapplicabilità delle Direttive Europee nei rapporti tra privati, individuazione dello stato italiano quale unico e diretto destinatario dell'azione di restituzione”
l'appellante, previa ricostruzione del contesto normativo del caso di specie con relativi richiami giurisprudenziali, contesta l'applicabilità orizzontale della disposizione nazionale contraria alla direttiva n. 2008/118/CE nelle controversie tra privati e deduce in particolare l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha applicato i principi affermati nella pronuncia della CGUE (causa
C.122/2017 cd Smith) secondo cui un giudice nazionale, investito di una controversia tra i singoli, che si trovi nell'impossibilità di interpretare le disposizioni del suo diritto nazionale contrarie ad una disposizione di una Direttiva che soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto in un senso conforme a questa disposizione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'unione, a disapplicare tali disposizioni nazionali, potendo la parte “danneggiata” chiedere il risarcimento del danno direttamente allo Stato.
L'appellante sostiene che si tratterebbe di principi ribaditi dalla Corte Europa con la recente pronuncia dell'11.04.2024 secondo cui per i giudici nazionali la Direttiva non recepita o parzialmente recepita non sarebbe direttamente applicabile nei rapporti tra privati. Conseguentemente il danno che il consumatore assume di aver subito avendo dovuto versare delle addizionali illegittime andrebbe fatto valere non nei confronti del fornitore di energia ma direttamente verso lo Stato quale unico soggetto nei cui confronti la direttiva esplica immediati effetti verticali, e responsabile del mancato recepimento o incompleto e non puntuale recepimento della direttiva Europa ai sensi del principio di effettività per il quale dovrebbe essere lo stato italiano tenuto a rimborsare il soggetto che ha sostenuto in ultima istanza l'onere economico delle addizionali.
In virtù della prospettazione dell'appellante, le richieste di rimborso andrebbero rigettate in quanto sarebbe precluso il potere di disapplicazione da parte del Giudice nazionale le disposizioni interne sulle pagina 4 di 13 addizionali alle accise per contrasto con la Direttiva, essendo esperibile da parte del fruitore dell'energia elettrica finale l'azione risarcitoria contro lo stato italiano unico soggetto responsabile della violazione del diritto dell'unione europea.
In conclusione, , avendo provveduto al versamento complessivo di Euro 602.805,65 a seguito Pt_1
della richiesta di adempimento da parte di chiede la restituzione integrale o parziale della CP_2 somma versata in caso di accoglimento dell'appello.
Si è costituita in giudizio chiedendo a propria volta il rigetto dell'impugnazione e la CP_2
conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 18.2.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 127 ter cpc e poi decisa nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Dalla lettura degli atti e documenti del processo risulta pacifico, come sottolineato anche dal giudice di primo grado, che tra le parti oggi in lite è intercorso un contratto di fornitura di energia elettrica e che la società ha effettivamente corrisposto ed integralmente pagato il corrispettivo fatturato CP_2
dalla fornitrice per la somministrazione in questione.
Venendo al merito dell'impugnazione, si rileva che l'oggetto del contendere attiene al diritto della società di ottenere la ripetizione delle somme versate alla società somministrante, CP_2
, a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa specificate nelle fatture emesse dalla Pt_1
fornitrice per il periodo intercorrente dal 1° febbraio 2010 al mese di dicembre 2011, attesa l'asserita non debenza di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva della stessa con la disciplina euro- unitaria in materia di imposizione fiscale.
Ai fini della decisione si impone un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario. In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3
pagina 5 di 13 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…” . Tale
Direttiva 2008/118/CE (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 1.1.2010), è stata recepita in Italia con D.lgs. 29.3.2010 n. 48, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6
D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007, che è stato poi abrogato con il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 art. 2 comma 6 con decorrenza 1°.
1.2012. Al riguardo è doveroso sottolineare che nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n.
511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
Sulla base dell'intervenuta abrogazione dell'art. 6 del DL 511/1988 e, prima ancora, dal recepimento della direttiva 2008/118/CE avvenuto con il D.lgs. 48/2010 del 29 marzo 2010, Parte_2
ha reclamato il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate al somministrante a
[...]
titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa per tutto il periodo intercorrente dal mese di marzo
2010 al mese di dicembre 2011.
A sostegno della domanda proposta l'odierna appellata ha richiamato due pronunce con le quali la
Corte di Giustizia UE (sentenza CGUE del 5.03.2015 resa in causa C-553/13 e CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17), ha stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che, come ha fatto pagina 6 di 13 l'art. 6 comma 2 del DL n.511/88, istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica.
Il diritto dell'Unione Europea riconosce, infatti, agli Stati membri la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, a condizione che la stessa sia rispondente a una o più finalità specifiche.
Tale requisito delle finalità specifiche, come ribadito dalla Corte di Cassazione in molte pronunce richiamate nell'ordinanza impugnata, non è stato rispettato dalla normativa interna.
Più specificamente la Corte di Cassazione con la sentenza del 15.10.2020 n. 22343 (conformemente ad una serie di recenti pronunce in cause che vedevano un privato contrapposto ad una Pubblica
Amministrazione) ha affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis…va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17”
(Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n.
15198). In particolare, la Suprema Corte, sempre con la citata sentenza n. 22343/2020, ha ulteriormente chiarito che “perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente….1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-
434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C-82/12 , punto 23)”. Richiamando le Persona_1 sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17, la Cassazione ha così motivato: “la
Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che
pagina 7 di 13 sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Sulla base di tali principi, quindi, la Suprema Corte dopo aver ribadito che, affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) la sussistenza di una finalità specifica, ha così concluso: “Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n.
511 del 1988 art. 6 comma 3 ultimo periodo chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di
Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”.
Ha, quindi, così proseguito la Suprema Corte: “Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 2 indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n.
3458)”.
Sulla base dell'ampia argomentazione appena richiamata della Corte di Cassazione con la puntuale analisi ivi svolta della normativa interna e del ravvisato contrasto di quest'ultima col diritto unionale, del tutto correttamente il primo giudice ha accolto la domanda di ripetizione delle somme pagate a pagina 8 di 13 titolo di addizionale provinciale, ritenendo dovuta la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL
511/1988.
Quanto all'eccezione sollevata da , in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna Pt_1
in contrasto con una direttiva comunitaria, non è pertinente al caso di specie in cui l'art. 6 del DL
511/1988 è stato disapplicato non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e -quindi- quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della
Comunità.”(nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019).
Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (ex multis, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ. n.
10691/2020) che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr., ex multis, Cass. Civ. sent. n. 21248/2004; Cass. Civ. sent. n. 22067/2007;
Cass. Civ. sent. n. 25701/2009; Cass. S.U. sent. n. 3674/2010; Cass. Civ. sent. n. 11641/2013; Cass.
Civ. sent. n. 25278/2015; Cass. Civ. sent. n. 16923/2016; Cass. Civ. sent. n. 27822/2018).
Principio che ha recentemente trovato riaffermazione nell'ambito del Decreto della Suprema Corte n.
7959 del 10.5.2023 con il quale è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 c.p.c. sollevato dal Tribunale di Verona sulla questione della possibilità per il Giudice nazionale, in pagina 9 di 13 una controversia tra privati, di disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6 citato.
Le suesposte argomentazioni non si pongono infine in contrasto con i principi affermati dalla Corte di
Giustizia Europea resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C- 316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui al predetto art. 6 D.L. n.
511/88.
Sul punto non può che richiamarsi integralmente l'esaustiva motivazione di cui alle pagg.13,14,15 e 16 del precedente specifico di questa sezione (sent. C.A. Milano sez. III civ. Pres. Tragni, cons. rel.
Ciriaco n. 1499/24 pubblicata il 25.5.2024), al quale hanno fatto seguito ulteriori pronunce conformi di questa sezione.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni risulta, pertanto, del tutto irrilevante ed ininfluente qualsiasi eccezione relativa alla diretta applicabilità o meno della direttiva comunitaria 2008/112/Ce e all'efficacia verticale e/o orizzontale della stessa, in quanto, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 è avvenuta alla stregua della interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE
La Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e
Amministrazione dello Stato sia nei rapporti “orizzontali” tra privati.
Né l'interpretazione così fornita può determinare una situazione di squilibrio per il fornitore, attesa la previsione dell'art. 14 co. 4 del D.lgs. n. 504/1995, appare destituita di fondamento alla luce della disciplina peculiare del rapporto tributario inerente al pagamento delle accise e addizionali. Al riguardo, basta riportare alcuni passaggi contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione del
24.5.2019 n. 14200, pure richiamata dall'appellante, che ha puntualmente spiegato nei seguenti termini come si svolge il rapporto tributario:
1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
pagina 10 di 13 2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi
e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa
(come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore”.
Secondo i principi così chiaramente esplicitati dalla Corte di legittimità, è evidente che il rapporto tributario si svolge solo tra la amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente l'energia elettrica ai consumatori e, rispetto a tale rapporto, rimane del tutto estraneo l'utente o consumatore, tenuto a pagare al fornitore il prezzo dell'energia e, con esso (in caso di rivalsa dell'imposta) il costo delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia.
Ove la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, ha affermato la Suprema Corte, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore.
D'altronde che il consumatore, id est nel caso di specie dovesse rivolgersi solo contro CP_2
per la ripetizione dell'indebito, emerge dal fatto che l'appellante ha fatturato le addizionali Pt_1 provinciali nelle sue bollette e ne ha ricevuto il pagamento, risultando così l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione civile qui svolta ai sensi dell'art. 2033 c.c. pagina 11 di 13 Infine, non va pretermesso che la società non avrebbe potuto svolgere alcuna azione CP_2
di risarcimento del danno verso lo Stato per ritardata/errata attuazione delle direttive comunitarie, atteso che la possibilità per il creditore di tutelare i propri diritti presuntivamente lesi nell'ambito della stessa vicenda ricorrendo a diverse azioni (proponibili contro diversi soggetti in forza di differenti causae petendi), non preclude la spettanza del diritto azionato una volta che il creditore abbia esperito uno solo dei rimedi astrattamente ipotizzabili, come l'azione di ripetizione di cui è causa.
In conclusione, sulla scorta dei principi di diritto da applicare, all'incontestato pagamento ad opera di della somma di € 501.432,44 a titolo di addizionali provinciali per il periodo febbraio CP_2
2010/dicembre 2011, venendo meno la fonte normativa su cui si fondava l'addebito di tale imposta contenuta nelle fatture di , attesa la necessaria disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del dl Pt_1
511/1988, ne discende il diritto dell'appellata società di vedersi restituite le somme pagate a Pt_2
tale titolo.
Nessun motivo, né in via di appello principale né in via di appello incidentale, è stato proposto con riguardo alla liquidazione degli interessi sulla somma dovuta.
Da ultimo, se può ritenersi legittima la scelta di di non dar corso alla restituzione delle somme Pt_1
richieste prima della proposizione della domanda giudiziale di ripetizione dell'indebito, tuttavia la predetta non può pretendere di far gravare, infruttuosamente, sul consumatore i tempi di attesa sino al passaggio in giudicato della sentenza, quale momento dal quale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa può chiedere il rimborso all'Amministrazione ai sensi dell'art. 14 comma 4 TUA.
Tale conclusione è tanto più corretta quanto si ricordi che se è vero che ha, a suo tempo, Pt_1 applicato legittimamente l'imposta, è anche vero che l'art. 56 co. 1 del TUA rimette al fornitore la scelta di traslare o meno l'addizionale sul consumatore finale, prevedendo la facoltà/diritto di rivalsa, per cui non è esclusa né preclusa al fornitore la possibilità di decidere di rimanere inciso dal tributo erariale, senza addebitare alcunché al cliente finale.
In conclusione, i motivi e gli assunti di parte appellante sono totalmente destituiti di fondamento con conseguente integrale rigetto dell'appello proposto e conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, trattandosi di materia controversa, trova giustificazione una pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in lite.
pagina 12 di 13 Infine, all'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n.115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n.228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.1887/2924
[...] Controparte_2
del Tribunale di Milano pubblicata in data 21.2.2024 e notificata il 15.3.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio fra le parti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 25.2.2025
Il Consigliere rel. est.
La Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dr.ssa Elena Grazioli Consigliere
Dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1251/2024 promossa da:
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche Parte_1 P.IVA_1
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Patron Paolo (c.f. ) e Fantini Elisabetta (c.f. C.F._1
) elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Galleria Del Corso 1, C.F._2
Milano
- appellante - contro
c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvadeo Marco (c.f. ) presso il cui C.F._3
Studio in Via G. Marconi 25, Sannazzaro De Burgondi (PV) è elettivamente domiciliato
- appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1887/2924 del Tribunale di Milano pubblicata in data
21.2.2024 e notificata il 15.3.2024
CONCLUSIONI: precisate in via telematica ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/22
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
pagina 1 di 13 - in riforma della sentenza inter partes del Tribunale di Milano, Sez. XI Civile, G.U. dott. Vincenzo
Barbuto n. 1887 del 21/02/2024 nel giudizio RG 11494/2022, notificata il 15/03/2024 e in accoglimento dei motivi di cui al presente atto di impugnazione, accogliere il presente appello e rigettare ogni domanda proposta da contro in quanto Controparte_1 Parte_1
infondata in fatto e in diritto;
comunque con la miglior formula dire che nulla è dovuto da Pt_1
a per i titoli dedotti in giudizio;
[...] Controparte_1
- per l'effetto, condannare (C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Forlì, Piazza Orsi Mangelli 10, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a
[...]
la somma di Euro 602.805,65, maggiorata degli interessi dal 28.3.2024 al saldo effettivo;
Parte_1
in subordine, con gli interessi dalla notificazione della presente domanda di restituzione fino al saldo effettivo;
in via di ulteriore subordine, condannare , a Controparte_2
restituire a , con la maggiorazione degli interessi, la somma che risulterà versata in Parte_1
eccedenza rispetto a quanto dovesse esser accertato come dovuto da a Parte_1 [...]
. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di lite, spese generali, c.p.a. e IVA come per legge, imposta di registro, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto da Parte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Con il favore delle spese, e del compenso del giudizio.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio davanti al Tribunale:
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 24.03.2022 -e notificato alla Parte_1
(di seguito ”) in data 07.06.2022 (di seguito Pt_1 CP_3 Controparte_2
) esponeva di aver intrattenuto, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2010 ed il 31 CP_2
dicembre 2011 con un rapporto di somministrazione di fornitura di energia elettrica per i propri Pt_1
POD; di aver regolarmente provveduto al pagamento delle somme richieste con le fatture emesse da
, ivi compresi gli importi per addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista Pt_1
pagina 2 di 13 dall'art.6, comma 2, D.L. n.511/1988; che l'importo complessivo versato ad per tale titolo era Pt_1
pari ad € 501.432,44, come risultava dalle stesse fatture (così sub doc.1, da 01 n.1442 e sub doc.9, da
01 a 1365); che il citato art.6, comma 2, D.L. n.511/1988, istitutivo dell'addizionale di che si tratta, era stato abrogato dal legislatore italiano con decorrenza 01 gennaio 2012 per le Regioni ordinarie, e dal 01 aprile 2012 per le Regioni a Statuto Speciale, rispettivamente dall'art.18, comma 5 del d.lgs. n.68 del 6 maggio 2011 e dall'art.4, comma 10, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, in quanto contrastante col disposto della Direttiva comunitaria n.2008/118/CE; che, sul presupposto dell'illegittimità della detta normativa statale, per violazione della normativa comunitaria, la ricorrente aveva invano chiesto alla controparte, con missiva PEC del 28.02.2020, la restituzione di quanto versato a tale titolo, ed aveva, perciò, avviato un'azione giudiziale per ripetizione d'indebito, previa disapplicazione della norma statale, per il detto importo capitale, oltre interessi moratori.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la quale ha sollevato istanza di questione incidentale Pt_1
di costituzionalità del disposto ex art.14 quarto comma d.lgs. n.504/1995 -per violazione degli artt.3,
24, 41, 111 primo e secondo comma e 117, primo comma della Costituzione, anche in via mediata per violazione degli artt.16 e 52 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea;
nonché, eccezione di prescrizione di parte del preteso diritto di credito restitutorio azionato dal ricorrente, per invalidità della missiva 28.2.2020, sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentanza del ricorrente;
e, comunque, ha concluso per il rigetto dell'avversa pretesa, sul presupposto della legittimità della normativa statale in parola.
Il Tribunale di Milano, previa conversione del rito da sommario ad ordinario, con sentenza n.
1887/2024 pubblicata il 21.2.2024 accoglieva integralmente il ricorso di OM condannando a restituire l'importo capitale di euro 501.432,44, oltre interessi moratori ex art.1284 primo Pt_1
comma cc dalla data di mora stragiudiziale (28.02.2020) fino alla data di deposito del ricorso ex art.702 bis cpc (24.03.2022), ed interessi ex art.1284 quarto comma, dalla domanda giudiziale al saldo effettivo affermando l'illegittimità di tale sovrimposta per contrasto con l'art. 1 par. 2 Direttiva 2008/118/CE
(come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-53313 e 25 luglio 2018, in causa C-103/17), tanto da essere soppressa in forza dell'art. 18 co.10 D.Lgs n. 68/2011
e s.m.i., e da dover essere quindi disapplicata, in conformità agli insegnamenti della Suprema Corte
(Cass. 15198/2019 e 27101/2019).
Il giudizio d'appello:
pagina 3 di 13 ha interposto tempestivo appello, deducendo l'erroneità della pronuncia per aver ritenuto Pt_1
l'illegittimità dei pagamenti eseguiti in forza di norma nazionale vigente sulla base di una contrarietà a direttiva comunitaria, nonostante questa vincoli soltanto gli Stati membri e non possa di per sé creare obblighi a carico del singolo.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata. CP_2
Sulle conclusioni precisate dalle parti con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/22, il
Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi, dopodiché la causa è stata discussa nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Con il primo e unico motivo rubricato “Inapplicabilità delle Direttive Europee nei rapporti tra privati, individuazione dello stato italiano quale unico e diretto destinatario dell'azione di restituzione”
l'appellante, previa ricostruzione del contesto normativo del caso di specie con relativi richiami giurisprudenziali, contesta l'applicabilità orizzontale della disposizione nazionale contraria alla direttiva n. 2008/118/CE nelle controversie tra privati e deduce in particolare l'erroneità della decisione nella parte in cui non ha applicato i principi affermati nella pronuncia della CGUE (causa
C.122/2017 cd Smith) secondo cui un giudice nazionale, investito di una controversia tra i singoli, che si trovi nell'impossibilità di interpretare le disposizioni del suo diritto nazionale contrarie ad una disposizione di una Direttiva che soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto in un senso conforme a questa disposizione, non è tenuto, sulla sola base del diritto dell'unione, a disapplicare tali disposizioni nazionali, potendo la parte “danneggiata” chiedere il risarcimento del danno direttamente allo Stato.
L'appellante sostiene che si tratterebbe di principi ribaditi dalla Corte Europa con la recente pronuncia dell'11.04.2024 secondo cui per i giudici nazionali la Direttiva non recepita o parzialmente recepita non sarebbe direttamente applicabile nei rapporti tra privati. Conseguentemente il danno che il consumatore assume di aver subito avendo dovuto versare delle addizionali illegittime andrebbe fatto valere non nei confronti del fornitore di energia ma direttamente verso lo Stato quale unico soggetto nei cui confronti la direttiva esplica immediati effetti verticali, e responsabile del mancato recepimento o incompleto e non puntuale recepimento della direttiva Europa ai sensi del principio di effettività per il quale dovrebbe essere lo stato italiano tenuto a rimborsare il soggetto che ha sostenuto in ultima istanza l'onere economico delle addizionali.
In virtù della prospettazione dell'appellante, le richieste di rimborso andrebbero rigettate in quanto sarebbe precluso il potere di disapplicazione da parte del Giudice nazionale le disposizioni interne sulle pagina 4 di 13 addizionali alle accise per contrasto con la Direttiva, essendo esperibile da parte del fruitore dell'energia elettrica finale l'azione risarcitoria contro lo stato italiano unico soggetto responsabile della violazione del diritto dell'unione europea.
In conclusione, , avendo provveduto al versamento complessivo di Euro 602.805,65 a seguito Pt_1
della richiesta di adempimento da parte di chiede la restituzione integrale o parziale della CP_2 somma versata in caso di accoglimento dell'appello.
Si è costituita in giudizio chiedendo a propria volta il rigetto dell'impugnazione e la CP_2
conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rimessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 18.2.2025 sulle conclusioni precisate dalle parti ex art. 127 ter cpc e poi decisa nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Dalla lettura degli atti e documenti del processo risulta pacifico, come sottolineato anche dal giudice di primo grado, che tra le parti oggi in lite è intercorso un contratto di fornitura di energia elettrica e che la società ha effettivamente corrisposto ed integralmente pagato il corrispettivo fatturato CP_2
dalla fornitrice per la somministrazione in questione.
Venendo al merito dell'impugnazione, si rileva che l'oggetto del contendere attiene al diritto della società di ottenere la ripetizione delle somme versate alla società somministrante, CP_2
, a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa specificate nelle fatture emesse dalla Pt_1
fornitrice per il periodo intercorrente dal 1° febbraio 2010 al mese di dicembre 2011, attesa l'asserita non debenza di tale imposta per contrarietà della norma istitutiva della stessa con la disciplina euro- unitaria in materia di imposizione fiscale.
Ai fini della decisione si impone un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 del TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa di rango comunitario. In particolare, con l'art. 3 della direttiva 92/12/CEE è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3
pagina 5 di 13 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D. Lgs 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988 art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” (comma 3).
La Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3 par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23 febbraio 1992, ha statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…” . Tale
Direttiva 2008/118/CE (che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro il 1.1.2010), è stata recepita in Italia con D.lgs. 29.3.2010 n. 48, ma tale decreto attuativo non è intervenuto sull'art. 6
D.L. 511/1988, così come modificato dal D.lgs. 26/2007, che è stato poi abrogato con il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 art. 2 comma 6 con decorrenza 1°.
1.2012. Al riguardo è doveroso sottolineare che nel corso dell'anno 2011 la Commissione Europea aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui al citato art. 6 del D.L. n.
511/1988, in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Il Governo, al fine di evitare l'instaurarsi di tale procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dal 2012 (D. Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
Sulla base dell'intervenuta abrogazione dell'art. 6 del DL 511/1988 e, prima ancora, dal recepimento della direttiva 2008/118/CE avvenuto con il D.lgs. 48/2010 del 29 marzo 2010, Parte_2
ha reclamato il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate al somministrante a
[...]
titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa per tutto il periodo intercorrente dal mese di marzo
2010 al mese di dicembre 2011.
A sostegno della domanda proposta l'odierna appellata ha richiamato due pronunce con le quali la
Corte di Giustizia UE (sentenza CGUE del 5.03.2015 resa in causa C-553/13 e CGUE del 25.07.2018 resa nella causa C-103/17), ha stabilito la contrarietà al diritto unionale delle norme che, come ha fatto pagina 6 di 13 l'art. 6 comma 2 del DL n.511/88, istituiscono un'imposta addizionale in assenza di una finalità specifica.
Il diritto dell'Unione Europea riconosce, infatti, agli Stati membri la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, a condizione che la stessa sia rispondente a una o più finalità specifiche.
Tale requisito delle finalità specifiche, come ribadito dalla Corte di Cassazione in molte pronunce richiamate nell'ordinanza impugnata, non è stato rispettato dalla normativa interna.
Più specificamente la Corte di Cassazione con la sentenza del 15.10.2020 n. 22343 (conformemente ad una serie di recenti pronunce in cause che vedevano un privato contrapposto ad una Pubblica
Amministrazione) ha affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988 art. 6 nella sua versione applicabile ratione temporis…va disapplicata per contrasto con l'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17”
(Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del 28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n. 27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n.
15198). In particolare, la Suprema Corte, sempre con la citata sentenza n. 22343/2020, ha ulteriormente chiarito che “perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente….1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24.02.2000 in causa C-
434/97 Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9.03.2000 in causa C437/97, EKW e Wein & Co. punto 31; CGUE 27.02.2014 in causa C-82/12 , punto 23)”. Richiamando le Persona_1 sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17, la Cassazione ha così motivato: “la
Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che
pagina 7 di 13 sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”.
Sulla base di tali principi, quindi, la Suprema Corte dopo aver ribadito che, affinché le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta;
2) la sussistenza di una finalità specifica, ha così concluso: “Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n.
511 del 1988 art. 6 comma 3 ultimo periodo chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di
Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio”.
Ha, quindi, così proseguito la Suprema Corte: “Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988 art. 6 co. 2 indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost.
8.06.1984 n. 170 e successive;
CGUE 22.06.1989 in causa C-103/88 Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, SSUU del 12.04.1996 n.
3458)”.
Sulla base dell'ampia argomentazione appena richiamata della Corte di Cassazione con la puntuale analisi ivi svolta della normativa interna e del ravvisato contrasto di quest'ultima col diritto unionale, del tutto correttamente il primo giudice ha accolto la domanda di ripetizione delle somme pagate a pagina 8 di 13 titolo di addizionale provinciale, ritenendo dovuta la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL
511/1988.
Quanto all'eccezione sollevata da , in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna Pt_1
in contrasto con una direttiva comunitaria, non è pertinente al caso di specie in cui l'art. 6 del DL
511/1988 è stato disapplicato non per il contrasto con la direttiva comunitaria self-executing tardivamente recepita dal nostro Stato e -quindi- quale diretta ed immediata esecuzione della direttiva n. 2208/112/CE, bensì per il contrasto della norma con il diritto comunitario, come interpretato, con efficacia vincolante dalla Corte di Giustizia UE.
Alle pronunce della Corte di Giustizia va, infatti, riconosciuto il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, così come riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22577/2012, laddove ha affermato il seguente principio: “L'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla
Corte di giustizia, ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della
Comunità.”(nello stesso senso, Cass. 5381/2017, sent. n. 13425/2019).
Con specifico riferimento al D.L. n. 511/1988, art. 6 comma 2, sempre la Suprema Corte ha precisato in molteplici pronunce (ex multis, Cass. civ. n. 16142/2020, Cass. civ. n. 3233/2020, Cass. civ. n.
10691/2020) che “indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self executing o meno dell'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/112/CE, va disapplicato in ossequio al principio per cui
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (cfr., ex multis, Cass. Civ. sent. n. 21248/2004; Cass. Civ. sent. n. 22067/2007;
Cass. Civ. sent. n. 25701/2009; Cass. S.U. sent. n. 3674/2010; Cass. Civ. sent. n. 11641/2013; Cass.
Civ. sent. n. 25278/2015; Cass. Civ. sent. n. 16923/2016; Cass. Civ. sent. n. 27822/2018).
Principio che ha recentemente trovato riaffermazione nell'ambito del Decreto della Suprema Corte n.
7959 del 10.5.2023 con il quale è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato ex art. 363 c.p.c. sollevato dal Tribunale di Verona sulla questione della possibilità per il Giudice nazionale, in pagina 9 di 13 una controversia tra privati, di disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ex art. 6 citato.
Le suesposte argomentazioni non si pongono infine in contrasto con i principi affermati dalla Corte di
Giustizia Europea resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C- 316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui al predetto art. 6 D.L. n.
511/88.
Sul punto non può che richiamarsi integralmente l'esaustiva motivazione di cui alle pagg.13,14,15 e 16 del precedente specifico di questa sezione (sent. C.A. Milano sez. III civ. Pres. Tragni, cons. rel.
Ciriaco n. 1499/24 pubblicata il 25.5.2024), al quale hanno fatto seguito ulteriori pronunce conformi di questa sezione.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni risulta, pertanto, del tutto irrilevante ed ininfluente qualsiasi eccezione relativa alla diretta applicabilità o meno della direttiva comunitaria 2008/112/Ce e all'efficacia verticale e/o orizzontale della stessa, in quanto, si ribadisce, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 è avvenuta alla stregua della interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della direttiva comunitaria 2008/112/CE
La Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e
Amministrazione dello Stato sia nei rapporti “orizzontali” tra privati.
Né l'interpretazione così fornita può determinare una situazione di squilibrio per il fornitore, attesa la previsione dell'art. 14 co. 4 del D.lgs. n. 504/1995, appare destituita di fondamento alla luce della disciplina peculiare del rapporto tributario inerente al pagamento delle accise e addizionali. Al riguardo, basta riportare alcuni passaggi contenuti nella sentenza della Corte di Cassazione del
24.5.2019 n. 14200, pure richiamata dall'appellante, che ha puntualmente spiegato nei seguenti termini come si svolge il rapporto tributario:
1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
pagina 10 di 13 2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi
e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa
(come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore”.
Secondo i principi così chiaramente esplicitati dalla Corte di legittimità, è evidente che il rapporto tributario si svolge solo tra la amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente l'energia elettrica ai consumatori e, rispetto a tale rapporto, rimane del tutto estraneo l'utente o consumatore, tenuto a pagare al fornitore il prezzo dell'energia e, con esso (in caso di rivalsa dell'imposta) il costo delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia.
Ove la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, ha affermato la Suprema Corte, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore.
D'altronde che il consumatore, id est nel caso di specie dovesse rivolgersi solo contro CP_2
per la ripetizione dell'indebito, emerge dal fatto che l'appellante ha fatturato le addizionali Pt_1 provinciali nelle sue bollette e ne ha ricevuto il pagamento, risultando così l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione civile qui svolta ai sensi dell'art. 2033 c.c. pagina 11 di 13 Infine, non va pretermesso che la società non avrebbe potuto svolgere alcuna azione CP_2
di risarcimento del danno verso lo Stato per ritardata/errata attuazione delle direttive comunitarie, atteso che la possibilità per il creditore di tutelare i propri diritti presuntivamente lesi nell'ambito della stessa vicenda ricorrendo a diverse azioni (proponibili contro diversi soggetti in forza di differenti causae petendi), non preclude la spettanza del diritto azionato una volta che il creditore abbia esperito uno solo dei rimedi astrattamente ipotizzabili, come l'azione di ripetizione di cui è causa.
In conclusione, sulla scorta dei principi di diritto da applicare, all'incontestato pagamento ad opera di della somma di € 501.432,44 a titolo di addizionali provinciali per il periodo febbraio CP_2
2010/dicembre 2011, venendo meno la fonte normativa su cui si fondava l'addebito di tale imposta contenuta nelle fatture di , attesa la necessaria disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del dl Pt_1
511/1988, ne discende il diritto dell'appellata società di vedersi restituite le somme pagate a Pt_2
tale titolo.
Nessun motivo, né in via di appello principale né in via di appello incidentale, è stato proposto con riguardo alla liquidazione degli interessi sulla somma dovuta.
Da ultimo, se può ritenersi legittima la scelta di di non dar corso alla restituzione delle somme Pt_1
richieste prima della proposizione della domanda giudiziale di ripetizione dell'indebito, tuttavia la predetta non può pretendere di far gravare, infruttuosamente, sul consumatore i tempi di attesa sino al passaggio in giudicato della sentenza, quale momento dal quale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa può chiedere il rimborso all'Amministrazione ai sensi dell'art. 14 comma 4 TUA.
Tale conclusione è tanto più corretta quanto si ricordi che se è vero che ha, a suo tempo, Pt_1 applicato legittimamente l'imposta, è anche vero che l'art. 56 co. 1 del TUA rimette al fornitore la scelta di traslare o meno l'addizionale sul consumatore finale, prevedendo la facoltà/diritto di rivalsa, per cui non è esclusa né preclusa al fornitore la possibilità di decidere di rimanere inciso dal tributo erariale, senza addebitare alcunché al cliente finale.
In conclusione, i motivi e gli assunti di parte appellante sono totalmente destituiti di fondamento con conseguente integrale rigetto dell'appello proposto e conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, trattandosi di materia controversa, trova giustificazione una pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in lite.
pagina 12 di 13 Infine, all'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n.115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n.228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.1887/2924
[...] Controparte_2
del Tribunale di Milano pubblicata in data 21.2.2024 e notificata il 15.3.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio fra le parti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al doppio contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater, comma inserito dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 25.2.2025
Il Consigliere rel. est.
La Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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