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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 19/03/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 14 marzo 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore, dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 102 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2024, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza dell'11 febbraio 2025, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annalisa Di Tizio, in virtù di delega allegata al ricorso,
ricorrente; contro
(P. IV , C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona dell'omonimo titolare, corrente in viale Alcione n. C.F._2
9, Francavilla al Mare,
resistente;
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ha chiesto l'apertura della procedura Parte_1
di liquidazione giudiziale nei confronti della DI AL , Controparte_1
deducendo lo stato di insolvenza della debitrice.
Il ricorrente ha esposto di essere creditore della convenuta per l'importo complessivo di € 4.271,65, di cui € 758,24 a titolo di trattamento di fine rapporto, maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti. Il credito risulta accertato mediante diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CH00000/2022-324 del
27 aprile 2022, notificata alla debitrice in data 5 maggio 2022 e non opposta, nonché
mediante provvedimento di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo (n.
prot. 23.257 del 5 luglio 2022), emesso dall'Ispettorato Territoriale del Controparte_2
Nonostante i solleciti inviati, la debitrice non ha mai provveduto al pagamento delle somme dovute. Di conseguenza, in data 5 luglio 2023, il ricorrente ha richiesto all'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP di Ortona di procedere a pignoramento mobiliare, che si è rivelato infruttuoso, non essendo stati rinvenuti beni aggredibili.
Dalle indagini anagrafiche è inoltre emerso che la titolare della DI AL
risulta irreperibile e che la stessa non possiede un indirizzo PEC registrato presso la
Camera di Commercio, circostanze che fanno emergere un evidente stato di inattività dell'impresa.
Alla luce di tali elementi, il ricorrente deduce lo stato di insolvenza conclamata della DI AL , non essendo la stessa più in grado di far fronte Controparte_1
regolarmente alle proprie obbligazioni. In considerazione di ciò, il ricorrente chiede di accertare e dichiarare lo stato di insolvenza della debitrice e di disporne la liquidazione giudiziale, con ogni conseguente provvedimento di legge.
La parte resistente né si è costituita né è comparsa.
Il ricorso è fondato e sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.
Dall'istruttoria è emersa la piena dimostrazione del credito vantato dal ricorrente nei confronti della DI AL , come risulta Parte_1 Controparte_1
dalla documentazione allegata. In particolare, il credito è stato accertato mediante diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CH00000/2022-324 del 27 aprile 2022, notificata
2 alla debitrice e non opposta, nonché mediante il provvedimento di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo (n. prot. 23.257 del 5 luglio 2022) emesso dall
[...]
Controparte_3
Nonostante i ripetuti solleciti, la debitrice non ha provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni, costringendo il ricorrente ad attivare la procedura esecutiva.
Tuttavia, il pignoramento mobiliare esperito in data 5 luglio 2023 ha avuto esito negativo,
non essendo stati rinvenuti beni utilmente aggredibili. Dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria è emerso che la titolare della DI AL risulta irreperibile e che la società non dispone di un indirizzo PEC registrato presso la Camera di
Commercio. Inoltre, non risultano bilanci depositati, né beni immobili di proprietà della debitrice, confermando il quadro di assoluta inattività dell'impresa.
In relazione all'ammontare complessivo dei debiti, si osserva che, sebbene il credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla soglia di € 30.000, nel corso dell'istruttoria d'ufficio è emersa l'esistenza di una significativa esposizione debitoria della resistente nei confronti dell'Erario. La somma complessiva delle obbligazioni accertate, tenuto conto dei debiti fiscali, supera ampiamente la soglia di rilevanza prevista dalla normativa concorsuale.
Sulla base di questi elementi, deve ritenersi integrato il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, ossia lo stato di insolvenza. L'art. 2, comma 1, lettera b) del
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza definisce l'insolvenza come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Nel caso di specie, l'inadempienza della resistente è confermata dalla mancata esecuzione delle somme accertate in sede ispettiva, dall'infruttuosità delle azioni esecutive e dalla totale assenza di risorse disponibili.
Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, l'art. 121 del d.lgs. 14/2019 stabilisce che la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza. Nel caso di specie, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso dei requisiti dimensionali idonei a escluderla
3 dalla procedura concorsuale. In particolare, non è stata fornita alcuna prova della sussistenza di un attivo patrimoniale inferiore a € 300.000, di ricavi annui inferiori a €
200.000 o di un ammontare complessivo di debiti inferiore a € 500.000.
L'onere di provare il possesso di tali requisiti gravava sulla debitrice, la quale, rimanendo inerte, non ha fornito elementi idonei a escludere l'applicabilità della liquidazione giudiziale.
Alla luce di quanto sopra esposto, devono ritenersi pienamente sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della DI AL CP
, con ogni conseguente provvedimento di legge.
[...]
p.q.m.
visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della (P. Controparte_1
IV , C.F. ), in persona dell'omonimo titolare, P.IVA_1 C.F._2
corrente in viale Alcione n. 9, Francavilla al Mare, nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;
visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
nomina
4 Curatore il dott. (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Persona_1
Crisi n. 1370 del 31/03/2023), il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3 e 358
C.C.I.I.; dispone che il Curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n.
78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa udienza al giorno 3 luglio 2025, ore 9.30, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al
Giudice Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I.
mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno
6 effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3
C.C.I.I.;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4;
dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore ex art. 130 C.C.I.I., sino alla chiusura della procedura;
dispone che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 14 marzo 2025.
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice Rel.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
riunito nella camera di consiglio del 14 marzo 2025, composto dai Sig.ri magistrati:
dott. Guido Campli Presidente,
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore, dott. Francesco Turco Giudice,
ha emesso la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 102 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2024, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza dell'11 febbraio 2025, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Annalisa Di Tizio, in virtù di delega allegata al ricorso,
ricorrente; contro
(P. IV , C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona dell'omonimo titolare, corrente in viale Alcione n. C.F._2
9, Francavilla al Mare,
resistente;
Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con il ricorso introduttivo ha chiesto l'apertura della procedura Parte_1
di liquidazione giudiziale nei confronti della DI AL , Controparte_1
deducendo lo stato di insolvenza della debitrice.
Il ricorrente ha esposto di essere creditore della convenuta per l'importo complessivo di € 4.271,65, di cui € 758,24 a titolo di trattamento di fine rapporto, maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti. Il credito risulta accertato mediante diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CH00000/2022-324 del
27 aprile 2022, notificata alla debitrice in data 5 maggio 2022 e non opposta, nonché
mediante provvedimento di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo (n.
prot. 23.257 del 5 luglio 2022), emesso dall'Ispettorato Territoriale del Controparte_2
Nonostante i solleciti inviati, la debitrice non ha mai provveduto al pagamento delle somme dovute. Di conseguenza, in data 5 luglio 2023, il ricorrente ha richiesto all'Ufficiale Giudiziario dell'UNEP di Ortona di procedere a pignoramento mobiliare, che si è rivelato infruttuoso, non essendo stati rinvenuti beni aggredibili.
Dalle indagini anagrafiche è inoltre emerso che la titolare della DI AL
risulta irreperibile e che la stessa non possiede un indirizzo PEC registrato presso la
Camera di Commercio, circostanze che fanno emergere un evidente stato di inattività dell'impresa.
Alla luce di tali elementi, il ricorrente deduce lo stato di insolvenza conclamata della DI AL , non essendo la stessa più in grado di far fronte Controparte_1
regolarmente alle proprie obbligazioni. In considerazione di ciò, il ricorrente chiede di accertare e dichiarare lo stato di insolvenza della debitrice e di disporne la liquidazione giudiziale, con ogni conseguente provvedimento di legge.
La parte resistente né si è costituita né è comparsa.
Il ricorso è fondato e sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.
Dall'istruttoria è emersa la piena dimostrazione del credito vantato dal ricorrente nei confronti della DI AL , come risulta Parte_1 Controparte_1
dalla documentazione allegata. In particolare, il credito è stato accertato mediante diffida accertativa per crediti patrimoniali n. CH00000/2022-324 del 27 aprile 2022, notificata
2 alla debitrice e non opposta, nonché mediante il provvedimento di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo (n. prot. 23.257 del 5 luglio 2022) emesso dall
[...]
Controparte_3
Nonostante i ripetuti solleciti, la debitrice non ha provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni, costringendo il ricorrente ad attivare la procedura esecutiva.
Tuttavia, il pignoramento mobiliare esperito in data 5 luglio 2023 ha avuto esito negativo,
non essendo stati rinvenuti beni utilmente aggredibili. Dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria è emerso che la titolare della DI AL risulta irreperibile e che la società non dispone di un indirizzo PEC registrato presso la Camera di
Commercio. Inoltre, non risultano bilanci depositati, né beni immobili di proprietà della debitrice, confermando il quadro di assoluta inattività dell'impresa.
In relazione all'ammontare complessivo dei debiti, si osserva che, sebbene il credito vantato dal ricorrente sia inferiore alla soglia di € 30.000, nel corso dell'istruttoria d'ufficio è emersa l'esistenza di una significativa esposizione debitoria della resistente nei confronti dell'Erario. La somma complessiva delle obbligazioni accertate, tenuto conto dei debiti fiscali, supera ampiamente la soglia di rilevanza prevista dalla normativa concorsuale.
Sulla base di questi elementi, deve ritenersi integrato il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, ossia lo stato di insolvenza. L'art. 2, comma 1, lettera b) del
Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza definisce l'insolvenza come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Nel caso di specie, l'inadempienza della resistente è confermata dalla mancata esecuzione delle somme accertate in sede ispettiva, dall'infruttuosità delle azioni esecutive e dalla totale assenza di risorse disponibili.
Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, l'art. 121 del d.lgs. 14/2019 stabilisce che la liquidazione giudiziale si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), e che si trovino in stato di insolvenza. Nel caso di specie, la debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato il possesso dei requisiti dimensionali idonei a escluderla
3 dalla procedura concorsuale. In particolare, non è stata fornita alcuna prova della sussistenza di un attivo patrimoniale inferiore a € 300.000, di ricavi annui inferiori a €
200.000 o di un ammontare complessivo di debiti inferiore a € 500.000.
L'onere di provare il possesso di tali requisiti gravava sulla debitrice, la quale, rimanendo inerte, non ha fornito elementi idonei a escludere l'applicabilità della liquidazione giudiziale.
Alla luce di quanto sopra esposto, devono ritenersi pienamente sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della DI AL CP
, con ogni conseguente provvedimento di legge.
[...]
p.q.m.
visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della (P. Controparte_1
IV , C.F. ), in persona dell'omonimo titolare, P.IVA_1 C.F._2
corrente in viale Alcione n. 9, Francavilla al Mare, nomina
Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;
visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto
• delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
• degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
• delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
nomina
4 Curatore il dott. (n. iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Persona_1
Crisi n. 1370 del 31/03/2023), il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 comma 3 e 358
C.C.I.I.; dispone che il Curatore:
• per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;
• svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
• in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n.
78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa udienza al giorno 3 luglio 2025, ore 9.30, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al
Giudice Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I.
mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del
Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno
6 effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3
C.C.I.I.;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4;
dispone altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore ex art. 130 C.C.I.I., sino alla chiusura della procedura;
dispone che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 14 marzo 2025.
Il Presidente
(dr. Guido Campli)
Il Giudice Rel.
(dr. Alessandro Chiauzzi)
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