TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/11/2024, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1625 - 2024 r.g. avente ad oggetto divorzio-
cessazione degli effetti civili,
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv. PETROSILLO JESSICA, come da Parte_1
mandato in atti;
ATTORE
E
– rappresentato e difeso dall'avv. SBIROLI SABRINA, come da Controparte_1
mandato in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO presso il Tribunale di Taranto, CP_2
INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in Taranto il 15/09/2018, con che dalla Controparte_1
loro unione non erano nati i figli, e che con sentenza n. 3003/2022 pubblicata il
02/12/2022 il Tribunale di Taranto aveva pronunciato la loro separazione personale,
adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Instauratosi il contraddittorio all'udienza del 16.10.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza n.
3003/2022 pubblicata il 02/12/2022.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così
come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Passando all'esame degli aspetti accessori della pronunzia, va rilevato che non risulta formulata dalle parti alcun tipo di richiesta di carattere economico.
2 In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il
15/09/2018 da , nata a [...] il [...], Parte_1
e nato a [...] il [...], trascritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2018 (atto n.180,
p. II , s. A);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso il 25/10/2024 nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
3