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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Gianmarco Negri;
- ricorrente -
Nei confronti
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di Lodi, in persona del Procuratore della Repubblica;
- resistente -
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Aversa (NA) di rettificare l'atto di nascita di Parte_1 (atto n. 701, parte 1, Serie A, anno 1998), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come ” e non altrimenti, di darne Per_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà Parte_1 necessari per adeguare i propri caratte ari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Lodi di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Aversa (NA), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 473bis e ss c.p.c. depositato in data 17.09.2024 ha adito il Parte_1 Tribunale di Lodi chiedendo che venga ordinato all'Ufficiale dello Stat i Aversa di rettificare l'atto di nascita con la variazione del sesso da “femminile” a “maschile” e del prenome da Pt_1 a “ ” e di accertare il diritto di a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici
[...] Per_1 Parte_2 che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
A fondamento della propria domanda parte ricorrente ha rappresentato:
− di aver manifestato sin dall'infanzia preferenze per interessi, attività e abbigliamento prettamente maschili;
− che la consapevolezza di appartenere al genere maschile è cresciuta negli anni e di essersi rivolto, nel 2020, al prof. psicologo e psicoterapeuta, esperto in tematiche di identità di Persona_2 genere, il quale – osi colloqui e alla somministrazione di test – ha formulato una diagnosi di disforia di genere e ha escluso la sussistenza di condizioni psicopatologiche ostative all'avvio del percorso medico di transizione;
- di essersi sottoposto, da giugno 2022, a terapia ormonale maschilizzante affidandosi a tal fine alla dott.ssa endocrinologa, la quale nella propria relazione ha dato atto del buon Persona_3 esito della terapia ormonale, dell'assenza di controindicazioni alla prosecuzione della stessa e delle positive ripercussioni sul tono dell'umore e sulla percezione di sé da parte del ricorrente;
- che secondo le relazioni di ambedue gli specialisti, il ricorrente risulta pienamente adattato e ben integrato nel suo ruolo al maschile, con affermazione in tal senso nell'ambito dei contesti sociali in cui si relaziona;
- di volere sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento di genere che potranno contribuire al progressivo allineamento dell'identità fisica a quella psicologica;
di avvertire, al contempo, l'esigenza di avere documentazione coerente con il proprio aspetto fisico.
Instaurato il contraddittorio, ex art. 31 d.lgs. 150/2011, con il solo Pubblico Ministero (risultando il ricorrente nubile e senza prole), all'udienza del 24.01.2025 è stato sentito il sig. il quale ha Pt_1 confermato quanto dedotto in atti e ha manifestato espressamente la volontà di adegu o anagrafico alla propria identità di genere e di sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento di genere. In particolare, il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho iniziato da molto piccolo ad avere un'idea su di me e di come mi sentivo, poi ho scoperto all'età di 16 che è possibile iniziare il percorso di transizione. All'età di 18 anni ho iniziato a frequentare il policlinico di Napoli per riuscire a chiarire me stesso. Mi sono trasferito a Milano e ho proseguito il percorso con uno psichiatra e poi con uno psicologo, alla fine ho avuto una conferma di come mi sentivo. Prima di intraprendere la terapia ormonale ho atteso di raggiungere una situazione di indipendenza anche economica. Ora lavoro come insegnante di educazione fisica. Ho intrapreso il percorso da circa un anno e mezzo. Voglio anche sottopormi ai trattamenti chirurgici, ho già preso contatti e sono in lista di attesa. Sto seguendo con continuità la terapia ormonale e sono convinto di voler proseguire con la mia scelta”.
Il Pubblico Ministero, presente in udienza, non si è opposto all'accoglimento delle domande formulate dal sig. . Pt_1
All'udienza del 24.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
2. Ciò posto, considerata la documentazione prodotta in giudizio, la domanda formulata dal ricorrente è meritevole di accoglimento.
La relazione medica del dott. (doc. 3) conferma la diagnosi di disforia di genere ed esclude Persona_2 la presenza di concomitanti disturbi della sfera psichica ed intellettiva che possono rappresentare una controindicazione agli interventi chirurgici richiesti o inficiare la capacità del sig. di esprimere un Pt_1 consenso informato rispetto agli stessi. In particolare, la relazione medica in esa e la presenza di elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi di mastectomia e di istero-annessiectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Il dott. ha concluso affermando che tali interventi Per_2 risultano caldamente auspicabili in quanto funzionali a nizzare l'identità fisica e psichica del sig.
e ad evitare i gravi disagi conseguenti all'incongruenza tra l'aspetto esteriore e i dati anagrafici Pt_1 ei documenti.
Inoltre, la dott.ssa endocrinologa, nella relazione clinica del 03.07.2024 ha riferito quanto segue: Per_3
“ è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo […] È inoltre assolutamente consapevole Per_1 dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. […] non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito Per_1 al percorso di affermazione di genere. è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista Per_1 sociale e professionale. È sentimental to ad un compagno da oltre 9 anni. Nel periodo di tempo in cui ho seguito
ho evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Ritengo Per_1 fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del genere d'elezione per garantire a e Parte_3 benessere.”.
In sede di udienza, il sig. si è presentato in abiti maschili e anche l'atteggiamento, la gestualità e Pt_1 l'aspetto fisico sono apparsi evidentemente virati in senso maschile. Inoltre, il sig. ha confermato Pt_1 con lucida convinzione la volontà di proseguire nel percorso intrapreso. Risulta, i il ricorrente ha affrontato il percorso psicologico e la terapia ormonale con serietà, senza ripensamenti e spendendo la propria identità maschile all'esterno.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione – con riferimento agli aspetti psicologici, comportamentali e fisici - risulta già definitivo. In conclusione, è indubbia la netta identificazione del sig. nel genere maschile, tale per cui le Pt_1 caratteristiche psicologiche e della personalità non sono in accordo con quelle somatiche sessuali femminili.
Giova precisare che, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo, non è necessario che il sig.
si sottoponga previamente agli interventi chirurgici, bastando appunto il percorso psicologico e la Pt_1 terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Sul punto, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/15: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del D.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/2015: “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ciò premesso, essendo stata raggiunta una piena identificazione del ricorrente con il genere maschile, la domanda di rettificazione dell'atto di nascita dev'essere accolta.
3. Quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si segnala il recentissimo intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del d.lgs. 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La pronuncia in esame si riferisce al caso, analogo a quello oggetto del presente giudizio, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso ai trattamenti medico-chirurgici, e vengano domandate contestualmente la rettificazione dell'attribuzione del genere nei documenti anagrafici e l'autorizzazione all'operazione chirurgica.
Secondo la Corte Costituzionale in questi casi “Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione” e, pertanto, “la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. E ancora: “l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).”
In questi casi, dunque, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”, tenuto conto che l'evoluzione giurisprudenziale “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost. n. 221/2015 e Cass. civ. n. 15138/2015).
Ciò premesso, il sig. , giusta rettificazione dell'attribuzione del genere operata con la presente Pt_1 sentenza, potrà rivolg amente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
4. Dichiara irripetibili le spese di causa tenuto conto della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] Parte_1 (atto trascritto nel registro degli atti di nascita de n. 701, parte I, serie A, anno 1998) in riferimento al sesso (da “femminile” a “maschile”) ed al prenome (da a Parte_1
“ ”), con tutti gli adempimenti susseguenti di legge;
Per_1
2) accerta il diritto di a sottoposti ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento Parte_2 dei caratteri sessual i autorizzazione da parte del Tribunale;
3) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa per quanto di competenza;
4) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Gianmarco Negri;
- ricorrente -
Nei confronti
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale ordinario di Lodi, in persona del Procuratore della Repubblica;
- resistente -
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Aversa (NA) di rettificare l'atto di nascita di Parte_1 (atto n. 701, parte 1, Serie A, anno 1998), facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come ” e non altrimenti, di darne Per_1 comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà Parte_1 necessari per adeguare i propri caratte ari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Lodi di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Aversa (NA), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 473bis e ss c.p.c. depositato in data 17.09.2024 ha adito il Parte_1 Tribunale di Lodi chiedendo che venga ordinato all'Ufficiale dello Stat i Aversa di rettificare l'atto di nascita con la variazione del sesso da “femminile” a “maschile” e del prenome da Pt_1 a “ ” e di accertare il diritto di a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici
[...] Per_1 Parte_2 che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
A fondamento della propria domanda parte ricorrente ha rappresentato:
− di aver manifestato sin dall'infanzia preferenze per interessi, attività e abbigliamento prettamente maschili;
− che la consapevolezza di appartenere al genere maschile è cresciuta negli anni e di essersi rivolto, nel 2020, al prof. psicologo e psicoterapeuta, esperto in tematiche di identità di Persona_2 genere, il quale – osi colloqui e alla somministrazione di test – ha formulato una diagnosi di disforia di genere e ha escluso la sussistenza di condizioni psicopatologiche ostative all'avvio del percorso medico di transizione;
- di essersi sottoposto, da giugno 2022, a terapia ormonale maschilizzante affidandosi a tal fine alla dott.ssa endocrinologa, la quale nella propria relazione ha dato atto del buon Persona_3 esito della terapia ormonale, dell'assenza di controindicazioni alla prosecuzione della stessa e delle positive ripercussioni sul tono dell'umore e sulla percezione di sé da parte del ricorrente;
- che secondo le relazioni di ambedue gli specialisti, il ricorrente risulta pienamente adattato e ben integrato nel suo ruolo al maschile, con affermazione in tal senso nell'ambito dei contesti sociali in cui si relaziona;
- di volere sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento di genere che potranno contribuire al progressivo allineamento dell'identità fisica a quella psicologica;
di avvertire, al contempo, l'esigenza di avere documentazione coerente con il proprio aspetto fisico.
Instaurato il contraddittorio, ex art. 31 d.lgs. 150/2011, con il solo Pubblico Ministero (risultando il ricorrente nubile e senza prole), all'udienza del 24.01.2025 è stato sentito il sig. il quale ha Pt_1 confermato quanto dedotto in atti e ha manifestato espressamente la volontà di adegu o anagrafico alla propria identità di genere e di sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento di genere. In particolare, il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho iniziato da molto piccolo ad avere un'idea su di me e di come mi sentivo, poi ho scoperto all'età di 16 che è possibile iniziare il percorso di transizione. All'età di 18 anni ho iniziato a frequentare il policlinico di Napoli per riuscire a chiarire me stesso. Mi sono trasferito a Milano e ho proseguito il percorso con uno psichiatra e poi con uno psicologo, alla fine ho avuto una conferma di come mi sentivo. Prima di intraprendere la terapia ormonale ho atteso di raggiungere una situazione di indipendenza anche economica. Ora lavoro come insegnante di educazione fisica. Ho intrapreso il percorso da circa un anno e mezzo. Voglio anche sottopormi ai trattamenti chirurgici, ho già preso contatti e sono in lista di attesa. Sto seguendo con continuità la terapia ormonale e sono convinto di voler proseguire con la mia scelta”.
Il Pubblico Ministero, presente in udienza, non si è opposto all'accoglimento delle domande formulate dal sig. . Pt_1
All'udienza del 24.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di attività istruttoria.
2. Ciò posto, considerata la documentazione prodotta in giudizio, la domanda formulata dal ricorrente è meritevole di accoglimento.
La relazione medica del dott. (doc. 3) conferma la diagnosi di disforia di genere ed esclude Persona_2 la presenza di concomitanti disturbi della sfera psichica ed intellettiva che possono rappresentare una controindicazione agli interventi chirurgici richiesti o inficiare la capacità del sig. di esprimere un Pt_1 consenso informato rispetto agli stessi. In particolare, la relazione medica in esa e la presenza di elementi ostativi, sul piano psicologico, agli interventi di mastectomia e di istero-annessiectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. Il dott. ha concluso affermando che tali interventi Per_2 risultano caldamente auspicabili in quanto funzionali a nizzare l'identità fisica e psichica del sig.
e ad evitare i gravi disagi conseguenti all'incongruenza tra l'aspetto esteriore e i dati anagrafici Pt_1 ei documenti.
Inoltre, la dott.ssa endocrinologa, nella relazione clinica del 03.07.2024 ha riferito quanto segue: Per_3
“ è assolutamente consapevole del trattamento ormonale che sta conducendo […] È inoltre assolutamente consapevole Per_1 dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. […] non ha mai manifestato alcun ripensamento in merito Per_1 al percorso di affermazione di genere. è perfettamente inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista Per_1 sociale e professionale. È sentimental to ad un compagno da oltre 9 anni. Nel periodo di tempo in cui ho seguito
ho evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Ritengo Per_1 fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del genere d'elezione per garantire a e Parte_3 benessere.”.
In sede di udienza, il sig. si è presentato in abiti maschili e anche l'atteggiamento, la gestualità e Pt_1 l'aspetto fisico sono apparsi evidentemente virati in senso maschile. Inoltre, il sig. ha confermato Pt_1 con lucida convinzione la volontà di proseguire nel percorso intrapreso. Risulta, i il ricorrente ha affrontato il percorso psicologico e la terapia ormonale con serietà, senza ripensamenti e spendendo la propria identità maschile all'esterno.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione – con riferimento agli aspetti psicologici, comportamentali e fisici - risulta già definitivo. In conclusione, è indubbia la netta identificazione del sig. nel genere maschile, tale per cui le Pt_1 caratteristiche psicologiche e della personalità non sono in accordo con quelle somatiche sessuali femminili.
Giova precisare che, affinché il percorso di transizione possa ritenersi definitivo, non è necessario che il sig.
si sottoponga previamente agli interventi chirurgici, bastando appunto il percorso psicologico e la Pt_1 terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Sul punto, giova richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/15: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del D.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”.
Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/2015: “Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Ciò premesso, essendo stata raggiunta una piena identificazione del ricorrente con il genere maschile, la domanda di rettificazione dell'atto di nascita dev'essere accolta.
3. Quanto alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto a sottoporsi ai trattamenti medico- chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si segnala il recentissimo intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 143 del 23.7.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del d.lgs. 150/2011 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La pronuncia in esame si riferisce al caso, analogo a quello oggetto del presente giudizio, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso ai trattamenti medico-chirurgici, e vengano domandate contestualmente la rettificazione dell'attribuzione del genere nei documenti anagrafici e l'autorizzazione all'operazione chirurgica.
Secondo la Corte Costituzionale in questi casi “Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione” e, pertanto, “la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. E ancora: “l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).”
In questi casi, dunque, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto “non corrisponde più alla ratio legis”, tenuto conto che l'evoluzione giurisprudenziale “ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (cfr. Corte Cost. n. 221/2015 e Cass. civ. n. 15138/2015).
Ciò premesso, il sig. , giusta rettificazione dell'attribuzione del genere operata con la presente Pt_1 sentenza, potrà rivolg amente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medicochirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
4. Dichiara irripetibili le spese di causa tenuto conto della natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...] Parte_1 (atto trascritto nel registro degli atti di nascita de n. 701, parte I, serie A, anno 1998) in riferimento al sesso (da “femminile” a “maschile”) ed al prenome (da a Parte_1
“ ”), con tutti gli adempimenti susseguenti di legge;
Per_1
2) accerta il diritto di a sottoposti ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento Parte_2 dei caratteri sessual i autorizzazione da parte del Tribunale;
3) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa per quanto di competenza;
4) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello