Articolo 1 della Legge 10 novembre 1970, n. 869
Articolo 2
Versione
15 dicembre 1970
Art. 1.
La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilita in 41 ore a partire dal 1 gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1 gennaio 1971.
Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella capitale la durata della settimana lavorativa non puo' essere comunque superiore a quella stabilita per il restante personale dell'Amministrazione.
Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello spettante in base alle norme in vigore.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1970
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