Articolo 19 della Legge 2 gennaio 1989, n. 6
Articolo 18Articolo 20
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27 gennaio 1989
Art. 19. Scuole di alpinismo 1. Possono essere istituite scuole di alpinismo o di sci-alpinismo per l'esercizio coordinato delle attivita' professionali di insegnamento di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla regione competente per territorio e devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta nell'albo della regione medesima.
3. L'attivita' di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida - purche' il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1989
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