Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 3 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/06/2022, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2022
N. 00933/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elvia Belmonte, Leonardo Maruotti, Francesco G. Romano, Lorenzo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Ubi Banca S.p.A. – Finanziamenti e Finanza Strutturata, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 20 luglio 2018, relativo al Prog. n. A20/1338/P 34515-13;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21\3\2019:
- della Cartella di Pagamento-OMISSIS-, notificata in data 23 gennaio 2019;
- del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico -OMISSIS- del 5 febbraio 2019;
- del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, del 20 luglio 2018, relativo al Prog. n. A20/1338/P 34515-13;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i provvedimenti di revoca impugnati con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono tutti motivati in ragione della sentenza -OMISSIS- del 25/08/2016, con cui il Tribunale di Brindisi ha dichiarato, tra gli altri, il sig. -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS-, colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 640 c.p., 640-bis, 61 n.7 c.p.;
- la predetta sentenza è stata riformata dalla Corte di Appello di Lecce con l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste (cfr. sentenza -OMISSIS- del 27.10.2021);
- con ordinanza n. 62/2022 questo TAR ha accolto la domanda cautelare e per l’effetto ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati con il ricorso e i motivi aggiunti;
- in vista della trattazione del merito del ricorso l’Autorità ministeriale ha depositato i decreti del 13.04.2022 con cui ha revocato gli atti di revoca impugnati con il ricorso e i motivi aggiunti e ha quindi ripristinato i benefici concessi alla ricorrente;
Considerato che nella pubblica udienza di smaltimento del 19.05.2022 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere in relazione ai decreti di revoca delle agevolazioni finanziarie impugnati con il ricorso e i motivi aggiunti e ha altresì dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in riferimento a ogni e diverso atto impugnato che non dovesse oggetto di ritiro con i provvedimenti di ripristino dell'efficacia dei decreti di concessione dei finanziamenti;
Ritenuto pertanto che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla impugnazione dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2018, relativo al Prog. n. A20/1338/P 34515-13 e del 5 febbraio 2019 (-OMISSIS-), e che per il resto deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento delle relative domande;
Ritenuto che la sentenza della Corte di Appello di Lecce -OMISSIS-/2021, recante l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, e i provvedimenti ministeriali sopravvenuti valgono a dimostrare la fondatezza delle ragioni sostanziali della ricorrente, ciò che comporta, in forza del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili e in parte dichiara cessata la materia del contendere nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero dello Sviluppo Economico alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.