Sentenza 31 luglio 2023
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 27 maggio 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria via Sbarre Inf. Vico Cieco n. 39;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
nei confronti
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
- per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria rispetto alla richiesta di predisposizione del “Progetto Individuale per la persona disabile” ex art. 14 L. 328/00 in favore del figlio minore -OMISSIS-, depositata con pec del 12.05.2022 (All. 1);
- nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in accoglimento in ordine all’istanza dei ricorrenti in favore del minore per la condanna della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
- e per il risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza non definitiva n. 645 del 31/07/2023;
Viste le ordinanze collegiali n. 38/2024 e n. 335/2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., notificato in data 8.05.2023 e depositato in data 22.05.2023, i ricorrenti, genitori del piccolo -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS-, hanno agito in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Reggio Calabria a fronte della richiesta, dagli stessi presentata in data 12.05.2022, avente ad oggetto la predisposizione del “ Progetto Individuale per la persona disabile ”, ex art. 14 L. n. 328/00, in favore del figlio minore.
Hanno, quindi, chiesto che il Tribunale ordini all’Amministrazione di provvedere in ordine alla suddetta istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso, pena la nomina di un Commissario ad acta .
Aggiungono, inoltre, che a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., il Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro e Previdenza, con ordinanza cautelare del 12/12/2020, ha condannato l’ASP di Reggio Calabria a provvedere direttamente o indirettamente a tale terapia per un numero di 15 ore settimanali.
1.1. La ricorrente ha, altresì, proposto una domanda di risarcimento del cd. danno da ritardo, inteso innanzitutto quale pregiudizio cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine del procedimento.
L’inerzia del Comune nel provvedere all’approvazione del progetto in parola avrebbe, comunque, cagionato “ notevoli pregiudizi sia al minore che alla madre ”.
Più precisamente, avuto specifico riguardo al minore, tali nocumenti risultano identificati nel pregiudizio da quest’ultimo asseritamente subito in conseguenza della mancata prestazione della terapia riabilitativa di tipo cognitivo comportamentale, cd. A.B.A., a cura dell’ASP di Reggio Calabria, d’intesa con la quale il Comune avrebbe dovuto approvare il progetto ex art. 14 L. n. 328/2000.
L’assenza di un piano integrato avrebbe, dunque, determinato “ disarmonie ed inefficienze ”, costringendo i genitori del minore ad anticipare ingenti somme per una terapia che dovrebbe essere fornita gratuitamente dall’ASP, con conseguente danno anche non patrimoniale a carico della stessa, priva di “ un reale sostegno ” da parte delle Istituzioni.
2. Il Comune di Reggio Calabria e l’A.S.P. di Reggio Calabria, benché ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
3. Con sentenza non definitiva n. 645 del 31/07/2023, il Tribunale, in accoglimento della domanda ex artt. 31-117 c.p.a., ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione ordinando alla stessa di provvedere in maniera espressa e motivata, nel contempo rimettendo la causa sul ruolo ordinario per la decisione sull’ulteriore domanda di risarcimento del danno.
4. Su istanza della ricorrente, deducente la persistente inerzia del Comune di Reggio Calabria, con successiva ordinanza collegiale n. 38 del 15/01/2024, il Tribunale ha accolto l’istanza dei ricorrenti depositata il 04.11.2023 e ha nominato Commissario ad acta il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Cosenza, con facoltà di delega, al fine di dare esecuzione alla sentenza non definitiva n. 645 del 31.07.2023.
Con successiva ordinanza n. 335/2024, il Tribunale ha disposto “di rinnovare al Commissario ad acta l’ordine di dare esecuzione alla sentenza non definitiva di questa Sezione n. 645 del 31.07.2023” fornendo chiarimenti indicati in parte motiva.
5. In data 08/07/2024, il predetto Commissario ha depositato la relazione conclusiva dell’incarico, dando conto dell’intervenuta approvazione del progetto di vita ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000 in favore del minore, giusta delibera commissariale n. 53 del 02/07/2024.
6. Nelle more, con sentenza n. 549/2024 di questo Tribunale, è stato accertato e dichiarato “il diritto del diritto del minore -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A, per come definito dal progetto terapeutico illustrato dalla CTU del dott. Domenico D’Agostino di cui in atti” e per l’effetto l’ASP di Reggio Calabria è stata condannata “alla definitiva presa in carico del minore al fine di dare attuazione, in via diretta o indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, al progetto terapeutico summenzionato per n. 15 ore settimanali e fino al compimento del dodicesimo anno di età del minore stesso, fatto salvo l’obbligo di rivalutarne alla scadenza le condizioni ai fini di una eventuale prosecuzione del trattamento terapeutico”.
È stata, inoltre, accolta la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali patiti dai ricorrenti n.q. di genitori del minore -OMISSIS- (e, per l’effetto, l’ASP di Reggio Calabria è stata condannata al pagamento in favore degli stessi dell’importo complessivo di € 23.016,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino all’effettivo rimborso), nonché dei danni non patrimoniali patiti dai ricorrenti e dal minore.
7. Alla pubblica udienza del 23.10.2024, su richiesta della ricorrente, il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.
8. La domanda risarcitoria formulata dai genitori del minore -OMISSIS-, avente quale causa petendi l’inerzia serbata dal Comune di Reggio Calabria a fronte dell’istanza di approvazione del progetto di vita ex art. 14 L. n. 328/2000 deve essere rigettata, per le ragioni appresso illustrate.
9. Il Progetto individuale per le persone disabili di cui al citato art. 14 è approvato dal Comune d’intesa con l’Azienda sanitaria competente ed è funzionale alla piena integrazione del minore disabile nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica. Esso comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
Nel progetto individuale sono, altresì, definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
10. La terapia riabilitativa di tipo cognitivo-comportamentale di cui il minore -OMISSIS- necessita costituisce, dunque, una delle componenti - specificamente relativa al profilo sanitario - del cd. progetto di vita ex art. 14 L. n. 328/2000 che il Comune di Reggio Calabria, per il tramite del Commissario ad acta , ha adottato in favore dello stesso, giusta delibera n. 53 del 02/07/2024.
Se è vero, quindi, che il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali che tanto il minore quanto i genitori, Sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, hanno patito quale conseguenza della mancata erogazione, a cura dell’ASP, della suddetta terapia riabilitativa è già stato riconosciuto da questo Tribunale con la sentenza n. 549 del 29/08/2024, costituiva onere di parte ricorrente specificare la propria domanda risarcitoria, articolata nei confronti del Comune di Reggio Calabria, pena un’indebita duplicazione di poste risarcitorie.
A fronte del riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni di cui alla summenzionata sentenza, parte ricorrente avrebbe dovuto meglio precisare i concreti pregiudizi che il minore e i genitori avrebbero patito quale diretta ed immediata conseguenza della mancata approvazione, a cura del Comune, del progetto di vita individuale.
In assenza di siffatta precisazione, la domanda risarcitoria, così come articolata, risulta generica e, come tale, deve essere rigettata.
11. Deve essere rigettata anche la richiesta di accertamento del diritto al risarcimento dei danni da cd. “ritardo mero”, ex art. 2 bis comma 1 bis, giacché non risulta che parte ricorrente, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione comunale, abbia preliminarmente fatto ricorso al potere sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9 bis l. n. 241/90, quale condizione legittimante la risarcibilità del danno in parola.
12. In conclusione, la domanda risarcitoria complessivamente proposta è infondata, per le ragioni sopra esposte e, come tale, deve essere rigettata.
13. Considerata la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate, non vi è luogo per la regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta la domanda risarcitoria.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 23 ottobre 2024 e 4 dicembre 2024, con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.