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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 209/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 209/2025 promossa da:
Avv. (C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (C.F. C.F._2
OPPOSTO
avverso il decreto della II Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze in data 14.01.2025, depositato il 30.01.2025 CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o l'annullamento del provvedimento reso dalla Corte di Appello di Firenze, II° Sezione Penale, del 15.01.2025, depositato in data 30.01.2025 ed in pari data notificato, per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, provvedere: in via principale, alla liquidazione in favore del medesimo difensore della somma di € 753,80, (pari ad € 945,00 per la fase di studio, € 141,75 per spese generali
pagina 1 di 7 al 15% -per un totale di € 1086,75- ridotto di 1/3 pari € 362,25 ex art.106bis D.P.R., per un totale imponibile di € 725,50, oltre € 28,98 per C.A o, comunque, in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia per l'attività giudiziale espletata dall'Avv. nel giudizio n.42123/23 RG. Parte_1
Cass. nanti la VII° sezione penale della Corte di Cassazione, in favore di CP_2
secondo le previsioni degli artt.82 e 130 del DPR 115/2002 in relazione alle
[...] tariffe professionali di cui al D.M. 55/14”. Per l'opposto:
“Si conclude … per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 l'Avv. ha adito Parte_1 questa Corte di Appello chiedendo l'evocazione in giudizio del Controparte_1
e proponendo opposizione avverso il decreto della II Sezione penale di
[...] questa stessa Corte di merito, in data 14.01.2025, depositato il 30.01.2025, con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione per il pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 753,48, comprensivo di spese generali ed accessori di legge e già decurtato di 1/3 ex art. 106bis D.P.R. 115/2002, come da nota spese allegata alla stessa istanza di liquidazione, quale compenso per la difesa esercitata nella fase di giudizio n.42123/23 svoltosi dinanzi alla Suprema Corte, in favore del Sig.
CP_2
Il Collegio penale ha respinto l'istanza di liquidazione del compenso, per avere la
Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza del 23.02.2024 dichiarato inammissibile il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato.
A fondamento del ricorso l'OPPONENTE ha, invece, allegato l'applicazione impropria dell'art. 106 D.P.R. 115/2002 (TUSG), essendo tale norma contenuta nella parte che riguarda il “patrocinio a spese dello Stato” (artt. 74-114) e non essendo stata effettuata in nessuna parte del predetto provvedimento un'estensione di tale articolo al difensore d'ufficio della parte non ammessa al pagina 2 di 7 patrocinio a spese dello Stato, ruolo da egli ricoperto nel caso di specie, tanto da aver aveva presentato istanza ex art. 117 TUSG, proprio quale di difensore di imputato irreperibile.
Costituitosi in giudizio il ha contestato il ricorso in Controparte_1 opposizione, concludendo per il suo rigetto, in quanto infondato, posto che, a suo dire, sotto il profilo sistematico, il legislatore ha ritenuto di assimilare, ai fini della liquidazione del compenso, il difensore d'ufficio al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tanto che gli istituti sono disciplinati nella medesima parte terza (Patrocinio a spese dello Stato) del TUSG.
All'udienza del 15.05.2025 sostituita sull'accordo della parte costituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e pertanto va accolto.
L'articolo 106 del Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002 e di seguito TUSG) relativa ai casi di patrocinio a spese dello Stato, prevede che il compenso per le impugnazioni (come un ricorso in Cassazione) non sia liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
La Corte regolatrice ha avuto modo di rilevare che la suddetta norma “riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio” (Cass. 14085/2022), precisando in parte motiva quanto segue: “In primo luogo, il Titolo III della parte
III del D.P.R. 115/2002 prevede l'estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo l'art. 116 del citato decreto si limita a disporre che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. pagina 3 di 7 84" mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto "di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”, circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa d'ufficio, senza contemplare anche l'art. 106 del citato decreto. In definitiva, risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019)”.
La Corte regolatrice non ha, dunque, equiparato “tout court” la figura del difensore d'ufficio a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo penale.
Anche di recente la Corte di legittimità con ordinanza n. 23977/2024, ha ribadito il proprio orientamento avendo affermato che “nel processo penale, non si applica al difensore d'ufficio il disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili, poiché l'art. 116 del citato d.P.R. estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero (cfr. Cass. (ord.) 12.12.2019, n. 32764; Cass. (ord.) 4.5.2022, n.
14085; Cass. (ord.) 17.11.2022, n. 33920. Si segnala che tal ultima ordinanza è stata pronunciata in giudizio intercorso tra le stesse parti del presente giudizio. Si veda altresì Cass. (ord.) 16.3.2023, n. 7614)”.
Anche la Corte Costituzionale nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 106 TUSG, con sentenza n. 16/2018, ha rilevato che la ratio di tale norma consiste nello “scoraggiare la proposizione, a spese dello
Stato, di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di pagina 4 di 7 effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso” sollecitando “una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Ciò in quanto, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale
l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia.
Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte al riguardo (da ultimo, sentenza n.
178 del 2017) è frequente il riferimento al generale obbiettivo di limitare le spese giudiziali, ed è sottolineato il particolare scopo di contenere tali spese soprattutto nei confronti delle parti private”.
Non è dunque corretta l'equiparazione indistinta, da parte dall'Avvocatura dello
Stato, per conto del , delle norme del TUSG che Controparte_1 disciplinano la difesa della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato a quelle relative alla difesa di ufficio di imputato resosi di fatto irreperibile (art. 116) ed alla difesa di ufficio di imputato irreperibile (art. 117) poiché contenute nella stessa Parte III – rubricata “Patrocinio a Spese dello Stato” - che contempla gli artt. 74-145.
Infatti, poiché “il Titolo III della parte III del D.P.R. 115/2002 prevede
l'estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello
Stato prevista per il processo penale applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione” di talché “risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione” l'art. 106 TUSG non si applica al difensore d'ufficio perché esso riguarda solo ed esclusivamente «il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato».
pagina 5 di 7 Ne deriva che, nella fattispecie, non avrebbe potuto trovare applicazione il disposto dell'art. 106 D.P.R. 115/2002 che, al primo comma, dispone che “il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili” e si sarebbe dovuto liquidare al RICORRENTE il compenso da lui richiesto per l'attività svolta dinanzi alla Corte di Cassazione.
Non osta al presente convincimento il fatto che al difensore degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. “irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili”, sia stato ritenuto applicabile l'art. 106bis TUSG - tanto che lo stesso OPPONENTE, consapevole di ciò, ha presentato istanza di liquidazione per il pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 753,48, comprensivo di spese generali e di CAP e
“già decurtato di 1/3 ex art. 106bis D.P.R. 115/2002” – in quanto tale norma afferisce alle “modalità di calcolo della liquidazione” che consentono l'equiparazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato al difensore dei soggetti sopra indicati.
Pertanto, previa revoca del decreto opposto, emesso dalla II Sezione penale della
Corte d'Appello di Firenze in data 14.01.2025, depositato il 30.01.2025, va liquidato in favore dell'Avv. il compenso per l'opera Parte_1 professionale svolta dal medesimo, dinanzi alla Corte di Cassazione, a difesa d'ufficio dell'imputato in misura pari ad € 630,00, già decurtato di 1/3 CP_2 ex art. 106bis D.P.R. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva (se dovuta) e Cap come per legge, ove si consideri altresì che il RICORRENTE risulta nominato, dalla stessa Suprema Corte, difensore d'ufficio dell'imputato predetto, rimasto nelle more privo di difensore di fiducia.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
, nella misura liquidata come da dispositivo, ai sensi Controparte_1 del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione fino a € 1.100,00) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi, attesa pagina 6 di 7 la scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria, in quanto inesistente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
ACCOGLIE il ricorso in opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto della II
Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze in data 14.01.2025, depositato il
30.01.2025 e liquida in favore dell'Avv. il compenso per Parte_1
l'opera professionale svolta dinanzi alla Corte di Cassazione quale difensore d'ufficio dell'imputato in misura pari ad € 630,00, già decurtato di 1/3 CP_2 ex art. 106bis D.P.R. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva (se dovuta) e Cap come per legge;
CONDANNA il alla rifusione in favore Controparte_1 dell'OPPONENTE delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi €
247,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Presidente FF Delegato
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
pagina 7 di 7
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE P1
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona del Presidente di Sezione FF delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 209/2025 promossa da:
Avv. (C.F. , in proprio Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE (C.F. C.F._2
OPPOSTO
avverso il decreto della II Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze in data 14.01.2025, depositato il 30.01.2025 CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o l'annullamento del provvedimento reso dalla Corte di Appello di Firenze, II° Sezione Penale, del 15.01.2025, depositato in data 30.01.2025 ed in pari data notificato, per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, provvedere: in via principale, alla liquidazione in favore del medesimo difensore della somma di € 753,80, (pari ad € 945,00 per la fase di studio, € 141,75 per spese generali
pagina 1 di 7 al 15% -per un totale di € 1086,75- ridotto di 1/3 pari € 362,25 ex art.106bis D.P.R., per un totale imponibile di € 725,50, oltre € 28,98 per C.A o, comunque, in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia per l'attività giudiziale espletata dall'Avv. nel giudizio n.42123/23 RG. Parte_1
Cass. nanti la VII° sezione penale della Corte di Cassazione, in favore di CP_2
secondo le previsioni degli artt.82 e 130 del DPR 115/2002 in relazione alle
[...] tariffe professionali di cui al D.M. 55/14”. Per l'opposto:
“Si conclude … per il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 l'Avv. ha adito Parte_1 questa Corte di Appello chiedendo l'evocazione in giudizio del Controparte_1
e proponendo opposizione avverso il decreto della II Sezione penale di
[...] questa stessa Corte di merito, in data 14.01.2025, depositato il 30.01.2025, con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione per il pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 753,48, comprensivo di spese generali ed accessori di legge e già decurtato di 1/3 ex art. 106bis D.P.R. 115/2002, come da nota spese allegata alla stessa istanza di liquidazione, quale compenso per la difesa esercitata nella fase di giudizio n.42123/23 svoltosi dinanzi alla Suprema Corte, in favore del Sig.
CP_2
Il Collegio penale ha respinto l'istanza di liquidazione del compenso, per avere la
Corte Suprema di Cassazione con Ordinanza del 23.02.2024 dichiarato inammissibile il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato.
A fondamento del ricorso l'OPPONENTE ha, invece, allegato l'applicazione impropria dell'art. 106 D.P.R. 115/2002 (TUSG), essendo tale norma contenuta nella parte che riguarda il “patrocinio a spese dello Stato” (artt. 74-114) e non essendo stata effettuata in nessuna parte del predetto provvedimento un'estensione di tale articolo al difensore d'ufficio della parte non ammessa al pagina 2 di 7 patrocinio a spese dello Stato, ruolo da egli ricoperto nel caso di specie, tanto da aver aveva presentato istanza ex art. 117 TUSG, proprio quale di difensore di imputato irreperibile.
Costituitosi in giudizio il ha contestato il ricorso in Controparte_1 opposizione, concludendo per il suo rigetto, in quanto infondato, posto che, a suo dire, sotto il profilo sistematico, il legislatore ha ritenuto di assimilare, ai fini della liquidazione del compenso, il difensore d'ufficio al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, tanto che gli istituti sono disciplinati nella medesima parte terza (Patrocinio a spese dello Stato) del TUSG.
All'udienza del 15.05.2025 sostituita sull'accordo della parte costituita dal termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con riserva di emissione della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è fondato e pertanto va accolto.
L'articolo 106 del Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002 e di seguito TUSG) relativa ai casi di patrocinio a spese dello Stato, prevede che il compenso per le impugnazioni (come un ricorso in Cassazione) non sia liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
La Corte regolatrice ha avuto modo di rilevare che la suddetta norma “riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e non si applica al difensore d'ufficio” (Cass. 14085/2022), precisando in parte motiva quanto segue: “In primo luogo, il Titolo III della parte
III del D.P.R. 115/2002 prevede l'estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale ed inoltre il successivo l'art. 116 del citato decreto si limita a disporre che "l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art. pagina 3 di 7 84" mentre lo Stato, che ha evidentemente l'obbligo di versare al difensore le somme così liquidate, ha il diritto "di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”, circoscrivendo in tal modo il novero delle disposizioni suscettibili di applicazione alla difesa d'ufficio, senza contemplare anche l'art. 106 del citato decreto. In definitiva, risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione, "quando il difensore dimostri di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" (Cass. 32764/2019)”.
La Corte regolatrice non ha, dunque, equiparato “tout court” la figura del difensore d'ufficio a quella del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo penale.
Anche di recente la Corte di legittimità con ordinanza n. 23977/2024, ha ribadito il proprio orientamento avendo affermato che “nel processo penale, non si applica al difensore d'ufficio il disposto dell'art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili, poiché l'art. 116 del citato d.P.R. estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero (cfr. Cass. (ord.) 12.12.2019, n. 32764; Cass. (ord.) 4.5.2022, n.
14085; Cass. (ord.) 17.11.2022, n. 33920. Si segnala che tal ultima ordinanza è stata pronunciata in giudizio intercorso tra le stesse parti del presente giudizio. Si veda altresì Cass. (ord.) 16.3.2023, n. 7614)”.
Anche la Corte Costituzionale nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 106 TUSG, con sentenza n. 16/2018, ha rilevato che la ratio di tale norma consiste nello “scoraggiare la proposizione, a spese dello
Stato, di impugnazioni del tutto superflue, meramente dilatorie o improduttive di pagina 4 di 7 effetti a favore della parte, il cui esito di inammissibilità sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della presentazione del ricorso” sollecitando “una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Ciò in quanto, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, è cruciale
l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia.
Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte al riguardo (da ultimo, sentenza n.
178 del 2017) è frequente il riferimento al generale obbiettivo di limitare le spese giudiziali, ed è sottolineato il particolare scopo di contenere tali spese soprattutto nei confronti delle parti private”.
Non è dunque corretta l'equiparazione indistinta, da parte dall'Avvocatura dello
Stato, per conto del , delle norme del TUSG che Controparte_1 disciplinano la difesa della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato a quelle relative alla difesa di ufficio di imputato resosi di fatto irreperibile (art. 116) ed alla difesa di ufficio di imputato irreperibile (art. 117) poiché contenute nella stessa Parte III – rubricata “Patrocinio a Spese dello Stato” - che contempla gli artt. 74-145.
Infatti, poiché “il Titolo III della parte III del D.P.R. 115/2002 prevede
l'estensione, solo a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello
Stato prevista per il processo penale applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione” di talché “risultano applicabili al difensore d'ufficio le sole previsioni del patrocinio a spese dello Stato che regolano le forme e le modalità di calcolo della liquidazione” l'art. 106 TUSG non si applica al difensore d'ufficio perché esso riguarda solo ed esclusivamente «il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato».
pagina 5 di 7 Ne deriva che, nella fattispecie, non avrebbe potuto trovare applicazione il disposto dell'art. 106 D.P.R. 115/2002 che, al primo comma, dispone che “il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili” e si sarebbe dovuto liquidare al RICORRENTE il compenso da lui richiesto per l'attività svolta dinanzi alla Corte di Cassazione.
Non osta al presente convincimento il fatto che al difensore degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. “irreperibili di fatto”, nonché dei c.d. “insolvibili”, sia stato ritenuto applicabile l'art. 106bis TUSG - tanto che lo stesso OPPONENTE, consapevole di ciò, ha presentato istanza di liquidazione per il pagamento, in proprio favore, dell'importo di € 753,48, comprensivo di spese generali e di CAP e
“già decurtato di 1/3 ex art. 106bis D.P.R. 115/2002” – in quanto tale norma afferisce alle “modalità di calcolo della liquidazione” che consentono l'equiparazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello
Stato al difensore dei soggetti sopra indicati.
Pertanto, previa revoca del decreto opposto, emesso dalla II Sezione penale della
Corte d'Appello di Firenze in data 14.01.2025, depositato il 30.01.2025, va liquidato in favore dell'Avv. il compenso per l'opera Parte_1 professionale svolta dal medesimo, dinanzi alla Corte di Cassazione, a difesa d'ufficio dell'imputato in misura pari ad € 630,00, già decurtato di 1/3 CP_2 ex art. 106bis D.P.R. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva (se dovuta) e Cap come per legge, ove si consideri altresì che il RICORRENTE risulta nominato, dalla stessa Suprema Corte, difensore d'ufficio dell'imputato predetto, rimasto nelle more privo di difensore di fiducia.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico del
, nella misura liquidata come da dispositivo, ai sensi Controparte_1 del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia (scaglione fino a € 1.100,00) ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi, attesa pagina 6 di 7 la scarsa complessità della controversia, esclusa la fase istruttoria, in quanto inesistente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione così provvede:
ACCOGLIE il ricorso in opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto della II
Sezione penale della Corte d'Appello di Firenze in data 14.01.2025, depositato il
30.01.2025 e liquida in favore dell'Avv. il compenso per Parte_1
l'opera professionale svolta dinanzi alla Corte di Cassazione quale difensore d'ufficio dell'imputato in misura pari ad € 630,00, già decurtato di 1/3 CP_2 ex art. 106bis D.P.R. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva (se dovuta) e Cap come per legge;
CONDANNA il alla rifusione in favore Controparte_1 dell'OPPONENTE delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi €
247,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 26 maggio 2025
Il Presidente FF Delegato
Dott. Anna Primavera
Nota. La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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