TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 4792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4792 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/11/2025 N. 6888/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to BLASI GIANLUCA ed Parte_1 elett.te dom.to presso lo studio in Milano, c.so Venezia n. 24
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 04/06/2025 il ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio il , chiedendo al Controparte_2
Giudice;
1/4 Dott. Riccardo Atanasio “In via principale e nel merito: accertato il diritto di parte ricorrente a non essere collocata in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni per tutti i motivi svolti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del pro tempore al pagamento in favore di Controparte_2 CP_3 parte ricorrente della somma di €. 1.437,94 (euro millequattrocentotrentasette//94) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Non si è costituita la parte resistente, che è stata dichiarata contumace.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
Il ricorrente è una docente della scuola secondaria di primo grado che insegna da ultimo presso il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti CPIA 5 Milano.
Ha prestato servizio nell'a.s. 2023/2024 con una pluralità di contratti aventi complessiva decorrenza dal 7/11/2023 al 30/06/2024 per complessivi 236 giorni con diritto a fruire di 19,67 giorni di ferie +3 giorni di riposo per festività soppresse per complessivi giorni 22,67 di ferie.
Nel corso di quest'anno ha fruito di 0 giorni di ferie.
Il ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per 22,67 giorni di ferie non godute, con diritto all'importo di euro 1.437,94, pari al numero di ferie complessivamente non godute moltiplicate per lo stipendio giornaliero.
La domanda è fondata.
È sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il
2/4 Dott. Riccardo Atanasio proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Infine, lo stesso con nota di servizio – verosimilmente del 2024 – avente ad oggetto CP_1
“monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, invita gli Uffici scolastici regionali a “ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.”
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Il Ministero, tuttavia, non costituendosi non ha introdotto elementi impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa avanzata dal ricorrente.
Pertanto, il va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € lordi 1.437,94, CP_1 oltre interessi di legge a titolo di ferie non godute
In quanto soccombente il va condannato a rimborsare all'Avv.to BLASI GIANLUCA CP_1
– che si dichiara antistatario – le spese di lite che si determinano in € 1.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2 [...]
la somma di € lordi 1.437,94, a titolo di ferie non godute;
Parte_1 condanna il a rimborsare agli Avv.to BLASI GIANLUCA – che si dichiara antistatario CP_1
– le spese di lite che si determinano in € 1.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 06/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 06/11/2025 N. 6888/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to BLASI GIANLUCA ed Parte_1 elett.te dom.to presso lo studio in Milano, c.so Venezia n. 24
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione professionale
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 04/06/2025 il ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio il , chiedendo al Controparte_2
Giudice;
1/4 Dott. Riccardo Atanasio “In via principale e nel merito: accertato il diritto di parte ricorrente a non essere collocata in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni per tutti i motivi svolti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2023/2024 e, per l'effetto condannare il
[...]
, in persona del pro tempore al pagamento in favore di Controparte_2 CP_3 parte ricorrente della somma di €. 1.437,94 (euro millequattrocentotrentasette//94) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Non si è costituita la parte resistente, che è stata dichiarata contumace.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I fatti sono pacifici.
Il ricorrente è una docente della scuola secondaria di primo grado che insegna da ultimo presso il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti CPIA 5 Milano.
Ha prestato servizio nell'a.s. 2023/2024 con una pluralità di contratti aventi complessiva decorrenza dal 7/11/2023 al 30/06/2024 per complessivi 236 giorni con diritto a fruire di 19,67 giorni di ferie +3 giorni di riposo per festività soppresse per complessivi giorni 22,67 di ferie.
Nel corso di quest'anno ha fruito di 0 giorni di ferie.
Il ricorrente pertanto rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per 22,67 giorni di ferie non godute, con diritto all'importo di euro 1.437,94, pari al numero di ferie complessivamente non godute moltiplicate per lo stipendio giornaliero.
La domanda è fondata.
È sufficiente richiamare le ordinanze della Suprema Corte, la quale ha affrontato la questione oggetto di causa.
Con l'ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 la Cassazione ha affermato:
18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il
2/4 Dott. Riccardo Atanasio proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo— se necessario formalmente— a farlo, e, nel contempo, informandolo — in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire— del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva (nello stesso senso è altresì la successiva Ordinanza n. 13440 del
15/05/2024).
Infine, lo stesso con nota di servizio – verosimilmente del 2024 – avente ad oggetto CP_1
“monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato”, invita gli Uffici scolastici regionali a “ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva.”
3/4 Dott. Riccardo Atanasio Il Ministero, tuttavia, non costituendosi non ha introdotto elementi impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa avanzata dal ricorrente.
Pertanto, il va condannato a pagare alla ricorrente la somma di € lordi 1.437,94, CP_1 oltre interessi di legge a titolo di ferie non godute
In quanto soccombente il va condannato a rimborsare all'Avv.to BLASI GIANLUCA CP_1
– che si dichiara antistatario – le spese di lite che si determinano in € 1.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna il a pagare in favore della ricorrente Controparte_2 [...]
la somma di € lordi 1.437,94, a titolo di ferie non godute;
Parte_1 condanna il a rimborsare agli Avv.to BLASI GIANLUCA – che si dichiara antistatario CP_1
– le spese di lite che si determinano in € 1.100,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 06/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
4/4 Dott. Riccardo Atanasio