Articolo 3 della Legge 23 febbraio 2001, n. 29
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 marzo 2001
Art. 3. Piano per l'arte contemporanea 1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche e di gestione del medesimo, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni.
2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237 , dopo le parole:
"attivita' propedeutiche," sono inserite le seguenti: "nonche' per la nomina di un curatore".
Nota all' art. 3 :
- L' art. 1, comma 11 della legge 12 luglio 1999, n. 237 , recante "Istituzione del centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali", come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche, nonche' per la nomina di un curatore e per il funzionamento del centro e dei musei e' autorizzata la spesa lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000".
Entrata in vigore il 3 marzo 2001
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