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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4953 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 08/04/2025 tra
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARMELA DE LUCIA ( ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. RAFFAELE GAVARRO ( ) presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 08/04/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 30/07/2024, il ricorrente esponeva che dall'anno
2021 al 2024 aveva intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente dalla quale era nato un figlio, , l'11/09/2021. Rappresentava di abitare presso la casa dei suoi genitori sita in Per_1
1 Macerata Campania e di essere alla ricerca di un'abitazione da locare, mentre la resistente viveva insieme al figlio minore presso la casa di sua proprietà sita in Marcianise. Aggiungeva infine di lavorare con contratto di apprendistato. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza del figlio con sé e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
Con comparsa di risposta, depositata in data 19/11/2024, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che quest'ultimo aveva mostrato disinteresse nei confronti del figlio con il quale aveva volontariamente interrotto i rapporti.
Rappresentava che il ricorrente versava un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Pertanto, chiedeva l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 20/12/2024, il Giudice relatore, sentite le parti, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione il calendario dei tempi di permanenza del figlio con il padre e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Va confermato l'affido del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Va confermata altresì la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio, così come disciplinata nell'ordinanza del 20/12/2024, non essendo emerse circostanze sopravvenute giustificatrici di una modifica. Invero, la circostanza allegata dalla resistente per cui la madre del ricorrente, con cui quest'ultimo convive, avrebbe problemi di alcolismo, non può in questa sede rilevare, giacché, a prescindere dalla veridicità o meno della predetta affermazione, è responsabilità del ricorrente assicurarsi che sia tutelata l'integrità psico-fisica del minore durante i giorni di permanenza del figlio presso di lui, fatta salva in ogni caso ogni eventuale modifica nel caso di concreto pregiudizio per il minore. Pertanto, tenuto conto dell'età del minore (3 anni e 7 mesi), il padre potrà tenere il figlio secondo il seguente calendario: 1) fino al compimento del 4° anno di età, per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle
2 ore 17:30 alle 21:00, a settimane alterne, dal sabato mattina sino alle ore 21:00 della domenica, con pernotto, nonché per le festività pasquali, l'intera giornata della Domenica di Pasqua o del lunedì in Albis;
2) dal compimento del 4° anno di età in poi, fermi i due pomeriggi infrasettimanali, a settimane alterne, dal venerdì ore 19:00 sino alle ore 21:00 della domenica, con pernotto, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in
Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
In merito al quantum dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, occorre tener conto della capacità economica dei genitori, dell'età del figlio e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Il ricorrente chiede una conferma dell'importo fissato con ordinanza del 20/12/2024 pari a €
250,00 mensili, mentre la resistente ne chiede un aumento a € 300,00 mensili. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese all'udienza risulta che il ricorrente, quale macellaio, percepisce circa € 1.100,00 mensili (cfr. verbale del 20/12/2024), mentre la resistente, quale commerciante, percepisce circa € 1.000,00 mensili netti per dodici mensilità (cfr. PF2024,
PF2023, PF2022). Ciò posto, il Tribunale reputa congruo confermare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'emissione dell'ordinanza del 20/12/2024 (non reclamata), tenuto altresì conto della circostanza che il ricorrente è alla ricerca di una casa da locare.
Attesa la natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma l'affido del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e il calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
2. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, entro il 30 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 08/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4953 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, rimessa al Collegio per la decisione il 08/04/2025 tra
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARMELA DE LUCIA ( ) presso cui è elettivamente C.F._2
domiciliato
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'avv. RAFFAELE GAVARRO ( ) presso cui è elettivamente C.F._4
domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 08/04/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 30/07/2024, il ricorrente esponeva che dall'anno
2021 al 2024 aveva intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente dalla quale era nato un figlio, , l'11/09/2021. Rappresentava di abitare presso la casa dei suoi genitori sita in Per_1
1 Macerata Campania e di essere alla ricerca di un'abitazione da locare, mentre la resistente viveva insieme al figlio minore presso la casa di sua proprietà sita in Marcianise. Aggiungeva infine di lavorare con contratto di apprendistato. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza del figlio con sé e l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
Con comparsa di risposta, depositata in data 19/11/2024, si costituiva la resistente, la quale, contestando le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che quest'ultimo aveva mostrato disinteresse nei confronti del figlio con il quale aveva volontariamente interrotto i rapporti.
Rappresentava che il ricorrente versava un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore. Pertanto, chiedeva l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso di sé, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e dell'assegno unico.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 20/12/2024, il Giudice relatore, sentite le parti, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione il calendario dei tempi di permanenza del figlio con il padre e poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Va confermato l'affido del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi contrari nel corso del giudizio, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Va confermata altresì la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza padre-figlio, così come disciplinata nell'ordinanza del 20/12/2024, non essendo emerse circostanze sopravvenute giustificatrici di una modifica. Invero, la circostanza allegata dalla resistente per cui la madre del ricorrente, con cui quest'ultimo convive, avrebbe problemi di alcolismo, non può in questa sede rilevare, giacché, a prescindere dalla veridicità o meno della predetta affermazione, è responsabilità del ricorrente assicurarsi che sia tutelata l'integrità psico-fisica del minore durante i giorni di permanenza del figlio presso di lui, fatta salva in ogni caso ogni eventuale modifica nel caso di concreto pregiudizio per il minore. Pertanto, tenuto conto dell'età del minore (3 anni e 7 mesi), il padre potrà tenere il figlio secondo il seguente calendario: 1) fino al compimento del 4° anno di età, per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle
2 ore 17:30 alle 21:00, a settimane alterne, dal sabato mattina sino alle ore 21:00 della domenica, con pernotto, nonché per le festività pasquali, l'intera giornata della Domenica di Pasqua o del lunedì in Albis;
2) dal compimento del 4° anno di età in poi, fermi i due pomeriggi infrasettimanali, a settimane alterne, dal venerdì ore 19:00 sino alle ore 21:00 della domenica, con pernotto, nonché per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in
Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.
In merito al quantum dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, occorre tener conto della capacità economica dei genitori, dell'età del figlio e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Il ricorrente chiede una conferma dell'importo fissato con ordinanza del 20/12/2024 pari a €
250,00 mensili, mentre la resistente ne chiede un aumento a € 300,00 mensili. Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese all'udienza risulta che il ricorrente, quale macellaio, percepisce circa € 1.100,00 mensili (cfr. verbale del 20/12/2024), mentre la resistente, quale commerciante, percepisce circa € 1.000,00 mensili netti per dodici mensilità (cfr. PF2024,
PF2023, PF2022). Ciò posto, il Tribunale reputa congruo confermare l'assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, non essendo emerse circostanze sopravvenute rispetto all'emissione dell'ordinanza del 20/12/2024 (non reclamata), tenuto altresì conto della circostanza che il ricorrente è alla ricerca di una casa da locare.
Attesa la natura della controversia, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. conferma l'affido del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e il calendario dei tempi di permanenza con il padre come indicato in parte motiva;
2. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di versare alla resistente, quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di € 250,00, entro il 30 di ogni mese a mezzo di bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 08/04/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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