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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3673 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di Imprese in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dalle Magistrate:
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott.ssa Giovanna Nozzetti Giudice rel.
Dott.ssa Claudia Spiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6329 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
Mazara il 22.2.1967 (C.F. ), n.q. di ex soci della società estinta C.F._2 rappresentati e difesi Controparte_1 dall'avv. Biagio Marrone (pec. giusta Email_1 procura depositata in copia nel fascicolo informatico
ATTORI
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_3
) e , nata ad [...] il [...] C.F._3 CP_2
( ), elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. Giovanni C.F._4
Tumbiolo (pec. che li rappresenta e Email_2 difende per mandato depositato nel fascicolo informatico
CONVENUTI
avente ad oggetto: successione nei crediti e nei debiti di società estinta
Tribunale di Palermo 1 Sezione specializzata in materia di Imprese conclusioni: come nelle note scritte rispettivamente depositate per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 gennaio 2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione notificato il 28 aprile 2022 a e , Parte_3 CP_2
e hanno riassunto, innanzi a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale, il giudizio già incardinato presso il Tribunale di Marsala e definito con l'ordinanza declinatoria della competenza emessa il 10.2.2022, al fine di sentir ritenere e dichiarare efficace, nei confronti dei convenuti, ai sensi degli artt. 2495 c.c. e 477 c.p.c., il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1235/2015 con cui la Corte d'Appello di
Palermo, riformando la sentenza di primo grado, aveva condannato la a Controparte_3 pagare alla la somma di € Controparte_1
11.200,00 per sorte ed € 4.700,00 per spese di lite, oltre accessori di legge ed interessi, e sentir quindi disporre che i predetti importi siano corrisposti dai debitori, ciascuno in ragione di metà, in favore di per la quota del 60% e di per il restante Parte_1 Parte_2
40%.
A sostegno delle proposte domande gli attori, dopo aver premesso che in precedenza, con sentenza n. 712/2019 il Tribunale di Marsala aveva accolto l'opposizione proposta dagli odierni convenuti avverso l'atto di precetto loro notificato dallo
[...]
ritenendo la società, cancellata dal Registro delle Imprese il Controparte_1
22.6.2016, priva di capacità processuale, hanno sostenuto di essere succeduti nella posizione creditoria della società e di aver titolo per pretendere il soddisfacimento del credito dagli ex soci della cancellata dal Registro delle Imprese per Controparte_3 liquidazione volontaria, essendo detti soci subentrati a titolo successorio nei rapporti debitori ex art. 2495 c.c. e dovendo risponderne oltre il limite degli utili (appena euro
292,13) risultanti dal bilancio finale di liquidazione.
Ed infatti, nel quinquennio in cui era stata svolta l'attività liquidatoria del patrimonio sociale, i soci si erano ripartiti equamente, all'apparente titolo di rimborso di finanziamenti verso la società, liquidità di cassa per complessivi € 52.476,00, lasciando residuare per il bilancio finale un attivo di appena € 292,00; avevano quindi percepito cospicui acconti sul risultato della liquidazione senza il rispetto della par condicio creditorum
e del grado di postergazione dei crediti dei soci rispetto agli altri creditori sociali, sebbene detti
Tribunale di Palermo 2 Sezione specializzata in materia di Imprese finanziamenti fossero stati separatamente indicati nella nota integrativa ai bilanci 2009-
2012 con la clausola di postergazione ai sensi dell'art. 2427 n. 19 bis c.c.
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno eccepito l'estinzione del credito della società per la mancata iscrizione nel Controparte_1 bilancio di liquidazione e per l'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle
Imprese, implicante rinuncia alle ragioni di credito e ai diritti litigiosi;
hanno comunque invocato la limitazione della propria responsabilità alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495 c.c. e hanno contestato sia l'asserita violazione dell'art. 2467 c.c. relativamente al rimborso dei finanziamenti infruttiferi erogati alla società, in difetto dei presupposti per l'operatività della postergazione, sia l'omessa iscrizione in bilancio del credito, atteso il rigetto della domanda della
[...]
(sentenza n. 81 del 30.3.2010 del Tribunale di Controparte_1
Marsala – sez. Distaccata di Mazara del Vallo) e la conseguente inesistenza del credito al momento in cui la aveva cessato l'attività. CP_3
La controversia ha evidentemente ad oggetto la pretesa dei soci di società personale cancellata dal registro delle imprese di ottenere la realizzazione, pro quota, del credito già riconosciuto alla società con sentenza ormai definitiva, agendo nei confronti degli ex soci della società debitrice, anch'essa estinta perché cancellata dal registro delle Imprese a seguito di liquidazione volontaria.
Occorre allora richiamare le note sentenze nn. 6070 e 6071 del 12 marzo 2013, con cui le
Sezioni Unite della Suprema Corte, affrontando, nel quadro della normativa derivata dalla riforma del 2003 e in particolare dell'art. 2495 c.c., gli effetti del venir meno dello
"schermo" societario - per cancellazione della società dal registro delle imprese con sua conseguente estinzione - sull'attivo e sul passivo che a tale soggetto estinto facevano capo, hanno affermato il seguente principio: "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs.
n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero
Tribunale di Palermo 3 Sezione specializzata in materia di Imprese limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Ferma, dunque, l'efficacia estintiva della cancellazione della società dal Registro delle imprese, sui beni residuati dalla liquidazione, qualora non sia stato ripartito l'intero attivo nella fase liquidatoria, si determina l'insorgenza di una comunione indivisa fra i soci
(Cass., sez. 5, 23/11/2016, n. 23916; Cass., sez. 5, 26/06/2015, n. 13259; Cass., sez. 5,
31/01/2017, n. 2444). Si è infatti osservato come il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio.
Nell'ambito dei rapporti attivi si devono poi distinguere i diritti reali di cui era titolare la società, dai diritti di credito. Ed invero mentre i primi non possono essere oggetto di rinuncia abdicativa e quindi ritenuti oggetto di rinuncia da parte dei soci per effetto della cancellazione della società, per i crediti è necessaria una verifica in concreto per stabilire se detta evenienza possa qualificarsi come atto di rinuncia da parte dei soci (Cass.
2389/2023).
Ne discende altresì che il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (Cass. n. 8521 del 2021).
Nella fattispecie oggetto di causa, è documentata la formazione del titolo esecutivo in favore della società e nei confronti Controparte_1 della da epoca certamente anteriore alla cancellazione d'ufficio della Controparte_3
Tribunale di Palermo 4 Sezione specializzata in materia di Imprese società creditrice, essendo detto titolo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di
Palermo n. 1235 del 19.6.2015 ed essendo la cancellazione sopravvenuta il 22.6.2016 per effetto del decreto dal Giudice del Registro del 10.5.2016, ai sensi degli artt. 2191 co. 3 e 3
DPR 247/2004 (come emerge dalla sentenza del Tribunale di Marsala n. 7212 del
16.7.2019 che ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dagli odierni convenuti avverso l'atto di precetto loro notificato dalla s.a.s. ormai estinta il 5.2.2018).
Sostengono tuttavia i convenuti che il credito azionato nei loro confronti non si sarebbe trasferito ai soci al momento dell'estinzione della società, perché non iscritto nel bilancio finale di liquidazione e tacitamente rinunciato per effetto della cancellazione della creditrice dal Registro delle Imprese.
Si invoca, in sostanza, l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi ed inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa (Cass. 21071/2023; Cass.
25974/2015).
L'indirizzo in questione, affatto univoco presso le sezioni semplici, può però dirsi ormai superato dal recente intervento delle Sezioni Unite (sentenza 16.7.2025 n. 19750) che, componendo il contrasto giurisprudenziale illustrato nell'ordinanza di rimessione emessa dalla I Sezione (n. 16477/2024), hanno fatto proprio l'orientamento opposto a quello sostenuto dalla difesa dei comparenti (tra le tante, Cass. 30075/2020), affermando che
l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.
Tribunale di Palermo 5 Sezione specializzata in materia di Imprese E poiché, come sottolineato dall'organo di nomofilachia, “la rinuncia costituisce un atto negoziale abdicativo unilaterale recettizio”, la fattispecie estintiva presuppone innanzitutto che la cancellazione della società sia avvenuta volontariamente, non apparendo neppure logico inferire una volontà abdicativa dalla fattispecie estintiva innescata – come nel caso de quo - su impulso dell'Ufficio del registro delle Imprese ai sensi dell'art. 3 DPR
247/2004.
Non può poi trascurarsi che il credito di cui si discute non era “illiquido” né “incerto” al momento dell'estinzione della società, essendo stato accertato con sentenza definitiva, e che, non essendosi fatto luogo all'attività liquidatoria e non essendovi quindi un bilancio finale di liquidazione, nessun valenza potrebbe annettersi alla sua mancata iscrizione in detto bilancio, occorrendo piuttosto che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito», neppure allegate dai convenuti.
Risolto dunque positivamente il dubbio circa la successione degli odierni attori, quali soci della nel credito vantato dalla Controparte_1 società nei confronti della va ricordato che la possibilità per costoro di Controparte_3 far valere la propria ragione di credito nei confronti degli ex soci della società debitrice estinta soggiace pur sempre ai limiti posti dall'art. 2495 co. 2 c.c.
E se è vero che detto limite non incid(e) sulla legittimazione processuale degli ex soci, ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci (cfr. Cass. 29 luglio 2022, n. 23730; 28 aprile
2022, n. 13247; Cass. 4 gennaio 2022, n. 2), è comunque indispensabile – ai fini dell'affermazione della responsabilità di questi ultimi per i debiti sociali – che risulti l'esistenza di un attivo, preesistente o sopravvenuto, in ogni modo residuato all'attività liquidatoria, circostanza della quale non v'è traccia alcuna nelle deduzioni degli attori.
I precedenti giurisprudenziali da costoro richiamati si riferiscono, a ben guardare, a contenziosi promossi dall'amministrazione finanziaria nei confronti di ex soci che non risultavano aver formalmente goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di
Tribunale di Palermo 6 Sezione specializzata in materia di Imprese liquidazione ma che avevano presumibilmente partecipato alla distribuzione di ricavi occultati (ossia non dichiarati) o beneficiato di sopravvenienze attive.
A sostegno della pretesa responsabilità dei convenuti per il debito accertato con la sentenza n. 1235/2015 della Corte d'Appello di Palermo, gli odierni attori hanno piuttosto sostenuto che costoro, nel quinquennio dell'attività liquidatoria del patrimonio sociale, si erano ripartiti, in pari quota, liquidità di cassa per un importo complessivo di €
52.476,00, lasciando residuare per il bilancio di liquidazione finale un attivo di appena € 292,00.
Dette liquidità di cassa, sebbene camuffate come rimborsi per finanziamenti infruttiferi, non sarebbero altro che acconti sul risultato della liquidazione, senza il rispetto della par condicio creditorum e del grado di postergazione dei crediti rispetto agli altri creditori sociali. I bilanci prodotti, a far data da quello chiuso al 31/12/2009 sino a quello di liquidazione finale, al 31/12/2013, documenterebbero, infatti, che le liquidità di cassa rappresentate nell'attivo patrimoniale sono state destinate al graduale rimborso dei finanziamenti dei soci.
Occorre allora dar conto dell'esito degli accertamenti contabili affidati al CTU dott.
[...]
Per_1
Le indagini tecniche d'ufficio disposte al fine di accertare, ai sensi dell'art. 2495 c.c., quanto pervenuto agli ex soci e in sede di liquidazione della Parte_3 CP_2 [...]
e se e in che misura nella fase liquidatoria avessero percepito somme a CP_3 qualsiasi titolo senza il rispetto della postergazione di cui all'art. 2427 n. 19 bis c.c. sono state condotte esclusivamente sui bilanci d'esercizio prodotti dagli attori, non avendo costoro avanzato – neppure dinanzi agli argomenti difensivi esposti dalla controparte – istanze di esibizione volte all'acquisizione di ulteriore documentazione contabile.
Ebbene, dopo aver richiamato il quadro normativo di riferimento e ricordato che i finanziamenti soggetti alla regola della postergazione sono quelli concessi dai soci in ogni situazione che comporti, ragionevolmente, la necessità di un conferimento, quale è ravvisabile in presenza di un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, il
CTU ha escluso che dai bilanci prodotti emergesse una situazione di tal fatta, in quanto i debiti sociali erano stati costantemente di importo esiguo a fronte del patrimonio netto;
inoltre, alla data del 4.2.2009 di messa in liquidazione della , come anche Controparte_3 alla fine dell'esercizio, la società in Controparte_1
Tribunale di Palermo 7 Sezione specializzata in materia di Imprese virtù della spiegata azione giudiziale iscritta al N. 516/07 RG del Tribunale di Marsala
Sezione distaccata di Mazara del Vallo, non vantava alcun credito certo, liquido ed esigibile da iscrivere tra i debiti della società né una ragione di credito che per quest'ultima potesse rappresentare una passività probabile o anche solo possibile che le imponesse di inserire in bilancio una annotazione o informativa;
per di più, con la sentenza n. 81/2010 il Tribunale di Marsala aveva rigettato tutte le richieste avanzate dalla per cui sia rispetto ai bilanci degli Controparte_1 esercizi intermedi che rispetto a quello finale di liquidazione la pretesa creditoria poteva essere classificata come una passività remota, in conformità ai principi contabili OIC 19 e
OIC 31.
Ha quindi confermato quanto sostenuto dai comparenti, ovvero che in base al bilancio finale di liquidazione chiuso al 30.9.2013 ed alla nota integrativa approvati dall'assemblea dei soci ed iscritti nel registro delle imprese in data 29/10/2013, le somme riscosse dai soci a titolo di riparto dell'attivo residuo della liquidazione del patrimonio sociale ammontano ad € 146,07 per ciascun socio, per complessivi € 292,13; e pur accertando che nel corso della liquidazione i soci avevano percepito in conto pagamento dei propri crediti iscritti tra i “debiti verso soci per finanziamenti” l'importo di € 52.476,00, l'ausiliario ha nondimeno escluso che tali rimborsi abbiano comportato l'inosservanza della postergazione di cui all'art. 2427 n. 19 bis cod. civ., non risultando documentalmente che i finanziamenti fossero stati erogati e il rimborso richiesto in una situazione di crisi finanziaria della società generata da un indebitamento eccessivo rispetto al patrimonio netto.
In replica alle osservazioni di parte attrice, l'ausiliario ha poi ulteriormente chiarito che i debiti verso soci per finanziamenti, indicati nella nota integrativa come “esigibili oltre
l'esercizio successivo”, non erano mai stati contabilizzati secondo la clausola di postergazione, e in seguito al richiamo disposto con ordinanza dell'11.9.2023, ha ribadito che – in assenza di altre risultanze - il riscontro contabile dei finanziamenti erogati dai soci era costituito dai bilanci di esercizio prodotti da parte attrice, tutti approvati dall'assemblea dei soci e depositati nel Registro delle Imprese.
Ciò nonostante, la difesa attorea, nelle successive udienze e nei propri scritti conclusivi, ha insistito nei precedenti rilievi all'elaborato peritale, sostenendo che – avendo espresso il
Tribunale di Palermo 8 Sezione specializzata in materia di Imprese dubbio che quanto percepito dai convenuti nel corso della fase liquidatoria fosse stato
“camuffato come rimborsi per finanziamento infruttifero” – sarebbe stato compito del CTU valutare se questo finanziamento fosse effettivamente avvenuto e se ve ne fosse prova agli atti;
a sostegno del proprio assunto ha richiamato i precedenti giurisprudenziali che individuano i criteri per stabilire se il versamento di un socio in favore della società sia effettuato in conto capitale di rischio oppure a titolo di mutuo o finanziamento.
L'osservazione non è condivisibile.
E' principio consolidato che, quando vi sia stata una ripartizione dell'attivo a favore dei soci e il creditore si determini ad agire nei loro confronti, è proprio il limite indicato dall'art. 2495 co. 3 c.c. al soddisfacimento del credito che impone precisi oneri probatori in capo al creditore. In questo caso, è attraverso la vicenda successoria regolata ex lege che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, ed è pertanto quest'ultimo a dover provare che l'importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio.
In tal caso, la percezione della quota dell'attivo sociale assurge a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod.civ., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio (nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio: Cass. 15 gennaio 2020 n. 521; Cass. 23 novembre 2016, n. 23916; Cass. 16 maggio 2012, n. 7676; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19732).
Emergendo, allora, dagli stessi bilanci prodotti dagli attori la distribuzione di liquidità ai soci a titolo di restituzione di pregressi finanziamenti ed avendo essi posto in dubbio l'esistenza di detti prestiti, era loro onere supportare probatoriamente la propria tesi, anche sollecitando, ai sensi dell'art. 210 cpc, l'esibizione di delibere assembleari, documentazione bancaria, bilanci societari precedenti all'apertura della liquidazione volontaria idonei a disvelare l'eventuale insussistenza dei debiti verso i soci iscritti nei bilanci a far data da quello relativo all'esercizio 2009 e la reale natura (di acconti sul risultato della liquidazione) delle somme percepite dai convenuti.
Tribunale di Palermo 9 Sezione specializzata in materia di Imprese In difetto, era certamente impedita un'indagine esplorativa, volta a colmare surrettiziamente la lacuna probatoria in cui la parte onerata è incorsa relativamente ad un fatto costitutivo della propria pretesa.
Quanto all'asserita violazione della postergazione o della par condicio creditorum – in disparte quanto già emerso dagli accertamenti contabili d'ufficio e di cui si è già detto – è opportuno osservare che pur in caso di violazione dell'art. 2491 co. 2 o dell'art. 2467 c.c. il rimborso di un finanziamento rappresenta il pagamento di un debito esistente, sebbene temporaneamente inesigibile, e non può perciò essere chiesto in restituzione dalla società, salva l'esistenza di specifiche norme contrarie. In tal caso, dunque, ferma la responsabilità aquiliana del liquidatore, ai sensi dell'art. 2495 ultimo comma c.c., non è data tutela ai creditori nei confronti dei soci che tale rimborso abbiano percepito (fatta eccezione per la speciale azione revocatoria prevista dall'art. 164 co. 2 D. gs. 14/2019) (App. Firenze,
15.10.2024 n. 1729).
Alla luce di quanto precede, essendo la responsabilità dei convenuti per i debiti della
[...] limitata all'importo di € 146,07 da ciascuno ricevuto in base al bilancio finale CP_3 di liquidazione ed avendo costoro inviato alla controparte, sin dal 7.2.2018, assegno circolare di € 292,13 che gli attori riconoscono di aver accettato (sebbene come acconto sul maggior dovuto, giusta pec del 22.2.2018), non può che pervenirsi all'integrale rigetto delle domande attrici.
Le spese di lite seguono la seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in conformità ai parametri fissati dal DM 55/2014, applicando per tutte le fasi i valori medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause di valore fino ad € 26.000,00.
Agli attori va inoltre fatto carico delle spese occorse per l'espletata CTU contabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
rigetta le domande proposte da e Controparte_1 Parte_2 nei confronti di e con l'atto di citazione in Parte_3 CP_2 riassunzione notificato il 28.4.2022;
Tribunale di Palermo 10 Sezione specializzata in materia di Imprese condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del
15% dei compensi ed oltre IVA e CPA;
pone il compenso liquidato al CTU a carico degli attori.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Impresa del
Tribunale di Palermo il 24 giugno 2025
La Giudice est. La Presidente
Giovanna Nozzetti Daniela Galazzi
Tribunale di Palermo 11 Sezione specializzata in materia di Imprese