Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 26/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 34/2025 P.U.
PROMOSSO DA
ISEI S.R.L., [10076001006], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. PAOLO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
FOG S.R.L., [03839570128], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a
CARONNO PERTUSELLA e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. defli
Avv.ti ROBERTO ROBAZZA e FEDERICA ROBAZZA che la rappresentano e difendono come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della FOG S.R.L.
Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio presso
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, INPS e
CAMERA DI COMMERCIO. Udita la relazione del Giudice Relatore.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 24 febbraio 2025, il creditore ricorrente ha chiesto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della FOG S.R.L.;
• fissata udienza di comparizione al 19 marzo 2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, avvenuta in data 27 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 40, co. 6, c.c.i.i., mediante
Comunicazione di Cancelleria trasmessa all'indirizzo di p.e.c. della resistente risultante dal Registro delle imprese;
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
• la parte resistente si è costituita e non ha depositato la documentazione richiesta nel decreto di comparizione;
ha eccepito l'esenzione prevista dall'art. 31, co. 1, D. Lgs.
179/2012 deducendo la natura di start-up innovativa dell'impresa, chiedendo, comunque, il rigetto della domanda;
• all'udienza di comparizione delle parti, la ricorrente ha chiesto, in subordine, l'apertura della liquidazione controllata, insistendo, ad ogni modo, per l'accoglimento della domanda principale.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a CARONNO PERTUSELLA, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale (GESTIONE PORTALI WEB) in forma di società di capitali;
non è, invero, fondata l'eccezione di esenzione dalla sottoposizione alla procedura di liquidazione prevista dall'art. 31, co. 1, D.L. 179/2012 prevista per le imprese qualificabili come start-up innovative. La società resistente, costituita a giugno 2021, ha proceduto ad inoltrare al Registro delle imprese la dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa, finalizzata all'iscrizione nella Speciale Sezione di cui all'art. 25, co. 8, D.L. 179/2012, solamente in data 5 marzo 2025 (prot. n. 14863/2025), successivamente alla notifica del decreto di comparizione dell'udienza fissata dal Giudice relatore. L'iscrizione della Sezione
Speciale è, infatti, condizione necessaria (ancorché non sufficiente) per l'operatività dell'invocata esenzione e, unitamente, al possesso dei requisiti sostanziali, può operare solo per il futuro. L'insolvenza della resistente, tuttavia, si è manifestata in un momento anteriore, come di seguito si dirà, attraverso fatti posti in essere in un momento in cui la società non possedeva nemmeno il requisito formale (l'iscrizione nella speciale Sezione del Registro delle imprese) per l'operatività dell'invocata esenzione che è accordata dal legislatore per proteggere dal fallimento (recte dalla procedura di liquidazione giudiziale) tutte quelle iniziative dell'imprenditore (investimenti in ricerca e sviluppo, stipulazione di contratti di sperimentazione con una p.a.; costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, etc.) che intende favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, attraverso una società di capitali che possieda congiuntamente i requisiti previsti dall'art. 25, co. 2, D.L. 179/2012 e che dimostri il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'art. 25, co. 2-bis, D.L. 179/2012 per il mantenimento della qualifica di start-up innovativa nel quinquennio. Consentire che una impresa costituita in forma di società di capitali e pacificamente soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale possa, ex post, iscriversi nella Sezione Speciale di cui all'art. 25, co. 8, D.L. 179/2012 e, per ciò solo, beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 31, co. 1, D.L. 179/2012 anche in relazione ad un momento anteriore nel quale non era qualificabile come start-up innovativa, equivale a snaturare la ratio dell'esenzione che si presterebbe ad abusi, laddove, come nel caso di specie, l'insolvenza irreversibile sia da ricondurre a fatti pacificamente non riconducibili alle finalità di sviluppo tecnologico e di crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione per le quali l'esenzione è accordata, in un momento in cui l'impresa non possedeva né il requisito formale (l'iscrizione nella Sezione Speciale di cui all'art. 25, co. 8, D.L.
179/2012), né gli ulteriori requisiti sostanziali previsti dall'art. 25, co. 2 e ss., D.L.
179/2012 che il Tribunale è chiamato, comunque, a verificare ai fini di un'esenzione dalla
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
disciplina comune che ha, evidentemente, natura eccezionale e, come tale, non applicabile estensivamente.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1248 del 2025 resa dal Tribunale di Milano che, ancorché appellata, non è stata sospesa.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 253.000,00; la resistente ha, peraltro, dichiarare di esser stata destinataria altresì del decreto ingiuntivo n. 2566 del 2023 ottenuto da altro creditore (la WHITE S.P.A.) per € 1.250.000,00.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., in quanto dai Bilanci acquisiti risulta un attivo patrimoniale annuo di € 1.593.560 al 31 dicembre 2022 ed, inoltre, solo considerando il credito della ricorrente e quello della WHITE S.P.A. è ricavabile un indebitamento complessivo superiore ad € 500.000,00, come anche rappresentato nella Situazione patrimoniale, economica e finanziaria offerta in produzione documentale dalla resistente (doc. 19 fasc. FOG S.R.L.)
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento, la pesante situazione debitoria, l'inesistenza di liquidità, il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dal fatto che la società, sin dall'anno della sua costituzione (giugno 2021) ha continuamente generato perdite;
nei successivi quattro anni, la società è stata destinataria dei due menzionati decreti ingiuntivi (da parte della ricorrente e da parte della WHITE S.P.A.) che, di fatto, hanno paralizzato l'attività che già al 31 dicembre 2023 contabilizzava nel
Conto economico ricavi pari a zero, come evincibile dal Bilancio approvato ex post e prodotto dalla stessa resistente (doc. 16 fasc. FOG S.R.L.). L'unico attivo contabilizzato nello Stato patrimoniale è costituito da brevetti e da programmi software in relazione ai quali non sono stati esplicitati nella Nota integrativa i criteri di determinazione del relativo valore contabile (rispettivamente € 602.586,80 ed € 210.000) ed, in ogni caso, non è sufficiente a far fronte ai debiti contabilizzati. Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della FOG S.R.L.,
[03839570128].
NOMINA Giudice Delegato il Dott. NICOLO' GRIMAUDO.
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
NOMINA Curatore il Dott. MARCO RUBINO, [[...]], con studio a
MILANO, Corso di Porta Vittoria n. 18. ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno
15/07/2025 alle ore 11:00.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Visto l'art. 146 TUSG,
DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza.
Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 19/03/2025.
Pagina n. 4 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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