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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione ad atto di precetto iscritta al n. 3722/2016 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Messina, via Risorgimento n. 165, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Saitta,
, che lo rappresenta e difende C.F._2
OPPONENTE
CONTRO
nata ad [...] il [...] c.f. Controparte_1
e residente in [...] rappresentata e C.F._3
difesa dagli avv.ti Caterina Micalizzi ( e Antonio Micalizzi C.F._4
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Micalizzi in C.F._5
Messina via XXVII Luglio is. 173 n. 65 – piazza Cairoli
OPPOSTA
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], , Controparte_2 C.F._6
elettivamente domiciliato in Messina, via Risorgimento n. 165, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Saitta, , che lo rappresenta e difende C.F._2
INTERVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione del 28.06.2016, proponeva opposizione avverso l'atto Parte_1
di precetto notificatogli in data 19.06.2016 da ed esponeva che: CP_1
1) , con atto di precetto del 27.12.2013, aveva intimato al il Controparte_1 Pt_1 pagamento della somma di € 41.257,70 (oltre accessori), in virtù ed in esecuzione della sentenza n.
3801 del 21.7.2008 del Tribunale di Messina e del successivo decreto, in data 14.4.2009, del medesimo Tribunale;
2) che, successivamente, con verbale di pignoramento del 4.03.2014, la aveva CP_1
avviato procedura esecutiva mobiliare in danno del Pt_1
3) che il presentava istanza di conversione del pignoramento con pedissequo Pt_1
versamento di assegno circolare di €. 8.600,00 intestato alla procedura esecutiva;
4) che il Giudice dell'esecuzione riservava la decisione sull'istanza di conversione e sulla determinazione della residua somma da pagare ai fini dell'estinzione del pignoramento;
5) che, nelle more dello scioglimento della riserva, la aveva dichiarato di CP_1 rinunciare agli atti esecutivi;
6) che, all'udienza del 12.04.2016, il Giudice dell'esecuzione, sentita la che CP_1
ribadiva la volontà di rinunciare all'esecuzione, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva (mentre il non accettava la rinuncia); Pt_1
7) che, con ordinanza del 27.3.2013, resa nel giudizio n. 749/2013 R.G., notificata il 3.5.2014, la
è stata condannata al pagamento delle spese legali, nella misura di € 2.450,00, oltre CPA CP_1
ed IVA, credito da opporre in compensazione;
9) che, a seguito di modifica delle condizioni di divorzio, la con provvedimento CP_1
del Tribunale di Messina del 23.11.2011, veniva condannata al versamento della somma di
€.300,00 mensili (oltre ISTAT annuale) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio;
10) che la non ottemperava all'obbligo e il vantava un credito non inferiore a CP_1 Pt_1
€. 21.000,00, da opporre in compensazione;
11) che la rinuncia all'esecuzione era dolosamente pretestuosa e qualificabile come lite temeraria ex art. 96 c.p.. … ove si consideri che con tale comportamento l'attività che già era stata intrapresa dovrebbe ricominciare ex novo,
12) che, considerato l'atteggiamento assunto ex adverso – deve quindi ipotizzarsi la sussistenza di
"abuso del processo.
Tutto ciò premesso, parte opponente chiedeva all'adito Tribunale: 1) In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, comunque, inibire a CP_1 di dare inizio alla minacciata esecuzione. 2) Nel merito, dichiarare inesistente, nullo,
[...]
2 annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare privo di efficacia l'atto di precetto notificato a
, in data 19.06.2010 su istanza di 3) In subordine, ridurre secondo Parte_1 CP_1 giustizia l'entità delle somme pretese dall'opposta, tenuto conto di quanto dalla stessa dovuta al in virtù del decreto del Tribunale di Messina del 14.4.2009 e dell'ordinanza del 27.3.2013 Pt_1 del medesimo Tribunale. 4) Condannare oltre che al pagamento delle spese e dei CP_1 compensi del giudizio, al risarcimento dei danni ex art. 96, II comma c.p.c., da determinare in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ.."
Costituitasi in giudizio, contestava le deduzioni di parte Controparte_1
opponente e la possibilità di compensazione del credito, in quanto avente natura alimentare, e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con memoria depositata in data 15.05. 2024, interveniva , il quale Controparte_2 ribadiva che la madre non versava il contributo di mantenimento e si riservava di fare valere in altra sede le proprie ragioni.
Sospesa l'esecutività del titolo e del precetto, con ordinanza del 13.01.2017, il G.I. dott.ssa
Pappalardo concedeva i termini ex art. 183 c.p.c.. Rigettate le istanze istruttorie la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. Successivamente il G.I. dott.ssa
Pappalardo rimetteva gli atti al Presidente di sezione che assegnava la causa ad altro giudice. Con provvedimento del 20.02.2020, la causa veniva assegnata a questo giudice.
Dopo vari rinvii in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 900000158/2013 vertente tra le stesse parti, all'udienza del 2.02.2023, la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'opposizione è parzialmente fondata e, come tale, deve essere accolta.
Non è contestato il credito vantato da per il complessivo Controparte_1
importo di €. 41.257,70 portato dall'atto di precetto impugnato, basato su sentenza divorzile che aveva disposto a carico di l'obbligo del versamento mensile Parte_1
di un assegno di mantenimento di €. 1.300,00 per il primo e secondo anno, di €. 1.600,00 per il terzo anno, di €. 1.700,00 per il quarto anno e di €. 1.800,00 per il quinto anno, successivamente ridotti dal Tribunale di Messina. Non sono nemmeno contestati: il credito vantato dal nei confronti di parte opposta, di €. 2.450,00 oltre IVA e C.P.A., a titolo Pt_1 di spese legali relative all'ordinanza del 27.03.2013, resa nel giudizio RG. 749/13; il credito vantato dalla nei confronti del di €. 3.235,00, oltre iva e cpa, a titolo di CP_1 Pt_1
3 spese legali liquidate con sentenza n. 1957/2017; nonché il credito vantato dal Pt_1
sempre nei confronti della di €. 300,00 mensili a titolo contributo per il CP_1
mantenimento del figlio, come stabilito con provvedimento del Tribunale di Messina del
23.11.2011.
Tutto ciò precisato, occorre stabilire se può disporsi la compensazione dei rispettivi crediti.
Nessun dubbio sussiste per la parziale compensazione del credito vantato dalla CP_1
di €. 3.235,00, oltre iva, c.p.a. e €. 320,64 per interessi legali ad oggi maturati con il credito vantato dal di €. 2.450,00, oltre i.v.a., c.p.a. e €. 331,73 per interessi legali, in quanto Pt_1 aventi analoga natura. Pertanto, il credito di esigibile ammonta a €. 773,27 (€. CP_1
3.555,00 - €. 2781,73), oltre c.p.a. e i.v.a.
I rimanenti crediti hanno entrambi natura alimentare, posto che riguardano il contributo fissato dal Tribunale per il mantenimento del figlio. La giurisprudenza è concorde nell'affermare che l'assegno di mantenimento ha natura strettamente alimentare e che, pertanto, non può formare oggetto di compensazione. Tuttavia, la compensazione è ammissibile per crediti aventi pari natura alimentare. In tal senso si è espressa da ultimo la
Corte di Cassazione con sentenza n. 9686/2020, secondo cui “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile, se non per crediti alimentari e, di conseguenza, non compensabile”.
Considerato che l'obbligo di contribuzione nei confronti dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, potendosi protrarre qualora i figli non siano autosufficienti, in mancanza di contestazione da parte della e di CP_1
provvedimento giudiziale di modifica delle condizioni di divorzio, deve ritenersi tuttora valido l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a carico della opposta.
Infatti, spetta soltanto al Tribunale, su istanza del genitore divorziato, il potere di revoca del provvedimento di fissazione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento. Ne deriva che l'opposta è tenuta al versamento al di €. 47.100,00 (€. 300,00 x 157 mensilità), Pt_1
oltre interessi dalle singole scadenze. Il credito vantato dalla considerati gli CP_1
interessi legali, alla data odierna, ammonta a €. 46.066,66 (€. 41.257,70 + €. 4.808,96 interessi legali). Pertanto il credito vantato da è interamente compensato dal CP_1
4 maggior credito che vanta nei suoi confronti. In mancanza di domanda Parte_1
riconvenzionale, nulla deve disporsi in merito al maggior credito di natura alimentare vantato dall'opponente nei confronti di . Parte_1 CP_1
Quanto alla domanda di condanna della al risarcimento dei danni derivanti dalla CP_1
rinuncia al procedimento esecutivo precedentemente azionato, nonché di abuso del processo per avere quest'ultima avviato una nuova procedura esecutiva, si rileva che il ben Pt_1
avrebbe potuto evitare il nuovo procedimento pagando spontaneamente le somme all'epoca dovute, come d'altronde aveva dichiarato presentando istanza di conversione del pignoramento. Non si ravvisa, pertanto, nel comportamento di il CP_1
contestato abuso del processo, né vi sono gli estremi della lite temeraria di cui all'art. 96
c.p.c.
L'articolo in questione contempla la responsabilità della parte soccombente per i danni provocati dall'abuso dell'agire o resistere in giudizio. In particolare, sono previste due ipotesi di abuso del processo: il primo comma disciplina la condotta temeraria di chi agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza o l'ignoranza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa relativamente al procedimento cognitorio, mentre il secondo comma riguarda le fasi esecutive o cautelari o successive al processo. Occorre precisare che il secondo comma dell'art 96 c.p.c. rappresenta una norma eccezionale rispetto a quella generale contenuta nel primo comma, per cui viene applicato solo ai casi di inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o iniziata un'esecuzione forzata o iscritta un'ipoteca giudiziale, mentre nella disciplina del primo comma rientrano tutti gli altri casi. Presupposti per la condanna per responsabilità aggravata sono, oltre la soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio e la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Nel caso di specie non sono state fornite le prove richieste e, comunque, come già rilevato, parte opponente ben avrebbe potuto evitare il nuovo procedimento.
Considerato il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, deve rigettarsi la domanda di parte opposta di condanna per lite temeraria.
5 Considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa per opposizione ad atto di precetto iscritta al n. 3722/2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- Accerta il credito, avente nauta alimentare, di €. 47.100,00 (€. 300,00 x 157 mensilità) vantato da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- Dispone la compensazione del credito di natura alimentare vantato da
[...] con il maggior credito di eguale natura che Controparte_1 Parte_1
vanta nei suoi confronti;
- Accerta il credito di €. 2.450,00, oltre i.v.a., c.p.a. e €. 331,73 per interessi legali che vanta nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- Compensa parzialmente il credito di €. 2.450,00, oltre i.v.a., c.p.a. e €. 331,73 per interessi legali, vantato da con il maggior credito di €. 3.235,00, Parte_1
oltre iva, c.p.a. e €. 320,64 per interessi legali vantato dalla e, per l'effetto, CP_1
condanna al pagamento a della residua Parte_1 Controparte_1 somma di €. 773,27, oltre c.p.a. e i.v.a.
Spese compensate.
Messina, 07.01.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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