Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 25/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
- Consigliere 3) Dott. Michele CAMPANALE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 477 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1019/2020(RG 4967/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di mansioni superiori e differenze retributive, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. G. E. MOSCARINI
- Appellante - contro
,, in persona del Sindaco pro temporeControparte 1
Rappr. e difeso dall'avv. A. POMPIGNA
E
, in persona del Presidente pro tempore,Controparte_2 rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, CP 3
[...]
Controparte_4
[...]
[...] in persona del Presidente
E
in persona del Ministro pro Controparte_5
tempore
Rappr e difeso dall'avvocatura dello Stato(avv. S. LIBERTINI)
-Appellata-
OGGETTO: "Mansioni superiori e differenze retributive"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per non avere riconosciuto lo stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente e la subordinazione, nonostante egli abbia lavorato all'interno del
Comune per oltre venti anni, dal 1995 fino al 2018, sulla base di un unico progetto prorogato negli anni ai sensi della L 81/2000, artt 1, 2, 5, senza soffermarsi sul fatto che la legge citata consentiva la proroga per un breve periodo e non senza limiti di tempo, (art 4 come modificato dall'art 78, comma 2 L 388/2000), termine ampiamente superato nel caso in esame.
La proroga dei progetti aveva tra l'altro la funzione di dare agli enti il tempo di avviare e svolgere le procedure di stabilizzazione del personale LSU utilizzato, cosa che nel caso di specie non era avvenuta, perché il CP 1 aveva continuato a utilizzarlo alla stregua degli altri dipendenti inseriti nell'organizzazione dell'ente.
Il giudice non avrebbe considerato, poi, a parere dell'appellante, le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente che si discostavano completamente dal progetto, che riguardava la manutenzione del verde e delle spiagge del litorale, la pitturazione e la manutenzione degli immobili ecc., insomma piccoli lavoretti da compiere all'esterno del CP 1 mentre egli aveva svolto mansioni di archivista e manutentore dei computer lavorando in ufficio, come si evinceva dall'attestazione del responsabile dell'ufficio tecnico geometra Parte 2 allegata agli atti.
Ha concluso chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente applicazione dell'art 2126 c.c.
Si è costituito il CP 1 resistente ribadendo che la proroga del progetto fosse stata sempre autorizzata e finanziata dal CP_5 CP_5 e dalla CP 4 e le mansioni svolte rientrassero nel progetto, con dei correttivi legati allo stato di salate del ricorrente, che aveva certificato una grave allergia con asma che gli impediva di svolgere lavoro all'aperto e soprattutto nei parchi pubblici. Per questa ragione il CP_1 lo aveva utilizzato per le affissioni e per qualche lavoretto all'interno degli uffici, senza affidargli l'assistenza per i computer poiché questa era curata da una ditta specializzata. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello. Si sono costituiti 1,CP_ e il CP 5 chiarendo di non avere un interesse a contraddire all'appello, non avendo l'appellante rivolto domande nei loro confronti e avendo prestato acquiescenza alla pronuncia di difetto di legittimazione della CP 4 e del CP 5
L'appello è infondato. Indubbiamente l'orientamento prevalente in giurisprudenza attualmente è quello riportato dal giudice di primo, secondo cui "Secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8— poi riprodotto dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4— l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore,
l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014, n 6155/2018). .Tale disciplina regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto;
soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn.
22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da
Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017,
Cass. n. 20986 del 2017)"¹.
Insomma la Cassazione ha sottolineato che si applichi la disciplina del lavoro socialmente utile su citata, con prevalenza della componente assistenziale, tutte le volte che l'impiego dei lavoratori sia avvenuto in conformità al progetto, ma quando invece l'impiego dei lavoratori socialmente utili sia avvenuto in radicale difformità del progetto, nulla osta all'applicabilità dell'art 2126 c.c. "Ad avviso del Collegio, tale disciplina regola l'ipotesi di conformità della prestazione di lavoro al progetto e la sua piena riconducibilità al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore;
diverso è il caso in cui la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dal progetto, non potendo il requisito formale prevalere su quello sostanziale. In caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti, non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti;
in tal caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c., la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte da questa Corte (cfr. sent. n. 12749 del 2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente, ex plurimis, n. 1639 del 2012, n. 991 e n. 23645 del 2016, n. 3384 del 2017)";
Detto ciò e passando al caso di specie, bisogna ricordare che il ricorrente è stato assunto dal
Controparte_1 in quanto disoccupato di lungo corso, insieme ad altri lavoratori, per espletare un progetto, consistente nella manutenzione del verde pubblico, nella pitturazione e pulizia di edifici scolastici, per le affissioni, pulizia e manutenzione delle strade. Scaduto il progetto esso è stato prorogato più volte sempre per le medesime incombenze fino al 2000, quando è intervenuta la legge 81/2000 che ne ha consentito una ulteriore proroga per cercare di stabilizzare tale personale.
Sempre nell'ottica della stabilizzazione l'art 78, comma 2 L 388/2000 ha previsto che potessero essere stipulate convenzioni tra le CP 4 e il Controparte_5 allo scopo di stanziare i soldi necessari per finanziare la prosecuzione dei contratti finalizzata alla stabilizzazione. La legge
388/2000, in quanto finanziaria per il 2001, stanziava i soldi necessari per finanziare la prosecuzione dei progetti degli LSU per l'anno 2001. Ebbene tale disposizione è stata prorogata molte altre volte nelle successive finanziarie, fino all'attualità, prorogando tutti gli interventi di sostegno in favore dei lavoratori socialmente utili e stanziando in fondi all'uopo necessari. E si sono susseguite negli anni numerose convenzioni tra Ministro e Regioni(molte richiamate nelle delibere di proroga del progetto allegate), che hanno convenuto di continuare a finanziare tali progetti, specie nelle regioni del sud Italia ad alto tasso di disoccupazione, come la CP_4.
Al contrario dunque di quanto sostiene l'appellante, secondo cui il progetto statale di finanziamento dei progetti LSU si sarebbe arrestato con la legge 388/2000 e la scadenza del termine di proroga da questo autorizzato, occorre ricordare che il finanziamento dei progetti, con proroga delle disposizioni della L 81/2000 si è verificata anche nelle ultime finanziarie, ossia la finanziaria per il
2024 e per il 2025. Difatti l'art 1 comma 194 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" ha disposto la modifica del comma 162 dell' art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n.160(finanziaria per il 2024). Con tale modifica sono state prorogate al 31 dicembre 2025 le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 78, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81".
Dunque in tutti questi anni e ancora oggi lo Stato ha ritenuto di finanziare il progetto di impiego con finalità assistenziale, ossia di ammortizzatore sociale dei soggetti LSU, dettando anche misure volte ad incrementare la stabilizzazione del personale.
La mancata stabilizzazione del ricorrente è dipesa, come spiegato nelle varie delibere di proroga dal Comune di CP 1 dalla mancanza di fondi, essendo il Comune riuscito a stabilizzare ben 8
,
lavoratori socialmente utili, lasciandone fuori 5 tra cui il ricorrente. Per costoro il CP 1 avvalendosi della possibilità concessa dalla convenzioni intervenuta tra Stato e CP 4 ha sempre prorogato i progetti, non per eludere la normativa di legge, ma solo con finalità assistenziale dei lavoratori in attesa di rinvenire i soldi per la stabilizzazione. Insomma, esaminando le successive delibere di proroga dei progetti e le convenzioni richiamate tra Stato e CP 4 si evince che ' il CP 1 non ha prorogato di sua iniziativa e in via di fatto i rapporti lavorativi con gli LSU, ma li ha mantenuti in servizio utilizzandoli per gli stessi scopi per cui li aveva assunti, grazie ai finanziamenti statali all'uopo predisposti, trattandosi di una proroga autorizzata dallo Stato, tanto è vero che il Ministero ha continuato a rimpinguare il fondo per l'occupazione e 1,CP - ha continuato ad erogare gli assegni in favore dei lavoratori.
Superata la prima questione sollevata in ordine all'illegittimità della proroga del progetto per circa venti anni, deve passarsi ad esaminare le mansioni del ricorrente, avendo costui affermato che sia avvenuta nei suoi confronti una deviazione dal progetto e una adibizione a mansioni superiori riconducibili alla qualifica B, superiore a quella posseduta. Ciò non è emerso.
In atti si rinvengono vari ordini di servizio dei 5 lavoratori socialmente utili, in cui costoro in occasione di consultazione elettorali, venivano incaricati, compreso il ricorrente, di effettuare affissioni e manutenzione degli edifici scolastici in cui si sarebbero svolte le elezioni. Dunque essi sono stati utilizzati sempre per le attività di cui al progetto. La particolarità della situazione del ricorrente e non degli altri LSU è scaturita dal fatto che egli ha prodotto numerose certificazioni mediche, in cui gli si diagnosticava allergia e asma bronchiale che sconsigliava lo svolgimento di attività all'aperto. E allora il CP 1 ha dovuto prendere atto di tali certificazioni e delle patologie del ricorrente, mantenendolo in ufficio per gran parte del tempo. Nell'ambito della documentazione del Comune si rinviene nel 2011 un preciso ordine di servizio con cui il dipendente viene riportato a lavorare all'esterno, ma si da atto successivamente che sostanzialmente non è stato attuato per la necessità di tutelare la salute del dipendente. Dunque non la volontà del CP 1 di disattendere il progetto lo ha portato in ufficio, ma uno stato di salute che non consentiva di utilizzarlo in attività all'aperto, come è avvenuto per gli altri LSU e la sua stessa domanda. Tale situazione necessitata creata dallo stesso dipendente non può costituire il motivo su cui basa la pretesa del riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento superiore. Peraltro non è emerso con certezza quali mansioni abbia svolto all'interno degli uffici, posto che in base alle deposizioni assunte ma anche tenendo conto dell'attestazione del responsabile D' Pt 2 (peraltro valide limitatamente al periodo svolto nell'ufficio tecnico sotto la sua responsabilità, non potendo egli attestare anche che cosa avesse fatto in altri uffici), egli ha coadiuvato gli impiegati nella sistemazione dell'archivio, nella sistemazione dei documenti, nello spostamento degli stessi, nella spedizione di atti, tutte attività esecutive, non comportanti alcuna autonomia o impiego di conoscenze specialistiche o responsabilità di sorta. Quanto all'assistenza dei computer, essa era affidata ad una ditta esterna, come è emerso dalle deposizioni testimoniali e dai documenti depositati dal Comune, per cui l'assistenza che egli poteva prestare era saltuaria e occasionale.
Nessuna informazione è stata acquisita in ordine all'espletamento di un orario di lavoro diverso da quello oggetto del progetto.
Non sbaglia allora il Tribunale quando conclude dicendo che le risultanze probatorie lette complessivamente non depongono per l'univoca conclusione che il ricorrente sia stato inserito nell'organizzazione dell'ente e sia stato utilizzato alla stregua di un lavoratore subordinato, svolgendo mansioni totalmente esulanti o prevalentemente esulanti dal progetto. La prova orale infatti è risultata prevalentemente contraria alla prospettazione del ricorrente, avendo tutti i testi, compreso il geometra Parte 2 e il consigliere Tes 1 minimizzato l'apporto del ricorrente all'interno degli uffici dell'ente e giustificato lo stesso appunto per far fronte ai problemi di salute del ricorrente, problemi confermati anche dagli altri LSU ascoltati.
E la attestazione del responsabile (doc. 3 del fascicolo della parte appellante) non è sufficiente da sola, in mancanza di altri documenti a supporto e a fronte di una prova testimoniale contraria, a fondare l'assunto del ricorrente. Il contrasto tra le risultanze probatorie insomma si volge a danno della parte onerata della prova, che è il ricorrente.
In conclusione la sentenza deve essere confermata. La peculiarità della situazione e la diversa qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Taranto, 14/5/2025
Il Presidente Il Relatore
dott. ssa A. Lastella Dott.ssa R.Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. L , Ordinanza n. 5896 del 03/03/2020
2 Cass. Sez. L , Ordinanza n. 17101 del 11/07/2017