CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 515/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15742/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060231862 IRPEF-ALTRO contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120055636171 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120055636171 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130329854439 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140002126159000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140049971629 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160086834363 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160086834363 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170018638759 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170263421433 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140126492433 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180026569016000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180105499429 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180125705400 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190057486542 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190091917970000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200125037677 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220019748808 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972022019748909000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13287/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico il ricorrente così come sopra indicato, rappresentato e difeso impugnava l'intimazione di pagamento notificata da parte di ADER- agenzia delle entrate-riscossione per un importo di Euro 246.459,52 a seguito di n. 19 cartelle così come indicate in ricorso, così come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per violazione di legge, omessa allegazione degli atti presupposti, mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione, oltre che per difetto di motivazione , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER e l'ufficio di Roma DP 1 provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 19.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
Gli uffici resistenti hanno provato la fondatezza dei crediti tributari in oggetto, in particolare la regolare notifica delle n. 19 cartelle alla base dell' intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso, non avendo il contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione e all'ufficio DP Roma 1 ; parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo i due uffici indicato elementi idonei a far comprendere la ratio del proprio operato, allegando copia delle cartelle alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite di Euro 5.000,00 da distrarsi a favore del difensore di ADER dichiaratosi antistatario e di Euro 1.000,00 a favore di DP Roma 1. ROMA,
19.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente e Relatore
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
DOVERE SALVATORE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15742/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249060231862 IRPEF-ALTRO contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120055636171 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120055636171 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130329854439 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140002126159000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140049971629 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160086834363 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160086834363 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170018638759 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170263421433 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140126492433 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180026569016000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180105499429 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180125705400 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190057486542 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190091917970000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200125037677 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220019748808 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972022019748909000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13287/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico il ricorrente così come sopra indicato, rappresentato e difeso impugnava l'intimazione di pagamento notificata da parte di ADER- agenzia delle entrate-riscossione per un importo di Euro 246.459,52 a seguito di n. 19 cartelle così come indicate in ricorso, così come dettagliatamente indicato nell'atto impugnato.
Riferiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per violazione di legge, omessa allegazione degli atti presupposti, mancata notifica degli atti presupposti e per prescrizione, oltre che per difetto di motivazione , per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
ADER e l'ufficio di Roma DP 1 provvedevano a costituirsi, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 19.12.2025 la Corte emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
Gli uffici resistenti hanno provato la fondatezza dei crediti tributari in oggetto, in particolare la regolare notifica delle n. 19 cartelle alla base dell' intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso, non avendo il contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
Il ricorso concerne atti direttamente imputabili all'agente della riscossione e all'ufficio DP Roma 1 ; parte resistente nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo i due uffici indicato elementi idonei a far comprendere la ratio del proprio operato, allegando copia delle cartelle alla base regolarmente notificate(vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
In ogni caso non v'è tardivita' della notifica dell'intimazione relativamente alle cartelle impugnate in quanto sussiste la notifica interruttiva della prescrizione(vd.allegati), come da giurisprudenza di legittimita' in materia.
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate l'ufficio ha ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'agente della riscossione ha idoneamente motivato confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite di Euro 5.000,00 da distrarsi a favore del difensore di ADER dichiaratosi antistatario e di Euro 1.000,00 a favore di DP Roma 1. ROMA,
19.12.2025 Il Presidente relatore R.Roberti