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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1667/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1667/2023 promosso da:
(C.F. ) nata ad [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simone Bassi
e LA ER del foro di Ravenna, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Ravenna al viale V. Randi n. 37;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) con sede a Ravenna in via Controparte_1 P.IVA_1
Zagarelli alle Mura n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Roberto Marinoni e Matteo Spataro del foro di Milano, con domicilio eletto presso i loro indirizzi p.e.c.;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 612/2023 emessa dal Tribunale di Ravenna in data
14.09.2023 e pubblicata il 19.09.2023 nel procedimento iscritto al n. 3621/2019 R.G., avente ad oggetto servitù;
CONCLUSIONI: All'udienza del 2 dicembre 2025 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante chiedeva rimettersi la causa al Collegio per la decisione e concludeva Parte_1
1 come da note contenenti precisazione delle conclusioni depositate in data 01.10.2025: “Voglia la Ecc.ma
Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, previa rimessione della causa in istruttoria con ammissione della prova per testi e di CTU nei limiti indicati in narrativa, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, anche relativamente al primo grado di giudizio e sua fase cautelare, in riforma dell'impugnata sentenza nelle parti, nei capi e per i motivi di cui in narrativa, accogliere
l'appello proposto e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che di seguito si riportano: - (I) in via principale, accertare e dichiarare che la servitù di passaggio gravante sul fondo servente distinto nel vigente Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione Ravenna, foglio 78 con la particella 1048 (già 542) in favore del fondo dominante allibrato al Catasto Terreni del Comune di
Ravenna, sezione Ravenna, foglio 78, particella n. 996, comunemente noto come “ può Controparte_1 essere esercitata solo per gli usi connessi all'uso e manutenzione dell'orto e attività ad esso connesse, con esclusione del diritto di avere e detenere le chiavi o altro strumento per l'apertura del cancello di accesso sulla Via G. PA n. 25, Ravenna o, in subordine, nel denegato caso in cui dovesse essere accertato il diritto dell di avere e detenere le chiavi o ogni altro mezzo Controparte_1 utile all'apertura del cancello posto su Via PA n. 25, limitare il diritto di passaggio sul predetto fondo servente ai soli usi del fondo dominante connessi all'uso e manutenzione dell'orto e attività ad esso connesse, inibendo ogni diverso utilizzo o, comunque, inibendo ogni utilizzo a persone diverse dai proprietari del fondo dominante, loro famigliari, dipendenti o aventi causa;
- (II) sempre in via principale, accertare e dichiarare che la Sig.ra , suoi eredi o aventi causa, ha diritto ad installare a Parte_1 mantenere in funzione l'impianto di videosorveglianza di cui in narrativa;
- (III) ulteriormente in via principale, accertare e dichiarare che le opere di cui in narrativa (grondaie, pluviali, tombini e linea di scarico) sono state realizzate con l'autorizzazione e, comunque, con il consenso della società
[...]
e, conseguentemente, il diritto della Sig.ra , suoi eredi o aventi Controparte_1 Parte_1 causa, a mantenere dette opere o, in subordine, accertare e dichiarare che le predette opere sono state realizzate per risanare il muro di proprietà della Sig.ra in conseguenza dei danni da Parte_1 infiltrazioni d'acqua e di radici provenienti dal fondo di proprietà della società Controparte_1
e, conseguentemente, ove l'esponente dovesse essere tenuta a rimuoverle, condannare
[...] la società al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle Controparte_1 opere, pari alla somma che risulterà dovuta in corso di causa o che verrà determinata anche in via equitativa”; l'appellata concludeva come da note di trattazione scritta Controparte_1 contenenti la precisazione delle conclusioni depositate il 30.09.2025: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa e contraria istanza: - sui motivi di appello: dichiarare inammissibile l'impugnativa proposta dalla signora e, comunque, ferma l'inammissibilità di domande nuove, Parte_1 respingere per tutte le ragioni svolte l'impugnativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale
2 di Ravenna n. 612/2023 del 19 settembre 2023; - in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante attesi i profili di inammissibilità e irrilevanza già evidenziati in precedenza e confermati dal Tribunale;
nella denegata ipotesi di riapertura per qualsivoglia ragione dell'istruttoria, ammettere l'appellata a prova diretta su tutti i capitoli dedotti nella memoria n. 2 della scrivente appellata in data 3 luglio 2020 con i testi ivi indicati, nonché a prova contraria con i medesimi testi sui capitoli di controparte eventualmente ammessi;
- sulle spese: condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio, oltre i.va., c.p.a. e spese generali al
15%”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 11.11.2019, la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ravenna la allegando di essere Controparte_1 proprietaria, dal marzo 2016, di un immobile sito in Ravenna, con accesso da via GI PA nn.
25/27/29/31 e che di tale complesso immobiliare fa parte anche uno stradello pertinenziale di accesso da via
GI PA su cui grava servitù di passaggio, costituita con scrittura privata dal Notaio Persona_1 di Ravenna in data 25.05.1901, in favore della particella n. 243, oggi n. 996, ora nella titolarità della società
Controparte_1
Parte attrice chiedeva, in via principale, al giudice di: accertare e dichiarare che la servitù di passaggio gravante sul fondo servente può essere esercitata solo per gli usi connessi alle attività orticole e ad esso connesse, con esclusione del diritto di avere e detenere le chiavi o altro strumento per l'apertura del cancello di accesso sulla via G. PA n. 25; accertare e dichiarare il diritto ad installare e mantenere in funzione l'impianto di videosorveglianza installato sull'immobile di sua proprietà; accertare e dichiarare il diritto della stessa a mantenere alcune opere realizzate (grondaie, pluviali, tombini etc.), in quanto autorizzate o comunque accettate dalla parte convenuta o, in subordine, accertare e dichiarare il diritto a mantenere le predette opere, in quanto resesi necessarie a seguito dei danni da infiltrazioni e presenza di radici provenienti dal fondo della convenuta o, in caso di condanna alla rimozione, accertare il diritto al rimborso delle spese sostenute e CP_2 porle a carico di parte convenuta.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 17.12.2019, che, oltre Controparte_1
a contestare le avverse allegazioni e conclusioni, esponeva che parte attrice, dopo aver acquisito la proprietà dell'immobile oggetto del giudizio, aveva sostituito il cancello dell'ingresso allo stradello senza fornire una
3 copia delle chiavi (anche elettroniche) per la sua apertura. Pertanto, chiedeva al Tribunale di: accertare che il diritto di servitù debba essere inteso al servizio del fondo dominante con riferimento al passaggio di persone, cose, veicoli senza limitazioni, con conseguente condanna di parte attrice, non solo a consegnare le chiavi o altro mezzo utile all'apertura del cancello, ma anche a non compiere turbative che impediscano l'esercizio del fondo dominante;
condannare la parte attrice alla rimozione delle telecamere insistenti sul fondo servente dal momento che, per come sono state collocate, arrecano pregiudizio al diritto di privacy della proprietà convenuta;
condannare parte attrice alla rimozione delle opere già menzionate, in quanto realizzate in assenza di consenso. Con ordinanza del 16.11.2020 il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti nei limiti indicati nello stesso provvedimento. L'istruttoria aveva luogo alle udienze del 19 gennaio 2021 e del 28 aprile 2021, con l'interrogatorio formale della Sig.ra legale rappresentante della società convenuta, e con Tes_1
l'assunzione dei testi e per parte attrice e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
e per parte convenuta. In seguito le parti precisavano le conclusioni e la Testimone_6 Testimone_7 causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con sentenza n. 612/2023 del 19.09.2023, il
Tribunale di Ravenna rigettava le domande di parte attrice e accoglieva le domande di parte convenuta, con condanna alle spese di lite dell'attrice . In particolare, con riferimento all'estensione del diritto Parte_1 di servitù, il Giudice di prime cure faceva rilevare due circostanze decisive: la chiarezza del titolo nel non contemplare alcuna limitazione all'utilizzo della servitù per scopi o esigenze di carattere agricolo e le dichiarazioni rese, in sede istruttoria, dai soggetti che avevano in passato utilizzato lo stradello oggetto di lite, le quali, con poche eccezioni, convergevano nel testimoniare come tale passaggio fosse sempre stato
“praticato mediante sganciamento dei chiavistelli posti sui cancelli”. Pertanto, il giudice adottava l'interpretazione del diritto di servitù prospettata da parte convenuta e condannava parte attrice alla consegna delle chiavi o dei dispositivi elettronici idonei all'apertura del cancello.
Riguardo alle opere (pluviali e tombini), realizzate dalla Sig.ra sul fondo dominante, il Tribunale di Pt_1
Ravenna evidenziava come parte attrice non avesse fornito la prova del consenso della parte convenuta all'installazione di tali opere, rimanendo irrilevante, ai fini di causa, la valutazione di conformità alle varianti depositate presso il Comune di Ravenna. Infine, quanto al collocamento dell'impianto di videosorveglianza, la sentenza di primo grado riteneva essersi verificata la violazione del diritto alla riservatezza domiciliare per come interpretato dall'Autorità Garante del Trattamento dei Dati Personali e, di conseguenza, ordinava la cessazione della condotta lesiva, nonché la rimozione, con spese a carico della , della parte di impianto Pt_1
“atta a inquadrare l'accesso o il passaggio su cui si svolge l'esercizio della servitù o porzioni del fondo dominante”.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 26.10.2023, la Sig.ra ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Ravenna chiedendone la pressoché integrale riforma. Lamenta in
4 particolare l'appellante un'insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione con riferimento ai tre capi della sentenza riguardanti, rispettivamente: l'interpretazione del titolo di servitù, la condanna alla rimozione delle più volte citate opere, la condanna alla rimozione dell'impianto di videosorveglianza.
Con riguardo al diritto di servitù parte appellante insiste con la prospettazione ermeneutica già svolta in primo grado (limitazione soggettiva e oggettiva del diritto), ritenendo “del tutto abnorme” la sentenza di primo grado nel passaggio in cui afferma che il diritto va riferito al passaggio di persone, cose e veicoli “senza limitazioni”.
Con riferimento, invece, al capo riguardante l'installazione di pluviali e tombini, l'appellante insiste nell'affermare di avere dato piena prova documentale del consenso e lamenta, in ogni caso, il respingimento da parte del giudice di prime cure delle richieste istruttorie formulate sul punto. Chiede, pertanto, a questa
Corte di ammettere le prove orali proposte e non ammesse in primo grado.
Per ciò che concerne, infine, il capo della sentenza inerente alla condanna alla rimozione dell'impianto di videosorveglianza, l'appellante censura la mancata valutazione del giudice circa il bilanciamento, a suo dire doveroso, tra il diritto alla riservatezza dei titolari del fondo dominante e le esigenze di tutela della sicurezza del fondo servente.
Come conseguenza della riforma della sentenza impugnata la Sig.ra chiede anche la rivalutazione del Pt_1 capo concernente le spese legali con annessa condanna a carico dell'appellata per le spese di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 12.02.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale ha partitamente contestato l'avverso appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo
[...] grado. La parte appellata insiste nel considerare corretta l'interpretazione estensiva adottata dal giudice di prime cure circa i legittimati all'esercizio della servitù allegando la circostanza per la quale il transito sia sempre stato consentito anche a familiari e amici dei titolari del fondo dominante. Domanda, inoltre, di confermare l'accertamento circa l'obbligo, scaturente sia dalla legge che dal contratto, di consegna delle chiavi o dei dispositivi elettronici che consentano l'ingresso dalla via G. PA.
Parte appellata prosegue chiedendo che questa Corte dichiari infondati e rigetti anche i motivi di appello attinenti alle opere realizzate sul proprio fondo e all'impianto di videosorveglianza installato. In particolare, la società ritiene corrette le valutazioni operate dal Tribunale di Ravenna, nel primo Controparte_1 caso, laddove ha rilevato l'assenza di prova circa il consenso all'installazione di tali opere e l'assenza di una qualsivoglia responsabilità nell'asserito degrado del muro di confine, nel secondo caso, laddove ha considerato preponderante, nel bilanciamento operato in concreto, la violazione del diritto alla riservatezza di parte appellata rispetto alla pretesa di parte appellante di videosorvegliare i confini della proprietà. chiede, pertanto, la conferma della sentenza impugnata (anche con riferimento al capo Controparte_1 delle spese) e la condanna alle spese di lite di controparte per il grado di appello.
5 4.- All'udienza dell'1 aprile 2025 fissata per la trattazione della causa, l'appellante e l'appellata si riportavano ai rispettivi atti e alle conclusioni e domande ivi formulate, la difesa della Sig.ra dichiarava di Pt_1 rinunciare all'istanza di sospensiva avanzata e il Consigliere istruttore rinviava la causa per la rimessione al
Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c., assegnando i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di note di replica. All'udienza allo scopo fissata in data 02.12.2025 e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti concludevano come da rispettive note contenenti precisazione delle conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate e il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, devono essere rigettate le prove orali e la c.t.u. proposte dall'appellante, in quanto superflue ai fini della decisione. Venendo ora al merito, reputa la Corte come, anche al fine di una maggiore chiarezza espositiva, i tre motivi di appello, in buona sostanza le tre questioni oggetto di causa, debbano essere trattati separatamente, in quanto ben distinti sia dal punto di vista logico-concettuale, sia da quello della trattazione giuridica.
La prima questione da affrontare verte sull'estensione soggettiva e oggettiva del diritto di servitù volontaria, costituito nel 1812, così come confermato in data 4 gennaio 1900 e, successivamente, confermato ed interpretato dalla scrittura privata autenticata dal Notaio di Ravenna in data 25 maggio 1901 Persona_1 depositata in atti. In particolare, ciò che rileva in modo tendenzialmente esclusivo ai fini di causa risulta essere il passaggio di tale scrittura nel quale si legge che “[…] per evitare le indagini e le contestazioni cui
l'interpretazione e l'applicazione delle parole trascritte possano dare luogo, si è dalle parti interessate convenuto che i Sig.ri NI loro famigliari dipendenti ed aventi causa esercitino il passaggio CP_1 per la zona di terreno sopracennata e descritta nella scrittura 4 gennaio 1900, anche con ogni genere di veicoli”.
Come risulta evidente dal tenore testuale della scrittura appena riportato, il titolo non limita la servitù di passaggio agli usi del fondo strettamente connessi alla natura orticola dello stesso. A ciò si aggiunga la considerazione secondo la quale, nel momento in cui le parti stesse, davanti al Notaio, insistono per precisare quale debba essere l'interpretazione da darsi al diritto stesso, sarebbe giuridicamente errato procedere ad indagini circa la ricostruzione della volontà delle parti. Esse, infatti, nel cristallizzare una sorta di interpretazione autentica, hanno precisamente voluto evitare il rischio di ricostruzioni postume della loro volontà e delle intenzioni stesse. In assenza, dunque, di un riscontro testuale circa una specifica limitazione in relazione al tipo di utilizzo della servitù o a soggetti specificatamente indicati, si deve ritenere che l'odierna appellante non abbia dato prova del contenuto limitato del diritto e, pertanto, deve essere condivisa la statuizione resa al riguardo dal giudice di primo grado.
6 Giova ricordare, a parere di questo Collegio, come in materia di servitù viga la disposizione cardine di cui all'art. 1063 c.c., a mente della quale “l'estensione e l'esercizio della servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti”. La stessa Suprema Corte ha ormai recepito in maniera consolidata il principio secondo il quale le regole interpretative e i criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c. verrebbero in rilievo solamente nel momento in cui dovessero risultare dal titolo imprecisioni o lacune (in questo senso
Cass. civ. ord. n. 992/2025). Pertanto, si ritiene che avallare l'arbitraria aggiunta di limitazioni (oggettive e soggettive) al diritto, fondate sulla base di una ricostruzione interpretativa di carattere storico, significherebbe snaturare il principio di primazia del titolo, scolpito a chiare lettere nella disposizione normativa.
È logica conseguenza di quanto appena esposto che il diritto di servitù oggetto della causa possa essere legittimamente esercitato dai titolari del fondo dominante, nonché da tutti coloro i quali vengano da essi autorizzati a farlo e che, inoltre, risulti irrilevante, ai fini della valutazione di legittimità, lo scopo o il motivo per cui tale diritto venga esercitato. L'esercizio del diritto di servitù nei termini appena descritti, pertanto, non costituisce in alcun modo, come sostiene parte appellante, un aggravio censurabile ai sensi dell'art. 1067 c.c.
Ancora più evidente appare, a parere di questa Corte, la soluzione della questione circa l'obbligo o meno, gravante sul titolare del fondo servente, di consegna della chiave (o del dispositivo elettronico) che consente l'apertura del portone che permette l'accesso al fondo dalla via G. PA. Nella scrittura privata si legge a chiare lettere che, proprio con riferimento a quell'ingresso, “ove voglia chiudersi si debba consegnare una chiave dalla Sig. . NT alli RI NI . Dalla scrittura Parte_2 Controparte_3 emerge, dunque, una duplice alternativa: o l'ingresso rimane apribile, dall'interno e dall'esterno, senza la necessità di alcuna chiave (analogica o elettronica) oppure, in caso contrario, il titolare del fondo servente è obbligato a consegnare una copia della chiave al titolare del fondo dominante. A nulla rilevano, a questo proposito, le dichiarazioni dei testimoni sulla circostanza che, nel corso degli anni, l'ingresso risultasse chiuso mediante chiavistelli o catenacci. Ciò in quanto l'odierna appellante non ha mai allegato, provato o chiesto di accertare che sia avvenuta una modifica (volontaria o ex lege) del titolo originario e, pertanto, è solo sul contenuto di quest'ultimo che il giudice deve basare il proprio convincimento.
Anche in questo caso, dunque, si reputa condivisibile quanto deciso dal giudice di prime cure circa l'obbligo di consegna in favore di parte appellata, a carico della , di una copia del dispositivo che consente Pt_1
l'apertura, anche dall'esterno della proprietà, del portone sito in via G. PA al numero 25. Va quindi confermata la sentenza di primo grado, capi n. 1, 2 e 3, in ordine alla servitù.
Per quanto concerne, invece, il capo della sentenza con cui il Tribunale di Ravenna ha condannato la Sig.ra alla rimozione di pluviali e pozzetti collocati sul fondo dominante, questa Corte reputa fondate le Pt_1 doglianze di parte appellante. Non convince, in particolare, la valutazione operata dal giudice di prime cure circa l'assenza del consenso dell'odierna parte appellata alla realizzazione dei lavori. Infatti, se, da un lato,
7 appare corretta l'affermazione del Tribunale circa l'irrilevanza della conformità delle opere agli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Ravenna, dall'altro, non si può condividere la parte in cui il giudice di prime cure afferma che la Sig.ra “non ha fornito la prova che la collocazione di tali opere siano Pt_1 avvenute con il necessario consenso del titolare del fondo dominante”.
È opportuno rammentare, a questo proposito, come nel processo civile operi la disposizione di cui all'art. 115
c.p.c., in virtù della quale il giudice è tenuto porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In materia di onere di contestazione specifica, l'orientamento della Suprema Corte appare consolidato nell'affermare che “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (Cass. civ. n. 18093/2025). La contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve dunque “essere specifica e riguardare fatti specifici, cioè i fatti costitutivi e giustificativi ex adverso allegati a sostegno della domanda, mentre la mera negazione di un fatto, come l'affermazione che di quel fatto manca la prova, equivale a contestazione generica” (Cass. civ. ord. n. 30346/2024). Ancora, si ricorda sul punto l'orientamento espresso con la sentenza a Sezioni Unite n. 26603/2024, nella quale si esprime il seguente principio: “se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati”. Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale appena esposto, si può desumere il principio in base al quale il giudice possa ritenere provato un fatto allegato in modo specifico da una parte e semplicemente negato, o contestato in modo generico, dall'altra. Ed è proprio questo principio che questo Collegio ritiene corretto applicare al caso di specie. In particolare, la Sig.ra afferma di aver concordato gli interventi di Pt_1 manutenzione del muro di confine con la proprietà di e affida le allegazioni specifiche Controparte_1 al documento n. 12, prodotto con l'atto di citazione, contente la relazione redatta dall'Architetto
[...] in data 11.11.2019. In tale relazione l'Arch. incaricato dalla proprietà della Tes_8 Tes_8 Pt_1 progettazione dei lavori, afferma essersi verificate le seguenti circostanze: “La proprietà, nella figura del sig.
, ha chiesto nel mese di settembre 2016 alla sig.ra , quale legale rappresentante CP_4 Tes_1 della società di poter accedere alla sua proprietà per verificare lo stato Controparte_1 delle suddette murature dal lato dell'orto, assieme alla D.L. (il sottoscritto Arch. ed Testimone_8 all'impresa incaricata dei lavori (IO UZ SR) (foto n. 1-2-3-4 sopralluogo del 16/09/2016) […]
Nonostante i danni al muro fossero causati dall'incuria delle piante e dalle acque provenienti dal terreno dell il sig. si è reso disponibile, dopo vari colloqui/incontri con la Controparte_1 CP_4 sig.ra con suo figlio e con il custode del giardino, a sobbarcarsi interamente i lavori ed i costi per il Tes_1 ripristino delle murature al fine di risolvere il problema delle infiltrazioni. I lavori sono stati dettagliatamente
8 spiegati dal sottoscritto Arch. alla presenza dell'Arch. del Geom. Testimone_8 Tes_9 CP_5
e del Signor alla signora e al figlio, che hanno acconsentito all'avvio delle
[...] CP_4 Tes_1 operazioni, situazione pure avvallata dal fatto che ogni qual volta che l'impresa doveva entrare per eseguire
i lavori, il giardiniere/custode della Sig.ra apriva il cancello, richiudendolo alla sera. I lavori, Tes_1 svoltisi nei mesi di ottobre e novembre 2016, sono durati circa una ventina di giorni a fasi alterne e sono consistiti innanzitutto nella rimozione delle piante e degli arbusti infestanti, eseguiti a cura del giardiniere della Sig.ra nonché nel diserbo della muratura, sia esternamente che internamente (le radici avevano Tes_1 oltrepassato lo spessore del muro) a cura dell'Impresa I lavori, svoltisi nei mesi di ottobre e novembre Tes_4
2016, sono durati circa una ventina di giorni a fasi alterne e sono consistiti innanzitutto nella rimozione delle piante e degli arbusti infestanti, eseguiti a cura del giardiniere della Sig.ra nonché nel diserbo della Tes_1 muratura, sia esternamente che internamente (le radici avevano oltrepassato lo spessore del muro) a cura dell'Impresa Sempre a cura dell'Impresa UZ sono state eseguite le opere già concordate, come da Tes_4 dettaglio che segue:
1. creazione del vespaio: scavo lungo la base del muro, posa di un tubo drenante e di guaina bituminosa ed antiradice a protezione del muro, riempimento dello scavo con ghiaia e, per lo strato superficiale, con terreno vegetale (foto n. 8);
2. opere di cuci-scuci per il rifacimento e consolidamento della muratura e ripristino dei giunti di malta. All'interno del capannone sono state inoltre necessarie opere strutturali per garantire la staticità del muro (realizzazione di un telaio in c.a.) (foto n.7);
3. intonacatura all'esterno nella parte alta dei capannoni;
4. realizzazione di n. 2 pluviali, di n. 3 pozzetti e di una linea interrata per la raccolta delle acque piovane”.
Come emerge dalla lettura dalla relazione, l'Arch. descrive in modo molto dettagliato (con precisi Tes_8 riferimenti temporali) le varie fasi di realizzazione dei lavori contestati. Nello specifico, mette in evidenza il fatto che le opere erano state previamente concordate con la Sig.ra quale legale rappresentante Tes_1 della che la Sig.ra e il figlio avevano acconsentito all'avvio delle Controparte_1 Tes_1 operazioni e che la Sig.ra aveva accettato di sobbarcarsi per intero il costo delle stesse. Aggiunge, Pt_1 inoltre, che i lavori (durati circa una ventina di giorni tra il mese di ottobre e il mese di novembre del 2016) erano stati in parte eseguiti dal giardiniere/custode di fiducia della stessa Sig.ra il quale, peraltro, era Tes_1 solito provvedere, ogni mattina e ogni sera, all'apertura e chiusura dei cancelli della proprietà Controparte_1
La relazione conclude elencando in modo specifico le opere oggetto del concordato intervento e, in tale elenco,
(precisamente al punto n. 4), risulta inclusa la creazione dei pluviali e dei tombini oggetto della presente controversia.
Questi fatti, dettagliatamente allegati dall'odierna appellante per mezzo della relazione tecnica prodotta unitamente all'atto di citazione, non sono stati contestati in modo specifico dalla società appellata, la quale si
9 è limitata genericamente a negare che fosse stato prestato il consenso alla realizzazione dei lavori. Sul punto, infatti, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado si legge che: “ Controparte_1 non ha autorizzato alcun lavoro di simile portata […] In altre parole: non solo l'esponente non ha mai saputo della reale intenzione della sig.ra , ma neppure ha mai espresso il proprio consenso (tantomeno per Pt_1 iscritto) alla loro realizzazione”. Ancora, nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la parte convenuta, oltre a richiamare le difese svolte in comparsa sul punto, aggiunge solamente che “manca allo stato qualunque indizio di prova da parte della sig.ra che gli stessi siano stati realizzati con il consenso Pt_1 dell'esponente”.
Queste deduzioni difensive risultano ad avviso della Corte decisamente inidonee a contestare le specifiche allegazioni contenute nella relazione tecnica dell'Arch. dal momento che si limitano ad una generica Tes_8 negazione del consenso senza prendere posizione su alcuna delle puntuali circostanze riportate nella suddetta relazione.
Peraltro, appare difficile pensare che né la Sig.ra né il figlio si siano accorti, nell'intero arco di durata Tes_1 dei lavori (pari a circa venti giorni), del fatto che la ditta incaricata stava realizzando le opere contestate all'interno della proprietà societaria. Né è stato mai sostenuto, dalla parte appellata, che i lavori siano stati eseguiti in modo difforme da quanto inizialmente concordato.
Appare ancora meno verosimile che il giardiniere/custode di fiducia della Sig.ra provvedesse a fare Tes_1 quotidianamente entrare e uscire gli operai dal cancello (circostanza non contestata) all'insaputa della preponente. Come ulteriore elemento a sostegno di tali considerazioni è opportuno ricordare che la Pt_1 aveva accettato di pagare interamente le opere di consolidamento del muro di confine e, pertanto, non si comprende quale interesse potesse avere l'odierna appellata ad opporsi all'esecuzione di lavori finalizzati ad interrompere lo stato di degrado del muro. Anzi, al contrario, trattandosi di un muro di confine, si rileva come, almeno in astratto, anche la stessa società avrebbe dovuto aver interesse a limitarne il deterioramento.
Alla luce della ricostruzione di fatto e diritto appena operata questa Corte ritiene dunque provato, in quanto allegato e non specificamente contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il consenso della proprietà
[...] alla realizzazione dei pluviali e dei pozzetti oggetto della controversia, con conseguente Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado sul punto e dunque diritto della parte appellante a mantenere tali opere.
In ultimo, con riguardo al capo della sentenza concernente le statuizioni sull'impianto di videosorveglianza, la
Corte ritiene censurabile la motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui non risulta avere effettuato il bilanciamento degli interessi previsto dalla normativa in materia di dati personali e si limita a rilevare l'illiceità del trattamento come conseguenza inevitabile dell'assenza del consenso dell'interessato.
Sul punto occorre preliminarmente effettuare una sintetica ricognizione del quadro normativo vigente.
10 Le immagini delle persone riprese dalle videocamere devono essere qualificate come dati personali, il trattamento dei quali è disciplinato, come noto, dal Regolamento Ue n. 679/2016. In particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento eleva a presupposto di liceità del trattamento, in assenza di consenso esplicito dell'interessato, la circostanza che lo stesso sia “necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore”. Con riferimento al trattamento dei dati personali nelle ipotesi di videosorveglianza, inoltre,
l'European Data Protection Board, organismo che fa capo all'Unione Europea istituito al fine di garantire una corretta applicazione del suddetto Regolamento, ha emanato specifiche linee guida1 da cui devono essere estrapolati i criteri di risoluzione della controversia oggetto di questo appello.
In particolare, ciò che viene in rilievo è il sottoparagrafo inerente il “bilanciamento degli interessi” (punto
3.1.3) che si riporta integralmente di seguito: “Supponendo che la videosorveglianza sia necessaria per proteggere i legittimi interessi di un titolare del trattamento, un sistema di videosorveglianza può essere messo in funzione unicamente se sui legittimi interessi del titolare del trattamento o su quelli di terzi (ad esempio, la protezione della proprietà o dell'integrità fisica) non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Il titolare del trattamento deve valutare 1) in che misura il monitoraggio incida sugli interessi, sui diritti fondamentali e sulle libertà degli individui, e 2) se ciò comporti violazioni o conseguenze negative rispetto ai diritti dell'interessato. Di fatto, il bilanciamento degli interessi è d'obbligo.
I diritti e le libertà fondamentali, da un lato, e i legittimi interessi del titolare del trattamento, dall'altro, vanno valutati e bilanciati con attenzione”.
Inoltre, può rivelarsi utile fare riferimento ad una recente decisione della Suprema Corte che, pur riferendosi al contesto normativo precedente all'entrata in vigore Regolamento n. 679 del 2016, fornisce utili indicazioni ai fini della odierna decisione in quanto la situazione di fatto da cui era scaturita la controversia oggetto del provvedimento risulta essere del tutto analoga a quella odierna (videocamera installata in una zona di proprietà sulla quale insisteva una servitù di passaggio). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di appello esprimendo i seguenti principi: “Invero, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà
o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte
a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di 1 Si tratta delle linee guida n. 3/2019 dell'EDPB sul “trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” nella versione 2.0 adottata in data 11 proporzionalità). La Corte di appello in sede di rinvio, in applicazione dei principi espressi, dovrà procedere al riesame del trattamento effettuato a mezzo di videosorveglianza, verificandone la liceità mediante la valutazione di necessità e proporzionalità dello stesso, alla luce dei principi prima illustrati, che devono contraddistinguere in concreto l'attività di trattamento messa in atto” (Cass. civ. Sez. I ord. n. 7289/2024)
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato è evidente che è compito di questa Corte effettuare un bilanciamento in concreto tra l'attività di videosorveglianza del fondo servente ed esercitata, da quanto risulta dagli atti di causa, a fini di sicurezza e di difesa della proprietà e il diritto alla riservatezza di coloro che esercitano legittimamente il diritto di passaggio costituito sul predetto fondo.
L'impianto di videosorveglianza, secondo quanto allegato nell'atto di citazione da , è installato Parte_1 sul muro dell'immobile di proprietà che si affaccia sull'area cortilizia, in un punto che si trova nella proprietà esclusiva dell'appellante. Ancora, nell'atto di citazione si legge che “l'oggetto principale dell'obbiettivo della telecamera è il cortile e non il corsello carrabile, tanto meno il cancello che si affaccia su via PA che si può vedere solo sullo sfondo, mentre il cancello per il quale si accede all'attiguo non è Controparte_1 nemmeno inquadrato”. Tali affermazioni sull'ubicazione della telecamera non sono risultate oggetto di contestazione specifica della controparte. Inoltre, si deve ricordare che l'immobile della , secondo Pt_1 quanto dalla stessa riportato sempre nell'atto di citazione, è adibito “a laboratorio artistico e spazio espositivo, quindi può custodire opere artistiche di valore”.
Pertanto, da tale descrizione emerge che la telecamera si trova nella proprietà esclusiva della Sig.ra e Pt_1 che essa inquadra per la parte nettamente prevalente la proprietà piena dell'appellante, rimanendo solo sullo sfondo il portone situato su via PA. Si aggiunga, peraltro, che tale portone, oltre ad essere pacificamente ricompreso nella servitù di passaggio, rappresenta anche l'ingresso della proprietà e ciò determina, ai Pt_1 fini di sicurezza, un interesse più che rilevante al controllo dello stesso, al punto da poter considerare necessario il trattamento. Si deve inoltre constatare come le esigenze di sicurezza della parte appellante siano rese ancora più rilevanti dalla circostanza per la quale, trattandosi di uno spazio espositivo di opere artistiche, potrebbero esservi custoditi oggetti di notevole valore economico e, pertanto, sottoposti ad un elevato rischio di intrusioni illecite.
Prendendo, invece, in considerazione il diritto alla riservatezza di cui parte appellata lamenta la lesione si deve porre in evidenza come il monitoraggio, nel caso concreto, rappresenti un rischio minimo e assolutamente tollerabile per il diritto alla riservatezza dei titolari del fondo dominante. Ciò è vero per due ordini di ragioni: in primo luogo perché il portone oggetto del diritto di servitù è inquadrato solo sullo sfondo e non è l'oggetto principale del monitoraggio, come non lo è il corsello carrabile su cui viene esercitato il diritto;
in secondo luogo si ritiene rilevante il fatto che si tratti di una servitù (e quindi di un diritto esercitabile da un numero limitato di persone) e ciò implica, da un punto di vista puramente quantitativo, un minor numero di dati
12 personali potenzialmente oggetto di trattamento rispetto, ad esempio, a quello che potrebbe venire in rilievo qualora la telecamera inquadrasse una zona aperta al pubblico.
Pertanto, per le ragioni appena esposte e alla luce dei criteri dettati dalle linee guida europee sopra richiamate, questa Corte rileva che i legittimi interessi di tutela della proprietà dell'appellante debbano prevalere, nel caso di specie, sui diritti di riservatezza degli interessati, i quali risultano sottoposti, in concreto, ad una minaccia di livello molto modesto.
Di conseguenza, la domanda di riforma della sentenza di primo grado proposta da parte appellante merita accoglimento, accertando il diritto di di mantenere in funzione l'impianto di Parte_1 videosorveglianza.
L'esito complessivo del giudizio e, dunque, la parziale, reciproca soccombenza, giustificano la compensazione per l'intero delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 612/2023 proposto da Pt_1
che parzialmente accoglie, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni
[...] della sentenza non oggetto di modifica, così dispone:
I- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Parte_1 del Tribunale di Ravenna n. 612/2023 pubblicata il 19.09.2023:
II- ACCERTA e DICHIARA che le opere realizzate sul fondo di parte appellata (pluviali, tombini e linee di scarico) sono state realizzate con il consenso di e che ha Controparte_1 Parte_1 diritto a mantenere tali opere;
III- ACCERTA e DICHIARA il diritto di a mantenere l'impianto di videosorveglianza Parte_1 oggetto della controversia;
IV- COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 02.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1667/2023 promosso da:
(C.F. ) nata ad [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simone Bassi
e LA ER del foro di Ravenna, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Ravenna al viale V. Randi n. 37;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) con sede a Ravenna in via Controparte_1 P.IVA_1
Zagarelli alle Mura n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Roberto Marinoni e Matteo Spataro del foro di Milano, con domicilio eletto presso i loro indirizzi p.e.c.;
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 612/2023 emessa dal Tribunale di Ravenna in data
14.09.2023 e pubblicata il 19.09.2023 nel procedimento iscritto al n. 3621/2019 R.G., avente ad oggetto servitù;
CONCLUSIONI: All'udienza del 2 dicembre 2025 sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, l'appellante chiedeva rimettersi la causa al Collegio per la decisione e concludeva Parte_1
1 come da note contenenti precisazione delle conclusioni depositate in data 01.10.2025: “Voglia la Ecc.ma
Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, previa rimessione della causa in istruttoria con ammissione della prova per testi e di CTU nei limiti indicati in narrativa, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, anche relativamente al primo grado di giudizio e sua fase cautelare, in riforma dell'impugnata sentenza nelle parti, nei capi e per i motivi di cui in narrativa, accogliere
l'appello proposto e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che di seguito si riportano: - (I) in via principale, accertare e dichiarare che la servitù di passaggio gravante sul fondo servente distinto nel vigente Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sezione Ravenna, foglio 78 con la particella 1048 (già 542) in favore del fondo dominante allibrato al Catasto Terreni del Comune di
Ravenna, sezione Ravenna, foglio 78, particella n. 996, comunemente noto come “ può Controparte_1 essere esercitata solo per gli usi connessi all'uso e manutenzione dell'orto e attività ad esso connesse, con esclusione del diritto di avere e detenere le chiavi o altro strumento per l'apertura del cancello di accesso sulla Via G. PA n. 25, Ravenna o, in subordine, nel denegato caso in cui dovesse essere accertato il diritto dell di avere e detenere le chiavi o ogni altro mezzo Controparte_1 utile all'apertura del cancello posto su Via PA n. 25, limitare il diritto di passaggio sul predetto fondo servente ai soli usi del fondo dominante connessi all'uso e manutenzione dell'orto e attività ad esso connesse, inibendo ogni diverso utilizzo o, comunque, inibendo ogni utilizzo a persone diverse dai proprietari del fondo dominante, loro famigliari, dipendenti o aventi causa;
- (II) sempre in via principale, accertare e dichiarare che la Sig.ra , suoi eredi o aventi causa, ha diritto ad installare a Parte_1 mantenere in funzione l'impianto di videosorveglianza di cui in narrativa;
- (III) ulteriormente in via principale, accertare e dichiarare che le opere di cui in narrativa (grondaie, pluviali, tombini e linea di scarico) sono state realizzate con l'autorizzazione e, comunque, con il consenso della società
[...]
e, conseguentemente, il diritto della Sig.ra , suoi eredi o aventi Controparte_1 Parte_1 causa, a mantenere dette opere o, in subordine, accertare e dichiarare che le predette opere sono state realizzate per risanare il muro di proprietà della Sig.ra in conseguenza dei danni da Parte_1 infiltrazioni d'acqua e di radici provenienti dal fondo di proprietà della società Controparte_1
e, conseguentemente, ove l'esponente dovesse essere tenuta a rimuoverle, condannare
[...] la società al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle Controparte_1 opere, pari alla somma che risulterà dovuta in corso di causa o che verrà determinata anche in via equitativa”; l'appellata concludeva come da note di trattazione scritta Controparte_1 contenenti la precisazione delle conclusioni depositate il 30.09.2025: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni diversa e contraria istanza: - sui motivi di appello: dichiarare inammissibile l'impugnativa proposta dalla signora e, comunque, ferma l'inammissibilità di domande nuove, Parte_1 respingere per tutte le ragioni svolte l'impugnativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale
2 di Ravenna n. 612/2023 del 19 settembre 2023; - in via istruttoria: respingere le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante attesi i profili di inammissibilità e irrilevanza già evidenziati in precedenza e confermati dal Tribunale;
nella denegata ipotesi di riapertura per qualsivoglia ragione dell'istruttoria, ammettere l'appellata a prova diretta su tutti i capitoli dedotti nella memoria n. 2 della scrivente appellata in data 3 luglio 2020 con i testi ivi indicati, nonché a prova contraria con i medesimi testi sui capitoli di controparte eventualmente ammessi;
- sulle spese: condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio, oltre i.va., c.p.a. e spese generali al
15%”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 11.11.2019, la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ravenna la allegando di essere Controparte_1 proprietaria, dal marzo 2016, di un immobile sito in Ravenna, con accesso da via GI PA nn.
25/27/29/31 e che di tale complesso immobiliare fa parte anche uno stradello pertinenziale di accesso da via
GI PA su cui grava servitù di passaggio, costituita con scrittura privata dal Notaio Persona_1 di Ravenna in data 25.05.1901, in favore della particella n. 243, oggi n. 996, ora nella titolarità della società
Controparte_1
Parte attrice chiedeva, in via principale, al giudice di: accertare e dichiarare che la servitù di passaggio gravante sul fondo servente può essere esercitata solo per gli usi connessi alle attività orticole e ad esso connesse, con esclusione del diritto di avere e detenere le chiavi o altro strumento per l'apertura del cancello di accesso sulla via G. PA n. 25; accertare e dichiarare il diritto ad installare e mantenere in funzione l'impianto di videosorveglianza installato sull'immobile di sua proprietà; accertare e dichiarare il diritto della stessa a mantenere alcune opere realizzate (grondaie, pluviali, tombini etc.), in quanto autorizzate o comunque accettate dalla parte convenuta o, in subordine, accertare e dichiarare il diritto a mantenere le predette opere, in quanto resesi necessarie a seguito dei danni da infiltrazioni e presenza di radici provenienti dal fondo della convenuta o, in caso di condanna alla rimozione, accertare il diritto al rimborso delle spese sostenute e CP_2 porle a carico di parte convenuta.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata il 17.12.2019, che, oltre Controparte_1
a contestare le avverse allegazioni e conclusioni, esponeva che parte attrice, dopo aver acquisito la proprietà dell'immobile oggetto del giudizio, aveva sostituito il cancello dell'ingresso allo stradello senza fornire una
3 copia delle chiavi (anche elettroniche) per la sua apertura. Pertanto, chiedeva al Tribunale di: accertare che il diritto di servitù debba essere inteso al servizio del fondo dominante con riferimento al passaggio di persone, cose, veicoli senza limitazioni, con conseguente condanna di parte attrice, non solo a consegnare le chiavi o altro mezzo utile all'apertura del cancello, ma anche a non compiere turbative che impediscano l'esercizio del fondo dominante;
condannare la parte attrice alla rimozione delle telecamere insistenti sul fondo servente dal momento che, per come sono state collocate, arrecano pregiudizio al diritto di privacy della proprietà convenuta;
condannare parte attrice alla rimozione delle opere già menzionate, in quanto realizzate in assenza di consenso. Con ordinanza del 16.11.2020 il Giudice ammetteva le prove richieste dalle parti nei limiti indicati nello stesso provvedimento. L'istruttoria aveva luogo alle udienze del 19 gennaio 2021 e del 28 aprile 2021, con l'interrogatorio formale della Sig.ra legale rappresentante della società convenuta, e con Tes_1
l'assunzione dei testi e per parte attrice e Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
e per parte convenuta. In seguito le parti precisavano le conclusioni e la Testimone_6 Testimone_7 causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Con sentenza n. 612/2023 del 19.09.2023, il
Tribunale di Ravenna rigettava le domande di parte attrice e accoglieva le domande di parte convenuta, con condanna alle spese di lite dell'attrice . In particolare, con riferimento all'estensione del diritto Parte_1 di servitù, il Giudice di prime cure faceva rilevare due circostanze decisive: la chiarezza del titolo nel non contemplare alcuna limitazione all'utilizzo della servitù per scopi o esigenze di carattere agricolo e le dichiarazioni rese, in sede istruttoria, dai soggetti che avevano in passato utilizzato lo stradello oggetto di lite, le quali, con poche eccezioni, convergevano nel testimoniare come tale passaggio fosse sempre stato
“praticato mediante sganciamento dei chiavistelli posti sui cancelli”. Pertanto, il giudice adottava l'interpretazione del diritto di servitù prospettata da parte convenuta e condannava parte attrice alla consegna delle chiavi o dei dispositivi elettronici idonei all'apertura del cancello.
Riguardo alle opere (pluviali e tombini), realizzate dalla Sig.ra sul fondo dominante, il Tribunale di Pt_1
Ravenna evidenziava come parte attrice non avesse fornito la prova del consenso della parte convenuta all'installazione di tali opere, rimanendo irrilevante, ai fini di causa, la valutazione di conformità alle varianti depositate presso il Comune di Ravenna. Infine, quanto al collocamento dell'impianto di videosorveglianza, la sentenza di primo grado riteneva essersi verificata la violazione del diritto alla riservatezza domiciliare per come interpretato dall'Autorità Garante del Trattamento dei Dati Personali e, di conseguenza, ordinava la cessazione della condotta lesiva, nonché la rimozione, con spese a carico della , della parte di impianto Pt_1
“atta a inquadrare l'accesso o il passaggio su cui si svolge l'esercizio della servitù o porzioni del fondo dominante”.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 26.10.2023, la Sig.ra ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Ravenna chiedendone la pressoché integrale riforma. Lamenta in
4 particolare l'appellante un'insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione con riferimento ai tre capi della sentenza riguardanti, rispettivamente: l'interpretazione del titolo di servitù, la condanna alla rimozione delle più volte citate opere, la condanna alla rimozione dell'impianto di videosorveglianza.
Con riguardo al diritto di servitù parte appellante insiste con la prospettazione ermeneutica già svolta in primo grado (limitazione soggettiva e oggettiva del diritto), ritenendo “del tutto abnorme” la sentenza di primo grado nel passaggio in cui afferma che il diritto va riferito al passaggio di persone, cose e veicoli “senza limitazioni”.
Con riferimento, invece, al capo riguardante l'installazione di pluviali e tombini, l'appellante insiste nell'affermare di avere dato piena prova documentale del consenso e lamenta, in ogni caso, il respingimento da parte del giudice di prime cure delle richieste istruttorie formulate sul punto. Chiede, pertanto, a questa
Corte di ammettere le prove orali proposte e non ammesse in primo grado.
Per ciò che concerne, infine, il capo della sentenza inerente alla condanna alla rimozione dell'impianto di videosorveglianza, l'appellante censura la mancata valutazione del giudice circa il bilanciamento, a suo dire doveroso, tra il diritto alla riservatezza dei titolari del fondo dominante e le esigenze di tutela della sicurezza del fondo servente.
Come conseguenza della riforma della sentenza impugnata la Sig.ra chiede anche la rivalutazione del Pt_1 capo concernente le spese legali con annessa condanna a carico dell'appellata per le spese di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 12.02.2024, si è costituita in giudizio Controparte_1 la quale ha partitamente contestato l'avverso appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo
[...] grado. La parte appellata insiste nel considerare corretta l'interpretazione estensiva adottata dal giudice di prime cure circa i legittimati all'esercizio della servitù allegando la circostanza per la quale il transito sia sempre stato consentito anche a familiari e amici dei titolari del fondo dominante. Domanda, inoltre, di confermare l'accertamento circa l'obbligo, scaturente sia dalla legge che dal contratto, di consegna delle chiavi o dei dispositivi elettronici che consentano l'ingresso dalla via G. PA.
Parte appellata prosegue chiedendo che questa Corte dichiari infondati e rigetti anche i motivi di appello attinenti alle opere realizzate sul proprio fondo e all'impianto di videosorveglianza installato. In particolare, la società ritiene corrette le valutazioni operate dal Tribunale di Ravenna, nel primo Controparte_1 caso, laddove ha rilevato l'assenza di prova circa il consenso all'installazione di tali opere e l'assenza di una qualsivoglia responsabilità nell'asserito degrado del muro di confine, nel secondo caso, laddove ha considerato preponderante, nel bilanciamento operato in concreto, la violazione del diritto alla riservatezza di parte appellata rispetto alla pretesa di parte appellante di videosorvegliare i confini della proprietà. chiede, pertanto, la conferma della sentenza impugnata (anche con riferimento al capo Controparte_1 delle spese) e la condanna alle spese di lite di controparte per il grado di appello.
5 4.- All'udienza dell'1 aprile 2025 fissata per la trattazione della causa, l'appellante e l'appellata si riportavano ai rispettivi atti e alle conclusioni e domande ivi formulate, la difesa della Sig.ra dichiarava di Pt_1 rinunciare all'istanza di sospensiva avanzata e il Consigliere istruttore rinviava la causa per la rimessione al
Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c., assegnando i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di note di replica. All'udienza allo scopo fissata in data 02.12.2025 e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, le parti concludevano come da rispettive note contenenti precisazione delle conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate e il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, devono essere rigettate le prove orali e la c.t.u. proposte dall'appellante, in quanto superflue ai fini della decisione. Venendo ora al merito, reputa la Corte come, anche al fine di una maggiore chiarezza espositiva, i tre motivi di appello, in buona sostanza le tre questioni oggetto di causa, debbano essere trattati separatamente, in quanto ben distinti sia dal punto di vista logico-concettuale, sia da quello della trattazione giuridica.
La prima questione da affrontare verte sull'estensione soggettiva e oggettiva del diritto di servitù volontaria, costituito nel 1812, così come confermato in data 4 gennaio 1900 e, successivamente, confermato ed interpretato dalla scrittura privata autenticata dal Notaio di Ravenna in data 25 maggio 1901 Persona_1 depositata in atti. In particolare, ciò che rileva in modo tendenzialmente esclusivo ai fini di causa risulta essere il passaggio di tale scrittura nel quale si legge che “[…] per evitare le indagini e le contestazioni cui
l'interpretazione e l'applicazione delle parole trascritte possano dare luogo, si è dalle parti interessate convenuto che i Sig.ri NI loro famigliari dipendenti ed aventi causa esercitino il passaggio CP_1 per la zona di terreno sopracennata e descritta nella scrittura 4 gennaio 1900, anche con ogni genere di veicoli”.
Come risulta evidente dal tenore testuale della scrittura appena riportato, il titolo non limita la servitù di passaggio agli usi del fondo strettamente connessi alla natura orticola dello stesso. A ciò si aggiunga la considerazione secondo la quale, nel momento in cui le parti stesse, davanti al Notaio, insistono per precisare quale debba essere l'interpretazione da darsi al diritto stesso, sarebbe giuridicamente errato procedere ad indagini circa la ricostruzione della volontà delle parti. Esse, infatti, nel cristallizzare una sorta di interpretazione autentica, hanno precisamente voluto evitare il rischio di ricostruzioni postume della loro volontà e delle intenzioni stesse. In assenza, dunque, di un riscontro testuale circa una specifica limitazione in relazione al tipo di utilizzo della servitù o a soggetti specificatamente indicati, si deve ritenere che l'odierna appellante non abbia dato prova del contenuto limitato del diritto e, pertanto, deve essere condivisa la statuizione resa al riguardo dal giudice di primo grado.
6 Giova ricordare, a parere di questo Collegio, come in materia di servitù viga la disposizione cardine di cui all'art. 1063 c.c., a mente della quale “l'estensione e l'esercizio della servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti”. La stessa Suprema Corte ha ormai recepito in maniera consolidata il principio secondo il quale le regole interpretative e i criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c. verrebbero in rilievo solamente nel momento in cui dovessero risultare dal titolo imprecisioni o lacune (in questo senso
Cass. civ. ord. n. 992/2025). Pertanto, si ritiene che avallare l'arbitraria aggiunta di limitazioni (oggettive e soggettive) al diritto, fondate sulla base di una ricostruzione interpretativa di carattere storico, significherebbe snaturare il principio di primazia del titolo, scolpito a chiare lettere nella disposizione normativa.
È logica conseguenza di quanto appena esposto che il diritto di servitù oggetto della causa possa essere legittimamente esercitato dai titolari del fondo dominante, nonché da tutti coloro i quali vengano da essi autorizzati a farlo e che, inoltre, risulti irrilevante, ai fini della valutazione di legittimità, lo scopo o il motivo per cui tale diritto venga esercitato. L'esercizio del diritto di servitù nei termini appena descritti, pertanto, non costituisce in alcun modo, come sostiene parte appellante, un aggravio censurabile ai sensi dell'art. 1067 c.c.
Ancora più evidente appare, a parere di questa Corte, la soluzione della questione circa l'obbligo o meno, gravante sul titolare del fondo servente, di consegna della chiave (o del dispositivo elettronico) che consente l'apertura del portone che permette l'accesso al fondo dalla via G. PA. Nella scrittura privata si legge a chiare lettere che, proprio con riferimento a quell'ingresso, “ove voglia chiudersi si debba consegnare una chiave dalla Sig. . NT alli RI NI . Dalla scrittura Parte_2 Controparte_3 emerge, dunque, una duplice alternativa: o l'ingresso rimane apribile, dall'interno e dall'esterno, senza la necessità di alcuna chiave (analogica o elettronica) oppure, in caso contrario, il titolare del fondo servente è obbligato a consegnare una copia della chiave al titolare del fondo dominante. A nulla rilevano, a questo proposito, le dichiarazioni dei testimoni sulla circostanza che, nel corso degli anni, l'ingresso risultasse chiuso mediante chiavistelli o catenacci. Ciò in quanto l'odierna appellante non ha mai allegato, provato o chiesto di accertare che sia avvenuta una modifica (volontaria o ex lege) del titolo originario e, pertanto, è solo sul contenuto di quest'ultimo che il giudice deve basare il proprio convincimento.
Anche in questo caso, dunque, si reputa condivisibile quanto deciso dal giudice di prime cure circa l'obbligo di consegna in favore di parte appellata, a carico della , di una copia del dispositivo che consente Pt_1
l'apertura, anche dall'esterno della proprietà, del portone sito in via G. PA al numero 25. Va quindi confermata la sentenza di primo grado, capi n. 1, 2 e 3, in ordine alla servitù.
Per quanto concerne, invece, il capo della sentenza con cui il Tribunale di Ravenna ha condannato la Sig.ra alla rimozione di pluviali e pozzetti collocati sul fondo dominante, questa Corte reputa fondate le Pt_1 doglianze di parte appellante. Non convince, in particolare, la valutazione operata dal giudice di prime cure circa l'assenza del consenso dell'odierna parte appellata alla realizzazione dei lavori. Infatti, se, da un lato,
7 appare corretta l'affermazione del Tribunale circa l'irrilevanza della conformità delle opere agli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Ravenna, dall'altro, non si può condividere la parte in cui il giudice di prime cure afferma che la Sig.ra “non ha fornito la prova che la collocazione di tali opere siano Pt_1 avvenute con il necessario consenso del titolare del fondo dominante”.
È opportuno rammentare, a questo proposito, come nel processo civile operi la disposizione di cui all'art. 115
c.p.c., in virtù della quale il giudice è tenuto porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, anche “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. In materia di onere di contestazione specifica, l'orientamento della Suprema Corte appare consolidato nell'affermare che “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (Cass. civ. n. 18093/2025). La contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve dunque “essere specifica e riguardare fatti specifici, cioè i fatti costitutivi e giustificativi ex adverso allegati a sostegno della domanda, mentre la mera negazione di un fatto, come l'affermazione che di quel fatto manca la prova, equivale a contestazione generica” (Cass. civ. ord. n. 30346/2024). Ancora, si ricorda sul punto l'orientamento espresso con la sentenza a Sezioni Unite n. 26603/2024, nella quale si esprime il seguente principio: “se l'allegazione attorea è specifica, e la contestazione del convenuto manca od è generica, l'attore è sollevato dall'onere di provare i fatti allegati e genericamente contestati”. Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale appena esposto, si può desumere il principio in base al quale il giudice possa ritenere provato un fatto allegato in modo specifico da una parte e semplicemente negato, o contestato in modo generico, dall'altra. Ed è proprio questo principio che questo Collegio ritiene corretto applicare al caso di specie. In particolare, la Sig.ra afferma di aver concordato gli interventi di Pt_1 manutenzione del muro di confine con la proprietà di e affida le allegazioni specifiche Controparte_1 al documento n. 12, prodotto con l'atto di citazione, contente la relazione redatta dall'Architetto
[...] in data 11.11.2019. In tale relazione l'Arch. incaricato dalla proprietà della Tes_8 Tes_8 Pt_1 progettazione dei lavori, afferma essersi verificate le seguenti circostanze: “La proprietà, nella figura del sig.
, ha chiesto nel mese di settembre 2016 alla sig.ra , quale legale rappresentante CP_4 Tes_1 della società di poter accedere alla sua proprietà per verificare lo stato Controparte_1 delle suddette murature dal lato dell'orto, assieme alla D.L. (il sottoscritto Arch. ed Testimone_8 all'impresa incaricata dei lavori (IO UZ SR) (foto n. 1-2-3-4 sopralluogo del 16/09/2016) […]
Nonostante i danni al muro fossero causati dall'incuria delle piante e dalle acque provenienti dal terreno dell il sig. si è reso disponibile, dopo vari colloqui/incontri con la Controparte_1 CP_4 sig.ra con suo figlio e con il custode del giardino, a sobbarcarsi interamente i lavori ed i costi per il Tes_1 ripristino delle murature al fine di risolvere il problema delle infiltrazioni. I lavori sono stati dettagliatamente
8 spiegati dal sottoscritto Arch. alla presenza dell'Arch. del Geom. Testimone_8 Tes_9 CP_5
e del Signor alla signora e al figlio, che hanno acconsentito all'avvio delle
[...] CP_4 Tes_1 operazioni, situazione pure avvallata dal fatto che ogni qual volta che l'impresa doveva entrare per eseguire
i lavori, il giardiniere/custode della Sig.ra apriva il cancello, richiudendolo alla sera. I lavori, Tes_1 svoltisi nei mesi di ottobre e novembre 2016, sono durati circa una ventina di giorni a fasi alterne e sono consistiti innanzitutto nella rimozione delle piante e degli arbusti infestanti, eseguiti a cura del giardiniere della Sig.ra nonché nel diserbo della muratura, sia esternamente che internamente (le radici avevano Tes_1 oltrepassato lo spessore del muro) a cura dell'Impresa I lavori, svoltisi nei mesi di ottobre e novembre Tes_4
2016, sono durati circa una ventina di giorni a fasi alterne e sono consistiti innanzitutto nella rimozione delle piante e degli arbusti infestanti, eseguiti a cura del giardiniere della Sig.ra nonché nel diserbo della Tes_1 muratura, sia esternamente che internamente (le radici avevano oltrepassato lo spessore del muro) a cura dell'Impresa Sempre a cura dell'Impresa UZ sono state eseguite le opere già concordate, come da Tes_4 dettaglio che segue:
1. creazione del vespaio: scavo lungo la base del muro, posa di un tubo drenante e di guaina bituminosa ed antiradice a protezione del muro, riempimento dello scavo con ghiaia e, per lo strato superficiale, con terreno vegetale (foto n. 8);
2. opere di cuci-scuci per il rifacimento e consolidamento della muratura e ripristino dei giunti di malta. All'interno del capannone sono state inoltre necessarie opere strutturali per garantire la staticità del muro (realizzazione di un telaio in c.a.) (foto n.7);
3. intonacatura all'esterno nella parte alta dei capannoni;
4. realizzazione di n. 2 pluviali, di n. 3 pozzetti e di una linea interrata per la raccolta delle acque piovane”.
Come emerge dalla lettura dalla relazione, l'Arch. descrive in modo molto dettagliato (con precisi Tes_8 riferimenti temporali) le varie fasi di realizzazione dei lavori contestati. Nello specifico, mette in evidenza il fatto che le opere erano state previamente concordate con la Sig.ra quale legale rappresentante Tes_1 della che la Sig.ra e il figlio avevano acconsentito all'avvio delle Controparte_1 Tes_1 operazioni e che la Sig.ra aveva accettato di sobbarcarsi per intero il costo delle stesse. Aggiunge, Pt_1 inoltre, che i lavori (durati circa una ventina di giorni tra il mese di ottobre e il mese di novembre del 2016) erano stati in parte eseguiti dal giardiniere/custode di fiducia della stessa Sig.ra il quale, peraltro, era Tes_1 solito provvedere, ogni mattina e ogni sera, all'apertura e chiusura dei cancelli della proprietà Controparte_1
La relazione conclude elencando in modo specifico le opere oggetto del concordato intervento e, in tale elenco,
(precisamente al punto n. 4), risulta inclusa la creazione dei pluviali e dei tombini oggetto della presente controversia.
Questi fatti, dettagliatamente allegati dall'odierna appellante per mezzo della relazione tecnica prodotta unitamente all'atto di citazione, non sono stati contestati in modo specifico dalla società appellata, la quale si
9 è limitata genericamente a negare che fosse stato prestato il consenso alla realizzazione dei lavori. Sul punto, infatti, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado si legge che: “ Controparte_1 non ha autorizzato alcun lavoro di simile portata […] In altre parole: non solo l'esponente non ha mai saputo della reale intenzione della sig.ra , ma neppure ha mai espresso il proprio consenso (tantomeno per Pt_1 iscritto) alla loro realizzazione”. Ancora, nella memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la parte convenuta, oltre a richiamare le difese svolte in comparsa sul punto, aggiunge solamente che “manca allo stato qualunque indizio di prova da parte della sig.ra che gli stessi siano stati realizzati con il consenso Pt_1 dell'esponente”.
Queste deduzioni difensive risultano ad avviso della Corte decisamente inidonee a contestare le specifiche allegazioni contenute nella relazione tecnica dell'Arch. dal momento che si limitano ad una generica Tes_8 negazione del consenso senza prendere posizione su alcuna delle puntuali circostanze riportate nella suddetta relazione.
Peraltro, appare difficile pensare che né la Sig.ra né il figlio si siano accorti, nell'intero arco di durata Tes_1 dei lavori (pari a circa venti giorni), del fatto che la ditta incaricata stava realizzando le opere contestate all'interno della proprietà societaria. Né è stato mai sostenuto, dalla parte appellata, che i lavori siano stati eseguiti in modo difforme da quanto inizialmente concordato.
Appare ancora meno verosimile che il giardiniere/custode di fiducia della Sig.ra provvedesse a fare Tes_1 quotidianamente entrare e uscire gli operai dal cancello (circostanza non contestata) all'insaputa della preponente. Come ulteriore elemento a sostegno di tali considerazioni è opportuno ricordare che la Pt_1 aveva accettato di pagare interamente le opere di consolidamento del muro di confine e, pertanto, non si comprende quale interesse potesse avere l'odierna appellata ad opporsi all'esecuzione di lavori finalizzati ad interrompere lo stato di degrado del muro. Anzi, al contrario, trattandosi di un muro di confine, si rileva come, almeno in astratto, anche la stessa società avrebbe dovuto aver interesse a limitarne il deterioramento.
Alla luce della ricostruzione di fatto e diritto appena operata questa Corte ritiene dunque provato, in quanto allegato e non specificamente contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il consenso della proprietà
[...] alla realizzazione dei pluviali e dei pozzetti oggetto della controversia, con conseguente Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado sul punto e dunque diritto della parte appellante a mantenere tali opere.
In ultimo, con riguardo al capo della sentenza concernente le statuizioni sull'impianto di videosorveglianza, la
Corte ritiene censurabile la motivazione del giudice di prime cure nella parte in cui non risulta avere effettuato il bilanciamento degli interessi previsto dalla normativa in materia di dati personali e si limita a rilevare l'illiceità del trattamento come conseguenza inevitabile dell'assenza del consenso dell'interessato.
Sul punto occorre preliminarmente effettuare una sintetica ricognizione del quadro normativo vigente.
10 Le immagini delle persone riprese dalle videocamere devono essere qualificate come dati personali, il trattamento dei quali è disciplinato, come noto, dal Regolamento Ue n. 679/2016. In particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento eleva a presupposto di liceità del trattamento, in assenza di consenso esplicito dell'interessato, la circostanza che lo stesso sia “necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore”. Con riferimento al trattamento dei dati personali nelle ipotesi di videosorveglianza, inoltre,
l'European Data Protection Board, organismo che fa capo all'Unione Europea istituito al fine di garantire una corretta applicazione del suddetto Regolamento, ha emanato specifiche linee guida1 da cui devono essere estrapolati i criteri di risoluzione della controversia oggetto di questo appello.
In particolare, ciò che viene in rilievo è il sottoparagrafo inerente il “bilanciamento degli interessi” (punto
3.1.3) che si riporta integralmente di seguito: “Supponendo che la videosorveglianza sia necessaria per proteggere i legittimi interessi di un titolare del trattamento, un sistema di videosorveglianza può essere messo in funzione unicamente se sui legittimi interessi del titolare del trattamento o su quelli di terzi (ad esempio, la protezione della proprietà o dell'integrità fisica) non prevalgono gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Il titolare del trattamento deve valutare 1) in che misura il monitoraggio incida sugli interessi, sui diritti fondamentali e sulle libertà degli individui, e 2) se ciò comporti violazioni o conseguenze negative rispetto ai diritti dell'interessato. Di fatto, il bilanciamento degli interessi è d'obbligo.
I diritti e le libertà fondamentali, da un lato, e i legittimi interessi del titolare del trattamento, dall'altro, vanno valutati e bilanciati con attenzione”.
Inoltre, può rivelarsi utile fare riferimento ad una recente decisione della Suprema Corte che, pur riferendosi al contesto normativo precedente all'entrata in vigore Regolamento n. 679 del 2016, fornisce utili indicazioni ai fini della odierna decisione in quanto la situazione di fatto da cui era scaturita la controversia oggetto del provvedimento risulta essere del tutto analoga a quella odierna (videocamera installata in una zona di proprietà sulla quale insisteva una servitù di passaggio). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di appello esprimendo i seguenti principi: “Invero, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l'installazione, a protezione delle persone, della proprietà
o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte
a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di 1 Si tratta delle linee guida n. 3/2019 dell'EDPB sul “trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video” nella versione 2.0 adottata in data 11 proporzionalità). La Corte di appello in sede di rinvio, in applicazione dei principi espressi, dovrà procedere al riesame del trattamento effettuato a mezzo di videosorveglianza, verificandone la liceità mediante la valutazione di necessità e proporzionalità dello stesso, alla luce dei principi prima illustrati, che devono contraddistinguere in concreto l'attività di trattamento messa in atto” (Cass. civ. Sez. I ord. n. 7289/2024)
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato è evidente che è compito di questa Corte effettuare un bilanciamento in concreto tra l'attività di videosorveglianza del fondo servente ed esercitata, da quanto risulta dagli atti di causa, a fini di sicurezza e di difesa della proprietà e il diritto alla riservatezza di coloro che esercitano legittimamente il diritto di passaggio costituito sul predetto fondo.
L'impianto di videosorveglianza, secondo quanto allegato nell'atto di citazione da , è installato Parte_1 sul muro dell'immobile di proprietà che si affaccia sull'area cortilizia, in un punto che si trova nella proprietà esclusiva dell'appellante. Ancora, nell'atto di citazione si legge che “l'oggetto principale dell'obbiettivo della telecamera è il cortile e non il corsello carrabile, tanto meno il cancello che si affaccia su via PA che si può vedere solo sullo sfondo, mentre il cancello per il quale si accede all'attiguo non è Controparte_1 nemmeno inquadrato”. Tali affermazioni sull'ubicazione della telecamera non sono risultate oggetto di contestazione specifica della controparte. Inoltre, si deve ricordare che l'immobile della , secondo Pt_1 quanto dalla stessa riportato sempre nell'atto di citazione, è adibito “a laboratorio artistico e spazio espositivo, quindi può custodire opere artistiche di valore”.
Pertanto, da tale descrizione emerge che la telecamera si trova nella proprietà esclusiva della Sig.ra e Pt_1 che essa inquadra per la parte nettamente prevalente la proprietà piena dell'appellante, rimanendo solo sullo sfondo il portone situato su via PA. Si aggiunga, peraltro, che tale portone, oltre ad essere pacificamente ricompreso nella servitù di passaggio, rappresenta anche l'ingresso della proprietà e ciò determina, ai Pt_1 fini di sicurezza, un interesse più che rilevante al controllo dello stesso, al punto da poter considerare necessario il trattamento. Si deve inoltre constatare come le esigenze di sicurezza della parte appellante siano rese ancora più rilevanti dalla circostanza per la quale, trattandosi di uno spazio espositivo di opere artistiche, potrebbero esservi custoditi oggetti di notevole valore economico e, pertanto, sottoposti ad un elevato rischio di intrusioni illecite.
Prendendo, invece, in considerazione il diritto alla riservatezza di cui parte appellata lamenta la lesione si deve porre in evidenza come il monitoraggio, nel caso concreto, rappresenti un rischio minimo e assolutamente tollerabile per il diritto alla riservatezza dei titolari del fondo dominante. Ciò è vero per due ordini di ragioni: in primo luogo perché il portone oggetto del diritto di servitù è inquadrato solo sullo sfondo e non è l'oggetto principale del monitoraggio, come non lo è il corsello carrabile su cui viene esercitato il diritto;
in secondo luogo si ritiene rilevante il fatto che si tratti di una servitù (e quindi di un diritto esercitabile da un numero limitato di persone) e ciò implica, da un punto di vista puramente quantitativo, un minor numero di dati
12 personali potenzialmente oggetto di trattamento rispetto, ad esempio, a quello che potrebbe venire in rilievo qualora la telecamera inquadrasse una zona aperta al pubblico.
Pertanto, per le ragioni appena esposte e alla luce dei criteri dettati dalle linee guida europee sopra richiamate, questa Corte rileva che i legittimi interessi di tutela della proprietà dell'appellante debbano prevalere, nel caso di specie, sui diritti di riservatezza degli interessati, i quali risultano sottoposti, in concreto, ad una minaccia di livello molto modesto.
Di conseguenza, la domanda di riforma della sentenza di primo grado proposta da parte appellante merita accoglimento, accertando il diritto di di mantenere in funzione l'impianto di Parte_1 videosorveglianza.
L'esito complessivo del giudizio e, dunque, la parziale, reciproca soccombenza, giustificano la compensazione per l'intero delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 612/2023 proposto da Pt_1
che parzialmente accoglie, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni
[...] della sentenza non oggetto di modifica, così dispone:
I- ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Parte_1 del Tribunale di Ravenna n. 612/2023 pubblicata il 19.09.2023:
II- ACCERTA e DICHIARA che le opere realizzate sul fondo di parte appellata (pluviali, tombini e linee di scarico) sono state realizzate con il consenso di e che ha Controparte_1 Parte_1 diritto a mantenere tali opere;
III- ACCERTA e DICHIARA il diritto di a mantenere l'impianto di videosorveglianza Parte_1 oggetto della controversia;
IV- COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 02.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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