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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/08/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 1982/2017
TRIBUNALE DI POTENZA
- SEZIONE CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1982/2017, assunta in decisione all'udienza del 3.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Potenza (PZ), al Viale Marconi, n. 219, presso lo studio legale dell'avv. Carmela Ottavia SCAVONE, c.f.: , dalla quale sono C.F._3 rappresentati e difesi come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
- parte attrice -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Piazza Alcide C.F._4
De Gasperi, n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Vittorio DE BONIS, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso come da procura alle liti a C.F._5 margine della comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta -
NONCHE' CONTRO
1 , nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Potenza (PZ), alla Via Livorno, n. C.F._6
131, presso lo studio legale degli avv.ti Giuseppe GIURATRABOCCHETTA, c.f.:
, , c.f.: , e C.F._7 Parte_3 C.F._8
, c.f.: , dai quali è rappresentata e difesa Parte_4 C.F._9 come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- parte convenuta -
* * * * *
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memoria di replica;
FATTO
I sig.ri e hanno convenuto in giudizio i sig.ri Parte_1 Parte_2 [...]
e per ottenere la revocatoria dell'atto di Controparte_1 Controparte_2 donazione del 5.09.2013 a rogito del Notaio , rep. n. 3650, racc. n. Persona_1
2500, registrato a Potenza il 12.09.2013, al n. 4661/1T, e trascritto a Potenza il 13.09.2013 ai nn. 14177/11193.
Attraverso il predetto atto di liberalità il sig. aveva donato alla Controparte_1 figlia la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di CP_2
Potenza: 1) abitazione al Corso XVIII Agosto 1860 n. 38, identificata in Catasto fabbricati al foglio 105, particella 1731, sub 55, piano S1, categoria A/2, cl. 5, vani 7,5, Rendita
Catastale Euro 542,28; 2) locale deposito al Corso XVIII Agosto 1860 n. 38, pertinenziale all'appartamento, identificato al Catasto fabbricati al foglio 105, particella 1731, sub 30, categoria C/2, cl. 7, mq 5, Rendita Catastale Euro 19,37.
Ai fini della presente domanda revocatoria, gli attori hanno premesso di aver agito per il recupero del credito vantato nei confronti del , nel quale Controparte_3 insistono anche gli immobili oggetto di donazione, in virtù della sentenza n. 1268/2013 emessa dal Tribunale di Potenza con condanna al pagamento della somma complessiva di € 268.703,57.
In particolare, in applicazione del principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali e tenuto conto del riparto del debito per quote, hanno precisato di aver notificato la sentenza sopra indicata, unitamente all'atto di precetto, per intimare il pagamento della propria quota di € 14.221,41 alla sig.ra ma Controparte_2 di aver rinunciato al medesimo precetto a seguito di opposizione proposta da quest'ultima
2 in quanto proprietaria in virtù di donazione con conseguente indicazione del donante quale legittimato passivo rispetto all'azione esecutiva.
Gli attori, pertanto, hanno ritenuto di esperire l'azione revocatoria rispetto ai beni oggetto di donazione tenuto conto dell'infruttuosità del precetto notificato al sig.
[...]
e del pignoramento presso terzi e, inoltre, alla luce di varie dismissioni Controparte_1 di quote di partecipazione in società e di cessazione da cariche societarie rivestite da parte dello stesso debitore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.09.2017, la sig.ra
[...]
ha ribadito, innanzitutto, la carenza di legittimazione passiva rispetto Controparte_2 alla pretesa creditoria di parte attrice trattandosi di condanna al risarcimento di danni per vicende anteriori alla donazione, relative all'esecuzione di lavori approvati dall'assemblea condominiale nel 1988, con controversia giudiziaria avviata nel 1992.
Ad ogni modo, oltre a segnalare la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di condanna nei confronti del ha contestato Controparte_3
l'insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria mancando sia l'elemento della dolosa preordinazione in capo al padre , sia il presupposto Controparte_1 dell'incapienza del patrimonio di quest'ultimo.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda proposta dai sig.ri e Parte_1 Pt_2
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.10.2017, si è costituito in giudizio il sig. eccependo l'insussistenza dei presupposti per la Controparte_1 procedibilità dell'azione revocatoria in assenza di un credito certo tale da giustificare la stessa domanda, vista la pendenza del giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di
Potenza avverso la sentenza n. 1268/2013 del Tribunale di Potenza.
Rispetto a quest'ultima, inoltre, ha segnalato l'anteriorità della donazione effettuata in favore della figlia a dimostrazione dell'assenza di intenti pregiudizievoli nei CP_2 confronti di eventuali creditori, compresi gli odierni attori.
In particolare, ferma restando la litigiosità del credito, ha contestato l'assenza della dolosa preordinazione dell'atto di liberalità in discussione e la necessità di prove circa la sussistenza del dolo specifico da parte del debitore e del terzo, proprio in conseguenza dell'anteriorità della donazione rispetto alla sentenza di primo grado.
Per il convenuto, inoltre, la domanda attorea poggerebbe su mere congetture atteso che la donazione degli immobili sarebbe avvenuta in concomitanza del matrimonio della figlia,
3 mentre risulterebbe falsa la ricostruzione prospettata dagli attori in ordine alle asserite cessioni di partecipazioni societarie.
Ha eccepito, infine, l'assenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni sia al momento della stipulazione dell'atto di donazione, sia nel periodo successivo vista la titolarità di pensioni pignorabili a garanzia del presunto credito.
All'udienza dell'11.08.2017, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie formulando anche richieste istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.10.2018, il Giudice non ha ammesso né l'interrogatorio formale deferito da parte attrice nei confronti del convenuto né la prova testimoniale richiesta dal difensore di Controparte_1 quest'ultimo; la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.04.2025, mutato medio tempore il giudice assegnatario, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno richiamato le rispettive argomentazioni difensive e si sono riportate alle conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dai sig.ri e deve essere accolta per i Parte_1 Parte_2 motivi di seguito esposti.
Il rimedio dell'art. 2901 c.c. ha natura conservativa e cautelare rispetto ad atti dispositivi che rechino un pregiudizio alle ragioni del creditore, atteso che il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
L'azione revocatoria ordinaria, quindi, ha la finalità di preservare le garanzie patrimoniali del debitore rendendo inopponibili al creditore gli atti dispositivi di beni a causa dei quali possa ritenersi pregiudicata l'eventuale soddisfazione coattiva del credito.
Devono sussistere, ovviamente, le condizioni previste dalla norma per poter accogliere la domanda revocatoria.
In merito al profilo oggettivo dell'eventus damni, è sufficiente che l'atto di disposizione abbia determinato un aggravamento del pericolo di incapienza dei beni del debitore in danno della garanzia patrimoniale a favore del creditore, generando una maggiore difficoltà o incertezza nel caso in cui risulti necessario intraprendere azioni esecutive immobiliari per il recupero del credito.
4 In sostanza, la revocatoria presuppone una concreta ed attuale probabilità che il patrimonio del debitore sia insufficiente.
Nella vicenda per cui è causa, innanzitutto, non è in contestazione tra le parti la presenza di un atto di disposizione dei beni del debitore, depositato in giudizio sia da parte attrice che dal convenuto.
Oltre a ciò, i sig.ri e hanno anche dimostrato Parte_1 Parte_2 documentalmente che l'atto di liberalità in discussione abbia reso più difficoltosa la possibilità di recuperare in maniera forzosa il loro credito.
Hanno depositato, infatti, l'atto di pignoramento presso terzi notificato in danno del sig.
e la dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato, Controparte_1 segnatamente dalla Banca Popolare di Bari, dimostrando l'infruttuosità del tentativo di recupero attraverso il conto corrente del debitore.
Inoltre, l'indicazione dell'importo della pensione percepita dal convenuto porta ad escludere che sia possibile agire coattivamente per il recupero del credito attraverso il pignoramento della medesima prestazione previdenziale.
In sostanza, il sig. non ha fornito concreti elementi fattuali per Controparte_1 dimostrare l'infondatezza della prospettazione di parte attrice sulle conseguenze pregiudizievoli dell'atto dispositivo.
Del resto, il cd. eventus damni sussiste anche nel caso in cui si verifichi una semplice variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni di credito.
In effetti, è proprio ciò che è accaduto nella fattispecie oggetto di esame in quanto attraverso l'atto di donazione sono stati trasferiti i beni immobili situati nel Comune di
Potenza diminuendo in maniera determinante le garanzie patrimoniali in danno degli attori.
Il convenuto non ha dimostrato che il suo patrimonio residuo potrebbe comunque garantire la soddisfazione completa delle ragioni creditorie ai sensi del disposto normativo dell'art. 2740 c.c.
In relazione a ciò, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che “un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante. Fornita dunque tale prova dall'attore nel giudizio di revocazione, spetta ai convenuti dimostrare che
5 nonostante la donazione, il patrimonio del donante resta sufficiente a soddisfare il creditore” (Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 27 maggio – 3 luglio 2018, n. 17336).
Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, “l'accertamento dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 26310 del 29 settembre 2021).
Ed ancora, “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19207 del 19 luglio
2018).
Le parti convenute hanno contestato la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2901 c.c. anche con riferimento all'esistenza del credito da garantire.
In particolare, segnalando la pendenza del giudizio di appello dinanzi alla Corte di
Appello di Potenza avverso la sentenza n. 1268/2013, hanno eccepito l'assenza di un accertamento in via definitiva della pretesa creditoria.
Oltre a soffermarsi sulla natura litigiosa del credito, i convenuti hanno anche posto l'attenzione sull'anteriorità dell'atto di donazione rispetto all'emissione della sentenza del Tribunale di Potenza n. 1268/2013.
Ed invero, è pacifico che la tutela garantita attraverso l'esperimento della revocatoria ordinaria non deve necessariamente riguardare un credito certo, liquido ed esigibile, ma può interessare anche un credito litigioso o di una ragione o aspettativa di credito, anche solo eventuale.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui anche il credito eventuale, come quello litigioso, fa sorgere in capo al creditore il diritto di esperire l'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
6 Di recente, la Cassazione ha ribadito un principio già espresso in precedenza dalle stesse
Sezioni Unite, secondo cui anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. in quanto tale norma “ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare - sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito
- l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 5619, Rv. 639291-01)” precisando che “la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 22859 del 2019; Cassazione, Sezione Unite, sentenza 18 maggio 2004, n.
9440; Cassazione, Sez. 3, sentenza 10 febbraio 2016).
Stesso principio è stato ripreso in altre recenti sentenze: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4212 del 19 febbraio 2020).
Inoltre, “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 15866 del 17 maggio 2022).
I sig.ri e hanno attivato l'azione revocatoria ordinaria dopo Parte_1 Parte_2
l'emissione della sentenza del Tribunale di Potenza n. 1268/2013 e, sebbene sia pendente
7 il giudizio di appello avverso la stessa, certamente ciò non rappresenta una preclusione al rimedio previsto dall'art. 2901 c.c.
Per giunta, fermo restando l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, gli attori hanno depositato in giudizio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, resa dalla Corte di Appello di
Potenza nel giudizio di gravame iscritto al n. 309/2014 R.G.
Hanno anche fornito prova documentale della ripartizione per quote dell'intero credito in base alle tabelle millesimali applicate dal Parte_5
In definitiva, anche sotto questo aspetto non sorgono dubbi sull'esistenza dei presupposti per l'azione revocatoria.
Nemmeno risultano fondate le argomentazioni sull'assenza di consapevolezza da parte del convenuto del pregiudizio arrecato alle ragioni di credito e sulla necessità di fornire prova del dolo specifico.
Non si può mettere in dubbio, infatti, che al sig. fosse nota la Controparte_1 pendenza di un giudizio di risarcimento proposto dagli odierni attori nei confronti del ormai giunto in fase di decisione. CP_3
Parte attrice ha depositato alcuni verbali delle assemblee condominiali per dimostrare la partecipazione alle stesse da parte dell'odierno convenuto, in alcuni casi anche in veste di presidente dell'assemblea stessa.
Ha dimostrato, in questo modo, che il sig. avesse conoscenza della Controparte_1 controversia tra il Condominio ed i sig.ri essendo stata oggetto di trattazione Pt_1 durante le assemblee condominiali.
Dunque, già la circostanza di sapere della pendenza di un giudizio e delle possibili conseguenze pregiudizievoli per i singoli condomini in caso di condanna al risarcimento dei danni crea le condizioni per ritenere che l'atto di donazione sia stato stipulato con la consapevolezza di escludere i beni immobili trasferiti dalla garanzia patrimoniale.
Ne consegue che l'atto di donazione in contestazione è stato stipulato da parte del convenuto sapendo di poter arrecare un pregiudizio ai creditori in termini di limitazione all'esercizio proficuo di una eventuale azione esecutiva.
Se è vero che parte attrice non ha fornito prova delle asserite dismissioni delle quote di partecipazione in società e della cessazione da cariche societarie da parte del sig.
[...]
, è altrettanto discutibile la tesi fornita da quest'ultimo sulle motivazioni Controparte_1 della donazione.
8 Infatti, il convenuto ha sostenuto che l'atto di donazione sarebbe stato stipulato in data
5.09.2013 in occasione del matrimonio della figlia celebrato - a suo dire - in data
8.09.2013.
Ed invero, come si evince dal certificato di matrimonio depositato dalla sig.ra
[...]
, la data corretta della celebrazione risale all'8.09.2012, quindi un anno Controparte_2 prima della donazione.
In tutto ciò, la sentenza n. 1268/2013 del Tribunale di Potenza è stata emessa il 22.10.2013
e depositata il 24.10.2013.
Del resto, la prova dell'atteggiamento soggettivo del debitore ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria può avvenire anche attraverso presunzioni, mettendo in evidenza il susseguirsi di eventi che portano a ritenere che il debitore stesso sia consapevole di ridurre la garanzia patrimoniale, sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo, in danno del creditore, anche in termini di dolosa preordinazione del pregiudizio rispetto al credito non ancora accertato.
Nel caso oggetto della presente fattispecie, gli elementi indiziari da cui desumere la consapevolezza del debitore trovano riscontri principalmente nel momento in cui è avvenuta la stipula della donazione in relazione all'esistenza di un giudizio pendente in fase di decisione e nella volontà della famiglia di alterare l'assetto patrimoniale.
Per la Cassazione, comunque, “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'“animus nocendi” richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5812 del 27 febbraio 2023).
Trattandosi di atto a titolo gratuito, non ha rilevanza la dimostrazione della sussistenza di consapevolezza da parte della sig.ra Infatti, la donazione Controparte_2 remuneratoria resta pur sempre un atto a titolo gratuito che non ha natura di corrispettivo per cui non viene meno la liberalità a base della causa del contratto.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, va accolta la domanda revocatoria dichiarando l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di donazione del 5.09.2013
a rogito del Notaio , rep. n. 3650, racc. n. 2500, registrato a Potenza Persona_1 il 12.09.2013, al n. 4661/1T, e trascritto a Potenza il 13.09.2013 ai nn. 14177/11193.
9 All'accoglimento dell'azione revocatoria consegue l'ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di Potenza di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2655 c.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Per quanto riguarda la quantificazione delle spese processuali, si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3697 del
13 febbraio 2020), in linea con il principio espresso in precedenza dalla stessa Cassazione:
“Nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché
l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5402 del 17 marzo 2004).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri e nei confronti del sig. Parte_1 Parte_2 [...]
e della sig.ra ogni contraria istanza ed Controparte_1 Controparte_2 eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti della sig.ra e del sig. l'atto di donazione del Parte_1 Parte_2
5.09.2013 a rogito del Notaio , rep. n. 3650, racc. n. 2500, registrato Persona_1
a Potenza il 12.09.2013, al n. 4661/1T, e trascritto a Potenza il 13.09.2013 ai nn.
14177/11193;
- Condanna i convenuti e , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio, liquidate in €
276,93 per spese ed € 3.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%;
10 - Ordina al Conservatore dell'Agenzia del territorio di Potenza l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione della donazione sopra richiamata ai sensi dell'articolo 2655 c.c.
Potenza, 13/08/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
11
TRIBUNALE DI POTENZA
- SEZIONE CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1982/2017, assunta in decisione all'udienza del 3.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nata a [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Potenza (PZ), al Viale Marconi, n. 219, presso lo studio legale dell'avv. Carmela Ottavia SCAVONE, c.f.: , dalla quale sono C.F._3 rappresentati e difesi come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione;
- parte attrice -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Potenza (PZ), alla Piazza Alcide C.F._4
De Gasperi, n. 10, presso lo studio legale dell'avv. Vittorio DE BONIS, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso come da procura alle liti a C.F._5 margine della comparsa di costituzione e risposta;
- parte convenuta -
NONCHE' CONTRO
1 , nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Potenza (PZ), alla Via Livorno, n. C.F._6
131, presso lo studio legale degli avv.ti Giuseppe GIURATRABOCCHETTA, c.f.:
, , c.f.: , e C.F._7 Parte_3 C.F._8
, c.f.: , dai quali è rappresentata e difesa Parte_4 C.F._9 come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- parte convenuta -
* * * * *
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memoria di replica;
FATTO
I sig.ri e hanno convenuto in giudizio i sig.ri Parte_1 Parte_2 [...]
e per ottenere la revocatoria dell'atto di Controparte_1 Controparte_2 donazione del 5.09.2013 a rogito del Notaio , rep. n. 3650, racc. n. Persona_1
2500, registrato a Potenza il 12.09.2013, al n. 4661/1T, e trascritto a Potenza il 13.09.2013 ai nn. 14177/11193.
Attraverso il predetto atto di liberalità il sig. aveva donato alla Controparte_1 figlia la piena proprietà delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di CP_2
Potenza: 1) abitazione al Corso XVIII Agosto 1860 n. 38, identificata in Catasto fabbricati al foglio 105, particella 1731, sub 55, piano S1, categoria A/2, cl. 5, vani 7,5, Rendita
Catastale Euro 542,28; 2) locale deposito al Corso XVIII Agosto 1860 n. 38, pertinenziale all'appartamento, identificato al Catasto fabbricati al foglio 105, particella 1731, sub 30, categoria C/2, cl. 7, mq 5, Rendita Catastale Euro 19,37.
Ai fini della presente domanda revocatoria, gli attori hanno premesso di aver agito per il recupero del credito vantato nei confronti del , nel quale Controparte_3 insistono anche gli immobili oggetto di donazione, in virtù della sentenza n. 1268/2013 emessa dal Tribunale di Potenza con condanna al pagamento della somma complessiva di € 268.703,57.
In particolare, in applicazione del principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali e tenuto conto del riparto del debito per quote, hanno precisato di aver notificato la sentenza sopra indicata, unitamente all'atto di precetto, per intimare il pagamento della propria quota di € 14.221,41 alla sig.ra ma Controparte_2 di aver rinunciato al medesimo precetto a seguito di opposizione proposta da quest'ultima
2 in quanto proprietaria in virtù di donazione con conseguente indicazione del donante quale legittimato passivo rispetto all'azione esecutiva.
Gli attori, pertanto, hanno ritenuto di esperire l'azione revocatoria rispetto ai beni oggetto di donazione tenuto conto dell'infruttuosità del precetto notificato al sig.
[...]
e del pignoramento presso terzi e, inoltre, alla luce di varie dismissioni Controparte_1 di quote di partecipazione in società e di cessazione da cariche societarie rivestite da parte dello stesso debitore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.09.2017, la sig.ra
[...]
ha ribadito, innanzitutto, la carenza di legittimazione passiva rispetto Controparte_2 alla pretesa creditoria di parte attrice trattandosi di condanna al risarcimento di danni per vicende anteriori alla donazione, relative all'esecuzione di lavori approvati dall'assemblea condominiale nel 1988, con controversia giudiziaria avviata nel 1992.
Ad ogni modo, oltre a segnalare la pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di condanna nei confronti del ha contestato Controparte_3
l'insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria mancando sia l'elemento della dolosa preordinazione in capo al padre , sia il presupposto Controparte_1 dell'incapienza del patrimonio di quest'ultimo.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda proposta dai sig.ri e Parte_1 Pt_2
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'11.10.2017, si è costituito in giudizio il sig. eccependo l'insussistenza dei presupposti per la Controparte_1 procedibilità dell'azione revocatoria in assenza di un credito certo tale da giustificare la stessa domanda, vista la pendenza del giudizio di appello dinanzi alla Corte di Appello di
Potenza avverso la sentenza n. 1268/2013 del Tribunale di Potenza.
Rispetto a quest'ultima, inoltre, ha segnalato l'anteriorità della donazione effettuata in favore della figlia a dimostrazione dell'assenza di intenti pregiudizievoli nei CP_2 confronti di eventuali creditori, compresi gli odierni attori.
In particolare, ferma restando la litigiosità del credito, ha contestato l'assenza della dolosa preordinazione dell'atto di liberalità in discussione e la necessità di prove circa la sussistenza del dolo specifico da parte del debitore e del terzo, proprio in conseguenza dell'anteriorità della donazione rispetto alla sentenza di primo grado.
Per il convenuto, inoltre, la domanda attorea poggerebbe su mere congetture atteso che la donazione degli immobili sarebbe avvenuta in concomitanza del matrimonio della figlia,
3 mentre risulterebbe falsa la ricostruzione prospettata dagli attori in ordine alle asserite cessioni di partecipazioni societarie.
Ha eccepito, infine, l'assenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni sia al momento della stipulazione dell'atto di donazione, sia nel periodo successivo vista la titolarità di pensioni pignorabili a garanzia del presunto credito.
All'udienza dell'11.08.2017, il precedente Giudice assegnatario del fascicolo ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.p.c., VI comma, e le parti hanno provveduto al deposito delle relative memorie formulando anche richieste istruttorie.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.10.2018, il Giudice non ha ammesso né l'interrogatorio formale deferito da parte attrice nei confronti del convenuto né la prova testimoniale richiesta dal difensore di Controparte_1 quest'ultimo; la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.04.2025, mutato medio tempore il giudice assegnatario, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno richiamato le rispettive argomentazioni difensive e si sono riportate alle conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dai sig.ri e deve essere accolta per i Parte_1 Parte_2 motivi di seguito esposti.
Il rimedio dell'art. 2901 c.c. ha natura conservativa e cautelare rispetto ad atti dispositivi che rechino un pregiudizio alle ragioni del creditore, atteso che il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
L'azione revocatoria ordinaria, quindi, ha la finalità di preservare le garanzie patrimoniali del debitore rendendo inopponibili al creditore gli atti dispositivi di beni a causa dei quali possa ritenersi pregiudicata l'eventuale soddisfazione coattiva del credito.
Devono sussistere, ovviamente, le condizioni previste dalla norma per poter accogliere la domanda revocatoria.
In merito al profilo oggettivo dell'eventus damni, è sufficiente che l'atto di disposizione abbia determinato un aggravamento del pericolo di incapienza dei beni del debitore in danno della garanzia patrimoniale a favore del creditore, generando una maggiore difficoltà o incertezza nel caso in cui risulti necessario intraprendere azioni esecutive immobiliari per il recupero del credito.
4 In sostanza, la revocatoria presuppone una concreta ed attuale probabilità che il patrimonio del debitore sia insufficiente.
Nella vicenda per cui è causa, innanzitutto, non è in contestazione tra le parti la presenza di un atto di disposizione dei beni del debitore, depositato in giudizio sia da parte attrice che dal convenuto.
Oltre a ciò, i sig.ri e hanno anche dimostrato Parte_1 Parte_2 documentalmente che l'atto di liberalità in discussione abbia reso più difficoltosa la possibilità di recuperare in maniera forzosa il loro credito.
Hanno depositato, infatti, l'atto di pignoramento presso terzi notificato in danno del sig.
e la dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato, Controparte_1 segnatamente dalla Banca Popolare di Bari, dimostrando l'infruttuosità del tentativo di recupero attraverso il conto corrente del debitore.
Inoltre, l'indicazione dell'importo della pensione percepita dal convenuto porta ad escludere che sia possibile agire coattivamente per il recupero del credito attraverso il pignoramento della medesima prestazione previdenziale.
In sostanza, il sig. non ha fornito concreti elementi fattuali per Controparte_1 dimostrare l'infondatezza della prospettazione di parte attrice sulle conseguenze pregiudizievoli dell'atto dispositivo.
Del resto, il cd. eventus damni sussiste anche nel caso in cui si verifichi una semplice variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore tale da rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni di credito.
In effetti, è proprio ciò che è accaduto nella fattispecie oggetto di esame in quanto attraverso l'atto di donazione sono stati trasferiti i beni immobili situati nel Comune di
Potenza diminuendo in maniera determinante le garanzie patrimoniali in danno degli attori.
Il convenuto non ha dimostrato che il suo patrimonio residuo potrebbe comunque garantire la soddisfazione completa delle ragioni creditorie ai sensi del disposto normativo dell'art. 2740 c.c.
In relazione a ciò, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che “un atto di donazione impoverisce di per sé il donante, perché lo priva della cosa donata senza corrispettivo. Pertanto la dimostrazione dell'avvenuta stipula d'una donazione costituisce da sola dimostrazione dell'impoverimento del donante. Fornita dunque tale prova dall'attore nel giudizio di revocazione, spetta ai convenuti dimostrare che
5 nonostante la donazione, il patrimonio del donante resta sufficiente a soddisfare il creditore” (Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 27 maggio – 3 luglio 2018, n. 17336).
Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, “l'accertamento dell'“eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 26310 del 29 settembre 2021).
Ed ancora, “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19207 del 19 luglio
2018).
Le parti convenute hanno contestato la mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2901 c.c. anche con riferimento all'esistenza del credito da garantire.
In particolare, segnalando la pendenza del giudizio di appello dinanzi alla Corte di
Appello di Potenza avverso la sentenza n. 1268/2013, hanno eccepito l'assenza di un accertamento in via definitiva della pretesa creditoria.
Oltre a soffermarsi sulla natura litigiosa del credito, i convenuti hanno anche posto l'attenzione sull'anteriorità dell'atto di donazione rispetto all'emissione della sentenza del Tribunale di Potenza n. 1268/2013.
Ed invero, è pacifico che la tutela garantita attraverso l'esperimento della revocatoria ordinaria non deve necessariamente riguardare un credito certo, liquido ed esigibile, ma può interessare anche un credito litigioso o di una ragione o aspettativa di credito, anche solo eventuale.
In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui anche il credito eventuale, come quello litigioso, fa sorgere in capo al creditore il diritto di esperire l'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
6 Di recente, la Cassazione ha ribadito un principio già espresso in precedenza dalle stesse
Sezioni Unite, secondo cui anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. in quanto tale norma “ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare - sia che si tratti di credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito
- l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2013, n. 5619, Rv. 639291-01)” precisando che “la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce
l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 22859 del 2019; Cassazione, Sezione Unite, sentenza 18 maggio 2004, n.
9440; Cassazione, Sez. 3, sentenza 10 febbraio 2016).
Stesso principio è stato ripreso in altre recenti sentenze: “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4212 del 19 febbraio 2020).
Inoltre, “Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità di esso rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 15866 del 17 maggio 2022).
I sig.ri e hanno attivato l'azione revocatoria ordinaria dopo Parte_1 Parte_2
l'emissione della sentenza del Tribunale di Potenza n. 1268/2013 e, sebbene sia pendente
7 il giudizio di appello avverso la stessa, certamente ciò non rappresenta una preclusione al rimedio previsto dall'art. 2901 c.c.
Per giunta, fermo restando l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, gli attori hanno depositato in giudizio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, resa dalla Corte di Appello di
Potenza nel giudizio di gravame iscritto al n. 309/2014 R.G.
Hanno anche fornito prova documentale della ripartizione per quote dell'intero credito in base alle tabelle millesimali applicate dal Parte_5
In definitiva, anche sotto questo aspetto non sorgono dubbi sull'esistenza dei presupposti per l'azione revocatoria.
Nemmeno risultano fondate le argomentazioni sull'assenza di consapevolezza da parte del convenuto del pregiudizio arrecato alle ragioni di credito e sulla necessità di fornire prova del dolo specifico.
Non si può mettere in dubbio, infatti, che al sig. fosse nota la Controparte_1 pendenza di un giudizio di risarcimento proposto dagli odierni attori nei confronti del ormai giunto in fase di decisione. CP_3
Parte attrice ha depositato alcuni verbali delle assemblee condominiali per dimostrare la partecipazione alle stesse da parte dell'odierno convenuto, in alcuni casi anche in veste di presidente dell'assemblea stessa.
Ha dimostrato, in questo modo, che il sig. avesse conoscenza della Controparte_1 controversia tra il Condominio ed i sig.ri essendo stata oggetto di trattazione Pt_1 durante le assemblee condominiali.
Dunque, già la circostanza di sapere della pendenza di un giudizio e delle possibili conseguenze pregiudizievoli per i singoli condomini in caso di condanna al risarcimento dei danni crea le condizioni per ritenere che l'atto di donazione sia stato stipulato con la consapevolezza di escludere i beni immobili trasferiti dalla garanzia patrimoniale.
Ne consegue che l'atto di donazione in contestazione è stato stipulato da parte del convenuto sapendo di poter arrecare un pregiudizio ai creditori in termini di limitazione all'esercizio proficuo di una eventuale azione esecutiva.
Se è vero che parte attrice non ha fornito prova delle asserite dismissioni delle quote di partecipazione in società e della cessazione da cariche societarie da parte del sig.
[...]
, è altrettanto discutibile la tesi fornita da quest'ultimo sulle motivazioni Controparte_1 della donazione.
8 Infatti, il convenuto ha sostenuto che l'atto di donazione sarebbe stato stipulato in data
5.09.2013 in occasione del matrimonio della figlia celebrato - a suo dire - in data
8.09.2013.
Ed invero, come si evince dal certificato di matrimonio depositato dalla sig.ra
[...]
, la data corretta della celebrazione risale all'8.09.2012, quindi un anno Controparte_2 prima della donazione.
In tutto ciò, la sentenza n. 1268/2013 del Tribunale di Potenza è stata emessa il 22.10.2013
e depositata il 24.10.2013.
Del resto, la prova dell'atteggiamento soggettivo del debitore ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria può avvenire anche attraverso presunzioni, mettendo in evidenza il susseguirsi di eventi che portano a ritenere che il debitore stesso sia consapevole di ridurre la garanzia patrimoniale, sotto l'aspetto quantitativo o qualitativo, in danno del creditore, anche in termini di dolosa preordinazione del pregiudizio rispetto al credito non ancora accertato.
Nel caso oggetto della presente fattispecie, gli elementi indiziari da cui desumere la consapevolezza del debitore trovano riscontri principalmente nel momento in cui è avvenuta la stipula della donazione in relazione all'esistenza di un giudizio pendente in fase di decisione e nella volontà della famiglia di alterare l'assetto patrimoniale.
Per la Cassazione, comunque, “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'“animus nocendi” richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 5812 del 27 febbraio 2023).
Trattandosi di atto a titolo gratuito, non ha rilevanza la dimostrazione della sussistenza di consapevolezza da parte della sig.ra Infatti, la donazione Controparte_2 remuneratoria resta pur sempre un atto a titolo gratuito che non ha natura di corrispettivo per cui non viene meno la liberalità a base della causa del contratto.
In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, va accolta la domanda revocatoria dichiarando l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di donazione del 5.09.2013
a rogito del Notaio , rep. n. 3650, racc. n. 2500, registrato a Potenza Persona_1 il 12.09.2013, al n. 4661/1T, e trascritto a Potenza il 13.09.2013 ai nn. 14177/11193.
9 All'accoglimento dell'azione revocatoria consegue l'ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di Potenza di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto di donazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2655 c.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
Per quanto riguarda la quantificazione delle spese processuali, si ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3697 del
13 febbraio 2020), in linea con il principio espresso in precedenza dalla stessa Cassazione:
“Nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché
l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5402 del 17 marzo 2004).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri e nei confronti del sig. Parte_1 Parte_2 [...]
e della sig.ra ogni contraria istanza ed Controparte_1 Controparte_2 eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di revocatoria ordinaria e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti della sig.ra e del sig. l'atto di donazione del Parte_1 Parte_2
5.09.2013 a rogito del Notaio , rep. n. 3650, racc. n. 2500, registrato Persona_1
a Potenza il 12.09.2013, al n. 4661/1T, e trascritto a Potenza il 13.09.2013 ai nn.
14177/11193;
- Condanna i convenuti e , in solido Controparte_1 Controparte_2 tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese di giudizio, liquidate in €
276,93 per spese ed € 3.500,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario al 15%;
10 - Ordina al Conservatore dell'Agenzia del territorio di Potenza l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione della donazione sopra richiamata ai sensi dell'articolo 2655 c.c.
Potenza, 13/08/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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