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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9805 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16932/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice MB AR TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16932/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. GENNARIO Parte_1 P.IVA_1
D'RI e dell'avv. FEDERICA CINQUETTI, elettivamente domiciliata in VIA
LARGA 7 20121 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Controparte_1 P.IVA_2
IN e dell'avv. MARCO RODOLFI, elettivamente domiciliata in LARGO
AUGUSTO, 3 20121 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare l'operatività della Polizza R.C. n. 5631645 stipulata da con in data 13 maggio 2010, così come Parte_1 Controparte_1
integrata e modificata dall'Appendice del 13 maggio 2018, in relazione ai danni derivanti dalla contaminazione da ossido di etilene nella farina di semi di carrube commercializzata da Parte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo di di tenere indenne Controparte_1
dalle richieste risarcitorie formulate dai suoi clienti a causa della Parte_1
contaminazione da ossido di etilene nella farina di semi di carrube, nei limiti del massimale di Polizza R.C. (euro 1.500.000,00);
pagina 1 di 9 - condannare al pagamento delle spese ex art. 96 per tutti i motivi Controparte_1
esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conclusioni di parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
1) NEL MERITO: dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inoperatività nel caso di specie della garanzia invocata, e conseguentemente respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: nella denegata ipotesi di rigetto della nostra eccezione in via preliminare, nonché della dimostrazione dei presupposti per la sussistenza dell'operatività della polizza nel caso di specie, qualora debitamente provate e documentate le spese sostenute per il ritiro dei prodotti difettosi, limitare l'esposizione monetaria di nei limiti contrattualmente pattuiti tenuto conto altresì degli scoperti, dei Controparte_2
massimali, e delle franchigie previsti;
3) IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24.4.2025 ha chiesto di accertare che Parte_1
è tenuta, in forza del contratto di assicurazione stipulato Controparte_1
dalle parti il 13.5.2010 (doc. 3), come modificato il 13.5.2018 (doc. 6), a indennizzare la ricorrente sino alla concorrenza del massimale di 1.500.000 euro per le richieste di risarcimento dei danni a beni dei suoi clienti per aver fornito una farina di semi carrube contenente un quantitativo di ossido di etilene superiore a 0,1 mg/kh, sostanza pericolosa per la salute come accertato con provvedimento dell'ATS di Bergamo del 6.8.2021 che ha ordinato il rito di lotti contaminati venduti dalla ricorrente (doc. 9).
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
a. ha prodotto copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile concluso con (doc. 3), oggi (doc. 2), Controparte_3 Controparte_1 con la quale l'assicuratrice ha assunto l'obbligo di “tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente Parte_2
responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi,
pagina 2 di 9 spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza – per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la consegna a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza” (art. 13 doc. 2);
b. ha documentato che il 13.5.2018 le parti hanno modificato consensualmente l'assicurazione, sia aumentando da 1.000.000 a 1.500.000 euro il massimale relativo all'assicurazione sulla responsabilità civile sia convenendo una nuova copertura assicurativa avente ad oggetto il ritiro di prodotti pericolosi
(doc. 6);
c. ha documentato che il 6.8.2021 l'ATS di Bergamo le ha ordinato di ritirare alcuni lotti di farina di semi di carrube da lei commercializzati siccome contenenti ossido di etilene in misura potenzialmente pericolosa per la salute, ossia in concentrazione superiore a 0,1 mg/kg (doc. 9), e ha documentato di aver impugnato tale provvedimento al TAR Lombardia prima e dal Consiglio di Stato poi, che tuttavia lo hanno confermato (doc.ti
11 e 12);
d. ha allegato di aver promosso giudizi diversi giudizi di cognizione ordinaria di accertamento dell'assenza di sue responsabilità per i danni subiti dalle sue clienti per la contaminazione dei loro prodotti con ossido di etilene e di essere stata destinataria in quel contesto, oltre che in sede stragiudiziale, di richieste di risarcimento dei danni proposte dalle sue clienti per oltre 4 milioni di euro (doc.ti 13-15);
e. ha allegato di aver tempestivamente denunciato il sinistro all'assicurazione e di averla aggiornata di tutti gli sviluppi della vicenda (doc.ti 16-18);
f. ha documentato di aver promosso anche procedimento di mediazione alla quale la resistente non ha partecipato, ritenendo che non fossero state ancora accertate responsabilità dell'assicurata e che quindi non fosse sorto il diritto a pretendere il pagamento dell'indennizzo (doc.ti 19, 20);
g. ha dedotto infine di aver interesse alla pronuncia di sentenza di mero accertamento del diritto a ottenere il pagamento dell'indennizzo in relazione alla vicenda da contaminazione da ossido di etilene, in ragione dell'attualità delle controversie nelle quali è stata chiamata a risarcire danni causati dalla pagina 3 di 9 fornitura di prodotti difettosi relazione ai due giudizi pendenti avanti a questo Tribunale nei quali è stata formulata nei suoi confronti richiesta di risarcimento dei danni.
3. La causa è stata preceduta da procedimento di mediazione ai fini della procedibilità
della domanda, al quale la parte resistente non ha tuttavia aderito, giustificandone le ragioni sia a controparte che al mediatore (cfr. doc.ti 19 e 20 ric.)
4. La resistente ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'improponibilità della domanda di in ragione del fatto che con Parte_3
le modifiche al contratto di assicurazione del 13.5.2018 le parti hanno convenuto all'art. 9 clausola compromissoria prevedendo che “in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi a collegio di tre periti nominati uno per parte e il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal
Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio”, come già ritenuto da questo Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello in altro giudizio di accertamento promosso dalla ricorrente in relazione all'assicurazione sul ritiro prodotti (doc.ti 2, 3 res.); la resistente ha eccepito inoltre la carenza di interesse ad agire della ricorrente in ragione del fatto che il presupposto per l'operatività dell'assicurazione sulla responsabilità civile è
l'accertamento della sussistenza di tale responsabilità, allo stato negato dalla stessa ricorrente anche in sede giudiziaria, richiamando sul punto gli arresti della Cass. civile 11/2010; la resistente ha contestato poi che il provvedimento dell'ATS di
Bergamo comporti l'accertamento dell'effettiva difettosità dei prodotti dell'assicurata e ha evidenziato che l'art. 13 della polizza riconosce come risarcibili i soli danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, ritenendo che tali danni siano solo quelli patiti dai consumatori e utilizzatori finali e non anche a quelli patiti dai clienti dell'assicurata e collegati al reso e al ritiro dei prodotti che hanno utilizzato la farina di carrube forniti da subordinati - in forza dell'appendice n. 2 di polizza Parte_1
- all'accertamento dell'effettiva pericolosità dei prodotti, evidenziando inoltre l'oggetto e i limiti all'operatività dell'assicurazione convenuti agli artt. 2 e 3 dell'appendice n. 2 al contratto di assicurazione, chiedendo quindi di rigettare le domande di parte ricorrente.
pagina 4 di 9 5. Esperito tentativo di conciliazione all'udienza dell'8.10.2025, alla successiva udienza del 30.10.2025 la difesa di parte resistente ha rinunciato all'eccezione preliminare di incompetenza formulata in relazione alla clausola compromissoria convenuta con l'art. 9 dell'appendice contrattuale stipulata il 13.5.2018.
6. Parte ricorrente ha quindi depositato il 19.11.2025 memoria ai sensi dell'art. 281- duodecies c.p.c. con la quale ha prodotto documentazione ulteriore a sostegno delle sue difese che ha ulteriormente argomentato, senza tuttavia formulare richieste istruttorie ulteriori.
7. L'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire della ricorrente
[...]
è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Parte_4
8. Come chiarito alla Cassazione con la sentenza n. 12893/2014 “in tema di azione di mero accertamento l'interesse ad agire - che rientra fra le condizioni dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la cui utilità, quindi, può maturare fino al momento della decisione - postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici, non essendo invece necessario l'attuale verificarsi della lesione di un diritto. È sufficiente, infatti, uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti.
In tal caso, la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mentre è fuori luogo invocare l'interesse a rimuovere tale incertezza, quando colui che agisce prospetti un mero interesse di fatto, privo cioè di alcuna tutela da parte dell'ordinamento (Cass. 20.1.2010 n. 919; Cass. 13.4.2007 n. 8845; Cass. 24.5.1975
n. 2115).”
Nella pronuncia richiamata, come nel presente giudizio, era stato chiesto di accertare l'operatività di una garanzia assicurativa e “la Corte di merito, nell'individuare gli elementi dai quali trarre il convincimento di un concreto interesse del [ossia dell'assicurato, n.d.r.] alla pronuncia di Controparte_4
accertamento richiesta in ordine alla operatività della garanzia assicurativa (…), ha fatto puntuale applicazione dei principi sopra enunciati, escludendo, quindi, la rilevanza delle censure avanzate. Ha, così, concluso che "non vi è dubbio che dalla complessiva valutazione di tali elementi risulta ampiamente dimostrata, già al momento dell'appellata pronuncia di primo grado, la titolarità in capo al CP_4
di un interesse concreto ed attuale ad eliminare, mediante la proposizione
[...]
pagina 5 di 9 dell'azione di accertamento in esame, una situazione di oggettiva incertezza in ordine ai termini del contratto di assicurazione con la , ingenerata dalla Parte_5
condotta stragiudiziale e processuale dalla stessa tenuta nella vicenda in esame".”
Nel caso oggetto del presente giudizio quale assicurata, ha un Parte_6
interesse concreto e attuale ad accertare se tra i danni risarcibili in forza della assicurazione sulla responsabilità civile in corso di esecuzione con
[...]
rientrino anche quelli cagionati a prodotti delle sue clienti per CP_1 incorporazione di un addensante da lei prodotto ritenuto dall'autorità amministrativa incommerciabile siccome pericoloso per la salute, così eliminando l'obiettiva incertezza relativa alle obbligazioni assunte dall'assicurazione resistente con il contratto.
9. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte per i motivi di seguito esposti.
10. ha prodotto copia del contratto di assicurazione stipulato con Parte_1 il 13.5.2010 con la quale l'assicuratrice si è impegnata a Controparte_3 indennizzare l'assicurata, sino alla concorrenza del massimale di 1 milione di euro per ciascun sinistro, degli importi da lei dovuti in caso di morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose conseguenti a un fatto accidentale verificatosi in relazione alla fornitura di prodotti dell'assicurata – ossia nello specifico additivi ad uso alimentare in polvere e loro miscele - quale responsabile civile di tali danni (doc. 3 ric, frontespizio di polizza pag. 1 e art. 13 pag. 2).
Le parti hanno convenuto che il contratto ha durata annuale prorogata automaticamente ciascun anno alla scadenza, salvo nel caso di “disdetta” dal contratto da esercitare con comunicazione da inviare all'assicuratrice almeno due mesi prima della scadenza di ciascun periodo di copertura assicurativa (art. 9 doc. 3 ric.).
L'assicurazione è stata parzialmente modificata dalle parti il 13.5.2018 tramite la sottoscrizione dell'appendice n. 2 della polizza, con la quale le parti, oltre a disciplinare una nuova copertura assicurativa avente ad oggetto le spese per il ritiro diretto di prodotti finiti realizzati dalla assicurata e destinati al consumatore finale, hanno aumentato il massimale per l'assicurazione sulla responsabilità civile da prodotto sino a 1.500.000 euro per sinistro (doc. 6).
pagina 6 di 9 11. È pacifico tra le parti che sia oggi e Controparte_3 Controparte_1
tale fatto è stato anche provato dalla ricorrente con la visura camerale prodotta al doc. 2.
12. È inoltre pacifico che il contratto sia ancora in corso di esecuzione tra le parti.
13. La ricorrente ha provato di essere stata costretta a ritirare alcuni lotti di farina di semi di carrube da lei commercializzati da un provvedimento dell'ATS di Bergamo del 6.8.2021 (doc. 9 ric.), confermato dal TAR Lombardia prima e dal Consiglio di
Stato poi (doc.ti 11 e 12 ric.), in ragione del fatto che in alcuni di essi è stata riscontrata la presenza di ossido di etilene in misura ritenuta potenzialmente pericolosa per la salute, ossia in concentrazione superiore a 0,1 mg/kg.
14. Parte resistente sostiene che tale provvedimento non costituisce prova dell'effettiva
“difettosità” dei prodotti commercializzati da come sostenuto Parte_1
anche dalla stessa assicurata nei giudizi nei quali è stata chiamata a risarcire i danni provocati alle sue clienti che hanno acquistato tale addensante e lo hanno utilizzato come ingrediente per loro prodotti che hanno poi dovuto ritirare, di conseguenza, dal commercio.
L'interpretazione dell'art. 13 del contratto di assicurazione proposta dalla difesa di parte resistente, per la quale un prodotto può essere ritenuto difettoso solo se si accerta l'esistenza in concreto la sua capacità a provocare danni alla salute o a cose del consumatore finale, non appare, tuttavia, giustificata né dal tenore letterale di tale disposizione né corrispondente a una lettura di buonafede di tale clausola ai sensi dell'1366 c.c
Appare evidente, infatti, che un prodotto del quale viene disposto il ritiro dal mercato dall'autorità sanitaria siccome ritenuto potenzialmente pericoloso per la salute sia un prodotto difettoso.
Il contratto di assicurazione, predisposto dalla resistente, non specifica del resto in alcun modo né che il difetto rilevante ai fini della copertura assicurativa è esclusivamente quello comportante un pericolo concreto e accertato per la salute del consumatore finale, né che i danni a cose rilevanti sono solo quelli patiti dai consumatori finali.
L'art. 13 parla genericamente di “difetto di prodotti” e di danni patiti da “terzi” per
“morte” “lesioni” o “danneggiamenti a cose” e certamente anche i clienti dell'assicurata che hanno acquistato suoi prodotti per esigenze relative all'attività di pagina 7 di 9 impresa sono “terzi” rispetto al contratto di assicurazione e quindi anche i danni consistiti e conseguenziali al danneggiamento delle cose di loro proprietà rientrano tra quelli suscettibili di indennizzo assicurativo.
Le delimitazioni alla copertura assicurativa suggerite da parte resistente non paiono evincibili nemmeno dalla regolamentazione contrattuale convenuta nell'appendice n. 2 del contratto di assicurazione, la cui disciplina - del resto - trova applicazione esclusivamente rispetto alla diversa copertura assicurativa prestata dalla resistente per il ritiro diretto dei prodotti pericolosi e non anche l'assicurazione sulla responsabilità civile. Come chiarito a pag. 2 delle condizioni generali dell'appendice di assicurazione, predisposte dalla resistente, infatti, la disciplina contrattuale dell'appendice di polizza trova applicazione prevalente rispetto a quella convenuta nelle condizioni generali di assicurazione solo “limitatamente agli argomenti trattati ed inerenti esclusivamente la presente garanzia” e la “presente garanzia” oggetto dell'appendice di polizza è quella per il ritiro diretto dei prodotti, come evincibile dalla sottolineatura contenuta a pag. 1 dell'appendice di polizza prima della articolazione delle condizioni generali di contratto applicabili a tale nuova assicurazione.
15. Di conseguenza, quindi, in accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, deve accertarsi che l'assicurazione per la responsabilità civile oggetto del contratto di assicurazione stipulato dalle parti del presente giudizio il 13.5.2010 copre i danni patiti anche a beni di clienti dell'assicurata per difetti di additivi a uso alimentare in polvere e loro miscele prodotti da tra i quali Parte_1 rientrano i danni provocati dall'incommerciabilità di prodotti delle clienti dell'assicurata derivanti dall'incorporazione di prodotti da quest'ultima forniti e che la resistente è chiamata ad indennizzare sino alla concorrenza del massimale di
1.500.000 euro per ciascun sinistro, alla luce della modificazione del massimale concordata tra le parti il 13.5.2018, tenuto conto degli scoperti indicati nel contratto di assicurazione.
16. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM
55.2014 (come aggiornato nel 2022) in relazione al valore della presente controversia (1.500.000 euro) per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria, solo orale.
pagina 8 di 9 17. Non si ravvisa nelle difese compiute dalla resistente alcun abuso dello strumento processuale che giustifichi una condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo anzi dimostrato la parte resistente un comportamento processuale collaborativo, rinunciando, in parte, alle eccezioni preliminari proposte. Del resto parte ricorrente non ha nemmeno documentato di aver patito alcun danno ulteriore rispetto alle spese legali sostenute per il processo da risarcire ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che la richiesta di condanna della resistente al risarcimento dei danni da lite temeraria deve essere rigettata siccome infondata.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento integrale delle domande proposte da accerta che i Parte_1
danni provocati a qualsiasi terzo dalla contaminazione da ossido di etilene contenuto nella farina di semi di carrube prodotta da della è stato ordinato il Parte_1 Pt_7
con il provvedimento del 6.8.2021 dell'ATS di Bergamo sono indennizzabili ai sensi Pt_8
dell'art. 13 del contratto di assicurazione in corso di esecuzione tra e Parte_1
stipulato il 13.5.2010 e modificato parzialmente il 13.5.2018, sino Controparte_1
al massimale di 1.500.000 euro per sinistro, applicati gli scoperti contrattuali;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese di giudizio, che liquida in € 23.596,00 per compensi e € 1.713,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 18 dicembre 2025
La giudice
MB AR TO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice MB AR TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16932/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. GENNARIO Parte_1 P.IVA_1
D'RI e dell'avv. FEDERICA CINQUETTI, elettivamente domiciliata in VIA
LARGA 7 20121 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte ricorrente - nei confronti di
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPO Controparte_1 P.IVA_2
IN e dell'avv. MARCO RODOLFI, elettivamente domiciliata in LARGO
AUGUSTO, 3 20121 MILANO presso lo studio dei difensori
- parte resistente -
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare l'operatività della Polizza R.C. n. 5631645 stipulata da con in data 13 maggio 2010, così come Parte_1 Controparte_1
integrata e modificata dall'Appendice del 13 maggio 2018, in relazione ai danni derivanti dalla contaminazione da ossido di etilene nella farina di semi di carrube commercializzata da Parte_1
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo di di tenere indenne Controparte_1
dalle richieste risarcitorie formulate dai suoi clienti a causa della Parte_1
contaminazione da ossido di etilene nella farina di semi di carrube, nei limiti del massimale di Polizza R.C. (euro 1.500.000,00);
pagina 1 di 9 - condannare al pagamento delle spese ex art. 96 per tutti i motivi Controparte_1
esposti in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Conclusioni di parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, così giudicare:
1) NEL MERITO: dichiarare, per i motivi esposti in atti, l'inoperatività nel caso di specie della garanzia invocata, e conseguentemente respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: nella denegata ipotesi di rigetto della nostra eccezione in via preliminare, nonché della dimostrazione dei presupposti per la sussistenza dell'operatività della polizza nel caso di specie, qualora debitamente provate e documentate le spese sostenute per il ritiro dei prodotti difettosi, limitare l'esposizione monetaria di nei limiti contrattualmente pattuiti tenuto conto altresì degli scoperti, dei Controparte_2
massimali, e delle franchigie previsti;
3) IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24.4.2025 ha chiesto di accertare che Parte_1
è tenuta, in forza del contratto di assicurazione stipulato Controparte_1
dalle parti il 13.5.2010 (doc. 3), come modificato il 13.5.2018 (doc. 6), a indennizzare la ricorrente sino alla concorrenza del massimale di 1.500.000 euro per le richieste di risarcimento dei danni a beni dei suoi clienti per aver fornito una farina di semi carrube contenente un quantitativo di ossido di etilene superiore a 0,1 mg/kh, sostanza pericolosa per la salute come accertato con provvedimento dell'ATS di Bergamo del 6.8.2021 che ha ordinato il rito di lotti contaminati venduti dalla ricorrente (doc. 9).
2. A fondamento della domanda proposta parte ricorrente:
a. ha prodotto copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile concluso con (doc. 3), oggi (doc. 2), Controparte_3 Controparte_1 con la quale l'assicuratrice ha assunto l'obbligo di “tenere indenne l' di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente Parte_2
responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi,
pagina 2 di 9 spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza – per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la consegna a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza” (art. 13 doc. 2);
b. ha documentato che il 13.5.2018 le parti hanno modificato consensualmente l'assicurazione, sia aumentando da 1.000.000 a 1.500.000 euro il massimale relativo all'assicurazione sulla responsabilità civile sia convenendo una nuova copertura assicurativa avente ad oggetto il ritiro di prodotti pericolosi
(doc. 6);
c. ha documentato che il 6.8.2021 l'ATS di Bergamo le ha ordinato di ritirare alcuni lotti di farina di semi di carrube da lei commercializzati siccome contenenti ossido di etilene in misura potenzialmente pericolosa per la salute, ossia in concentrazione superiore a 0,1 mg/kg (doc. 9), e ha documentato di aver impugnato tale provvedimento al TAR Lombardia prima e dal Consiglio di Stato poi, che tuttavia lo hanno confermato (doc.ti
11 e 12);
d. ha allegato di aver promosso giudizi diversi giudizi di cognizione ordinaria di accertamento dell'assenza di sue responsabilità per i danni subiti dalle sue clienti per la contaminazione dei loro prodotti con ossido di etilene e di essere stata destinataria in quel contesto, oltre che in sede stragiudiziale, di richieste di risarcimento dei danni proposte dalle sue clienti per oltre 4 milioni di euro (doc.ti 13-15);
e. ha allegato di aver tempestivamente denunciato il sinistro all'assicurazione e di averla aggiornata di tutti gli sviluppi della vicenda (doc.ti 16-18);
f. ha documentato di aver promosso anche procedimento di mediazione alla quale la resistente non ha partecipato, ritenendo che non fossero state ancora accertate responsabilità dell'assicurata e che quindi non fosse sorto il diritto a pretendere il pagamento dell'indennizzo (doc.ti 19, 20);
g. ha dedotto infine di aver interesse alla pronuncia di sentenza di mero accertamento del diritto a ottenere il pagamento dell'indennizzo in relazione alla vicenda da contaminazione da ossido di etilene, in ragione dell'attualità delle controversie nelle quali è stata chiamata a risarcire danni causati dalla pagina 3 di 9 fornitura di prodotti difettosi relazione ai due giudizi pendenti avanti a questo Tribunale nei quali è stata formulata nei suoi confronti richiesta di risarcimento dei danni.
3. La causa è stata preceduta da procedimento di mediazione ai fini della procedibilità
della domanda, al quale la parte resistente non ha tuttavia aderito, giustificandone le ragioni sia a controparte che al mediatore (cfr. doc.ti 19 e 20 ric.)
4. La resistente ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'improponibilità della domanda di in ragione del fatto che con Parte_3
le modifiche al contratto di assicurazione del 13.5.2018 le parti hanno convenuto all'art. 9 clausola compromissoria prevedendo che “in caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se siano dovuti gli indennizzi a collegio di tre periti nominati uno per parte e il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal
Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio”, come già ritenuto da questo Tribunale e confermato dalla Corte d'Appello in altro giudizio di accertamento promosso dalla ricorrente in relazione all'assicurazione sul ritiro prodotti (doc.ti 2, 3 res.); la resistente ha eccepito inoltre la carenza di interesse ad agire della ricorrente in ragione del fatto che il presupposto per l'operatività dell'assicurazione sulla responsabilità civile è
l'accertamento della sussistenza di tale responsabilità, allo stato negato dalla stessa ricorrente anche in sede giudiziaria, richiamando sul punto gli arresti della Cass. civile 11/2010; la resistente ha contestato poi che il provvedimento dell'ATS di
Bergamo comporti l'accertamento dell'effettiva difettosità dei prodotti dell'assicurata e ha evidenziato che l'art. 13 della polizza riconosce come risarcibili i soli danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, ritenendo che tali danni siano solo quelli patiti dai consumatori e utilizzatori finali e non anche a quelli patiti dai clienti dell'assicurata e collegati al reso e al ritiro dei prodotti che hanno utilizzato la farina di carrube forniti da subordinati - in forza dell'appendice n. 2 di polizza Parte_1
- all'accertamento dell'effettiva pericolosità dei prodotti, evidenziando inoltre l'oggetto e i limiti all'operatività dell'assicurazione convenuti agli artt. 2 e 3 dell'appendice n. 2 al contratto di assicurazione, chiedendo quindi di rigettare le domande di parte ricorrente.
pagina 4 di 9 5. Esperito tentativo di conciliazione all'udienza dell'8.10.2025, alla successiva udienza del 30.10.2025 la difesa di parte resistente ha rinunciato all'eccezione preliminare di incompetenza formulata in relazione alla clausola compromissoria convenuta con l'art. 9 dell'appendice contrattuale stipulata il 13.5.2018.
6. Parte ricorrente ha quindi depositato il 19.11.2025 memoria ai sensi dell'art. 281- duodecies c.p.c. con la quale ha prodotto documentazione ulteriore a sostegno delle sue difese che ha ulteriormente argomentato, senza tuttavia formulare richieste istruttorie ulteriori.
7. L'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire della ricorrente
[...]
è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte. Parte_4
8. Come chiarito alla Cassazione con la sentenza n. 12893/2014 “in tema di azione di mero accertamento l'interesse ad agire - che rientra fra le condizioni dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la cui utilità, quindi, può maturare fino al momento della decisione - postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici, non essendo invece necessario l'attuale verificarsi della lesione di un diritto. È sufficiente, infatti, uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti.
In tal caso, la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mentre è fuori luogo invocare l'interesse a rimuovere tale incertezza, quando colui che agisce prospetti un mero interesse di fatto, privo cioè di alcuna tutela da parte dell'ordinamento (Cass. 20.1.2010 n. 919; Cass. 13.4.2007 n. 8845; Cass. 24.5.1975
n. 2115).”
Nella pronuncia richiamata, come nel presente giudizio, era stato chiesto di accertare l'operatività di una garanzia assicurativa e “la Corte di merito, nell'individuare gli elementi dai quali trarre il convincimento di un concreto interesse del [ossia dell'assicurato, n.d.r.] alla pronuncia di Controparte_4
accertamento richiesta in ordine alla operatività della garanzia assicurativa (…), ha fatto puntuale applicazione dei principi sopra enunciati, escludendo, quindi, la rilevanza delle censure avanzate. Ha, così, concluso che "non vi è dubbio che dalla complessiva valutazione di tali elementi risulta ampiamente dimostrata, già al momento dell'appellata pronuncia di primo grado, la titolarità in capo al CP_4
di un interesse concreto ed attuale ad eliminare, mediante la proposizione
[...]
pagina 5 di 9 dell'azione di accertamento in esame, una situazione di oggettiva incertezza in ordine ai termini del contratto di assicurazione con la , ingenerata dalla Parte_5
condotta stragiudiziale e processuale dalla stessa tenuta nella vicenda in esame".”
Nel caso oggetto del presente giudizio quale assicurata, ha un Parte_6
interesse concreto e attuale ad accertare se tra i danni risarcibili in forza della assicurazione sulla responsabilità civile in corso di esecuzione con
[...]
rientrino anche quelli cagionati a prodotti delle sue clienti per CP_1 incorporazione di un addensante da lei prodotto ritenuto dall'autorità amministrativa incommerciabile siccome pericoloso per la salute, così eliminando l'obiettiva incertezza relativa alle obbligazioni assunte dall'assicurazione resistente con il contratto.
9. Le domande di parte attrice sono fondate e devono essere accolte per i motivi di seguito esposti.
10. ha prodotto copia del contratto di assicurazione stipulato con Parte_1 il 13.5.2010 con la quale l'assicuratrice si è impegnata a Controparte_3 indennizzare l'assicurata, sino alla concorrenza del massimale di 1 milione di euro per ciascun sinistro, degli importi da lei dovuti in caso di morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose conseguenti a un fatto accidentale verificatosi in relazione alla fornitura di prodotti dell'assicurata – ossia nello specifico additivi ad uso alimentare in polvere e loro miscele - quale responsabile civile di tali danni (doc. 3 ric, frontespizio di polizza pag. 1 e art. 13 pag. 2).
Le parti hanno convenuto che il contratto ha durata annuale prorogata automaticamente ciascun anno alla scadenza, salvo nel caso di “disdetta” dal contratto da esercitare con comunicazione da inviare all'assicuratrice almeno due mesi prima della scadenza di ciascun periodo di copertura assicurativa (art. 9 doc. 3 ric.).
L'assicurazione è stata parzialmente modificata dalle parti il 13.5.2018 tramite la sottoscrizione dell'appendice n. 2 della polizza, con la quale le parti, oltre a disciplinare una nuova copertura assicurativa avente ad oggetto le spese per il ritiro diretto di prodotti finiti realizzati dalla assicurata e destinati al consumatore finale, hanno aumentato il massimale per l'assicurazione sulla responsabilità civile da prodotto sino a 1.500.000 euro per sinistro (doc. 6).
pagina 6 di 9 11. È pacifico tra le parti che sia oggi e Controparte_3 Controparte_1
tale fatto è stato anche provato dalla ricorrente con la visura camerale prodotta al doc. 2.
12. È inoltre pacifico che il contratto sia ancora in corso di esecuzione tra le parti.
13. La ricorrente ha provato di essere stata costretta a ritirare alcuni lotti di farina di semi di carrube da lei commercializzati da un provvedimento dell'ATS di Bergamo del 6.8.2021 (doc. 9 ric.), confermato dal TAR Lombardia prima e dal Consiglio di
Stato poi (doc.ti 11 e 12 ric.), in ragione del fatto che in alcuni di essi è stata riscontrata la presenza di ossido di etilene in misura ritenuta potenzialmente pericolosa per la salute, ossia in concentrazione superiore a 0,1 mg/kg.
14. Parte resistente sostiene che tale provvedimento non costituisce prova dell'effettiva
“difettosità” dei prodotti commercializzati da come sostenuto Parte_1
anche dalla stessa assicurata nei giudizi nei quali è stata chiamata a risarcire i danni provocati alle sue clienti che hanno acquistato tale addensante e lo hanno utilizzato come ingrediente per loro prodotti che hanno poi dovuto ritirare, di conseguenza, dal commercio.
L'interpretazione dell'art. 13 del contratto di assicurazione proposta dalla difesa di parte resistente, per la quale un prodotto può essere ritenuto difettoso solo se si accerta l'esistenza in concreto la sua capacità a provocare danni alla salute o a cose del consumatore finale, non appare, tuttavia, giustificata né dal tenore letterale di tale disposizione né corrispondente a una lettura di buonafede di tale clausola ai sensi dell'1366 c.c
Appare evidente, infatti, che un prodotto del quale viene disposto il ritiro dal mercato dall'autorità sanitaria siccome ritenuto potenzialmente pericoloso per la salute sia un prodotto difettoso.
Il contratto di assicurazione, predisposto dalla resistente, non specifica del resto in alcun modo né che il difetto rilevante ai fini della copertura assicurativa è esclusivamente quello comportante un pericolo concreto e accertato per la salute del consumatore finale, né che i danni a cose rilevanti sono solo quelli patiti dai consumatori finali.
L'art. 13 parla genericamente di “difetto di prodotti” e di danni patiti da “terzi” per
“morte” “lesioni” o “danneggiamenti a cose” e certamente anche i clienti dell'assicurata che hanno acquistato suoi prodotti per esigenze relative all'attività di pagina 7 di 9 impresa sono “terzi” rispetto al contratto di assicurazione e quindi anche i danni consistiti e conseguenziali al danneggiamento delle cose di loro proprietà rientrano tra quelli suscettibili di indennizzo assicurativo.
Le delimitazioni alla copertura assicurativa suggerite da parte resistente non paiono evincibili nemmeno dalla regolamentazione contrattuale convenuta nell'appendice n. 2 del contratto di assicurazione, la cui disciplina - del resto - trova applicazione esclusivamente rispetto alla diversa copertura assicurativa prestata dalla resistente per il ritiro diretto dei prodotti pericolosi e non anche l'assicurazione sulla responsabilità civile. Come chiarito a pag. 2 delle condizioni generali dell'appendice di assicurazione, predisposte dalla resistente, infatti, la disciplina contrattuale dell'appendice di polizza trova applicazione prevalente rispetto a quella convenuta nelle condizioni generali di assicurazione solo “limitatamente agli argomenti trattati ed inerenti esclusivamente la presente garanzia” e la “presente garanzia” oggetto dell'appendice di polizza è quella per il ritiro diretto dei prodotti, come evincibile dalla sottolineatura contenuta a pag. 1 dell'appendice di polizza prima della articolazione delle condizioni generali di contratto applicabili a tale nuova assicurazione.
15. Di conseguenza, quindi, in accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, deve accertarsi che l'assicurazione per la responsabilità civile oggetto del contratto di assicurazione stipulato dalle parti del presente giudizio il 13.5.2010 copre i danni patiti anche a beni di clienti dell'assicurata per difetti di additivi a uso alimentare in polvere e loro miscele prodotti da tra i quali Parte_1 rientrano i danni provocati dall'incommerciabilità di prodotti delle clienti dell'assicurata derivanti dall'incorporazione di prodotti da quest'ultima forniti e che la resistente è chiamata ad indennizzare sino alla concorrenza del massimale di
1.500.000 euro per ciascun sinistro, alla luce della modificazione del massimale concordata tra le parti il 13.5.2018, tenuto conto degli scoperti indicati nel contratto di assicurazione.
16. Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM
55.2014 (come aggiornato nel 2022) in relazione al valore della presente controversia (1.500.000 euro) per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale, e decisoria, solo orale.
pagina 8 di 9 17. Non si ravvisa nelle difese compiute dalla resistente alcun abuso dello strumento processuale che giustifichi una condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo anzi dimostrato la parte resistente un comportamento processuale collaborativo, rinunciando, in parte, alle eccezioni preliminari proposte. Del resto parte ricorrente non ha nemmeno documentato di aver patito alcun danno ulteriore rispetto alle spese legali sostenute per il processo da risarcire ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che la richiesta di condanna della resistente al risarcimento dei danni da lite temeraria deve essere rigettata siccome infondata.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento integrale delle domande proposte da accerta che i Parte_1
danni provocati a qualsiasi terzo dalla contaminazione da ossido di etilene contenuto nella farina di semi di carrube prodotta da della è stato ordinato il Parte_1 Pt_7
con il provvedimento del 6.8.2021 dell'ATS di Bergamo sono indennizzabili ai sensi Pt_8
dell'art. 13 del contratto di assicurazione in corso di esecuzione tra e Parte_1
stipulato il 13.5.2010 e modificato parzialmente il 13.5.2018, sino Controparte_1
al massimale di 1.500.000 euro per sinistro, applicati gli scoperti contrattuali;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di Controparte_1 Parte_1
le spese di giudizio, che liquida in € 23.596,00 per compensi e € 1.713,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
Milano, 18 dicembre 2025
La giudice
MB AR TO
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