Decreto cautelare 17 novembre 2025
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
Sentenza breve 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 27/01/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6200 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, Circolo Didattico D.D. Carinaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
A) del Piano Educativo Individualizzato del 16.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo Statale di Carinaro (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 16.10.2025; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta e del Circolo Didattico D.D. Carinaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa MA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con il ricorso all’esame, parte ricorrente ha impugnato il Piano Educativo Individualizzato del 16.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dall’Istituto Comprensivo Statale di Carinaro (Ce) con il quale vengono assegnate 22 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali.
2. con il Decreto Presidenziale n. 2856/2025 del 17/11/2025, veniva evidenziato che: “dal verbale del GLO del 16.10.2025, depositato in atti, non risulta documentata la necessità della copertura integrale delle ore di frequenza scolastica, in quanto il GLO si sofferma su aspetti didattici e comportamentali dell’alunno” e che “allo stato, l’assegnazione di un insegnante di sostegno per 22 ore di cui al PEI non appare in contraddizione con la valutazione del GLO e che si tratta di un numero di ore idoneo a consentire la frequenza scolastica di oltre i 2/3 delle lezioni”;
- per tale ragione si riteneva non concedibile la tutela cautelare richiesta, rinviandosi, comunque, ad ulteriori valutazioni del Collegio “laddove il GLO dovesse rideterminarsi in ordine alle ore di sostegno intensivo necessarie oltre a quelle già concesse e il dirigente scolastico attivasse la richiesta in deroga per le ulteriori ore, come da sentenza breve di questa Sezione n. 7102/2025 e successive;”;
- in data 9.12.2025 il GLO si è riunito e ha rivalutato le esigenze dell’allievo affermando la necessità del docente di sostegno per 27 ore settimanali, equivalenti all’intero orario effettivo di frequenza del minore (“rispetto alle 22 ore attualmente assegnate, il GLO ritiene indispensabile un incremento di cinque ore settimanali di sostegno, così da assicurare una copertura completa delle
ventisette ore di frequenza”);
3. All’udienza camerale del 18.12.2025, la camera di consiglio è stata aggiornata al 14.1.2026 per verificare se le ore di sostegno determinate dal G.L.O. del 9.12.2025 sono state effettivamente assegnate e richiesto al dirigente scolastico se e quando sia stata attivata la richiesta al USR di un adeguato numero di insegnati in deroga.
4. Con istanza di passaggio in decisione depositata il 12.1.2025 parte ricorrente ha dichiarato che la pretesa azionata è stata interamente soddisfatta e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
5. All’udienza camerale del 14.1.2026, la causa è passata in decisione con avviso di possibile sentenza in forma semplificata.
5. Va dichiarata la cessata materia del contendere in quanto dopo la notifica del decreto monocratico, l’Amministrazione scolastica ha adempiuto non solo redigendo il PEI per il numero di ore adeguato alla patologia, ma anche ottemperando alla normativa vigente che impone ai dirigenti scolastici di chiedere un adeguato numero di insegnanti di sostegno in deroga, per garantire agli alunni con disabilità la fruizione del diritto alla piena inclusione.
Tuttavia, poiché la scuola aveva l’obbligo di ottemperare a tale obbligo sin dall’inizio dell’anno scolastico, redigendo tempestivamente il PEI e chiedendo all’USR l’insegnante “in deroga”, come questa Sezione ha stabilito nelle ultime recenti sentenze, va dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione con spese a carico, liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00, oltre accessori di legge e c.u. se dovuto e versato, con attribuzione al procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria di comunicare la presente sentenza:
- alle parti costituite;
- Circolo Didattico D.D. Carinaro;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito (Gabinetto del Ministro): uffgabinetto@postacert.istruzione.it;
- al Ministero dell’Istruzione e del merito –Dipartimento del personale scolastico: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio scolastico regionale della Campania: drca@postacert.istruzione.it;
- all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio IX – Ambito Territoriale di Caserta: uspce@postacert.istruzione.it;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
MA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RI | AN PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.