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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/11/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 864/2023
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 864/2023 R. G., promossa da nato a [...], il [...] (C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in calce, dall'Avv. Ketty Favazzo (con pec indicata), presso il cui studio in Messina, Via Ghibellina n. 48 è elettivamente domiciliato;
Appellante
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...], (C.F.: , entrambi in Controparte_2 CodiceFiscale_3 proprio e in qualità di eredi di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta Persona_1
l'08.01.2022 (C.F.: ), , nato Messina il 05.08.1962 (C.F: CodiceFiscale_4 Controparte_2
), , nata a [...] il [...] (C.F.: CodiceFiscale_5 Parte_2 [...]
) e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._6 Parte_3 C.F._7
), tutti rappresentati e difesi, per procura in calce, dall'Avv. (con pec
[...] Controparte_2 indicata) presso il cui studio in Messina, via dei Mille n. 181, sono elettivamente domiciliati, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1873/2023 emessa, in data 19 ottobre 2023, dal Tribunale di Messina. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 11 aprile 2022, , , Controparte_1 CP_2 Parte_2
e convenivano in giudizio esponendo: di essere comproprietari Pt_3 CP_2 Parte_1 di un immobile sito in Messina, Villaggio Pistunina, Via Consolare Valeria n. 9, composto da due unità, una destinata ad abitazione ed una destinata a garage-deposito, catastalmente identificate, rispettivamente, al foglio 153, part. 8, sub. 1 e 2, acquistato per successione;
che i propri danti causa, e , avevano concesso in locazione, mediante contratto stipulato in Parte_4 Parte_5 forma orale, l'unità destinata ad abitazione a;
che, alla morte di quest'ultimo, nella Parte_6 detenzione dell'immobile era subentrato il figlio, il quale aveva rifiutato di Parte_1 stipulare un regolare contratto di locazione e pagarne i canoni;
che lo stesso negli anni si era Pt_1 anche abusivamente impossessato della parte dell'immobile destinato a garage deposito. Ciò premesso, chiedevano che fosse riconosciuto il loro diritto ad ottenere la restituzione dell'intero immobile, detenuto illegittimamente da senza alcun titolo, e la conseguente Parte_1 condanna di all'immediato rilascio dello stesso, libero e sgombro da persone e Parte_1 cose. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 447 Parte_1 bis c.p.c. e chiedendo il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 426, comma 1, c.p.c.. Nel merito contestava la fondatezza della domanda di rilascio, deducendo che, dopo essere stato immesso pacificamente nel possesso dei locali, ne aveva acquistato nel tempo la proprietà per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., avendo abitato nell'immobile rivendicato dagli attori da oltre 20 anni, utilizzandolo come fosse proprio e apportandovi tutte le modifiche necessarie e funzionali per un migliore godimento. Chiedeva, pertanto: “1) In via preliminare, ai sensi dell'art. 426 comma 1 c.p.c., fissare l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., concedendo termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti;
2) Ritenere e dichiarare l'acquisto della proprietà per usucapione in capo al sig. stante la sussistenza dei presupposti di Parte_1 legge;
3) per l'effetto, ritenere e dichiarare infondato in fatto ed inammissibili in diritto le domande ex adverso proposte e come tali rigettate, per le causali di cui infra”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con sentenza n. 1873/2022 emessa 19 ottobre 2023, Il Tribunale di Messina così provvedeva: “1) Accoglie la domanda proposta dagli attori , , , Controparte_1 CP_2 Parte_2 Pt_3
e e, per l'effetto, condanna il convenuto all'immediato rilascio, in favore degli attori, CP_2 dell'immobile sito in Messina, Villaggio Pistunina, Via Consolare Valeria 9, composto da due unità, una destinata ad abitazione ed una destinata a garage-deposito, catastalmente identificate al foglio 153, part. 8, sub. 1 e 2, libero e sgombro da cose o persone;
2) Dichiara inammissibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto;
3) Condanna il convenuto al pagamento, a favore degli attori, delle spese processuali liquidate in € 300,29 per spese ed € 3.000,00 per compensi ex D.M. n. 55/2014 aggiornato ex D.M. n. 147/22 (euro 600,00 fase di studio, euro 500,00 fase introduttiva, euro 900,00 fase istruttoria, euro 1000,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna il convenuto ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendo: che sia dichiarata la nullità Parte_1 della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 118 disp. Att. c.p.c. e art. 111 Cost. comma 6, per violazione dell'art. 447 bis c.p.c; che sia ritenuta ammissibile l'eccezione di usucapione formulata nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, rigettata la domanda di parte attrice;
che siano ammessi i mezzi istruttori così come articolati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio. Si sono costituiti , , e , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Controparte_2 contestando la fondatezza dei motivi di gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 1° giugno 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, ha dedotto: “violazione art. 132 comma 2 n. 4 Parte_1
c.p.c., in combinato disposto con l'art.118 disp. Att. c.p.c. e art. 111 Cost comma 6 - Motivazione contraddittoria e/o insufficiente in ordine alla eccepita violazione dell'art. 447 bis c.p.c.”. Ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, non avendo il giudice di prime cure preso alcuna posizione in relazione alla eccepita violazione dell'art. 447 bis c.p.c.. La censura è infondata. Occorre premettere, in diritto, che l'art. 447 bis c.p.c. estende alle controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani alcune norme processuali dettate in materia di controversie individuali di lavoro, compresa quella di cui all'art. 426 c.p.c.. Dispone l'art. 426 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, che “Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria”. Nel caso in esame, malgrado il convenuto avesse censurato la scelta di parte attrice di introdurre la causa con il rito ordinario, il primo giudice non ha “rilevato” che la controversia riguardasse un rapporto di locazione, bensì ha qualificato la domanda quale azione di rivendicazione della proprietà, correttamente introdotta con il rito ordinario. Peraltro, tale qualificazione - che appare condivisibile, avendo gli attori negato la sussistenza ab origine di un titolo giustificativo della detenzione del bene da parte del convenuto, limitandosi a dedurre la sussistenza di un rapporto di locazione, peraltro non valido, tra i rispettivi danti causa - non è stata contestata dal convenuto, che ha negato, a sua volta, la sussistenza di un qualunque rapporto di locazione anche tra i danti causa delle parti. Nessun vizio di carenza di motivazione è riscontrabile, dunque, nella sentenza impugnata, atteso che il primo giudice, dopo avere qualificato la domanda ai sensi dell'art. 948 c.c., conseguentemente ritenendo corretto il rito scelto dagli attori (implicito nell'omesso rilievo ufficioso di cui all'art. 426 c.p.c.), ha compiutamente definito il thema decidendum e le questioni controverse ed ha esaustivamente esposto le ragioni dell'accoglimento della domanda di rivendicazione, formulata dagli attori, e della ritenuta inammissibilità della domanda, o eccezione, di usucapione, formulata dal convenuto. D'altra parte, come pure costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non indichi uno specifico pregiudizio processuale che, dalla mancata adozione del diverso rito, sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subìta sul piano pratico processuale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 05/05/2025, n. 11809). L'omesso mutamento del rito, dunque, non determina “ipso iure” l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (cfr. Cass. Civ., sez. III, 24/05/2023, n. 14374). Nel caso in esame, l'appellante ha insistito nella, erronea e generica, censura concernente la violazione dell'art. 447 bis c.p.c., senza neanche chiarire quali pregiudizi avesse subito per effetto della trattazione della causa con il rito ordinario, piuttosto che con quello previsto dall'art. 447 bis c.p.c.. 2. Con il secondo motivo d'appello, il difensore ha dedotto “motivazione contraddittoria e/o insufficiente in ordine alla ritenuta inammissibilità della eccezione di usucapione formulata in atti”. Ha lamentato che il giudice di prime cure avesse erroneamente qualificato come domanda riconvenzionale di usucapione l'eccezione di usucapione formulata dal convenuto e, per l'effetto, l'avesse ritenuta inammissibile in conseguenza della tardiva costituzione in giudizio. La censura è palesemente infondata. Il primo giudice, dopo avere accertato la tardività della costituzione in giudizio del convenuto (avvenuta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c.) ha accolto l'eccezione, tempestivamente formulata dagli attori, “di inammissibilità della domanda, o eccezione riconvenzionale di usucapione”, “da ritenersi quest'ultima eccezione di merito non rilevabile d'ufficio” ed ha espressamente dichiarato
“inammissibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto”. Pur qualificando la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in termini di eccezione riconvenzionale di usucapione, correttamente il primo giudice ha ritenuto che detta eccezione rientrasse tra quelle di merito, non rilevabili d'ufficio, da proporre, dunque, a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, come disposto dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23/08/2023, n. 25107). In proposito, è stato costantemente affermato dalle più recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che “La eccezione riconvenzionale di usucapione è tardivamente proposta qualora assente nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ovvero allorché è già maturata la preclusione - in relazione al disposto dell'articolo 167 del Cpc - per la proposizione di eccezione in senso stretto. Ciò perché la formulazione della eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente la eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 02/07/2024, n. 18108). Dunque, essendosi il Merlino costituito in data 11 ottobre 2022 - vale dire successivamente alla data di celebrazione della prima udienza di comparizione (22 settembre 2022) - l'eccezione di usucapione dallo stesso formulata, in quanto tardiva, non poteva essere esaminata neanche per paralizzare la domanda attrice.
3. Dal rigetto del secondo motivo di appello consegue l'infondatezza del terzo motivo di gravame, con cui il difensore ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori, segnatamente della prova testimoniale articolata per dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'acquisto della proprietà degli immobili per intervenuta usucapione.
****** Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, anche in ordine al capo concernente le spese processuali, poste a carico del convenuto in ossequio al principio della soccombenza, potendosi ritenere assorbito il quarto motivo di gravame con cui l'appellante ha chiesto una diversa regolamentazione delle spese del primo grado in conseguenza dell'accoglimento dell'appello. In ossequio alla regola della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (calcolato in base all'art. 15 c.p.c.) ed applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle prestazioni difensive rese in questo grado - si liquidano in complessivi € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00, per la fase introduttiva, € 1.843,00, per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1873/2023 emessa, in data 19 ottobre 2023, dal Tribunale Parte_1 di Messina, così provvede:
− Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
− Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
− Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 864/2023 R. G., promossa da nato a [...], il [...] (C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in calce, dall'Avv. Ketty Favazzo (con pec indicata), presso il cui studio in Messina, Via Ghibellina n. 48 è elettivamente domiciliato;
Appellante
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
nato a [...] il [...], (C.F.: , entrambi in Controparte_2 CodiceFiscale_3 proprio e in qualità di eredi di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta Persona_1
l'08.01.2022 (C.F.: ), , nato Messina il 05.08.1962 (C.F: CodiceFiscale_4 Controparte_2
), , nata a [...] il [...] (C.F.: CodiceFiscale_5 Parte_2 [...]
) e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._6 Parte_3 C.F._7
), tutti rappresentati e difesi, per procura in calce, dall'Avv. (con pec
[...] Controparte_2 indicata) presso il cui studio in Messina, via dei Mille n. 181, sono elettivamente domiciliati, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1873/2023 emessa, in data 19 ottobre 2023, dal Tribunale di Messina. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 11 aprile 2022, , , Controparte_1 CP_2 Parte_2
e convenivano in giudizio esponendo: di essere comproprietari Pt_3 CP_2 Parte_1 di un immobile sito in Messina, Villaggio Pistunina, Via Consolare Valeria n. 9, composto da due unità, una destinata ad abitazione ed una destinata a garage-deposito, catastalmente identificate, rispettivamente, al foglio 153, part. 8, sub. 1 e 2, acquistato per successione;
che i propri danti causa, e , avevano concesso in locazione, mediante contratto stipulato in Parte_4 Parte_5 forma orale, l'unità destinata ad abitazione a;
che, alla morte di quest'ultimo, nella Parte_6 detenzione dell'immobile era subentrato il figlio, il quale aveva rifiutato di Parte_1 stipulare un regolare contratto di locazione e pagarne i canoni;
che lo stesso negli anni si era Pt_1 anche abusivamente impossessato della parte dell'immobile destinato a garage deposito. Ciò premesso, chiedevano che fosse riconosciuto il loro diritto ad ottenere la restituzione dell'intero immobile, detenuto illegittimamente da senza alcun titolo, e la conseguente Parte_1 condanna di all'immediato rilascio dello stesso, libero e sgombro da persone e Parte_1 cose. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 447 Parte_1 bis c.p.c. e chiedendo il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 426, comma 1, c.p.c.. Nel merito contestava la fondatezza della domanda di rilascio, deducendo che, dopo essere stato immesso pacificamente nel possesso dei locali, ne aveva acquistato nel tempo la proprietà per usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., avendo abitato nell'immobile rivendicato dagli attori da oltre 20 anni, utilizzandolo come fosse proprio e apportandovi tutte le modifiche necessarie e funzionali per un migliore godimento. Chiedeva, pertanto: “1) In via preliminare, ai sensi dell'art. 426 comma 1 c.p.c., fissare l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., concedendo termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti;
2) Ritenere e dichiarare l'acquisto della proprietà per usucapione in capo al sig. stante la sussistenza dei presupposti di Parte_1 legge;
3) per l'effetto, ritenere e dichiarare infondato in fatto ed inammissibili in diritto le domande ex adverso proposte e come tali rigettate, per le causali di cui infra”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Con sentenza n. 1873/2022 emessa 19 ottobre 2023, Il Tribunale di Messina così provvedeva: “1) Accoglie la domanda proposta dagli attori , , , Controparte_1 CP_2 Parte_2 Pt_3
e e, per l'effetto, condanna il convenuto all'immediato rilascio, in favore degli attori, CP_2 dell'immobile sito in Messina, Villaggio Pistunina, Via Consolare Valeria 9, composto da due unità, una destinata ad abitazione ed una destinata a garage-deposito, catastalmente identificate al foglio 153, part. 8, sub. 1 e 2, libero e sgombro da cose o persone;
2) Dichiara inammissibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto;
3) Condanna il convenuto al pagamento, a favore degli attori, delle spese processuali liquidate in € 300,29 per spese ed € 3.000,00 per compensi ex D.M. n. 55/2014 aggiornato ex D.M. n. 147/22 (euro 600,00 fase di studio, euro 500,00 fase introduttiva, euro 900,00 fase istruttoria, euro 1000,00 fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) Condanna il convenuto ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendo: che sia dichiarata la nullità Parte_1 della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 118 disp. Att. c.p.c. e art. 111 Cost. comma 6, per violazione dell'art. 447 bis c.p.c; che sia ritenuta ammissibile l'eccezione di usucapione formulata nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, rigettata la domanda di parte attrice;
che siano ammessi i mezzi istruttori così come articolati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio. Si sono costituiti , , e , Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Controparte_2 contestando la fondatezza dei motivi di gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 1° giugno 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, ha dedotto: “violazione art. 132 comma 2 n. 4 Parte_1
c.p.c., in combinato disposto con l'art.118 disp. Att. c.p.c. e art. 111 Cost comma 6 - Motivazione contraddittoria e/o insufficiente in ordine alla eccepita violazione dell'art. 447 bis c.p.c.”. Ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, non avendo il giudice di prime cure preso alcuna posizione in relazione alla eccepita violazione dell'art. 447 bis c.p.c.. La censura è infondata. Occorre premettere, in diritto, che l'art. 447 bis c.p.c. estende alle controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani alcune norme processuali dettate in materia di controversie individuali di lavoro, compresa quella di cui all'art. 426 c.p.c.. Dispone l'art. 426 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, che “Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria”. Nel caso in esame, malgrado il convenuto avesse censurato la scelta di parte attrice di introdurre la causa con il rito ordinario, il primo giudice non ha “rilevato” che la controversia riguardasse un rapporto di locazione, bensì ha qualificato la domanda quale azione di rivendicazione della proprietà, correttamente introdotta con il rito ordinario. Peraltro, tale qualificazione - che appare condivisibile, avendo gli attori negato la sussistenza ab origine di un titolo giustificativo della detenzione del bene da parte del convenuto, limitandosi a dedurre la sussistenza di un rapporto di locazione, peraltro non valido, tra i rispettivi danti causa - non è stata contestata dal convenuto, che ha negato, a sua volta, la sussistenza di un qualunque rapporto di locazione anche tra i danti causa delle parti. Nessun vizio di carenza di motivazione è riscontrabile, dunque, nella sentenza impugnata, atteso che il primo giudice, dopo avere qualificato la domanda ai sensi dell'art. 948 c.c., conseguentemente ritenendo corretto il rito scelto dagli attori (implicito nell'omesso rilievo ufficioso di cui all'art. 426 c.p.c.), ha compiutamente definito il thema decidendum e le questioni controverse ed ha esaustivamente esposto le ragioni dell'accoglimento della domanda di rivendicazione, formulata dagli attori, e della ritenuta inammissibilità della domanda, o eccezione, di usucapione, formulata dal convenuto. D'altra parte, come pure costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “L'omesso cambiamento del rito, anche in appello, dal rito speciale del lavoro a quello ordinario o viceversa non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, che non è né inesistente né nulla, e la relativa doglianza, che può essere dedotta come motivo di impugnazione, è inammissibile per difetto di interesse qualora non indichi uno specifico pregiudizio processuale che, dalla mancata adozione del diverso rito, sia concretamente derivato, in quanto l'esattezza del rito non deve essere considerata fine a se stessa, ma può essere invocata solo per riparare una precisa ed apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, sia stata subìta sul piano pratico processuale” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 05/05/2025, n. 11809). L'omesso mutamento del rito, dunque, non determina “ipso iure” l'inesistenza o la nullità della sentenza, ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte (cfr. Cass. Civ., sez. III, 24/05/2023, n. 14374). Nel caso in esame, l'appellante ha insistito nella, erronea e generica, censura concernente la violazione dell'art. 447 bis c.p.c., senza neanche chiarire quali pregiudizi avesse subito per effetto della trattazione della causa con il rito ordinario, piuttosto che con quello previsto dall'art. 447 bis c.p.c.. 2. Con il secondo motivo d'appello, il difensore ha dedotto “motivazione contraddittoria e/o insufficiente in ordine alla ritenuta inammissibilità della eccezione di usucapione formulata in atti”. Ha lamentato che il giudice di prime cure avesse erroneamente qualificato come domanda riconvenzionale di usucapione l'eccezione di usucapione formulata dal convenuto e, per l'effetto, l'avesse ritenuta inammissibile in conseguenza della tardiva costituzione in giudizio. La censura è palesemente infondata. Il primo giudice, dopo avere accertato la tardività della costituzione in giudizio del convenuto (avvenuta oltre i termini di cui all'art. 166 c.p.c.) ha accolto l'eccezione, tempestivamente formulata dagli attori, “di inammissibilità della domanda, o eccezione riconvenzionale di usucapione”, “da ritenersi quest'ultima eccezione di merito non rilevabile d'ufficio” ed ha espressamente dichiarato
“inammissibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto”. Pur qualificando la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto in termini di eccezione riconvenzionale di usucapione, correttamente il primo giudice ha ritenuto che detta eccezione rientrasse tra quelle di merito, non rilevabili d'ufficio, da proporre, dunque, a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, come disposto dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., sez. II, 23/08/2023, n. 25107). In proposito, è stato costantemente affermato dalle più recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che “La eccezione riconvenzionale di usucapione è tardivamente proposta qualora assente nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ovvero allorché è già maturata la preclusione - in relazione al disposto dell'articolo 167 del Cpc - per la proposizione di eccezione in senso stretto. Ciò perché la formulazione della eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente la eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 02/07/2024, n. 18108). Dunque, essendosi il Merlino costituito in data 11 ottobre 2022 - vale dire successivamente alla data di celebrazione della prima udienza di comparizione (22 settembre 2022) - l'eccezione di usucapione dallo stesso formulata, in quanto tardiva, non poteva essere esaminata neanche per paralizzare la domanda attrice.
3. Dal rigetto del secondo motivo di appello consegue l'infondatezza del terzo motivo di gravame, con cui il difensore ha lamentato la mancata ammissione dei mezzi istruttori, segnatamente della prova testimoniale articolata per dimostrare la sussistenza dei presupposti dell'acquisto della proprietà degli immobili per intervenuta usucapione.
****** Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata, anche in ordine al capo concernente le spese processuali, poste a carico del convenuto in ossequio al principio della soccombenza, potendosi ritenere assorbito il quarto motivo di gravame con cui l'appellante ha chiesto una diversa regolamentazione delle spese del primo grado in conseguenza dell'accoglimento dell'appello. In ossequio alla regola della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia (calcolato in base all'art. 15 c.p.c.) ed applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle prestazioni difensive rese in questo grado - si liquidano in complessivi € 5.809,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00, per la fase introduttiva, € 1.843,00, per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1873/2023 emessa, in data 19 ottobre 2023, dal Tribunale Parte_1 di Messina, così provvede:
− Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
− Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
− Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)