TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16569 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura su separato Parte_1 C.F._1 foglio, dall'Avv. Giovanna Ciunfrini (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio della medesima, sito in Bacoli (NA) alla Via Cornelia Dei Gracchi n. 42; opponente
E
corrente in via San Prospero 4 in Milano, (C.F. e P. IVA ), e per Controparte_1 P.IVA_1 essa (giusta atto a rogito notaio di San Donato Milanese, Rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1
(C.F. ), a tanto legittimata dalla prima mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
titolare di procura (a rogito notaio , Rep. 42685/2018) rilasciata Controparte_3 Persona_2 [...]
, in persona del direttore generale dr. rappresentata e difesa, come da delega su CP_4 CP_5 separato foglio telematico alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Raffaella Greco (CF
) ed e elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in San C.F._3
Donato Milanese n. 6A/6B; opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati in data 30.06.2022, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 del 10.06.2022, con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore della (di seguito Controparte_1 solo ), della somma di euro 9.875,85 oltre interessi come maturati in decreto e le successive CP_1 occorrende, in forza del decreto ingiuntivo n. 3135/2018 emesso il 04.04.2018 dal Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, notificato l'11.05.2018 a mani del destinatario, non opposto, dichiarato esecutivo il
04.07.2018 e con formula esecutiva apposta in data 14.06.2019.
A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la legittimità del precetto in parola, eccependo l'omessa notifica del provvedimento monitorio, titolo esecutivo sulla base del quale era stato azionato.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva di parte convenuta, attesa l'omessa prova dell'effettività della cessione del credito dalla originaria creditrice all'odierna opposta. Nel merito, Parte_2 lamentava l'inesistenza del credito intimato, assumendo che dalla stipula del contratto di finanziamento, posto alla base del rapporto principale e da cui era scaturito il decreto ingiuntivo n. 3135/2018, fino alla data di notifica dello stesso fosse decorso il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Contestando, in ogni caso, la misura della somma precettata, concludeva per la declaratoria di nullità del precetto impugnato e per la condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva la , eccependo preliminarmente l'inammissibilità degli assunti attorei, in quanto CP_1 preclusi dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in parola. Invero, non avendo il debitore spiegato l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., il provvedimento monitorio era ormai passato in giudicato e gli importi precettati divenuti incontestabili. La società opposta precisava, riassuntivamente, che il credito di cui chiedeva la soddisfazione originava da un contratto di finanziamento (n. 1132805) stipulato dal Pt_1 il 16.07.2007 con la credito ceduto poi da quest'ultima alla nel contesto di Parte_2 CP_1 un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 del 05.12.2018 di cui veniva data notizia mediante pubblicazione nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 143 dell'11.12.2018 (cfr. all. nn. 4, 11, della comparsa di costituzione della ). CP_1
Pertanto, in conformità alle vicende traslative innanzi esposte, parte convenuta, dando prova sia dei poteri spesi che della titolarità del diritto, azionava l'atto di precetto, oggetto della presente opposizione, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 3135/2018, reso esecutivo con provvedimento del 04.07.2018 e con formula esecutiva apposta il 14.06.2019, per l'importo capitale di euro 8.161,75 nonché per spese della procedura pari ad euro 145,50 ed euro 450,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, notificato l'11.05.2018 a mani del destinatario e, in mancanza di opposizione, era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 04.07.2018 e munito di formula esecutiva in data 14.06.2019.
Dunque, stante la definitività del provvedimento monitorio e la legittimità della impugnata intimazione di pagamento, insisteva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
Disattesa l'istanza di sospensione con provvedimento del 10.03.2023, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 10.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, con decorrenza del primo termine dal 15.12.2024.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In apertura di motivazione, va precisato che la deduce di essere divenuta titolare pro soluto di un
CP_1 portafoglio di crediti pecuniari della nel contesto di un'operazione di Parte_3 cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, operazione in forza della quale è subentrata al predetto istituto nei rapporti di credito vantati nei confronti del debitore esecutato: circostanza provata a mezzo della documentazione dalla stessa versata in atti. (cfr. all. n. 9 della comparsa di costituzione della ). Infatti, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli
CP_1 esaminati, gli atti contenuti nel fascicolo di parte opposta fondano tanto i poteri spesi dalla ,
CP_1 quanto la titolarità del rapporto dal lato attivo. Del pari, si ritiene raggiunta la prova della notifica all'opponente della cessione in parola, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (cfr. all. n. 11 della comparsa di costituzione della ).
CP_1
Ora passando al merito della controversia, è di tutta evidenza che la decisione del presente procedimento passi attraverso l'accertamento della regolarità della notifica del titolo esecutivo, su cui si fonda il precetto de quo, ossia del decreto ingiuntivo n. 3135/2018 emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in data
04.04.2018.
Sul punto, giova fin da subito evidenziare che, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, occorre distinguere le seguenti fattispecie (cfr. Cass. n. 17308/2015, Cass. n. 9050/2020):
-il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
-se l'esecuzione è intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio;
-deve proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza: “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con
l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. sent. n. 25713/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non si configura alcuna ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, sulla base del quale è stato notificato il precetto opposto. Invero, dall'esame delle relate di notificazione, il provvedimento monitorio n. 3135/2018 risulta essere stato ritualmente notificato l'11.05.2018 a mani del al proprio indirizzo di residenza (Pozzuoli, alla Via Lucrino Intorno al Pt_1
Lago n. 8). (cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione e risposta della ). La predetta notifica è, CP_1 dunque, giuridicamente esistente, ricorrendo l'ipotesi contraria dell'inesistenza giuridica della notificazione soltanto quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione: “l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (e precisamente allorché l'attività di trasmissione venga svolta da un soggetto non qualificato, cioè non dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, oppure allorché difetti la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento e l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell'ipotesi di nullità della notifica”. (cfr. Cass. civ. Ord. 2 maggio 2022 n. 13771).
Ancora, anche qualora l'opponente avesse dedotto un vizio di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, detta doglianza non poteva essere sollevata in questa sede. Ciò in quanto, per orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile l'opposizione a precetto finalizzata a sanzionare la predetta irregolarità della notifica del titolo esecutivo (nella specie, un decreto ingiuntivo), atteso che tale vizio debba essere fatto valere unicamente con il rimedio naturaliter previsto dall'ordinamento giuridico, quale è l'opposizione a decreto ingiuntivo. (cfr. Cass., Sezione 6-III, ord., 9 novembre 2016, n. 22870). Ne consegue il rigetto del primo motivo di doglianza, in quanto costituente motivo di opposizione all'ingiunzione di cui agli artt. 645 e 650 c.p.c. ed irrilevante nella presente controversia.
Alle medesime conclusioni si perviene in ordine alle ulteriori deduzioni attoree, con cui viene contestata l'esistenza del credito intimato, derivante dal contratto di finanziamento del 2007 che ha giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo trattandosi, ad avviso dell'opponente, di somme ormai prescritte.
In ogni caso, deducendo che la somma precettata sia superiore a quanto dovuto, il contesta sia Pt_1 pure in ordine al “quantum” il diritto della creditrice ad agire in via esecutiva. Ebbene, anche in questo caso, si tratta di censure che non possono essere apprezzate in questa sede, ma che il debitore avrebbe dovuto, anche in questo caso, far valere mediante il rimedio tipico, previsto dal legislatore, quale quello dell'opposizione di cui agli artt. 645 e 650 c.p.c.
Invero, per orientamento costante della giurisprudenza, in tema di opposizione all'esecuzione, ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione conclusosi con sentenza definitiva, ma solo avanzare contestazioni inerenti all'efficacia esecutiva del titolo ovvero all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo. Non possono essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta essendo esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela (cfr. Cass. civ., n. 4617/1987; Cass. civ., n. 1935/1994; Cass. civ. n. 9061/1999; Cass. civ. n. 9205/2001; Cass. civ. n. 26089/2005; Cass. civ. n.
8928/2006). L'inammissibilità di censure di merito, deducibili nel corso del giudizio all'esito (o all'interno) del quale si è formato il titolo esecutivo giustifica la consolidata affermazione che, in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva, fatta valere dal creditore, può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (cfr. Cass. civ. n. 24752/2008; Cass. civ. n.
27159/2006; Cass. civ. n. 12664/2000; Cass. civ. n. 5231/1993).
Pertanto, alla luce dei principi testé indicati, la mancata proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo da parte del comporta quale conseguenza che il dedotto motivo di censura, relativo all'asserita Pt_1 prescrizione delle somme derivanti dal contratto di finanziamento concluso dall'opponente con l'originaria creditrice in quanto concretizza una ragione di merito incidente sulla formazione del Parte_2 titolo esecutivo, non possa essere dedotto in questa sede di opposizione preesecutiva.
Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo rende, poi, oltre modo improponibile la predetta eccezione.
Invero, volendo dare continuità al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione per il quale: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (cfr. Cass., n. 28318/17), il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.
3135/2018 ha precluso al la possibilità di far valer, con la presente opposizione ex art. 615 c.p.c., Pt_1 contestazioni sulla validità del titolo negoziale, posto a fondamento del decreto stesso, in ragione giustappunto dell'intangibilità del giudicato, che come è noto, copre sia il dedotto che il deducibile. (cfr.
Cass n. 3968/13).
In altri termini, il debitore, omettendo di opporre nel termine di rito il decreto ingiuntivo, ha fatto sì che sulla pretesa della sia calata la scure del giudicato in ordine a qualsivoglia ragione od eccezione CP_1 pregressa alla formazione del titolo esecutivo.
Ad abuntantiam, si pone in evidenza che dalla documentazione, versata in atti da parte convenuta, il contratto di finanziamento in esame prevedeva la restituzione della somma mutuata mediante sessanta rate mensili a quote variabili, la prima con scadenza il 27.08.2007 e l'ultima il 27.07.2012 (cfr. all. nn. 4 e 6 della comparsa di costituzione di ). CP_1
Di talché, il 27.07.2012 costituisce il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione.
Invero, il giudicante aderisce al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. civ. Sent. n. 4232/2023, Sent. n. 18915/2013, Sent. n.
17798/2011, Sent. n. 12707/2002, Sent. n. 1110/1994, etc.).
Pertanto, posto che il dies a quo, per il recupero del credito, ha iniziato a decorrere dal 27.07.2012 e che al
Procope è stata notificato il decreto ingiuntivo in data 11.05.2018, il credito di non può CP_1 considerarsi estinto. Trattasi, infatti, di atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto intervenuto e notificato prima del decorso del termine decennale, decorrente dalla risoluzione del contratto e, comunque, dalla scadenza dell'ultima rata.
Infine, non super il vaglio del giudicante, neppure l'ultimo motivo di censura. L'opponente nel contestare il quantum debeatur, non ha fornito alcuna prova del pagamento di talune rate mensili, successivamente, alla formazione del provvedimento giurisdizionale sulla scorta del quale è stato spiccato il precetto per cui è causa. Infatti, di tali circostanza non vi è riscontro negli atti di causa.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, allegazioni e correlativa prodotta documentazione, nonché delle difese svolte, l'opposizione così proposta deve essere rigettata con ciò confermando l'esistenza in capo alla del diritto di agire in sede esecutiva nei confronti del Procope. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione a precetto, proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
u.s.;
b) condanna l'opponente alla refusione in favore della u.s. delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge.
Napoli, 19 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16569 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, co. I, c.p.c.) e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura su separato Parte_1 C.F._1 foglio, dall'Avv. Giovanna Ciunfrini (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2 studio della medesima, sito in Bacoli (NA) alla Via Cornelia Dei Gracchi n. 42; opponente
E
corrente in via San Prospero 4 in Milano, (C.F. e P. IVA ), e per Controparte_1 P.IVA_1 essa (giusta atto a rogito notaio di San Donato Milanese, Rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1
(C.F. ), a tanto legittimata dalla prima mandataria Controparte_2 P.IVA_2 [...]
titolare di procura (a rogito notaio , Rep. 42685/2018) rilasciata Controparte_3 Persona_2 [...]
, in persona del direttore generale dr. rappresentata e difesa, come da delega su CP_4 CP_5 separato foglio telematico alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Raffaella Greco (CF
) ed e elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in San C.F._3
Donato Milanese n. 6A/6B; opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Brevemente circa i fatti di causa va rilevato che con atto di citazione e contestuale istanza di sospensione ritualmente notificati in data 30.06.2022, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 del 10.06.2022, con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore della (di seguito Controparte_1 solo ), della somma di euro 9.875,85 oltre interessi come maturati in decreto e le successive CP_1 occorrende, in forza del decreto ingiuntivo n. 3135/2018 emesso il 04.04.2018 dal Tribunale di Napoli, II
Sezione Civile, notificato l'11.05.2018 a mani del destinatario, non opposto, dichiarato esecutivo il
04.07.2018 e con formula esecutiva apposta in data 14.06.2019.
A sostegno della presente opposizione, l'istante contestava la legittimità del precetto in parola, eccependo l'omessa notifica del provvedimento monitorio, titolo esecutivo sulla base del quale era stato azionato.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva di parte convenuta, attesa l'omessa prova dell'effettività della cessione del credito dalla originaria creditrice all'odierna opposta. Nel merito, Parte_2 lamentava l'inesistenza del credito intimato, assumendo che dalla stipula del contratto di finanziamento, posto alla base del rapporto principale e da cui era scaturito il decreto ingiuntivo n. 3135/2018, fino alla data di notifica dello stesso fosse decorso il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Contestando, in ogni caso, la misura della somma precettata, concludeva per la declaratoria di nullità del precetto impugnato e per la condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
Si costituiva la , eccependo preliminarmente l'inammissibilità degli assunti attorei, in quanto CP_1 preclusi dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo in parola. Invero, non avendo il debitore spiegato l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., il provvedimento monitorio era ormai passato in giudicato e gli importi precettati divenuti incontestabili. La società opposta precisava, riassuntivamente, che il credito di cui chiedeva la soddisfazione originava da un contratto di finanziamento (n. 1132805) stipulato dal Pt_1 il 16.07.2007 con la credito ceduto poi da quest'ultima alla nel contesto di Parte_2 CP_1 un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 del 05.12.2018 di cui veniva data notizia mediante pubblicazione nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 143 dell'11.12.2018 (cfr. all. nn. 4, 11, della comparsa di costituzione della ). CP_1
Pertanto, in conformità alle vicende traslative innanzi esposte, parte convenuta, dando prova sia dei poteri spesi che della titolarità del diritto, azionava l'atto di precetto, oggetto della presente opposizione, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 3135/2018, reso esecutivo con provvedimento del 04.07.2018 e con formula esecutiva apposta il 14.06.2019, per l'importo capitale di euro 8.161,75 nonché per spese della procedura pari ad euro 145,50 ed euro 450,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, notificato l'11.05.2018 a mani del destinatario e, in mancanza di opposizione, era stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 04.07.2018 e munito di formula esecutiva in data 14.06.2019.
Dunque, stante la definitività del provvedimento monitorio e la legittimità della impugnata intimazione di pagamento, insisteva per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di giudizio.
Disattesa l'istanza di sospensione con provvedimento del 10.03.2023, concessi i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 10.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, con decorrenza del primo termine dal 15.12.2024.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In apertura di motivazione, va precisato che la deduce di essere divenuta titolare pro soluto di un
CP_1 portafoglio di crediti pecuniari della nel contesto di un'operazione di Parte_3 cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, operazione in forza della quale è subentrata al predetto istituto nei rapporti di credito vantati nei confronti del debitore esecutato: circostanza provata a mezzo della documentazione dalla stessa versata in atti. (cfr. all. n. 9 della comparsa di costituzione della ). Infatti, non emergendo alcun dato probatorio di segno contrario a quelli
CP_1 esaminati, gli atti contenuti nel fascicolo di parte opposta fondano tanto i poteri spesi dalla ,
CP_1 quanto la titolarità del rapporto dal lato attivo. Del pari, si ritiene raggiunta la prova della notifica all'opponente della cessione in parola, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (cfr. all. n. 11 della comparsa di costituzione della ).
CP_1
Ora passando al merito della controversia, è di tutta evidenza che la decisione del presente procedimento passi attraverso l'accertamento della regolarità della notifica del titolo esecutivo, su cui si fonda il precetto de quo, ossia del decreto ingiuntivo n. 3135/2018 emesso dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, in data
04.04.2018.
Sul punto, giova fin da subito evidenziare che, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, occorre distinguere le seguenti fattispecie (cfr. Cass. n. 17308/2015, Cass. n. 9050/2020):
-il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
-se l'esecuzione è intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio;
-deve proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza: “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con
l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. sent. n. 25713/2014).
Ebbene, nel caso di specie, non si configura alcuna ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, sulla base del quale è stato notificato il precetto opposto. Invero, dall'esame delle relate di notificazione, il provvedimento monitorio n. 3135/2018 risulta essere stato ritualmente notificato l'11.05.2018 a mani del al proprio indirizzo di residenza (Pozzuoli, alla Via Lucrino Intorno al Pt_1
Lago n. 8). (cfr. all. n. 2 della comparsa di costituzione e risposta della ). La predetta notifica è, CP_1 dunque, giuridicamente esistente, ricorrendo l'ipotesi contraria dell'inesistenza giuridica della notificazione soltanto quando quest'ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura. Infatti, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione: “l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (e precisamente allorché l'attività di trasmissione venga svolta da un soggetto non qualificato, cioè non dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, oppure allorché difetti la consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento e l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell'ipotesi di nullità della notifica”. (cfr. Cass. civ. Ord. 2 maggio 2022 n. 13771).
Ancora, anche qualora l'opponente avesse dedotto un vizio di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, detta doglianza non poteva essere sollevata in questa sede. Ciò in quanto, per orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile l'opposizione a precetto finalizzata a sanzionare la predetta irregolarità della notifica del titolo esecutivo (nella specie, un decreto ingiuntivo), atteso che tale vizio debba essere fatto valere unicamente con il rimedio naturaliter previsto dall'ordinamento giuridico, quale è l'opposizione a decreto ingiuntivo. (cfr. Cass., Sezione 6-III, ord., 9 novembre 2016, n. 22870). Ne consegue il rigetto del primo motivo di doglianza, in quanto costituente motivo di opposizione all'ingiunzione di cui agli artt. 645 e 650 c.p.c. ed irrilevante nella presente controversia.
Alle medesime conclusioni si perviene in ordine alle ulteriori deduzioni attoree, con cui viene contestata l'esistenza del credito intimato, derivante dal contratto di finanziamento del 2007 che ha giustificato l'emissione del decreto ingiuntivo trattandosi, ad avviso dell'opponente, di somme ormai prescritte.
In ogni caso, deducendo che la somma precettata sia superiore a quanto dovuto, il contesta sia Pt_1 pure in ordine al “quantum” il diritto della creditrice ad agire in via esecutiva. Ebbene, anche in questo caso, si tratta di censure che non possono essere apprezzate in questa sede, ma che il debitore avrebbe dovuto, anche in questo caso, far valere mediante il rimedio tipico, previsto dal legislatore, quale quello dell'opposizione di cui agli artt. 645 e 650 c.p.c.
Invero, per orientamento costante della giurisprudenza, in tema di opposizione all'esecuzione, ove il titolo sia di provenienza giudiziale, l'opponente non può sollevare le eccezioni che può o avrebbe potuto dedurre in seno al giudizio di cognizione conclusosi con sentenza definitiva, ma solo avanzare contestazioni inerenti all'efficacia esecutiva del titolo ovvero all'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo. Non possono essere oggetto di opposizione questioni inerenti ai vizi di formazione del titolo o al merito della decisione in esso contenuta essendo esperibili altri rimedi al fine di realizzare la medesima tutela (cfr. Cass. civ., n. 4617/1987; Cass. civ., n. 1935/1994; Cass. civ. n. 9061/1999; Cass. civ. n. 9205/2001; Cass. civ. n. 26089/2005; Cass. civ. n.
8928/2006). L'inammissibilità di censure di merito, deducibili nel corso del giudizio all'esito (o all'interno) del quale si è formato il titolo esecutivo giustifica la consolidata affermazione che, in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva, fatta valere dal creditore, può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (cfr. Cass. civ. n. 24752/2008; Cass. civ. n.
27159/2006; Cass. civ. n. 12664/2000; Cass. civ. n. 5231/1993).
Pertanto, alla luce dei principi testé indicati, la mancata proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo da parte del comporta quale conseguenza che il dedotto motivo di censura, relativo all'asserita Pt_1 prescrizione delle somme derivanti dal contratto di finanziamento concluso dall'opponente con l'originaria creditrice in quanto concretizza una ragione di merito incidente sulla formazione del Parte_2 titolo esecutivo, non possa essere dedotto in questa sede di opposizione preesecutiva.
Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo rende, poi, oltre modo improponibile la predetta eccezione.
Invero, volendo dare continuità al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione per il quale: “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (cfr. Cass., n. 28318/17), il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n.
3135/2018 ha precluso al la possibilità di far valer, con la presente opposizione ex art. 615 c.p.c., Pt_1 contestazioni sulla validità del titolo negoziale, posto a fondamento del decreto stesso, in ragione giustappunto dell'intangibilità del giudicato, che come è noto, copre sia il dedotto che il deducibile. (cfr.
Cass n. 3968/13).
In altri termini, il debitore, omettendo di opporre nel termine di rito il decreto ingiuntivo, ha fatto sì che sulla pretesa della sia calata la scure del giudicato in ordine a qualsivoglia ragione od eccezione CP_1 pregressa alla formazione del titolo esecutivo.
Ad abuntantiam, si pone in evidenza che dalla documentazione, versata in atti da parte convenuta, il contratto di finanziamento in esame prevedeva la restituzione della somma mutuata mediante sessanta rate mensili a quote variabili, la prima con scadenza il 27.08.2007 e l'ultima il 27.07.2012 (cfr. all. nn. 4 e 6 della comparsa di costituzione di ). CP_1
Di talché, il 27.07.2012 costituisce il dies a quo ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione.
Invero, il giudicante aderisce al costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. civ. Sent. n. 4232/2023, Sent. n. 18915/2013, Sent. n.
17798/2011, Sent. n. 12707/2002, Sent. n. 1110/1994, etc.).
Pertanto, posto che il dies a quo, per il recupero del credito, ha iniziato a decorrere dal 27.07.2012 e che al
Procope è stata notificato il decreto ingiuntivo in data 11.05.2018, il credito di non può CP_1 considerarsi estinto. Trattasi, infatti, di atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto intervenuto e notificato prima del decorso del termine decennale, decorrente dalla risoluzione del contratto e, comunque, dalla scadenza dell'ultima rata.
Infine, non super il vaglio del giudicante, neppure l'ultimo motivo di censura. L'opponente nel contestare il quantum debeatur, non ha fornito alcuna prova del pagamento di talune rate mensili, successivamente, alla formazione del provvedimento giurisdizionale sulla scorta del quale è stato spiccato il precetto per cui è causa. Infatti, di tali circostanza non vi è riscontro negli atti di causa.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, allegazioni e correlativa prodotta documentazione, nonché delle difese svolte, l'opposizione così proposta deve essere rigettata con ciò confermando l'esistenza in capo alla del diritto di agire in sede esecutiva nei confronti del Procope. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione a precetto, proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
u.s.;
b) condanna l'opponente alla refusione in favore della u.s. delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge.
Napoli, 19 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale