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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/12/2024, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
SEPAR. SENZA FIGLI/
FIGLI MAGG.AUTOM.
VG 1566/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10 giugno 2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Ivana Anomali del Foro di Como
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Luisa Brevi del Foro di Como i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Cermenate, in data 04 maggio 1991,
(anno 1991, atto n. 4, reg. degli Atti di Matrimonio del Comune di Cermenate (CO), parte II, serie A);
☒ con i seguenti FIGLI economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
- nato il [...] Per_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10 giugno 2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il SI. ichiara di aver già a suo tempo asportato dall'abitazione familiare i propri effetti Pt_2
personali e di lasciare alla moglie tutti gli arredi e altre suppellettili in essa contenute;
3) il SI. i obbliga a corrispondere a favore della SI.ra entro il giorno 15 di ogni Pt_2 Pt_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di € 300,00 per n.
12 mensilità tramite accredito in conto corrente, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat dall'anno successivo dall'udienza di separazione. Tale somma, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, verrà corrisposta a titolo di assegno divorzile e rimarrà invariata sia nel quantum che in relazione alle modalità di corresponsione;
Per_ 4) la SI.ra continuerà a vivere, momentaneamente anche con il figlio Parte_1
nella casa coniugale sita in Cermenate (CO), via Primo Maggio n. 25 di proprietà di entrambi i coniugi in pari quota;
5) il SInor , a definizione di tutti i rapporti patrimoniali con il coniuge, autorizza Parte_2 in sede divorzile il trasferimento immobiliare relativo all'immobile in comproprietà adibito ad abitazione coniugale, consentendo l'applicazione dei benefici fiscali previsti. Il SI.
[...]
ut supra generalizzato, manifesta la piena e libera volontà di cedere in sede di Pt_2
divorzio, a titolo gratuito, il proprio diritto di comproprietà pari alla quota del 50% dell'immobile sito in Cermenate (CO), via Primo Maggio n. 25, con ogni garanzia di legge, nello stato di fatto e diritto in cui si trova e con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà̀ alla SI.ra , ut supra generalizzata, la quale dichiara di accettare il Parte_1 trasferimento, divenendo in tal modo proprietaria esclusiva del suddetto immobile. Tale quota del 50% è stata commercialmente valutata in € 115.000,00.
Dettagli immobile
I ricorrenti hanno dapprima acquistato la proprietà superficiaria dell'immobile anzidetto con atto di assegnazione sottoscritto in Desio in data 19 novembre 1996, innanzi al
Notaio Dott. atto registrato in Desio (MI) il 06 dicembre 1996 al n. 1839 Persona_3
Serie 1° e trascritto a Como il 6 dicembre 1996 al n 21.790 Registro Generale e al n. 15.201
Registro Particolare costituita da fabbricato per abitazioni e autorimesse private sito in
Cermenate (CO), Via I Maggio n. 25 e precisamente:
-appartamento al piano terreno (primo fuori terra), con ingresso a destra per chi sale le scale e costituito da cucina, soggiorno, disimpegno, tre (3) camere, due (2) bagni, e servizi, con annessi due (2) balconi.
Risulta censita all'Ufficio del Territorio di Como, Catasto dei Fabbricati, Comune Censuario di Cermenate, Foglio 7 particella 5.581 subalterno 7 ubicazione Via I Maggio s.n.c. piano T categoria A/2 classe 3 consistenza vani 6,5 rendita Euro 654, 61.
Confina, in contorno, con prospetto su area condominiale di cui alla particella 5.581 subalterno 1, vano scale e pianerottolo di cui alla particella 5.581 subalterno 3 e ancora prospetto su area condominiale di cui alla particella 5.581 subalterno 1, salvo altri.
-autorimessa privata al piano interrato (primo sottostrada) costituita da un vano con annesso ripostiglio.
Risulta censita all'Ufficio del Territorio di Como, Catasto dei Fabbricati, Comune Censuario di Cermenate, Foglio 7 particella 5.581 subalterno 24 ubicazione Via I Maggio s.n.c. piano
S1 categoria C/6 classe 2 consistenza mq 21 rendita Euro 86, 76.
Confina, in contorno, con vano scale e corridoio di cui alla particella 5.581 subalterno 3, terrapieno sottostante area condominiale di cui alla particella 5.581 subalterno 23 e corsello d'accesso, salvo altri.
Successivamente, in data 19 giugno 2003, in Cermenate innanzi al Notaio Dott. Per_4
i coniugi provvedevano a sottoscrivere apposita convenzione per la cessione del diritto
[...]
di proprietà di area già concessa in diritto di superficie, registrato a Cantù il 07 luglio 2003 n.
1671 Serie 1V.
I coniugi dichiarano che l'immobile non è gravato da ipoteca né da altro peso.
Dichiarano, altresì, di aver allegato al presente atto le dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative alla c.d. conformità urbanistica e c.d. conformità catastale oggettiva e soggettiva nonché la dichiarazione relativa al rendimento energetico, così come richieste dal protocollo del Tribunale di Como e il cui contenuto si intende richiamato integralmente come parte integrante dell'atto medesimo;
6) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa autorizzazione del deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto de lla volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione indicate nel presente ricorso.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Si dichiara che, ai sensi dell'art. 13, lett. b DPR 115/2002 per la presente controversia è dovuto il contributo unificato nella misura fissa di € 98,00.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 04 maggio 1991, in Cermenate (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cermenate
(anno 1991, atto n. 4, reg. degli Atti di Matrimonio del Comune di Cermenate, parte II, Serie
A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cermenate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di divorzio.
Così deciso in COMO, il 22.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao
FIGLI MAGG.AUTOM.
VG 1566/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 10 giugno 2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Ivana Anomali del Foro di Como
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Luisa Brevi del Foro di Como i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Cermenate, in data 04 maggio 1991,
(anno 1991, atto n. 4, reg. degli Atti di Matrimonio del Comune di Cermenate (CO), parte II, serie A);
☒ con i seguenti FIGLI economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
- nato il [...] Per_1
- nata il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10 giugno 2024, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il SI. ichiara di aver già a suo tempo asportato dall'abitazione familiare i propri effetti Pt_2
personali e di lasciare alla moglie tutti gli arredi e altre suppellettili in essa contenute;
3) il SI. i obbliga a corrispondere a favore della SI.ra entro il giorno 15 di ogni Pt_2 Pt_1
mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di € 300,00 per n.
12 mensilità tramite accredito in conto corrente, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat dall'anno successivo dall'udienza di separazione. Tale somma, in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, verrà corrisposta a titolo di assegno divorzile e rimarrà invariata sia nel quantum che in relazione alle modalità di corresponsione;
Per_ 4) la SI.ra continuerà a vivere, momentaneamente anche con il figlio Parte_1
nella casa coniugale sita in Cermenate (CO), via Primo Maggio n. 25 di proprietà di entrambi i coniugi in pari quota;
5) il SInor , a definizione di tutti i rapporti patrimoniali con il coniuge, autorizza Parte_2 in sede divorzile il trasferimento immobiliare relativo all'immobile in comproprietà adibito ad abitazione coniugale, consentendo l'applicazione dei benefici fiscali previsti. Il SI.
[...]
ut supra generalizzato, manifesta la piena e libera volontà di cedere in sede di Pt_2
divorzio, a titolo gratuito, il proprio diritto di comproprietà pari alla quota del 50% dell'immobile sito in Cermenate (CO), via Primo Maggio n. 25, con ogni garanzia di legge, nello stato di fatto e diritto in cui si trova e con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà̀ alla SI.ra , ut supra generalizzata, la quale dichiara di accettare il Parte_1 trasferimento, divenendo in tal modo proprietaria esclusiva del suddetto immobile. Tale quota del 50% è stata commercialmente valutata in € 115.000,00.
Dettagli immobile
I ricorrenti hanno dapprima acquistato la proprietà superficiaria dell'immobile anzidetto con atto di assegnazione sottoscritto in Desio in data 19 novembre 1996, innanzi al
Notaio Dott. atto registrato in Desio (MI) il 06 dicembre 1996 al n. 1839 Persona_3
Serie 1° e trascritto a Como il 6 dicembre 1996 al n 21.790 Registro Generale e al n. 15.201
Registro Particolare costituita da fabbricato per abitazioni e autorimesse private sito in
Cermenate (CO), Via I Maggio n. 25 e precisamente:
-appartamento al piano terreno (primo fuori terra), con ingresso a destra per chi sale le scale e costituito da cucina, soggiorno, disimpegno, tre (3) camere, due (2) bagni, e servizi, con annessi due (2) balconi.
Risulta censita all'Ufficio del Territorio di Como, Catasto dei Fabbricati, Comune Censuario di Cermenate, Foglio 7 particella 5.581 subalterno 7 ubicazione Via I Maggio s.n.c. piano T categoria A/2 classe 3 consistenza vani 6,5 rendita Euro 654, 61.
Confina, in contorno, con prospetto su area condominiale di cui alla particella 5.581 subalterno 1, vano scale e pianerottolo di cui alla particella 5.581 subalterno 3 e ancora prospetto su area condominiale di cui alla particella 5.581 subalterno 1, salvo altri.
-autorimessa privata al piano interrato (primo sottostrada) costituita da un vano con annesso ripostiglio.
Risulta censita all'Ufficio del Territorio di Como, Catasto dei Fabbricati, Comune Censuario di Cermenate, Foglio 7 particella 5.581 subalterno 24 ubicazione Via I Maggio s.n.c. piano
S1 categoria C/6 classe 2 consistenza mq 21 rendita Euro 86, 76.
Confina, in contorno, con vano scale e corridoio di cui alla particella 5.581 subalterno 3, terrapieno sottostante area condominiale di cui alla particella 5.581 subalterno 23 e corsello d'accesso, salvo altri.
Successivamente, in data 19 giugno 2003, in Cermenate innanzi al Notaio Dott. Per_4
i coniugi provvedevano a sottoscrivere apposita convenzione per la cessione del diritto
[...]
di proprietà di area già concessa in diritto di superficie, registrato a Cantù il 07 luglio 2003 n.
1671 Serie 1V.
I coniugi dichiarano che l'immobile non è gravato da ipoteca né da altro peso.
Dichiarano, altresì, di aver allegato al presente atto le dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative alla c.d. conformità urbanistica e c.d. conformità catastale oggettiva e soggettiva nonché la dichiarazione relativa al rendimento energetico, così come richieste dal protocollo del Tribunale di Como e il cui contenuto si intende richiamato integralmente come parte integrante dell'atto medesimo;
6) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al
Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e previa autorizzazione del deposito di note di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto de lla volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di separazione indicate nel presente ricorso.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Si dichiara che, ai sensi dell'art. 13, lett. b DPR 115/2002 per la presente controversia è dovuto il contributo unificato nella misura fissa di € 98,00.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 04 maggio 1991, in Cermenate (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cermenate
(anno 1991, atto n. 4, reg. degli Atti di Matrimonio del Comune di Cermenate, parte II, Serie
A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cermenate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di divorzio.
Così deciso in COMO, il 22.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao