Sentenza breve 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 23/12/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02460/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2103 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Barbariol, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno-Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
previa concessione di idonee misure cautelari
del silenzio - inadempimento dell’Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS- sull’istanza presentata dal ricorrente per l’erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AN ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, con atto introduttivo notificato e depositato in data 7 novembre 2025, ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza dallo stesso presentata in data 25 agosto 2025 al fine di ottenere l’accesso al sistema di accoglienza previsto dal decreto legislativo n. 142/2015.
Nella circostanza, ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione, con conseguente ordine di disporre l’immediato ingresso del ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al predetto d.lgs. 142/2015.
2. In data 3 dicembre 2025, successivamente al deposito del ricorso, la Prefettura di -OMISSIS-ha trasmesso al difensore del ricorrente, a mezzo PEC, il provvedimento con cui è stato decretato l’accesso alle misure di accoglienza, come richiesto nell’istanza del 25 agosto 2025.
Il difensore del ricorrente, con memoria depositata in data 5 dicembre 2025, ha riferito di tale adempimento, ha domandato che il ricorso venga definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali per l’attività svolta nel presente giudizio a seguito dell’ammissione del suo assistito al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente Commissione con il decreto n. -OMISSIS- dell’11 novembre 2025.
Nello stesso senso si è poi espressa l’amministrazione resistente, seppure con richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. Tenuto conto di quanto precede, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
4. L’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente Commissione con decreto n. -OMISSIS- dell’11 novembre 2025, comporta che l’amministrazione resistente - cui andrebbe addossato l’onere della rifusione delle spese di lite in applicazione della regola della soccombenza virtuale - dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. 115/2002, secondo cui “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”. Tuttavia, occorre avere riguardo all’orientamento giurisprudenziale che esclude tale ipotesi nel caso in cui il soccombente sia un’amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno (Cass., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162.)
5. Si deve, quindi, procedere soltanto alla liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore del ricorrente, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione, secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, cod. proc. amm. nonché dell’art. 168 del d.P.R. 115/2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del D.P.R. 115/2002 (Cons. Stato, Ad. Pl., 6 maggio 2024, n. 10).
Al riguardo, il Collegio
- visto l’art. 82 d.P.R. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”;
- visto l’art. 130 d.P.R. 115/2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuto che la liquidazione possa essere operata al valore minimo, per le voci « studio della controversia », « fase introduttiva del giudizio » e « fase cautelare »;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia e all’attività processuale svolta, la somma – a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio – pari a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL LI, Presidente
AN De Col, Primo Referendario
AN ND, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ND | RL LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.