Sentenza 8 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/11/2002, n. 15733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15733 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN1 5733/02 OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto cumulo di SEZIONE LAVORO M benefici previdenziali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 22808/00 BATTIMIELLO Consigliere Cron.36919 Dott. Bruno Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 27/06/02 ConsigliereDott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AV IE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato 2002 VINCENZO RINALDI, che la rappresenta e difende, giusta 3082 delega in calce alla copia notificata del ricorso;
-1- - resistente con mandato avverso la sentenza n. 22/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 30/08/00 - R.G.N. 47/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con ricorso al Tribunale di Piacenza, PI VE, dopo aver premesso che il coniuge, titolare di una rendita Inail per malattia professionale nonché di una pensione di vecchiaia ordinaria erogata dall'INPS, era deceduto, affermava di non aver ricevuto la pensione di riversibilità di quest'ultimo Istituto, il quale sosteneva essere stato causato il decesso del coniuge dalla malattia professionale e non poter essere cumulati i due benefici, della rendita Inail ai superstiti e della pensione di riversibilità, dell'art. 1, comma 43, 1. 8 stante il divieto agosto 1995 n. 335; Che ad avviso della ricorrente il divieto non operava, onde ella chiedeva la condanna dell'INPS a corrispondere il beneficio già negato;
doverche il convenuto, costituitosi, sosteneva valere il divieto quando la rendita Inail e la pensione di riversibilità avessero avuto origine, nella specie, dallo stesso evento dannoso,come vale а dire dall'infortunio malattia professionale seguita da morte;
che il Tribunale accoglieva la domanda con del 30 agosto decisione confermata con sentenza 3 2000 dalla Corte d'appello di Bologna, la quale negava che la pensione di riversibilità trovasse la propria causa nell'evento dannoso ed osservava come essa spettasse grazie ai contributi versati a suo tempo dal defunto, già titolare di una pensione di vecchiaia;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INPS, mentre la VE si è costituita con la sola procura al difensore;
Considerato che
con l'unico motivo di ricorso l'Istituto lamenta la violazione dell'art. 1, comma 43, 1. n. 335 del 1995, sostenendo dover valere il divieto di cumulo ivi previsto poiché le due prestazioni, rendita Inail ai superstiti e trovavano origine nel pensione di riversibilità, medesimo fatto materiale, ossia nella malattia professionale che causò il decesso del coniuge dell'attuale ricorrente;
che il motivo non è fondato;
che l'art. 1, comma 43 cit. dispone per quanto qui interessa: о"le pensioni di inabilità, di riversibilità l'assegno ordinario di invalidità а carico dell'assicurazione generale obbligatoria per 1'invalidità, la Vecchiaia ed i superstiti, 4 liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento norma del testo unico delleinvalidante, а disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino а concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti"%;B applicazione Che il divieto di cumulo trova quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nel decesso della persona a causa di infortunio o malattia professionale;
che perciò esso non riguarda i trattamenti di riversibilità della pensione di vecchiaia, originata dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, con la conseguenza che, quand' anche la malattia indennizzata con rendita provochi la morte dell'assicurato, i superstiti possono cumulare il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia con la rendita Inail, 5 allo stesso modo che il pensionato diretto può cumulare i due trattamenti;
che 1' "obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Istituto ricorrente, non può realizzarsi discriminando i superstiti dell'infortunato sul lavoro, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129); che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dell'art. 1, comma 2, d.
1.24 novembre 2000 n. 346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33, 1. 23 dicembre 2000 n. 388) e dagli art. 78, comma 20, e 73 comma 1 della stessa legge n. 388/2000 abolitive di ogni divieto di cumulo per i superstiti X;
che, rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere, poiché l'intimata non ha compiuto atti difensivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma il 27 giugno 2002. Il Presidenty ego H Coungliere est.: TE OS Ettore Mr.Me ears ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Presidente ✓ Come Astensore IL CANCELLIERE Depositate Cancelleria Oggi, -8 NOV 2002 CANCELLIERE ----