Ordinanza collegiale 9 giugno 2025
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2023, proposto da
IA AV, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Giorgio e Rocco Antonio Pignataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
FA RT, SA LO, AR SS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determina regionale n. 73 del 27 gennaio 2023 di approvazione dei verbali e delle graduatorie della Commissione esaminatrice e di nomina dei vincitori come risultanti dal verbale n. 14 della seduta del 17 gennaio 2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, pubblicata sul BURP del 2 febbraio 2023;
- per quanto di ragione, dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31 gennaio 2023, laddove si rende nota l’approvazione delle suddette graduatorie;
- di tutti gli atti e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non conosciuti negli estremi e nel contenuto, laddove viene assegnato un punteggio ulteriore di 1,5 punti solo ai candidati in possesso di “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso”;
- nonché del verbale n. 2 del 13 maggio 2022 contenente la specificazione della Commissione, statuente che: “saranno invece valutate le lauree specialistica o magistrale correlate alla propedeutica laurea triennale utilizzata per l’ammissione al concorso”; e nella misura in cui non viene attribuito il punteggio di 1 punto ulteriore ex art. 7, co. 4, lett. b) nella fattispecie in cui pur essendo previsto l’esame di abilitazione, questo non è stato sostenuto in virtù di una causa di esenzione normativamente prevista;
- ove occorrente, dell’art. 7, comma 4, lett. a), del bando di concorso pubblico approvato con determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata (e sostituita) con determina n. 1371 del 15 dicembre 2021, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 25 area professionale “Economico Finanziaria” - profilo professionale “Specialista Risorse Economico Finanziaria” ambito di ruolo “Economico-Finanziario”, n. 18 posti;
- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere l’interesse della ricorrente, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione della sede, e ove occorra, la determina n. 187 del 24 febbraio 2023 di autorizzazione all’assunzione dei vincitori e la successiva 5 determina n. 307 del 20 marzo 2023 di assunzione vincitori su posti non coperti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa NA IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente, con nota del 4 settembre 2025, è stata convocata per la sottoscrizione del contratto di lavoro in data 18 settembre 2025 e che, dopo aver ottenuto dopo due proroghe, è stata dichiarata decaduta dall’assunzione per non essersi presentata, senza giustificazione, all’ultima convocazione per il 26 settembre 2025;
Conseguentemente ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto la decisione della controversia non può arrecare più alcuna utilità alla ricorrente, come da omogenea dichiarazione resa in udienza dai suoi procuratori;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia e della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON GN, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
NA IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IN | ON GN |
IL SEGRETARIO