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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Aosta
All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c. il Giudice Dott.
Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21/204 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. corrente in Parte_1 P.IVA_1 località Gremmony 21 - 11029 VE (AO) rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Zardi
(C.F. iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano, elettivamente C.F._1 domiciliata presso il di lei studio in UC (AO) – Rue Des Guides, 14 giusta procura in calce al presente atto. Il suddetto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica Email_1
RICORRENTE contro
(P. Iva ), ora Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona (VR) Controparte_2
Via Lungadige Cangrande n. 16
RESISTENTE
(contumace)
In punto: risarcimento danni patrimoniali derivati da incendio
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente (precisate come da foglio di precisazione depositato in data 19.11.2024)
Nulla nell'interesse di parte resistente rimasta contumace
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 08.01.2024, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza a mezzo PEC, l' Parte_1 conveniva in giudizio la dinanzi all'intestato tribunale Controparte_1 affinchè venisse accertata e dichiarata l'operatività della garanzia prestata con la polizza n. 0000035.12.300354 datata 14.12.2012 ed accertati i danni subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi in data 28.09.2021 in danno all'immobile sito in Grammony, Comune di VE
(AO) condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante al pagamento in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante della somma di € 167.000,00 di cui € 137.000,00
[...] per costi di ripristino come quantificati nella perizia allegata, € 30.000,00 per spese tecniche e di progettazione oltre ad € 6.000,00 per la perdita del foraggio, ovvero, quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
1 La domanda di parte ricorrente va accolta.
Ai fini della qualificazione giuridica della domanda e della delimitazione del thema decidendum, osserva il Tribunale che il ricorrente ha svolto in causa contro la resistente una domanda di risarcimento del danno patrimoniale in tesi patito quale conseguenza dell'incendio che ha colpito l'immobile di proprietà del ricorrente ed oggetto di copertura della polizza assicurativa sopra indicata.
In data 28.09.21 verso le ore 20.30 un importante incendio interessava il fabbricato di proprietà della sito in località Grammony, Comune di VE (AO). Parte_1
Sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco del Corpo che avviavano le operazioni Parte_2 di spegnimento. Le fiamme si propagavano nel fienile posto immediatamente sotto al tetto coinvolgendo il tetto stesso. L'impianto elettrico veniva rilevato a norma e a regola d'arte, tuttavia, visto l'elevato grado di distruzione, come indicato anche nei Rapporti di Intervento dei Vigili del Fuoco (cfr. all. 1 fascicolo ricorrente), la causa dell'incendio non poteva essere individuata. Le fiamme e il fumo distruggevano il fienile ed il tetto, rimanendo in piedi i pilastri di ferro di sostegno e le mura perimetrali.
Tali fatti sono pacifici ed incontestati stante anche la mancata costituzione in giudizio.
Il presente giudizio si basava sun un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 78/2023
Tribunale di Aosta Giudice dott. Maurizio D'Abrusco introdotto dall'odierno ricorrente nei confronti dell'odierna resistente, che ebbe a costituirsi nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, e terminato con il deposito dell'elaborato peritale in data 24.11.2023 nell'ambito del quale il CTU nominato rassegnava le seguenti conclusioni: “Al fine di rispondere correttamente e in maniera chiara ed esaustiva al quesito del Giudice è stata fatta un'indagine catastale durante la quale sono state acquisite le planimetrie catastali dei beni interessati che risultano censiti ai subb. 2 e 3 della particella 1835 del foglio 8 del comune di
Verrès. Da una analisi degli ambiti inedificabili effettuata tramite la consultazione del navigatore cartografico SCT della Regione Autonoma Valle d'Aosta l'immobile interessato risulta inserito in zona FC “area di inondazione per piena catastrofica”, nessun altro tipo di vincolo risulta presente. Il vincolo esistente non interferisce in modo alcuno alla costruzione di un fabbricato con destinazione agricola.
Il mappale ove insiste il fabbricato è inserito in zona agricola Eg8 (denominata Piana Arnad) del P.R.G.C. del comune di Verrès. Per ricavare le superfici commerciali sono state utilizzate le planimetrie catastali, parametrizzate con le misure prese in loco, e confrontate con una tavola progettuale informatizzata redatta e messa a disposizione dello scrivente dal geom.
In ordine all'indicazione del valore del bene assicurato al momento del sinistro sono CP_3 stati utilizzati e messi a confronto dati prelevati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al 2° semestre 2021, e i dati che gli uffici preposti della
Regione Valle d'Aosta mettono a disposizione con tabelle indicative dei valori da attribuire alle aziende agricole di nuova costruzione (vedi allegato 03 – valori di riferimento). I beni da valutare risultano accatastati al sub. 2 e al sub. 3 della particella 1835 del foglio 8 del comune di Verrés (vedi allegato 04 – Planimetrie catastali).Il sub. 2 è composto da una stalla
e da un box vitelli aventi entrambi altezza interna pari a 2,80 m e superficie lorda pari a
299,20 m2.
Il subalterno 3 è composto da un ampio fienile avente altezza media pari a 5,70 m e superficie lorda pari a 268,90 m2. La banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
2 fornisce un valore che varia da un minimo di € 490,00 €/m2 ad un massimo di 710,00 €/m2, a seconda dello stato in cui si trova l'immobile periziando al momento della stima, indicato per capannoni tipici aventi destinazione produttiva. Dal sito della Regione Valle d'Aosta viene prelevata la documentazione relativa al programma di sviluppo rurale (di cui si allega un estratto della pagina 59) al cui interno è presente una tabella indicativa dei valori da attribuire alle aziende agricole. Dalla stessa si evince che il fabbricato per ricovero del bestiame ha un valore pari a 900,00 €/m2 e il fabbricato fuori terra ad uso fienile ha un valore pari a 600,00 €/m2. Analizzando i parametri rilevati dall'OMI e dalla R.A.V.A., considerando altresì la vetustà dell'immobile in oggetto, si può determinare un probabile valore di mercato che si attesta sugli 800,00 €/m2 per quanto riguarda i locali adibiti al ricovero del bestiame e sui 500,00 €/m2 per quanto riguarda il fienile.
Se ne deduce quindi che:
e Box Vitelli pari a 299,20 m2 x 800,00 €/m2 = 239.360,00 € Pt_3
Fienile pari a 268,90 m2 x 500,00 €/m2 = 134.450,00 € Che sommati danno un importo totale pari a 373.810,00 € Si può quindi affermare, arrotondando l'importo, che l'immobile alla data del sinistro avesse un valore pari a 375.000,00 € (diconsi euro trecentosettantacinquemila/00).
Per rispondere correttamente alla seconda parte del quesito, in merito alla quantificazione delle opere necessarie al ripristino del bene assicurato, si è proceduto a redigere un computo metrico estimativo che tenesse conto di tutte le richieste effettuate dall'Ill.mo Giudice. Il
Computo Metrico Estimativo (CME) è stato redatto utilizzando il corrente elenco prezzi redatto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta così come approvato con la Delibera di
Giunta Regionale n. 200 in data 8 marzo 2023. Per le sole voci riguardanti il trasporto a discarica e relativi oneri è stato utilizzato il prezziario DEI del 2° semestre 2022 in quanto voci non presenti in quello regionale. Il CME prevede le lavorazioni per il ripristino del fienile danneggiato considerando la struttura sottostante in buono stato di conservazione, anche e soprattutto per quanto attiene l'aspetto strutturale. Nei fatti la stalla, così come espresso nella perizia statica redatta dall'ing. allegata al progetto di messa in Persona_1 sicurezza dell'immobile, non necessita di alcun tipo di intervento. Gli interventi da sostenere riguardano la cantierizzazione dell'opera e la demolizione, con smaltimento delle macerie, dell'attuale pilastratura e della relativa muratura perimetrale visibilmente indebolite e danneggiate dall'incendio verificatosi. La fase successiva, tenendo conto degli accorgimenti necessari in merito al mantenimento dei ferri di ripresa, vedrà la costruzione dei nuovi pilastri, della nuova tamponatura perimetrale laddove prevista e della nuova copertura idonea al soddisfacimento delle esigenze in materia di fabbricati agricoli. In ultimo sarà da prevedere la pulizia dell'area. Come da Computo Metrico Estimativo (vedi allegato 05 – CME) l'importo complessivo delle opere di ripristino comprensivo dei costi di demolizione e smaltimento, degli oneri della sicurezza e delle spese tecniche ammonta ad € 136.954,72 oltre
IVA ed oneri di legge.
Si può quindi affermare, arrotondando il dato, che per riportare l'immobile allo stato precedente l'incendio del 28 settembre 2021 sia necessario un importo pari ad € 137.000,00
(diconsi euro centotrentasettemila/00) oltre IVA ed oneri di legge.
3 Il consulente tecnico d'ufficio, con la presente relazione che si compone di n. 6 pagine più n.
38 pagine relative agli allegati, ritiene di aver operato ad evasione dell'incarico ricevuto e rimane a disposizione dell'ill.mo Giudice per qualsiasi chiarimento”
Nel merito: in punto an debeatur
L in persona della legale rappresentante signora al Parte_1 Parte_1 momento del fatto era assicurata con polizza n. Controparte_1
00003512300354 denominata contro il rischio incendio sui fabbricati Controparte_4 identificati con il n. 1 (ad uso abitazione, anche con rimessa per autoveicoli, uffici, cantine – per attività vinicola, silo per stoccaggio foraggi del tipo orizzontali o trincea, vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio di liquami e/o letami) per una somma assicurata pari ad € 270.000,00 e con il n. 3 (adibito a fienili, ovili, molini, frantoi, pile da riso, essiccatoi fissi (esclusi essiccatoi tabacco), cabine elettriche, come pure destinati agli altri usi di cui a fabbricati di tipo 1 e 2 formanti corpo con gli stessi e da ess non separati.), per una somma assicurata pari ad € 163.000,00 (cfr. all. 2 polizza, condizioni e quietanze di pagamento).
Dalla scheda tecnica n.1 allegata alla polizza (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente) risultavano altresì coperti da polizza assicurativa anche i danni agli arredamenti (inclusi fenomeni elettrici) per € 11.000,00 ed il foraggio massimo per cumulo (quintali 200) per una somma di
€ 6.000,00. Tale circostanza è risultata pacifica e non contestata dall'odierna resistente sia nell'odierno giudizio nel quale la è rimasta contumace sia nel procedimento di consulenza Controparte_1 tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc laddove la predetta società ebbe a formulare in via generica delle contestazioni riservandosi nella fase di merito ogni e più opportuna difesa in punto an e quantum ed ebbe a limitarsi nel nominare un consulente di parte ai soli fini della sola quantificazione del danno.
Il premio annuale risulta essere stato regolarmente pagato a fronte dei rinnovi automatici succedutesi nel tempo.
Pertanto, l'evento dannoso subito dal ricorrente rientra nell'ambito del rischio assicurato.
Nel merito: in punto quantum debeatur
Come accennato è stato esperito procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 78/2023 Tribunale di
Aosta al fine di accertare e quantificare i danni subiti da parte ricorrente.
Poiché la CTU resa in sede di ATP risulta congruamente motivata deve ritenersi corretto liquidare l'importo di € 137.000,00 per il ripristino del bene assicurato. Per quanto concerne le altre spese di € 30.000,00 per spese tecniche e di progettazione oltre a euro 6.000,00 per la perdita di foraggio richieste nelle conclusioni formulate dal ricorrente con foglio di p.c. del 19.11.2024 si osserva quanto segue.
Con il contratto di assicurazione una parte (l'assicurato), dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, trasferisce il rischio di un evento dannoso (assicurazione contro i danni) o di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita) su un altro soggetto
(assicuratore). L'assicurazione contro i danni è caratterizzata da una tipica funzione risarcitoria o indennitaria, con i limiti previsti dall'art. 1905 c.c.
Tenuto conto che il CTU nella propria relazione ha indicato una voce omnicomprensiva di euro 137.000,00 per il ripristino dell'immobile danneggiato dall'incendio, si ritiene di non dar seguito alla liquidazione del danno per € 30.000,00 per spese tecniche e di progettazione da
4 ricomprendersi nella somma individuata dal CTU per riportare l'immobile allo stato di fatto preesistente all'evento dannoso. A diversa conclusione deve giungersi per la somma di € 6.000,00 richiesta per perdita foraggio, in quanto sulla base della documentazione (perdita di 200 balle di fieno presenti all'interno dell'immobile al momento dell'incendio), delle stime e dei listini in atti (non contestati) e tenuto conto del massimale indicato in polizza si ritiene di dover procedere alla liquidazione della somma massima indennizzabile per € 6.000,00.
In punto spese di lite
Attesa la soccombenza di parte resistente, quest'ultima deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese liquidate in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questione giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M. 147/2022), risultando in particolare adeguata - sulla base di tali parametri - l'applicazione degli importi minimi dello scaglione riferito al valore in questione con esclusione della fase istruttoria, nonché le spese di CTU Geom. Persona_2 liquidate nel procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc r.g. 78/2023 (euro 10.156,61
[...] per onorario oltre accessori di legge, euro 43,90 per indennità chilometrica ed euro 15 per spese anticipate) e regolarmente pagate dal ricorrente (cfr. nota di deposito 19.11.2024 con contabili pagamento) e le spese di CTP del Geom. sostenute dal ricorrente, sempre nel CP_3 predetto procedimento, che si liquidano in Euro 1.060,00 (inclusivo di accessori)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione,
1) Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente, per le ragioni di cui alla parte motiva, la somma di Euro 143.000,00 di cui €
137.000,00 per il ripristino dei beni assicurati ed € 6.000,00 per la perdita del foraggio oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.217,00 per compensi, Euro
786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge;
3) Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese legali del procedimento di ATP RG 78/2023 che si liquidano in Euro
3.827,00 per compensi, Euro 379,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge;
4) Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU come liquidate nel procedimento ATP 696 bis cpc r.g. 78/2023;
5) Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di CTP del procedimento di ATP 696 bis cpc RG 78/2023 che si liquidano in Euro 1.060,00 (inclusivo degli accessori di legge).
Aosta, 27.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe de Filippo
5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Aosta
All'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c. il Giudice Dott.
Giuseppe de Filippo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21/204 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da:
(C.F. corrente in Parte_1 P.IVA_1 località Gremmony 21 - 11029 VE (AO) rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Zardi
(C.F. iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano, elettivamente C.F._1 domiciliata presso il di lei studio in UC (AO) – Rue Des Guides, 14 giusta procura in calce al presente atto. Il suddetto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica Email_1
RICORRENTE contro
(P. Iva ), ora Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona (VR) Controparte_2
Via Lungadige Cangrande n. 16
RESISTENTE
(contumace)
In punto: risarcimento danni patrimoniali derivati da incendio
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente (precisate come da foglio di precisazione depositato in data 19.11.2024)
Nulla nell'interesse di parte resistente rimasta contumace
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 08.01.2024, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza a mezzo PEC, l' Parte_1 conveniva in giudizio la dinanzi all'intestato tribunale Controparte_1 affinchè venisse accertata e dichiarata l'operatività della garanzia prestata con la polizza n. 0000035.12.300354 datata 14.12.2012 ed accertati i danni subiti in conseguenza dell'incendio verificatosi in data 28.09.2021 in danno all'immobile sito in Grammony, Comune di VE
(AO) condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante al pagamento in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante della somma di € 167.000,00 di cui € 137.000,00
[...] per costi di ripristino come quantificati nella perizia allegata, € 30.000,00 per spese tecniche e di progettazione oltre ad € 6.000,00 per la perdita del foraggio, ovvero, quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia.
1 La domanda di parte ricorrente va accolta.
Ai fini della qualificazione giuridica della domanda e della delimitazione del thema decidendum, osserva il Tribunale che il ricorrente ha svolto in causa contro la resistente una domanda di risarcimento del danno patrimoniale in tesi patito quale conseguenza dell'incendio che ha colpito l'immobile di proprietà del ricorrente ed oggetto di copertura della polizza assicurativa sopra indicata.
In data 28.09.21 verso le ore 20.30 un importante incendio interessava il fabbricato di proprietà della sito in località Grammony, Comune di VE (AO). Parte_1
Sul posto intervenivano i Vigili del Fuoco del Corpo che avviavano le operazioni Parte_2 di spegnimento. Le fiamme si propagavano nel fienile posto immediatamente sotto al tetto coinvolgendo il tetto stesso. L'impianto elettrico veniva rilevato a norma e a regola d'arte, tuttavia, visto l'elevato grado di distruzione, come indicato anche nei Rapporti di Intervento dei Vigili del Fuoco (cfr. all. 1 fascicolo ricorrente), la causa dell'incendio non poteva essere individuata. Le fiamme e il fumo distruggevano il fienile ed il tetto, rimanendo in piedi i pilastri di ferro di sostegno e le mura perimetrali.
Tali fatti sono pacifici ed incontestati stante anche la mancata costituzione in giudizio.
Il presente giudizio si basava sun un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 78/2023
Tribunale di Aosta Giudice dott. Maurizio D'Abrusco introdotto dall'odierno ricorrente nei confronti dell'odierna resistente, che ebbe a costituirsi nel procedimento di consulenza tecnica preventiva, e terminato con il deposito dell'elaborato peritale in data 24.11.2023 nell'ambito del quale il CTU nominato rassegnava le seguenti conclusioni: “Al fine di rispondere correttamente e in maniera chiara ed esaustiva al quesito del Giudice è stata fatta un'indagine catastale durante la quale sono state acquisite le planimetrie catastali dei beni interessati che risultano censiti ai subb. 2 e 3 della particella 1835 del foglio 8 del comune di
Verrès. Da una analisi degli ambiti inedificabili effettuata tramite la consultazione del navigatore cartografico SCT della Regione Autonoma Valle d'Aosta l'immobile interessato risulta inserito in zona FC “area di inondazione per piena catastrofica”, nessun altro tipo di vincolo risulta presente. Il vincolo esistente non interferisce in modo alcuno alla costruzione di un fabbricato con destinazione agricola.
Il mappale ove insiste il fabbricato è inserito in zona agricola Eg8 (denominata Piana Arnad) del P.R.G.C. del comune di Verrès. Per ricavare le superfici commerciali sono state utilizzate le planimetrie catastali, parametrizzate con le misure prese in loco, e confrontate con una tavola progettuale informatizzata redatta e messa a disposizione dello scrivente dal geom.
In ordine all'indicazione del valore del bene assicurato al momento del sinistro sono CP_3 stati utilizzati e messi a confronto dati prelevati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al 2° semestre 2021, e i dati che gli uffici preposti della
Regione Valle d'Aosta mettono a disposizione con tabelle indicative dei valori da attribuire alle aziende agricole di nuova costruzione (vedi allegato 03 – valori di riferimento). I beni da valutare risultano accatastati al sub. 2 e al sub. 3 della particella 1835 del foglio 8 del comune di Verrés (vedi allegato 04 – Planimetrie catastali).Il sub. 2 è composto da una stalla
e da un box vitelli aventi entrambi altezza interna pari a 2,80 m e superficie lorda pari a
299,20 m2.
Il subalterno 3 è composto da un ampio fienile avente altezza media pari a 5,70 m e superficie lorda pari a 268,90 m2. La banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
2 fornisce un valore che varia da un minimo di € 490,00 €/m2 ad un massimo di 710,00 €/m2, a seconda dello stato in cui si trova l'immobile periziando al momento della stima, indicato per capannoni tipici aventi destinazione produttiva. Dal sito della Regione Valle d'Aosta viene prelevata la documentazione relativa al programma di sviluppo rurale (di cui si allega un estratto della pagina 59) al cui interno è presente una tabella indicativa dei valori da attribuire alle aziende agricole. Dalla stessa si evince che il fabbricato per ricovero del bestiame ha un valore pari a 900,00 €/m2 e il fabbricato fuori terra ad uso fienile ha un valore pari a 600,00 €/m2. Analizzando i parametri rilevati dall'OMI e dalla R.A.V.A., considerando altresì la vetustà dell'immobile in oggetto, si può determinare un probabile valore di mercato che si attesta sugli 800,00 €/m2 per quanto riguarda i locali adibiti al ricovero del bestiame e sui 500,00 €/m2 per quanto riguarda il fienile.
Se ne deduce quindi che:
e Box Vitelli pari a 299,20 m2 x 800,00 €/m2 = 239.360,00 € Pt_3
Fienile pari a 268,90 m2 x 500,00 €/m2 = 134.450,00 € Che sommati danno un importo totale pari a 373.810,00 € Si può quindi affermare, arrotondando l'importo, che l'immobile alla data del sinistro avesse un valore pari a 375.000,00 € (diconsi euro trecentosettantacinquemila/00).
Per rispondere correttamente alla seconda parte del quesito, in merito alla quantificazione delle opere necessarie al ripristino del bene assicurato, si è proceduto a redigere un computo metrico estimativo che tenesse conto di tutte le richieste effettuate dall'Ill.mo Giudice. Il
Computo Metrico Estimativo (CME) è stato redatto utilizzando il corrente elenco prezzi redatto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta così come approvato con la Delibera di
Giunta Regionale n. 200 in data 8 marzo 2023. Per le sole voci riguardanti il trasporto a discarica e relativi oneri è stato utilizzato il prezziario DEI del 2° semestre 2022 in quanto voci non presenti in quello regionale. Il CME prevede le lavorazioni per il ripristino del fienile danneggiato considerando la struttura sottostante in buono stato di conservazione, anche e soprattutto per quanto attiene l'aspetto strutturale. Nei fatti la stalla, così come espresso nella perizia statica redatta dall'ing. allegata al progetto di messa in Persona_1 sicurezza dell'immobile, non necessita di alcun tipo di intervento. Gli interventi da sostenere riguardano la cantierizzazione dell'opera e la demolizione, con smaltimento delle macerie, dell'attuale pilastratura e della relativa muratura perimetrale visibilmente indebolite e danneggiate dall'incendio verificatosi. La fase successiva, tenendo conto degli accorgimenti necessari in merito al mantenimento dei ferri di ripresa, vedrà la costruzione dei nuovi pilastri, della nuova tamponatura perimetrale laddove prevista e della nuova copertura idonea al soddisfacimento delle esigenze in materia di fabbricati agricoli. In ultimo sarà da prevedere la pulizia dell'area. Come da Computo Metrico Estimativo (vedi allegato 05 – CME) l'importo complessivo delle opere di ripristino comprensivo dei costi di demolizione e smaltimento, degli oneri della sicurezza e delle spese tecniche ammonta ad € 136.954,72 oltre
IVA ed oneri di legge.
Si può quindi affermare, arrotondando il dato, che per riportare l'immobile allo stato precedente l'incendio del 28 settembre 2021 sia necessario un importo pari ad € 137.000,00
(diconsi euro centotrentasettemila/00) oltre IVA ed oneri di legge.
3 Il consulente tecnico d'ufficio, con la presente relazione che si compone di n. 6 pagine più n.
38 pagine relative agli allegati, ritiene di aver operato ad evasione dell'incarico ricevuto e rimane a disposizione dell'ill.mo Giudice per qualsiasi chiarimento”
Nel merito: in punto an debeatur
L in persona della legale rappresentante signora al Parte_1 Parte_1 momento del fatto era assicurata con polizza n. Controparte_1
00003512300354 denominata contro il rischio incendio sui fabbricati Controparte_4 identificati con il n. 1 (ad uso abitazione, anche con rimessa per autoveicoli, uffici, cantine – per attività vinicola, silo per stoccaggio foraggi del tipo orizzontali o trincea, vasche di convoglio, prima raccolta e stoccaggio di liquami e/o letami) per una somma assicurata pari ad € 270.000,00 e con il n. 3 (adibito a fienili, ovili, molini, frantoi, pile da riso, essiccatoi fissi (esclusi essiccatoi tabacco), cabine elettriche, come pure destinati agli altri usi di cui a fabbricati di tipo 1 e 2 formanti corpo con gli stessi e da ess non separati.), per una somma assicurata pari ad € 163.000,00 (cfr. all. 2 polizza, condizioni e quietanze di pagamento).
Dalla scheda tecnica n.1 allegata alla polizza (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente) risultavano altresì coperti da polizza assicurativa anche i danni agli arredamenti (inclusi fenomeni elettrici) per € 11.000,00 ed il foraggio massimo per cumulo (quintali 200) per una somma di
€ 6.000,00. Tale circostanza è risultata pacifica e non contestata dall'odierna resistente sia nell'odierno giudizio nel quale la è rimasta contumace sia nel procedimento di consulenza Controparte_1 tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc laddove la predetta società ebbe a formulare in via generica delle contestazioni riservandosi nella fase di merito ogni e più opportuna difesa in punto an e quantum ed ebbe a limitarsi nel nominare un consulente di parte ai soli fini della sola quantificazione del danno.
Il premio annuale risulta essere stato regolarmente pagato a fronte dei rinnovi automatici succedutesi nel tempo.
Pertanto, l'evento dannoso subito dal ricorrente rientra nell'ambito del rischio assicurato.
Nel merito: in punto quantum debeatur
Come accennato è stato esperito procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 78/2023 Tribunale di
Aosta al fine di accertare e quantificare i danni subiti da parte ricorrente.
Poiché la CTU resa in sede di ATP risulta congruamente motivata deve ritenersi corretto liquidare l'importo di € 137.000,00 per il ripristino del bene assicurato. Per quanto concerne le altre spese di € 30.000,00 per spese tecniche e di progettazione oltre a euro 6.000,00 per la perdita di foraggio richieste nelle conclusioni formulate dal ricorrente con foglio di p.c. del 19.11.2024 si osserva quanto segue.
Con il contratto di assicurazione una parte (l'assicurato), dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, trasferisce il rischio di un evento dannoso (assicurazione contro i danni) o di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita) su un altro soggetto
(assicuratore). L'assicurazione contro i danni è caratterizzata da una tipica funzione risarcitoria o indennitaria, con i limiti previsti dall'art. 1905 c.c.
Tenuto conto che il CTU nella propria relazione ha indicato una voce omnicomprensiva di euro 137.000,00 per il ripristino dell'immobile danneggiato dall'incendio, si ritiene di non dar seguito alla liquidazione del danno per € 30.000,00 per spese tecniche e di progettazione da
4 ricomprendersi nella somma individuata dal CTU per riportare l'immobile allo stato di fatto preesistente all'evento dannoso. A diversa conclusione deve giungersi per la somma di € 6.000,00 richiesta per perdita foraggio, in quanto sulla base della documentazione (perdita di 200 balle di fieno presenti all'interno dell'immobile al momento dell'incendio), delle stime e dei listini in atti (non contestati) e tenuto conto del massimale indicato in polizza si ritiene di dover procedere alla liquidazione della somma massima indennizzabile per € 6.000,00.
In punto spese di lite
Attesa la soccombenza di parte resistente, quest'ultima deve essere condannata a rifondere a parte ricorrente le spese liquidate in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questione giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M. 147/2022), risultando in particolare adeguata - sulla base di tali parametri - l'applicazione degli importi minimi dello scaglione riferito al valore in questione con esclusione della fase istruttoria, nonché le spese di CTU Geom. Persona_2 liquidate nel procedimento di ATP ex art. 696 bis cpc r.g. 78/2023 (euro 10.156,61
[...] per onorario oltre accessori di legge, euro 43,90 per indennità chilometrica ed euro 15 per spese anticipate) e regolarmente pagate dal ricorrente (cfr. nota di deposito 19.11.2024 con contabili pagamento) e le spese di CTP del Geom. sostenute dal ricorrente, sempre nel CP_3 predetto procedimento, che si liquidano in Euro 1.060,00 (inclusivo di accessori)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza o eccezione,
1) Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte resistente a pagare a parte ricorrente, per le ragioni di cui alla parte motiva, la somma di Euro 143.000,00 di cui €
137.000,00 per il ripristino dei beni assicurati ed € 6.000,00 per la perdita del foraggio oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
2) Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.217,00 per compensi, Euro
786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge;
3) Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese legali del procedimento di ATP RG 78/2023 che si liquidano in Euro
3.827,00 per compensi, Euro 379,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge;
4) Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU come liquidate nel procedimento ATP 696 bis cpc r.g. 78/2023;
5) Dichiara tenuta e conseguentemente condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di CTP del procedimento di ATP 696 bis cpc RG 78/2023 che si liquidano in Euro 1.060,00 (inclusivo degli accessori di legge).
Aosta, 27.02.2025
IL GIUDICE
Dr. Giuseppe de Filippo
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