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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa OS De Bonis, all'udienza del 07 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3699/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salvia ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, al viale G. Marconi n. 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...] del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail, in Potenza, alla
Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 18.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di dichiarare che il danno biologico residuato al ricorrente, a seguito della denunzia di malattia professionale del 09.03.2020, dell'infermità “”Ipoacusia bilaterale neurosensoriale medio/grave lavoro correlata in caduta sulle alte frequenze””, è pari al 24% e, quindi, lo stesso ha diritto alla rendita o, ove dovesse essere accertato, in corso di causa, un danno biologico permanente inferiore al 16% e superiore al 14% (riconosciuto), l'indennizzo in capitale (danno biologico); di condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento, in favore dell'istante, del beneficio con decorrenza dalla data della domanda, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 domandava di rigettare il ricorso proposto in quanto infondato;
con spese come per legge.
La causa veniva istruita mediante CTU e, in data 07 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica un danno biologico permanente in misura superiore al 14% riconosciuto in sede amministrativa.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che
2 “Per il Basile, con ipoacusia professionale riconosciuta, il calcolo del danno biologico secondo , attualmente, porterebbe al 17,5% e, quindi al Pt_2 riconoscimento del diritto alla rendita perché il danno va oltre il 16%.
Ma l'udito del è andato peggiorando negli ultimi anni, anni nei quali non Pt_1 ha lavorato più. Pertanto, vanno considerate le concause socio e presbiacusia.
Seguendo le indicazioni relative dedicate ( , e altri) si Per_2 Per_3 Per_4 dovrebbe scorporare circa il 4,5 % dal danno biologico . Persona_5
E ciò per curve audiometriche che ormai non hanno più caratteristiche cocleariformi professionali.
Pertanto, confermerei, anche oggi, il danno biologico del 14% riconosciuto il
24/9/24 dall' ”. CP_1
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte ricorrente che conduca il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il Parte_1
18.12.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di CP_1 in via definitiva.
Potenza, 07 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa OS De Bonis
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