Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8311/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/12/1994, ed ivi residente in [...]n. 93/6,
e
C.F. , nato in [...] C.F._2
Ecuador, il 11/02/1991, residente in [...], Corso Sardegna 93/6,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Martella (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 23/05/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che nulla va disposto in punto spese di lite della presente procedura stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti che si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) I figli minori saranno collocati prevalentemente presso la madre, Sig.ra in Parte_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 regime di affidamento condiviso con il padre secondo i principi della bigenitorialità;
3) La casa coniugale, in comproprietà, verrà assegnata alla Sig.ra la quale vi Parte_1
convivrà con i figli minori con ella collocati;
4) Il Sig. su accordo con la moglie, ha già lasciato la casa coniugale, con Parte_2
impegno a spostare la propria residenza;
5) I coniugi non verseranno alcun emolumento per sé stessi, di qualsivoglia natura, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
6) I coniugi continueranno a pagare le rate mensili del mutuo gravante sulla casa coniugale al 50%. Così come resteranno a carico di ambo i coniugi al 50% ciascuno le spese di straordinaria manutenzione della casa coniugale medesima, mentre resteranno integralmente a carico della Sig.ra le spese di amministrazione ordinaria, Parte_1
nonché tutte le utenze domestiche;
7) Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, verserà un Parte_2
assegno mensile di € 400,00 (quattrocento/00) in favore della moglie entro ogni 20 del mese sul suo conte corrente Bper avente IBAN: [...]; tale assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tale obbligo di versamento permarrà fino a quando i figli non avranno raggiunto la loro indipendenza economica;
8) Sempre ai fini del concorso al mantenimento dei figli minori il Sig. rinuncia Parte_2
alla sua quota di assegno unico che pertanto verrà percepito integralmente dalla Sig.ra
AP affinchè venga impiegato per tutto l'occorrente esclusivamente inerente ai figli minori;
9) Il Sig. sarà tenuto altresì a contribuire per le spese straordinarie attinenti i Parte_2
figli, di cui al Protocollo del Tribunale di Genova – Sezione Famiglia – per il 50% delle medesime;
10) Quanto al calendario della frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario, precisato che il Sig. potrà vedere e stare con i figli il più possibile Parte_2
e quindi ogniqualvolta lo desideri o lo si renda necessario, compatibilmente ai propri impegni di lavoro e agli impegni scolastici e ludici dei bambini, oltre che, salvo diverso accordo, nel rispetto degli spazi e turni previsti a favore della madre, i coniugi tendenzialmente si organizzeranno come di seguito.
Il papà starà con i bambini:
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 - almeno due pomeriggi infrasettimanali da concordare settimanalmente e fino alle ore
19,00;
- inoltre potrà stare con i bambini a week end alternati, dal sabato mattino alle ore 9,30 alla domenica sera alle ore 19,00, quando li riaccompagnerà presso la mamma;
- Durante le festività natalizie: fatta eccezione per il Natale 2024 che nell'interesse dei minori verrà trascorso insieme tra le parti e i figli, salvo diverso accordo, il giorno 24/12 i figli staranno con un genitore, mentre il 25/12 con l'altro, con il rito dell'alternanza di anno in anno;
ugualmente avverrà per il 31/12 e l'1/1; ed ugualmente avverrà ancora per i giorni di Pasqua e Pasquetta.
Il criterio dell'alternanza troverà applicazione anche in relazione alle altre festività nazionali;
- Durante le festività estive il padre potrà prendere con sé i figli per almeno due settimane anche non consecutive nelle quali potrà recarsi anche in luoghi di villeggiatura. Tale periodo verrà comunicato alla madre almeno entro il 30.6 di ogni anno;
11) I coniugi acconsentono fin d'ora al rilascio ai minori di documenti validi per l'espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2015, Numero 116, Parte I, Serie, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4