Sentenza 23 ottobre 2024
Improcedibile
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/03/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01834/2025REG.PROV.COLL.
N. 08843/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8843 del 2024, proposto da
Vetor S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Pierantozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 18330/2024, resa tra le parti, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 18330/2024 pubblicata in data 23 ottobre 2024,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti gli avvocati Enrico Pierantozzi e Fiammetta Fusco.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Vector s.r.l. ha impugnato, con ricorso notificato in data 18 marzo 2024, la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 936 del 22 dicembre 2023, pubblicata sul bollettino ufficiale regionale del 2 gennaio 2024, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra cui la delibera a contrarre del 22 dicembre 2023 e la determinazione di approvazione di indizione della relativa gara. In particolare la ricorrente ha lamentato: 1) la violazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 36 del 2023, unitamente alla irragionevolezza ed arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà ed al difetto di motivazione, della delibera n. 936 del 2023, che prevede l’affidamento in concessione di un unico servizio di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci con e tra Ponza e Ventotene, con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima per un periodo di cinque anni, riconducendo ad una unica procedura ed ad un unico contratto attività di trasporto differenti, quanto alla tipologia di imbarcazioni (navi ro-ro e navi ro-ro pax) ed alle categorie di oggetti (passeggeri, merci e veicoli), senza chiarire la connessione tra i diversi servizi, così elevando l’importo della gara ed imponendo requisiti di partecipazione particolarmente rigorosi, tali da impedire la partecipazione delle piccole e medie imprese; 2) la violazione dell’art. 19-ter del d.l. n. 135 del 2009, convertito in legge n. 166 del 2009 e dell’art. 4 del regolamento del consiglio della Comunità europea n. 3557 del 1992, unitamente all’eccesso di potere, al difetto di istruttoria ed alla contraddittorietà interna e con i precedenti provvedimenti, atteso che l’assetto del servizio pubblico è stato modificato radicalmente rispetto alle precedenti gare andate deserte, senza un’adeguata istruttoria ed includendo anche i collegamenti estivi veloci, pienamente garantiti dal mercato, la cui inclusione nel servizio pubblico creerebbe un effetto distorsivo per il mercato; 3) la violazione, sotto altri profili, dell’art. 4 del regolamento del consiglio della Comunità europea n. 3557 del 1992 e della delibera ART n. 22 del 2019, unitamente all’eccesso di potere, al difetto di istruttoria ed alla contraddittorietà con i precedenti provvedimenti, alla irragionevolezza ed illogicità, in quanto la scelta di ricondurre ad un unico operatore l’affidamento di un servizio pubblico complessivo, con l’erogazione dei relativi contributi, comprendendo anche il collegamento con unità veloci, nella stagione estiva, costituisci violazione dei principi che ispirano la normativa comunitaria in tema di liberalizzazione del cabotaggio marittimo.
2. All’esito del giudizio di primo grado il ricorso è stato dichiarato irricevibile, in quanto notificato solo in data 18 marzo 2024 e, quindi tardivamente rispetto alla pubblicazione della delibera ragionale impugnata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio, avvenuta in data 2 gennaio 2024, con conseguente carenza di interesse all’impugnazione degli atti applicativi di tale delibera (bando di gara e presupposta determina a contrarre), rispetto ai quali, peraltro, non risultano rispettati i termini dimidiati di cui all’art. 120 c.p.a.
3. Avverso tale sentenza la Vector s.r.l. ha proposto appello, notificato in data 23 novembre 2024, deducendo la violazione dell’art. 41, secondo comma, c.p.a., ai sensi del quale il termine per la proposizione dell’azione di annullamento decorre, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge (e, quindi, nel caso di specie dal 22 gennaio 2024 e non dal 2 gennaio 2024), e riproponendo conseguentemente tutti i motivi assorbiti.
4. La Regione Lazio si è costituita e, con successiva memoria del 28 gennaio 2025, ha contestato la fondatezza del ricorso, assumendo che la pubblicazione della delibera impugnata sul bollettino ufficiale regionale non è prevista dalla legge o in base alla legge, ma è stata disposta dall’Amministrazione – eccezione nuova, secondo la difesa della ricorrente, che ha anche eccepito, nella memoria del 30 gennaio 2025, la tardività, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della memoria del 28 gennaio 2025.
5. Ad ogni modo la ricorrente, con la memoria del 17 gennaio 2025, ha allegato essere stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 10 dicembre 2024 una nuova delibera della Giunta regionale n. 1036 del 2024, avente ad oggetto indirizzi esecutivi per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo con e tra Ponza e Ventotene, all’esito della sentenza del T.a.r. del Lazio n. 18803 del 2024, che ha disposto l’annullamento parziale degli atti impugnati nel presente giudizio, per cui ha insistito nelle difese formulate solo laddove il Collegio qualificasse la nuova delibera come meramente confermativa di quella impugnata.
6. All’udienza del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Le circostanze allegate dalla ricorrente sono state confermate dall’Amministrazione costituita, che ha anche richiamato la sentenza n. 18811 del 2024 del T.a.r. Lazio.
8. Alla luce di tali premesse, emerge la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti impugnati, già parzialmente annullati in altro contenzioso e sostituiti con nuovi atti non meramente confermativi dei precedenti, tenuto conto, in particolare, della revoca della precedente gara, con indizione di una nuova gara, e dell’eliminazione dell’imposizione di un obbligo di servizio pubblico in relazione al trasporto marittimo passeggeri con navi veloci tra Terracina e Ponza e viceversa per il periodo intercorrente tra il primo giugno ed il quindici settembre. Conseguentemente è sopravvenuta la carenza di interesse all’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, che ha dichiarato irricevibile il ricorso. E’, difatti, radicalmente mutata la situazione rispetto a quella esistente al momento della domanda ed è sopravvenuta una nuova disciplina del rapporto amministrativo, essendo stati parzialmente annullati gli atti impugnati in altro contenzioso e conseguentemente sostituiti con nuovi atti non meramente confermativi, sicché è venuta meno per l'appellante qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, che possa discendere da una decisione sulla domanda azionata. Ne deriva l’improcedibilità dell’appello, in quanto, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440).
9. In conclusione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto, peraltro, della sostituzione dell’atto impugnato all’esito di sentenza emessa in altro contenzioso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO