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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/06/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 24/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 3172/2023, cui sono stati riuniti i procedimenti iscritti ai nn. rg 10797/2023, 3523/2024 e 5303/2024 promossi da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. A.DIBITONTO e dall'avv. V. SCARNECCHIA (nei procedimenti nn. rg 3172/2023 e 10797/2023) contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. D. LONGO (nei procedimenti nn. rg3172/2023 e 5303/2024), dall'avv.
C.CONTURSI (nel procedimento n. rg 10797/2023) e dall'avv. P. SEDDA (nel procedimento n. rg 3523/20234)
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.4.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha
[.. esposto di aver lavorato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda agricola “
” nell'anno 2019 ( dal 14.6.2019 al 31.12.2019), nell'anno 2020 Controparte_2
(dal 15.5.2020 al 21.12.2020) e nell'anno 2021 (dal 01.4.2021 al 31.10.2021), per
156 giornate per ciascun anno.
La ricorrente ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto totalmente CP_1 insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi OTD relativi alle annualità innanzi indicate. Ha, pertanto, chiesto all'adito giudice di: accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo, intrattenuti negli anni 2019, 2020 e 2021 con dell'azienda agricola “ anche ai fini previdenziali e Parte_2 contributivi, e, quindi, accertare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD relativi alle suddette annualità; il tutto con vittoria di spese.
Con separato ricorso, iscritto al n. rg 10797/2023, la ricorrente ha chiesto la CP_ condanna dell' alla liquidazione in suo favore della somma di euro 3.142,99 a titolo di DS agricola di competenza dell'anno 2021, regolarmente demandata in via amministrativa.
Con ulteriori ricorsi, iscritti ai nn. rg 3523/2024 e 5304/2024, la ricorrente ha chiesto l'annullamento rispettivamente degli avvisi di addebito n.34320240000079429000 dell'importo di euro 4.043,64 per revoca della DS agricola di competenza dell'anno
2019 e n. 343202400000613468000, dell'importo di euro 429,25 per revoca del congedo parentale relativo al mese di aprile 2020.
In tutti i giudizi si è tempestivamente costituito l' che ha contestato il diritto CP_1 della ricorrente all'iscrizione negli elenchi OTD degli anni 2019, 2020 e 2021, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato in CP_ tutti i giudizi). L quindi, ha negato il diritto della ricorrente alla percezione delle prestazioni previdenziali di competenza delle ridette annualità.
Con ordinanza del 17.9.20204 è stata disposta la riunione al procedimento n. rg
3172/2023, dei procedimenti iscritti ai nn. rg 10797/2023 e 5303/2024, per evidenti ragioni di connessione;
all'udienza del 3.12.2024, si è provveduto a riunire anche il procedimento n,. rg 3523/2024.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo. la causa, quindi, è stata rinviata per decisione all'udienza del 24.6.2024.
Dopo la predetta udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, le cause, sono state decise, con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domande attoree sono fondate e pertanto meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011).
Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass.
Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di Cassazione, n. 7845/2003
(Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ancora di recente la Corte di Appello di Bari ha affermato : “E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione” (cfr. Sentenza n. 853/2021 pubbl. il
15/06/2021 RG n. 1530/2019).
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa
(Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, nel caso di specie la ricorrente introducendo una domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi aveva l'onere di provare i fatti che ne costituivano il fondamento (Cass., 26 marzo 2015, n. 6191; Cass., 17 marzo 2015, n. 5227; Cass., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass., 24 agosto 2012, n. 14642; Cass., 2 agosto 2012, n. 13877;
Cass., 20settembre 2011, n. 19151; Cass., 28 giugno 2011, n. 14296; Cass., 11 gennaio
2011, n. 493; Cass.,24 ottobre 2008, n. 25755; Cass., 19 maggio 2003, n. 7845) anche se va considerato che, a detti fini, il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione (anche) le stesse emergenze dei verbali ispettivi dell' - assunti in CP_1 svolgimento di un potere di controllo riservato all'Ente previdenziale - essendo noto il principio secondo cui il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza;
e le stesse dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere liberamente valutate, ed apprezzate, dal giudice il quale può anche considerarle «prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.» (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 6 giugno 2008, n. 15073; Cass., 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass., 8 marzo 2001, n. 3350; Cass., 26 luglio 2000, n. 9827).
Nel caso di specie, tale onere probatorio è stato assolto dall'odierna ricorrente, che ne era gravata.
Ed invero, si osserva che l' ha depositato il verbale unico di accertamento e CP_1
[.. notificazione n. 2022000896/DDL del 31/10/2022, riguardante l'azienda agricola “
.” , con sede legale in: ORTA OV (FG Parte_3
), VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, n. 21, rappresentante legale . Controparte_3
Gli accertamenti iniziati il 25.2.2022 sono stati conclusi il 31/10/2022 e hanno riguardato il periodo dal 01/05/2017 al 31/12/2021.
In ragione di tali articolati accertamenti risulta che:
- l'azienda ispezionata è risultata formalmente costituita il 17.01.2017 dal socio unico, nonché Amministratore Unico, sig. (C.F.: Controparte_3
) e, dalla medesima data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate C.F._1
l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area” (codice ATECORI 2007 –
01 .13.10), acquisendo la partita iva n. ; P.IVA_1
- la società è iscritta dal 07.02.2017 al registro imprese della C.C.I.A.A. di Foggia (con n. REA: FG - 301950), nella sezione “ordinaria”, dichiarando l'inizio dell'attività di
Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 20.02.2017;
- la società il Quadrifoglio S.r.l., a seguito di Denuncia Azienda (D.A.) inviata telematicamente Il 29/05/2017, è stata iscritta all' , presso la sede di Foggia, quale CP_1 datore di lavoro Agricolo, con codice identificativo CIDA n. 389344. In particolare, in tale D.A., la Società dichiarava l'inizio della attività di coltivazione dal 30.04.2017 su complessivi Ha 4.38,03 di terreni agricoli ubicati in agro di RT NO (e precisamente:
Ha 1.78,85 a grano, Ha 0.08,18 a uliveto e Ha 2.51,03 a uva da vino), tutti posseduti a titolo di affitto, stimando, per lo svolgimento dell'attività agricola su tali fondi, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 100 giornate;
- la società ispezionata, a fronte delle previste n. 100 giornate annue complessive di manodopera (originariamente stimate nella D.A.) per lo svolgimento della propria attività, ha denunciato all' , nel periodo oggetto dell'accertamento, il seguente CP_1 numero di giornate, di gran lunga più elevato ed eccessivamente sproporzionato rispetto al fabbisogno annuo indicato:
-- anno 2017, n. 58 lavoratori OTD, n.
5.768 giornate denunciate;
-- anno 2018, n. 25 lavoratori OTD, n.
2.376 giornate denunciate;
-- anno 2019, n. 57 lavoratori OTD, n.
3.704 giornate denunciate;
-- anno 2020, n. 42 lavoratori OTD, n.
3.948 giornate denunciate;
-- anno 2021, n. 59 lavoratori OTD, n.
4.137 giornate denunciate;
- gli ispettori verbalizzanti, a seguito dei richiamati accertamenti preliminari, nelle date del 21.02.2022 e del 23.02.2022, hanno provveduto, infruttuosamente, ad effettuare degli accessi sia presso l'indirizzo della sede legale, sia sui fondi agricoli aziendali denunciati in coltivazione all'Agea, senza mai riscontrare alcuna presenza di personale in loco;
- in data 25.02.2022, in Ordona, è stato avviato formalmente l'accertamento ispettivo, presso lo studio del consulente aziendale, dott. , a cui è stato rilasciato il Parte_4 verbale di primo accesso ispettivo, contenente la richiesta della documentazione necessaria al proseguimento della verifica ispettiva;
- gli ispettori verbalizzanti hanno, poi, provveduto alla convocazione del sig. CP_3
Legale Rappresentante della società ispezionata, nelle date del 07/03/2022 e
[...]
28/03/2022, presso la caserma dei Carabinieri di RT NO e, in tali occasioni, il oltre a fornire copia dei titoli di possesso dei vari fondi condotti in CP_3 coltivazione, ha rilasciato ai sottoscritti circostanziate dichiarazioni in merito all'attività svolta, nel corso degli anni, dalla sua società;
- dalle verifiche effettuate, è emerso che la società ispezionata ha svolto, in aggiunta all'attività di coltivazione (anche se non in tutti gli anni), quella, ad essa connessa, di trasformazione e commercio di prodotti agricoli semi-lavorati. Per la precisione, si è trattato della trasformazione di un unico prodotto agricolo, cioè il pomodoro
(direttamente coltivato sui propri fondi oppure acquistato, “alla pianta” o “a peso”, da terzi produttori) e successivamente semi-lavorato ed essiccato naturalmente al sole;
- gli ispettori verbalizzanti hanno, inoltre, evidenziato che Il Quadrifoglio S.r.l. ha inviato un'unica Denuncia Aziendale, ossia quella di iscrizione, senza comunicare alcuna variazione, sebbene dalla verifica del fascicolo AGEA e dalla documentazione esibita in visione, è stato accertato che, nel corso degli anni, la consistenza aziendale è risultata concretamente aumentata, rispetto a quella inizialmente dichiarata, in virtù dell'acquisizione, sempre a titolo di affitto, di altri fondi agricoli e/o di altre produzioni agricole acquistate “alla pianta” da terzi produttori;
- nel corso degli accertamenti, è emerso che tutti i fondi (risultanti dalla D.A. di iscrizione) in agro di RT NO, in c.da Pezza della Meta (Fg. 21, p.lle varie) di complessivi circa Ha 1,52 (che in DA venivano dichiarati coltivati a vigneto, grano e uliveto) sono sempre stati totalmente incolti e privi di qualsiasi tipo di coltivazione, poiché, già da diversi anni prima del 2017, l'intera superficie è stata adibita ad area di contenimento dei telai di ferro, utilizzati per l'essiccazione dei pomodori;
- soltanto in data 19.06.2022, pertanto quando gli accertamenti erano già in corso, la società in esame ha inviato all' una D.A. di variazione, aggiornando la propria CP_1 consistenza (D.A. che, alla data di chiusura dell'accertamento ispettivo non risultava ancora approvato da parte degli uffici amministrativi dell' ); CP_1
- gli ispettori verbalizzanti, in base alla reale consistenza aziendale accertata (considerati tutti i fondi agricoli risultati nella disponibilità della società “Il Quadrifoglio S.r.l.” e da questa realmente condotti in coltivazione, nel periodo oggetto dell'accertamento, sia di quelli formalmente dichiarati all' o all'AGEA, sia di quelli mai dichiarati) e, CP_1 soprattutto, in base all'analisi della contabilità aziendale, acquisita agli atti, hanno accertato, con puntualità, l'attività concretamente svolta, in ciascun anno.
A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che lo stesso legale rappresentante della società, sig. , il 07/03/2022, ha testualmente affermato: “Posso di sicuro Controparte_3 affermare che tutta l'attività commerciale svolta con la mia società è sempre stata puntualmente documentata dalla contabilità aziendale;
non ho mai né acquistato né venduto merce a nero, ma sempre con regolare fattura”;
- per il periodo da maggio a dicembre 2017, gli ispettori 2017 hanno rilevato che le uniche attività effettivamente praticate dalla società ispezionata sono state, esclusivamente, la cura dei circa Ha 3,2 5 di vigneto di uva da vino e la raccolta del pomodoro, effettuata tra fine agosto e inizio di settembre, sulla partita di circa Ha 3,00 acquistata “alla pianta”.
Hanno, invece, escluso, stante la totale assenza di fatture di vendita di prodotto, sia l'attività di vendemmia dell'uva che quella di essiccazione dei pomodori.
Pertanto, hanno evidenziato l'assoluta sproporzione tra il numero di giornate denunciate all' (pari a 5.768 in soli 8 mesi, da maggio a dicembre 2017) e l'attività CP_1 effettivamente svolta;
- per l'anno 2018, le attività effettivamente praticate dalla società sono state, esclusivamente, la coltivazione dei circa Ha 3,25 di vigneto di uva da vino (compreso la raccolta), la coltivazione e raccolta del pomodoro, effettuata tra aprile e settembre, sul fondo di circa Ha 1,80 e l'attività di spacco ed essiccazione dei pomodori prodotti su tale fondo, svolta tra luglio e settembre. Gli ispettori, a conferma di quanto sostenuto relativamente all'anno 2017, hanno evidenziato che, seppure nel 2018 la società abbia operato in tutti i mesi dell'anno ed abbia notevolmente incrementato la propria attività, rispetto al precedente anno 2017 (in cui, invece, l'attività ha riguardato soltanto un periodo di 8 mesi, da maggio a dicembre), la manodopera complessivamente denunciata dalla stessa è stata di gran lunga inferiore rispetto all'anno precedente (giornate denunciate nell'anno 2017 pari a 5.769, giornate denunciate nell'anno 2018 pari a 2.376).
Tuttavia, gli ispettori, anche con riferimento a tale annualità, hanno evidenziato la sproporzione tra il numero di giornate denunciate all e l'attività effettivamente CP_1 svolta;
- per l'anno 2019, le attività effettivamente praticate dalla società sono state esclusivamente la coltivazione dei circa Ha 3,25 di vigneto di uva da vino (compreso la raccolta); la coltivazione e raccolta del pomodoro, nel periodo tra aprile e settembre, sui due citati fondi, per una superfice complessiva di circa Ha 4,00; lo spacco ed essiccazione dei pomodori prodotti su tali fondi, svolta tra luglio e settembre;
la piantagione e cura del finocchio, nel periodo tra settembre e ottobre, sui medesimi circa
Ha 4,00 di terreno (escluso la raccolta, essendo state, tali produzioni, vendute “alla pianta”). A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che le complessive n.
3.704 giornate denunciate nel 2019 siano sovradimensionate rispetto al reale fabbisogno necessario a soddisfare le esigenze aziendali, che è stato indicativamente stimato, all'incirca, in complessive n.
2.900 giornate;
- per l'anno 2020, le attività effettivamente praticate dalla società sono state la coltivazione dei circa Ha 3,25 di vigneto di uva da vino (compreso la raccolta); la piantagione, cura e raccolta del pomodoro, nel periodo tra aprile e settembre, sul fondo di;
la sola raccolta dei pomodori, sulle due partite acquistate “alla Persona_1 pianta” (complessivi circa Ha 2,50); lo spacco ed essiccazione dei pomodori prodotti, svolta tra luglio e settembre;
la sola piantagione dei broccoli sul fondo di Per_1
(escluso la raccolta, essendo stati, tutti i broccoli, interamente rivenduti “alla
[...] pianta”), nel periodo tra settembre e ottobre;
la sola raccolta dei carciofi, nel periodo tra novembre e dicembre, sulla partita acquistata “alla pianta” in agro di Ascoli Satriano. A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che le complessive n.
3.948 giornate denunciate nel 2020 siano sovradimensionate rispetto al reale fabbisogno necessario a soddisfare le esigenze aziendali, che è stato indicativamente stimato, all'incirca, in complessive n.
2.250 giornate;
- per l'anno 2021, le attività che la società ha praticato sono state la coltivazione dei circa Ha 3,25 di vigneto di uva da vino (compreso la raccolta) e la coltivazione del vigneto giovane di circa ha 1,50 (non ancora produttivo); la residuale raccolta dei carciofi, effettuata nei soli giorni 4 e 14 gennaio (vedi ddt), sulla partita acquistata “alla pianta”, nell' autunno 2020, su Ascoli Satriano;
la piantagione e cura del pomodoro, nel periodo tra aprile e agosto, sui complessivi circa Ha 11,50 di fondi agricoli (di cui circa
Ha 9,50 sono, poi, stati rivenduti “alla pianta”); la raccolta dei pomodori, ad agosto, sui rimanenti circa Ha 2,00 di fondi agricoli ancora nella disponibilità della società (cioè di quelli non venduti “alla pianta”); la sola piantagione delle rape, effettuata a settembre, sul fondo di circa Ha 2,50 di proprietà di (escluso la raccolta, poiché Parte_5
l'intera produzione è stata venduta “alla pianta”, dopo pochi giorni); la piantagione e cura dei broccoli sui circa Ha 12,40 di fondi a disposizione (oltre che la parziale raccolta degli stessi, sulla parte non venduta “alla pianta” e, perciò, rimasta nella propria disponibilità), tra settembre e dicembre.
Inoltre, con riferimento all'attività di semi-lavorazione del pomodoro secco, gli ispettori hanno evidenziato che tale prodotto, come è risultato dall'esame della contabilità aziendale, non è stato affatto venduto.
Il legale rappresentante della società ispezionata, in data 07/03/2022, ha dichiarato:
“Devo ancora precisare che lo scorso anno 2021 ho prodotto i come Parte_6 in ciascuno degli anni precedenti, in quantità che non so assolutamente dire nemmeno in maniera approssimativa, ma, poiché la non me li ha acquistati, l'intera Per_2 produzione è rimasta invenduta;
tutta la suddetta produzione di del Parte_6
2021 l'ho quindi trasportata, a mie spese, in Bulgaria dove è stoccata in un magazzino”
… “Al momento non sono in grado di dire la località o il nome della ditta che li conserva, ma mi riservo di consegnarvi al più presto la documentazione inerente lo spostamento di questa merce in Bulgaria. Non sono in grado di dire quanti camion sono stati utilizzati per il trasporto, effettuato sicuramente in un unico viaggio da un'azienda di trasporti che non so dire come si chiami”.
A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che il non è stato in grado di CP_3 indicare, nemmeno in linea di massima, quale sia stata la quantità complessiva dei presunti pomodori secchi prodotti (attività che lui stesso avrebbe direttamente seguito, dalla fase di spacco ed essiccazione, fino al confezionamento del prodotto ed al successivo trasporto presso questo “ipotetico” magazzino in Bulgaria). A ciò si aggiunge che anche l'unica circostanza, di cui il si dichiara assolutamente certo (cioè che CP_3 il presunto trasporto della totale quantità di pomodori secchi, presso il magazzino bulgaro, fosse avvenuto mediante un unico viaggio, effettuato, in contemporanea, da un numero imprecisato di camion), è risultata totalmente falsa, dal momento in cui, i presunti viaggi sarebbero stati addirittura cinque ed effettuati nell'arco di ben 5 mesi (da agosto a dicembre), a distanza di un mese l'uno dall'altro, sempre utilizzando lo stesso unico autoveicolo (come è emerso dalla documentazione prodotta dal di cui a CP_3
p. 12 del v.i. in esame).
Sul punto deve aggiungersi che la prova dell'effettivo trasporto verso il paese estero del prodotto doveva essere fornita dall'azienda in maniera convincente.
Detta prova non può essere costituita dalla sola esibizione di 5 distinti documenti di trasporto (ddt), emessi dalla società (nella sua duplice veste, sia di Controparte_2 mittente che di destinatario della merce movimentata). Tanto non esclude, infatti, che l'operazione sia fittizia, se valutata nel contesto di tutte le altre risultanze ispettive.
A sostegno della fittizietà dell'asserito trasporto all'estero dei pomodori secchi depone in maniera convincente la discrepanza tra la quantità di pomodori secchi asseritamente esportati, pari a 650 quintali, e la quantità di pomodoro secco nella disponibilità della società che, in base a quanto accertato, è stata ridottissima, se non inesistente. Sul punto gli ispettori hanno stimato, dato rimasto incontestato, che per produrre i presunti 650 q.li di pomodori secchi, i ipotesi trasportati in Bulgaria, la società avrebbe dovuto disporre, nel 2021, di circa n.
6.500 q.li di pomodoro fresco (la resa, infatti, dei pomodori secchi è pari a circa il 10% del prodotto fresco) e, invece, per quanto accertato, proprio nel 2021 la quantità di pomodoro fresco da essiccare di cui la società ha potuto disporre è stata certamente inferiore poiché dei totali circa Ha 11,5 di pomodoro coltivati in tale anno dalla società, ben Ha 9,5 sono stati poi venduti “alla pianta” ad altre aziende.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori hanno evidenziato che le complessive n.
4.137 giornate denunciate nel 2021 siano sovradimensionate rispetto al reale fabbisogno necessario a soddisfare le esigenze aziendali, che è stato indicativamente stimato, all'incirca, in complessive n.
1.600 giornate;
- gli ispettori verbalizzanti, ai fini della verifica della congruità delle giornate denunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, hanno confrontato i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla società per la propria attività
d'impresa, cioè le spese per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
A tal riguardo, hanno precisato e documentato (v. tabella riportata a p. 13 del v.i., in atti) lo squilibrio economico che ha caratterizzato la gestione aziendale della ispezionata società, evidenziando gli ingenti esborsi finanziari e le enormi perdite che la società avrebbe subito se avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati con un calcolo presuntivo delle passività pari quanto meno ad € 360.000 solo per l'anno 2017 e pari ad oltre € 960.000 per il periodo in esame.
Tanto evidenzia una situazione di gestione certamente anomala della società per gli anni oggetto di accertamento specie se si considera che alle perdite già indicate devono essere sommati gli ulteriori costi che l'azienda avrebbe sostenuto per il pagamento “dei canoni di affitto dei terreni, oltreché le, altrettanto consistenti, somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali” (cfr. pag 13 del verbale ispettivo)
La ricostruzione operata dall'Ufficio , come si rileva in atti, parte dai dati desunti dalla documentazione contabile dalla quale emerge una situazione di gestione anomala per gli anni oggetto di accertamento e evidenzia un comportamento antieconomico che il ha negato, benchè le evidenze documentali, non ha saputo chiarire ed Controparte_3 anzi ne è risultato sorprendentemente ignaro. Sul punto in data Controparte_3
07.03.2022, ha infatti dichiarato: “In merito alla retribuzione che do ai miei braccianti posso dire che il lordo è di circa 72 euro ma al bracciante corrispondo un netto di circa
60 euro al giorno, sia alle donne che agli uomini. Tutte le retribuzioni che erogo ai miei braccianti, sin dal 2017, le ho sempre corrisposte con bonifico bancario, effettuato sempre con cadenza mensile;
devo però precisare che, spesso, ad alcuni lavoratori che ne hanno necessità, corrispondo in contanti degli acconti settimanali o quindicinali che poi, a fine mese, mi faccio restituire sempre in contanti al momento di erogazione dei bonifici bancari i cui importi sono esattamente quelli riportati nelle singole buste paga.
Tutti gli acconti che erogo li annoto … su una mia agenda e non ve n'è traccia sulle singole buste paga. Non so assolutamente dire quanto spendo per le retribuzioni dei miei braccianti, approssimativamente in ciascun anno, nemmeno in relazione all'anno appena trascorso 2021 e non ho assolutamente idea dei costi sostenuti dalla società per retribuire il personale … non so dire, nemmeno in maniera approssimativa, quale sia mediamente la redditività annuale della società o quale sia l'entità dei ricavi annuali relativi ai prodotti venduti. Posso però certamente dire che in ciascun anno, dal 2017 al
2021, tra i ricavi ottenuti dalla merce venduta e i costi sostenuti a titolo di acquisto di prodotti e merci e per retribuire i braccianti utilizzati, il bilancio è sempre stato di sostanziale pareggio o di lieve attivo e di sicuro non è mai successo, in nessun anno, che il bilancio della mia società sia stato passivo”.
Gli ispettori verbalizzanti hanno, infine, provveduto alla convocazione di n. 123 soggetti denunciati dalla società ispezionata all' e, dall'esame di tali dichiarazioni è emersa CP_1
l'insussistenza di buona parte dei rapporti di lavoro denunciati dal “Il Quadrifoglio
S.r.l.”. Le richiamate dichiarazioni sono state depositate dall' in tutti i giudizi riuniti. Tra i CP_1
71 soggetti che hanno inteso rispondere alla convocazione dell' , rientra anche CP_4
l'odierna ricorrente.
Pertanto, sulla scorta di quanto dichiarato dal , nonché di quanto emerso Controparte_3 dalla documentazione aziendale acquisita, gli ispettori verbalizzanti hanno ritenuto fittizi una buona parte dei rapporti di lavoro (compresi quelli oggetto dei presenti giudizi), denunciati all' dall'azienda agricola “ , nel periodo CP_1 Parte_2 oggetto dell'accertamento.
Orbene, a fronte del suddetto accertamento ispettivo, come innanzi detto, l'odierna parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante.
Premesso che gli ispettori non hanno appurato l'inesistenza della ditta ispezionata, deve rilevarsi che i testi escussi su richiesta della parte ricorrente hanno concordemente confermato la sussistenza dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla ricorrente negli anni
2019, 2020 e 2021 alle dipendenze della ditta I testi, in Parte_2 particolare, hanno confermato la prospettazione attorea, circa le mansioni disimpegnate,
l'orario di lavoro osservato, la retribuzione percepita e le modalità di pagamento della stessa, il luogo di lavoro, il tipo di prodotto trattato e così via.
Non vi è motivo alcuno di dubitare dell'attendibilità delle ridette testimonianze, sia perché sovrapponibili tra di loro, sia perché provenienti da soggetti aventi una cognizione diretta dei fatti di causa (per essere stati colleghi di lavoro della ricorrente) ed inoltre disinteressati agli esiti del giudizio (i testi, invero, hanno riferito che le proprie giornate di lavoro non sono state attinte da provvedimenti di disconoscimento).
D'altronde deve rilevarsi che le affermazioni dei testi circa il luogo di espletamento della prestazione (RT NO, Carapelle) ed il tipo di prodotto trattato(pomodoro) sono compatibili con le risultanze ispettive, circa gli anni 2019, 2020 e 2021.
La domanda attorea, poi, trova ulteriore riscontro anche nella documentazione prodotta;
particolare rilievo deve essere attribuito all'estratto conto del conto corrente bancario della ricorrente, attestante il pagamento a mezzo bonifico della retribuzione;
risulta quindi comprovato anche il requisito della sinallagmaticità del rapporto di lavoro subordinato.
In definitiva, il compendio probatorio introdotto dalla ricorrente nel presente giudizio, consente di accertare la sussistenza dei rapporti di lavoro intrattenuti alle dipendenze della ditta , negli anni 2019, 2020 e 2021. Parte_2
Parte ricorrente, quindi, ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli negli anni 2019, 2020 e 2021 per n. 156 giornate per ciascuna annualità Da quanto detto, discende, quale logica conseguenza, l'accoglimento anche delle domande introdotte con i procedimenti iscritti ai nn. 3523/2024 e 5303/2024.
Innanzitutto non risultando indebita la percezione delle prestazioni previdenziali percepite negli anni 2019 (DS agricola) e 2020 (congedo parentale dal 03.04.2020 al
17.04.2020), deve essere disposto l'annullamento degli avvisi di addebito n. addebito n.34320240000079429000 dell'importo di euro 4.043,64 e n. 34320240000613468000, dell'importo di euro 429,25.
Da ultimo, deve essere accolta anche la domanda spiegata con il procedimento iscritto al n. rg 10797/2023, ed avente ad oggetto la percezione della DS agricola dell'anno 2021.
Ricorrono, per quanto accertato in precedenza, tutti i presupposti legislativamente previsti per accedere alla ridetta prestazione in esame (a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo)). È inoltre provata la tempestività della domanda amministrativa presentata dalla ricorrente.
Ne deriva il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 in relazione a 156 giornate di lavoro riconosciute, con conseguente condanna dell'istituto a pagare in suo favore la somma di €. 3.142,99, oltre accessori di legge (quanto ai conteggi, soccorrono quelli elaborati da parte ricorrente in quanto non contestati dall' ). CP_5
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3172 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di residenza, per gli anni 2019, 2020 e 2021 e per
156 giornate per ciascuna annualità; -- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di €. CP_1
3.142,99, oltre accessori come per legge, per i titoli di cui in parte motiva;
- annulla gli avvisi di addebito n. n.34320240000079429000 e n.
34320240000613468000;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.695,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, dopo l'udienza del 24.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 24/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 3172/2023, cui sono stati riuniti i procedimenti iscritti ai nn. rg 10797/2023, 3523/2024 e 5303/2024 promossi da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. A.DIBITONTO e dall'avv. V. SCARNECCHIA (nei procedimenti nn. rg 3172/2023 e 10797/2023) contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. D. LONGO (nei procedimenti nn. rg3172/2023 e 5303/2024), dall'avv.
C.CONTURSI (nel procedimento n. rg 10797/2023) e dall'avv. P. SEDDA (nel procedimento n. rg 3523/20234)
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12.4.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha
[.. esposto di aver lavorato in agricoltura alle dipendenze dell'azienda agricola “
” nell'anno 2019 ( dal 14.6.2019 al 31.12.2019), nell'anno 2020 Controparte_2
(dal 15.5.2020 al 21.12.2020) e nell'anno 2021 (dal 01.4.2021 al 31.10.2021), per
156 giornate per ciascun anno.
La ricorrente ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto totalmente CP_1 insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi OTD relativi alle annualità innanzi indicate. Ha, pertanto, chiesto all'adito giudice di: accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo, intrattenuti negli anni 2019, 2020 e 2021 con dell'azienda agricola “ anche ai fini previdenziali e Parte_2 contributivi, e, quindi, accertare il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi OTD relativi alle suddette annualità; il tutto con vittoria di spese.
Con separato ricorso, iscritto al n. rg 10797/2023, la ricorrente ha chiesto la CP_ condanna dell' alla liquidazione in suo favore della somma di euro 3.142,99 a titolo di DS agricola di competenza dell'anno 2021, regolarmente demandata in via amministrativa.
Con ulteriori ricorsi, iscritti ai nn. rg 3523/2024 e 5304/2024, la ricorrente ha chiesto l'annullamento rispettivamente degli avvisi di addebito n.34320240000079429000 dell'importo di euro 4.043,64 per revoca della DS agricola di competenza dell'anno
2019 e n. 343202400000613468000, dell'importo di euro 429,25 per revoca del congedo parentale relativo al mese di aprile 2020.
In tutti i giudizi si è tempestivamente costituito l' che ha contestato il diritto CP_1 della ricorrente all'iscrizione negli elenchi OTD degli anni 2019, 2020 e 2021, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato in CP_ tutti i giudizi). L quindi, ha negato il diritto della ricorrente alla percezione delle prestazioni previdenziali di competenza delle ridette annualità.
Con ordinanza del 17.9.20204 è stata disposta la riunione al procedimento n. rg
3172/2023, dei procedimenti iscritti ai nn. rg 10797/2023 e 5303/2024, per evidenti ragioni di connessione;
all'udienza del 3.12.2024, si è provveduto a riunire anche il procedimento n,. rg 3523/2024.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo. la causa, quindi, è stata rinviata per decisione all'udienza del 24.6.2024.
Dopo la predetta udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti, le cause, sono state decise, con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domande attoree sono fondate e pertanto meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011).
Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133 (“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993). Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass.
Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di Cassazione, n. 7845/2003
(Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ancora di recente la Corte di Appello di Bari ha affermato : “E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione” (cfr. Sentenza n. 853/2021 pubbl. il
15/06/2021 RG n. 1530/2019).
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa
(Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, nel caso di specie la ricorrente introducendo una domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi aveva l'onere di provare i fatti che ne costituivano il fondamento (Cass., 26 marzo 2015, n. 6191; Cass., 17 marzo 2015, n. 5227; Cass., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass., 24 agosto 2012, n. 14642; Cass., 2 agosto 2012, n. 13877;
Cass., 20settembre 2011, n. 19151; Cass., 28 giugno 2011, n. 14296; Cass., 11 gennaio
2011, n. 493; Cass.,24 ottobre 2008, n. 25755; Cass., 19 maggio 2003, n. 7845) anche se va considerato che, a detti fini, il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione (anche) le stesse emergenze dei verbali ispettivi dell' - assunti in CP_1 svolgimento di un potere di controllo riservato all'Ente previdenziale - essendo noto il principio secondo cui il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza;
e le stesse dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere liberamente valutate, ed apprezzate, dal giudice il quale può anche considerarle «prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.» (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 6 giugno 2008, n. 15073; Cass., 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass., 8 marzo 2001, n. 3350; Cass., 26 luglio 2000, n. 9827).
Nel caso di specie, tale onere probatorio è stato assolto dall'odierna ricorrente, che ne era gravata.
Ed invero, si osserva che l' ha depositato il verbale unico di accertamento e CP_1
[.. notificazione n. 2022000896/DDL del 31/10/2022, riguardante l'azienda agricola “
.” , con sede legale in: ORTA OV (FG Parte_3
), VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, n. 21, rappresentante legale . Controparte_3
Gli accertamenti iniziati il 25.2.2022 sono stati conclusi il 31/10/2022 e hanno riguardato il periodo dal 01/05/2017 al 31/12/2021.
In ragione di tali articolati accertamenti risulta che:
- l'azienda ispezionata è risultata formalmente costituita il 17.01.2017 dal socio unico, nonché Amministratore Unico, sig. (C.F.: Controparte_3
) e, dalla medesima data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate C.F._1
l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area” (codice ATECORI 2007 –
01 .13.10), acquisendo la partita iva n. ; P.IVA_1
- la società è iscritta dal 07.02.2017 al registro imprese della C.C.I.A.A. di Foggia (con n. REA: FG - 301950), nella sezione “ordinaria”, dichiarando l'inizio dell'attività di
Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 20.02.2017;
- la società il Quadrifoglio S.r.l., a seguito di Denuncia Azienda (D.A.) inviata telematicamente Il 29/05/2017, è stata iscritta all' , presso la sede di Foggia, quale CP_1 datore di lavoro Agricolo, con codice identificativo CIDA n. 389344. In particolare, in tale D.A., la Società dichiarava l'inizio della attività di coltivazione dal 30.04.2017 su complessivi Ha 4.38,03 di terreni agricoli ubicati in agro di RT NO (e precisamente:
Ha 1.78,85 a grano, Ha 0.08,18 a uliveto e Ha 2.51,03 a uva da vino), tutti posseduti a titolo di affitto, stimando, per lo svolgimento dell'attività agricola su tali fondi, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 100 giornate;
- la società ispezionata, a fronte delle previste n. 100 giornate annue complessive di manodopera (originariamente stimate nella D.A.) per lo svolgimento della propria attività, ha denunciato all' , nel periodo oggetto dell'accertamento, il seguente CP_1 numero di giornate, di gran lunga più elevato ed eccessivamente sproporzionato rispetto al fabbisogno annuo indicato:
-- anno 2017, n. 58 lavoratori OTD, n.
5.768 giornate denunciate;
-- anno 2018, n. 25 lavoratori OTD, n.
2.376 giornate denunciate;
-- anno 2019, n. 57 lavoratori OTD, n.
3.704 giornate denunciate;
-- anno 2020, n. 42 lavoratori OTD, n.
3.948 giornate denunciate;
-- anno 2021, n. 59 lavoratori OTD, n.
4.137 giornate denunciate;
- gli ispettori verbalizzanti, a seguito dei richiamati accertamenti preliminari, nelle date del 21.02.2022 e del 23.02.2022, hanno provveduto, infruttuosamente, ad effettuare degli accessi sia presso l'indirizzo della sede legale, sia sui fondi agricoli aziendali denunciati in coltivazione all'Agea, senza mai riscontrare alcuna presenza di personale in loco;
- in data 25.02.2022, in Ordona, è stato avviato formalmente l'accertamento ispettivo, presso lo studio del consulente aziendale, dott. , a cui è stato rilasciato il Parte_4 verbale di primo accesso ispettivo, contenente la richiesta della documentazione necessaria al proseguimento della verifica ispettiva;
- gli ispettori verbalizzanti hanno, poi, provveduto alla convocazione del sig. CP_3
Legale Rappresentante della società ispezionata, nelle date del 07/03/2022 e
[...]
28/03/2022, presso la caserma dei Carabinieri di RT NO e, in tali occasioni, il oltre a fornire copia dei titoli di possesso dei vari fondi condotti in CP_3 coltivazione, ha rilasciato ai sottoscritti circostanziate dichiarazioni in merito all'attività svolta, nel corso degli anni, dalla sua società;
- dalle verifiche effettuate, è emerso che la società ispezionata ha svolto, in aggiunta all'attività di coltivazione (anche se non in tutti gli anni), quella, ad essa connessa, di trasformazione e commercio di prodotti agricoli semi-lavorati. Per la precisione, si è trattato della trasformazione di un unico prodotto agricolo, cioè il pomodoro
(direttamente coltivato sui propri fondi oppure acquistato, “alla pianta” o “a peso”, da terzi produttori) e successivamente semi-lavorato ed essiccato naturalmente al sole;
- gli ispettori verbalizzanti hanno, inoltre, evidenziato che Il Quadrifoglio S.r.l. ha inviato un'unica Denuncia Aziendale, ossia quella di iscrizione, senza comunicare alcuna variazione, sebbene dalla verifica del fascicolo AGEA e dalla documentazione esibita in visione, è stato accertato che, nel corso degli anni, la consistenza aziendale è risultata concretamente aumentata, rispetto a quella inizialmente dichiarata, in virtù dell'acquisizione, sempre a titolo di affitto, di altri fondi agricoli e/o di altre produzioni agricole acquistate “alla pianta” da terzi produttori;
- nel corso degli accertamenti, è emerso che tutti i fondi (risultanti dalla D.A. di iscrizione) in agro di RT NO, in c.da Pezza della Meta (Fg. 21, p.lle varie) di complessivi circa Ha 1,52 (che in DA venivano dichiarati coltivati a vigneto, grano e uliveto) sono sempre stati totalmente incolti e privi di qualsiasi tipo di coltivazione, poiché, già da diversi anni prima del 2017, l'intera superficie è stata adibita ad area di contenimento dei telai di ferro, utilizzati per l'essiccazione dei pomodori;
- soltanto in data 19.06.2022, pertanto quando gli accertamenti erano già in corso, la società in esame ha inviato all' una D.A. di variazione, aggiornando la propria CP_1 consistenza (D.A. che, alla data di chiusura dell'accertamento ispettivo non risultava ancora approvato da parte degli uffici amministrativi dell' ); CP_1
- gli ispettori verbalizzanti, in base alla reale consistenza aziendale accertata (considerati tutti i fondi agricoli risultati nella disponibilità della società “Il Quadrifoglio S.r.l.” e da questa realmente condotti in coltivazione, nel periodo oggetto dell'accertamento, sia di quelli formalmente dichiarati all' o all'AGEA, sia di quelli mai dichiarati) e, CP_1 soprattutto, in base all'analisi della contabilità aziendale, acquisita agli atti, hanno accertato, con puntualità, l'attività concretamente svolta, in ciascun anno.
A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che lo stesso legale rappresentante della società, sig. , il 07/03/2022, ha testualmente affermato: “Posso di sicuro Controparte_3 affermare che tutta l'attività commerciale svolta con la mia società è sempre stata puntualmente documentata dalla contabilità aziendale;
non ho mai né acquistato né venduto merce a nero, ma sempre con regolare fattura”;
- per il periodo da maggio a dicembre 2017, gli ispettori 2017 hanno rilevato che le uniche attività effettivamente praticate dalla società ispezionata sono state, esclusivamente, la cura dei circa Ha 3,2 5 di vigneto di uva da vino e la raccolta del pomodoro, effettuata tra fine agosto e inizio di settembre, sulla partita di circa Ha 3,00 acquistata “alla pianta”.
Hanno, invece, escluso, stante la totale assenza di fatture di vendita di prodotto, sia l'attività di vendemmia dell'uva che quella di essiccazione dei pomodori.
Pertanto, hanno evidenziato l'assoluta sproporzione tra il numero di giornate denunciate all' (pari a 5.768 in soli 8 mesi, da maggio a dicembre 2017) e l'attività CP_1 effettivamente svolta;
- per l'anno 2018, le attività effettivamente praticate dalla società sono state, esclusivamente, la coltivazione dei circa Ha 3,25 di vigneto di uva da vino (compreso la raccolta), la coltivazione e raccolta del pomodoro, effettuata tra aprile e settembre, sul fondo di circa Ha 1,80 e l'attività di spacco ed essiccazione dei pomodori prodotti su tale fondo, svolta tra luglio e settembre. Gli ispettori, a conferma di quanto sostenuto relativamente all'anno 2017, hanno evidenziato che, seppure nel 2018 la società abbia operato in tutti i mesi dell'anno ed abbia notevolmente incrementato la propria attività, rispetto al precedente anno 2017 (in cui, invece, l'attività ha riguardato soltanto un periodo di 8 mesi, da maggio a dicembre), la manodopera complessivamente denunciata dalla stessa è stata di gran lunga inferiore rispetto all'anno precedente (giornate denunciate nell'anno 2017 pari a 5.769, giornate denunciate nell'anno 2018 pari a 2.376).
Tuttavia, gli ispettori, anche con riferimento a tale annualità, hanno evidenziato la sproporzione tra il numero di giornate denunciate all e l'attività effettivamente CP_1 svolta;
- per l'anno 2019, le attività effettivamente praticate dalla società sono state esclusivamente la coltivazione dei circa Ha 3,25 di vigneto di uva da vino (compreso la raccolta); la coltivazione e raccolta del pomodoro, nel periodo tra aprile e settembre, sui due citati fondi, per una superfice complessiva di circa Ha 4,00; lo spacco ed essiccazione dei pomodori prodotti su tali fondi, svolta tra luglio e settembre;
la piantagione e cura del finocchio, nel periodo tra settembre e ottobre, sui medesimi circa
Ha 4,00 di terreno (escluso la raccolta, essendo state, tali produzioni, vendute “alla pianta”). A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che le complessive n.
3.704 giornate denunciate nel 2019 siano sovradimensionate rispetto al reale fabbisogno necessario a soddisfare le esigenze aziendali, che è stato indicativamente stimato, all'incirca, in complessive n.
2.900 giornate;
- per l'anno 2020, le attività effettivamente praticate dalla società sono state la coltivazione dei circa Ha 3,25 di vigneto di uva da vino (compreso la raccolta); la piantagione, cura e raccolta del pomodoro, nel periodo tra aprile e settembre, sul fondo di;
la sola raccolta dei pomodori, sulle due partite acquistate “alla Persona_1 pianta” (complessivi circa Ha 2,50); lo spacco ed essiccazione dei pomodori prodotti, svolta tra luglio e settembre;
la sola piantagione dei broccoli sul fondo di Per_1
(escluso la raccolta, essendo stati, tutti i broccoli, interamente rivenduti “alla
[...] pianta”), nel periodo tra settembre e ottobre;
la sola raccolta dei carciofi, nel periodo tra novembre e dicembre, sulla partita acquistata “alla pianta” in agro di Ascoli Satriano. A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che le complessive n.
3.948 giornate denunciate nel 2020 siano sovradimensionate rispetto al reale fabbisogno necessario a soddisfare le esigenze aziendali, che è stato indicativamente stimato, all'incirca, in complessive n.
2.250 giornate;
- per l'anno 2021, le attività che la società ha praticato sono state la coltivazione dei circa Ha 3,25 di vigneto di uva da vino (compreso la raccolta) e la coltivazione del vigneto giovane di circa ha 1,50 (non ancora produttivo); la residuale raccolta dei carciofi, effettuata nei soli giorni 4 e 14 gennaio (vedi ddt), sulla partita acquistata “alla pianta”, nell' autunno 2020, su Ascoli Satriano;
la piantagione e cura del pomodoro, nel periodo tra aprile e agosto, sui complessivi circa Ha 11,50 di fondi agricoli (di cui circa
Ha 9,50 sono, poi, stati rivenduti “alla pianta”); la raccolta dei pomodori, ad agosto, sui rimanenti circa Ha 2,00 di fondi agricoli ancora nella disponibilità della società (cioè di quelli non venduti “alla pianta”); la sola piantagione delle rape, effettuata a settembre, sul fondo di circa Ha 2,50 di proprietà di (escluso la raccolta, poiché Parte_5
l'intera produzione è stata venduta “alla pianta”, dopo pochi giorni); la piantagione e cura dei broccoli sui circa Ha 12,40 di fondi a disposizione (oltre che la parziale raccolta degli stessi, sulla parte non venduta “alla pianta” e, perciò, rimasta nella propria disponibilità), tra settembre e dicembre.
Inoltre, con riferimento all'attività di semi-lavorazione del pomodoro secco, gli ispettori hanno evidenziato che tale prodotto, come è risultato dall'esame della contabilità aziendale, non è stato affatto venduto.
Il legale rappresentante della società ispezionata, in data 07/03/2022, ha dichiarato:
“Devo ancora precisare che lo scorso anno 2021 ho prodotto i come Parte_6 in ciascuno degli anni precedenti, in quantità che non so assolutamente dire nemmeno in maniera approssimativa, ma, poiché la non me li ha acquistati, l'intera Per_2 produzione è rimasta invenduta;
tutta la suddetta produzione di del Parte_6
2021 l'ho quindi trasportata, a mie spese, in Bulgaria dove è stoccata in un magazzino”
… “Al momento non sono in grado di dire la località o il nome della ditta che li conserva, ma mi riservo di consegnarvi al più presto la documentazione inerente lo spostamento di questa merce in Bulgaria. Non sono in grado di dire quanti camion sono stati utilizzati per il trasporto, effettuato sicuramente in un unico viaggio da un'azienda di trasporti che non so dire come si chiami”.
A tal riguardo, gli ispettori hanno evidenziato che il non è stato in grado di CP_3 indicare, nemmeno in linea di massima, quale sia stata la quantità complessiva dei presunti pomodori secchi prodotti (attività che lui stesso avrebbe direttamente seguito, dalla fase di spacco ed essiccazione, fino al confezionamento del prodotto ed al successivo trasporto presso questo “ipotetico” magazzino in Bulgaria). A ciò si aggiunge che anche l'unica circostanza, di cui il si dichiara assolutamente certo (cioè che CP_3 il presunto trasporto della totale quantità di pomodori secchi, presso il magazzino bulgaro, fosse avvenuto mediante un unico viaggio, effettuato, in contemporanea, da un numero imprecisato di camion), è risultata totalmente falsa, dal momento in cui, i presunti viaggi sarebbero stati addirittura cinque ed effettuati nell'arco di ben 5 mesi (da agosto a dicembre), a distanza di un mese l'uno dall'altro, sempre utilizzando lo stesso unico autoveicolo (come è emerso dalla documentazione prodotta dal di cui a CP_3
p. 12 del v.i. in esame).
Sul punto deve aggiungersi che la prova dell'effettivo trasporto verso il paese estero del prodotto doveva essere fornita dall'azienda in maniera convincente.
Detta prova non può essere costituita dalla sola esibizione di 5 distinti documenti di trasporto (ddt), emessi dalla società (nella sua duplice veste, sia di Controparte_2 mittente che di destinatario della merce movimentata). Tanto non esclude, infatti, che l'operazione sia fittizia, se valutata nel contesto di tutte le altre risultanze ispettive.
A sostegno della fittizietà dell'asserito trasporto all'estero dei pomodori secchi depone in maniera convincente la discrepanza tra la quantità di pomodori secchi asseritamente esportati, pari a 650 quintali, e la quantità di pomodoro secco nella disponibilità della società che, in base a quanto accertato, è stata ridottissima, se non inesistente. Sul punto gli ispettori hanno stimato, dato rimasto incontestato, che per produrre i presunti 650 q.li di pomodori secchi, i ipotesi trasportati in Bulgaria, la società avrebbe dovuto disporre, nel 2021, di circa n.
6.500 q.li di pomodoro fresco (la resa, infatti, dei pomodori secchi è pari a circa il 10% del prodotto fresco) e, invece, per quanto accertato, proprio nel 2021 la quantità di pomodoro fresco da essiccare di cui la società ha potuto disporre è stata certamente inferiore poiché dei totali circa Ha 11,5 di pomodoro coltivati in tale anno dalla società, ben Ha 9,5 sono stati poi venduti “alla pianta” ad altre aziende.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori hanno evidenziato che le complessive n.
4.137 giornate denunciate nel 2021 siano sovradimensionate rispetto al reale fabbisogno necessario a soddisfare le esigenze aziendali, che è stato indicativamente stimato, all'incirca, in complessive n.
1.600 giornate;
- gli ispettori verbalizzanti, ai fini della verifica della congruità delle giornate denunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, hanno confrontato i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla società per la propria attività
d'impresa, cioè le spese per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
A tal riguardo, hanno precisato e documentato (v. tabella riportata a p. 13 del v.i., in atti) lo squilibrio economico che ha caratterizzato la gestione aziendale della ispezionata società, evidenziando gli ingenti esborsi finanziari e le enormi perdite che la società avrebbe subito se avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati con un calcolo presuntivo delle passività pari quanto meno ad € 360.000 solo per l'anno 2017 e pari ad oltre € 960.000 per il periodo in esame.
Tanto evidenzia una situazione di gestione certamente anomala della società per gli anni oggetto di accertamento specie se si considera che alle perdite già indicate devono essere sommati gli ulteriori costi che l'azienda avrebbe sostenuto per il pagamento “dei canoni di affitto dei terreni, oltreché le, altrettanto consistenti, somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali” (cfr. pag 13 del verbale ispettivo)
La ricostruzione operata dall'Ufficio , come si rileva in atti, parte dai dati desunti dalla documentazione contabile dalla quale emerge una situazione di gestione anomala per gli anni oggetto di accertamento e evidenzia un comportamento antieconomico che il ha negato, benchè le evidenze documentali, non ha saputo chiarire ed Controparte_3 anzi ne è risultato sorprendentemente ignaro. Sul punto in data Controparte_3
07.03.2022, ha infatti dichiarato: “In merito alla retribuzione che do ai miei braccianti posso dire che il lordo è di circa 72 euro ma al bracciante corrispondo un netto di circa
60 euro al giorno, sia alle donne che agli uomini. Tutte le retribuzioni che erogo ai miei braccianti, sin dal 2017, le ho sempre corrisposte con bonifico bancario, effettuato sempre con cadenza mensile;
devo però precisare che, spesso, ad alcuni lavoratori che ne hanno necessità, corrispondo in contanti degli acconti settimanali o quindicinali che poi, a fine mese, mi faccio restituire sempre in contanti al momento di erogazione dei bonifici bancari i cui importi sono esattamente quelli riportati nelle singole buste paga.
Tutti gli acconti che erogo li annoto … su una mia agenda e non ve n'è traccia sulle singole buste paga. Non so assolutamente dire quanto spendo per le retribuzioni dei miei braccianti, approssimativamente in ciascun anno, nemmeno in relazione all'anno appena trascorso 2021 e non ho assolutamente idea dei costi sostenuti dalla società per retribuire il personale … non so dire, nemmeno in maniera approssimativa, quale sia mediamente la redditività annuale della società o quale sia l'entità dei ricavi annuali relativi ai prodotti venduti. Posso però certamente dire che in ciascun anno, dal 2017 al
2021, tra i ricavi ottenuti dalla merce venduta e i costi sostenuti a titolo di acquisto di prodotti e merci e per retribuire i braccianti utilizzati, il bilancio è sempre stato di sostanziale pareggio o di lieve attivo e di sicuro non è mai successo, in nessun anno, che il bilancio della mia società sia stato passivo”.
Gli ispettori verbalizzanti hanno, infine, provveduto alla convocazione di n. 123 soggetti denunciati dalla società ispezionata all' e, dall'esame di tali dichiarazioni è emersa CP_1
l'insussistenza di buona parte dei rapporti di lavoro denunciati dal “Il Quadrifoglio
S.r.l.”. Le richiamate dichiarazioni sono state depositate dall' in tutti i giudizi riuniti. Tra i CP_1
71 soggetti che hanno inteso rispondere alla convocazione dell' , rientra anche CP_4
l'odierna ricorrente.
Pertanto, sulla scorta di quanto dichiarato dal , nonché di quanto emerso Controparte_3 dalla documentazione aziendale acquisita, gli ispettori verbalizzanti hanno ritenuto fittizi una buona parte dei rapporti di lavoro (compresi quelli oggetto dei presenti giudizi), denunciati all' dall'azienda agricola “ , nel periodo CP_1 Parte_2 oggetto dell'accertamento.
Orbene, a fronte del suddetto accertamento ispettivo, come innanzi detto, l'odierna parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante.
Premesso che gli ispettori non hanno appurato l'inesistenza della ditta ispezionata, deve rilevarsi che i testi escussi su richiesta della parte ricorrente hanno concordemente confermato la sussistenza dei rapporti di lavoro intrattenuti dalla ricorrente negli anni
2019, 2020 e 2021 alle dipendenze della ditta I testi, in Parte_2 particolare, hanno confermato la prospettazione attorea, circa le mansioni disimpegnate,
l'orario di lavoro osservato, la retribuzione percepita e le modalità di pagamento della stessa, il luogo di lavoro, il tipo di prodotto trattato e così via.
Non vi è motivo alcuno di dubitare dell'attendibilità delle ridette testimonianze, sia perché sovrapponibili tra di loro, sia perché provenienti da soggetti aventi una cognizione diretta dei fatti di causa (per essere stati colleghi di lavoro della ricorrente) ed inoltre disinteressati agli esiti del giudizio (i testi, invero, hanno riferito che le proprie giornate di lavoro non sono state attinte da provvedimenti di disconoscimento).
D'altronde deve rilevarsi che le affermazioni dei testi circa il luogo di espletamento della prestazione (RT NO, Carapelle) ed il tipo di prodotto trattato(pomodoro) sono compatibili con le risultanze ispettive, circa gli anni 2019, 2020 e 2021.
La domanda attorea, poi, trova ulteriore riscontro anche nella documentazione prodotta;
particolare rilievo deve essere attribuito all'estratto conto del conto corrente bancario della ricorrente, attestante il pagamento a mezzo bonifico della retribuzione;
risulta quindi comprovato anche il requisito della sinallagmaticità del rapporto di lavoro subordinato.
In definitiva, il compendio probatorio introdotto dalla ricorrente nel presente giudizio, consente di accertare la sussistenza dei rapporti di lavoro intrattenuti alle dipendenze della ditta , negli anni 2019, 2020 e 2021. Parte_2
Parte ricorrente, quindi, ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli negli anni 2019, 2020 e 2021 per n. 156 giornate per ciascuna annualità Da quanto detto, discende, quale logica conseguenza, l'accoglimento anche delle domande introdotte con i procedimenti iscritti ai nn. 3523/2024 e 5303/2024.
Innanzitutto non risultando indebita la percezione delle prestazioni previdenziali percepite negli anni 2019 (DS agricola) e 2020 (congedo parentale dal 03.04.2020 al
17.04.2020), deve essere disposto l'annullamento degli avvisi di addebito n. addebito n.34320240000079429000 dell'importo di euro 4.043,64 e n. 34320240000613468000, dell'importo di euro 429,25.
Da ultimo, deve essere accolta anche la domanda spiegata con il procedimento iscritto al n. rg 10797/2023, ed avente ad oggetto la percezione della DS agricola dell'anno 2021.
Ricorrono, per quanto accertato in precedenza, tutti i presupposti legislativamente previsti per accedere alla ridetta prestazione in esame (a) iscrizione negli elenchi nominativi nell'anno di riferimento dell'indennità ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce l'indennità ed a quello precedente (minimo contributivo)). È inoltre provata la tempestività della domanda amministrativa presentata dalla ricorrente.
Ne deriva il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2021 in relazione a 156 giornate di lavoro riconosciute, con conseguente condanna dell'istituto a pagare in suo favore la somma di €. 3.142,99, oltre accessori di legge (quanto ai conteggi, soccorrono quelli elaborati da parte ricorrente in quanto non contestati dall' ). CP_5
Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3172 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato del Comune di residenza, per gli anni 2019, 2020 e 2021 e per
156 giornate per ciascuna annualità; -- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di €. CP_1
3.142,99, oltre accessori come per legge, per i titoli di cui in parte motiva;
- annulla gli avvisi di addebito n. n.34320240000079429000 e n.
34320240000613468000;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.695,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Foggia, dopo l'udienza del 24.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti