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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12717 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 20619/2025 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Andrea de Cadilhac e Claudio Miglielli, presso il Parte_1 cui studio domicilia in Roma, via Francesco Grimaldi, n. 47
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore" con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 5.6.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 6.6.2025) poi notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Accerti il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento ex Art. 1, L. 18/1980, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 31.7.2023.
- Per l'effetto, condanni l'Ente competente, all'erogazione dei ratei maturati e maturandi sulle prestazioni riconosciute, oltre interessi legali, dalla data di decorrenza stabilita, sino alla data dell'effettivo soddisfo.
- Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, competenze, onorari e rimborso spese generali 15% del presente procedimento, nonché del precedente procedimento per ATP ex Art 445 bis cpc, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari ex Art. 93 c.p.c.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha eccepito la genericità del ricorso, infine ha CP_1 concluso per l'improponibilità/inammissibilità del ricorso stesso e, nel merito, per il rigetto.
2. Acquisita la documentazione, conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. 445 Parte_1 bis c.p.c., le contestazioni alla relazione del c.t.u. (n data 7.5.2025), nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito del predetto atto).
4. La ricorrente ha contestato adeguatamente la relazione del c.t.u. della precedente fase del giudizio, sicché si è dato corso alla richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla stessa ricorrente.
5. Si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.” (Cass., sez. L, ord. n. 17787 del 26.8.2020). Alla luce di tali principi non trovano luogo, in sede di opposizione all'a.t.p., la declaratoria del diritto a conseguire la prestazione assistenziale e la condanna al pagamento dei relativi ratei (altresì richieste dalla ricorrente come da conclusioni sopra riportate) dovendosi esaminare esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario.
5. Il c.t.u. nominato in questa fase, dott.ssa , ha concluso la sua Persona_1 relazione come segue:
“A decorrere dal maggio 2024 la Sig.ra si trova nelle condizioni Parte_1 previste dall'art. 1 legge n. 18/1980, con diritto all'indennità di accompagnamento”. La dott.ssa formula tali conclusioni all'esito di una indagine correttamente Persona_1 espletata ed immune da profili di censurabilità (neppure contestata all'odierno verbale) coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge). Pertanto, tenuto conto del giudizio espresso dal predetto c.t.u., va dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1, l. n. 222/1984 a decorrere dal 1.5.2024.
6. Le spese di lite seguono vanno interamente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza nel merito (in relazione al riconoscimento successivo alla domanda amministrativa) ed altresì alla inammissibilità della domanda esaminata al precedente punto n. 4); le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' : CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza dichiara che presenta la condizione di Parte_1 invalidità di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 a decorrere dal 1.5.2024; compensa interamente le spese processuali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separati CP_1 decreti. Roma, 10.12.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 20619/2025 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Andrea de Cadilhac e Claudio Miglielli, presso il Parte_1 cui studio domicilia in Roma, via Francesco Grimaldi, n. 47
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore" con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 5.6.2025- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 6.6.2025) poi notificato con il quale ha contestato l'esito del procedimento per a.t.p. ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“- Accerti il diritto della ricorrente alla indennità di accompagnamento ex Art. 1, L. 18/1980, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 31.7.2023.
- Per l'effetto, condanni l'Ente competente, all'erogazione dei ratei maturati e maturandi sulle prestazioni riconosciute, oltre interessi legali, dalla data di decorrenza stabilita, sino alla data dell'effettivo soddisfo.
- Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, competenze, onorari e rimborso spese generali 15% del presente procedimento, nonché del precedente procedimento per ATP ex Art 445 bis cpc, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari ex Art. 93 c.p.c.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha eccepito la genericità del ricorso, infine ha CP_1 concluso per l'improponibilità/inammissibilità del ricorso stesso e, nel merito, per il rigetto.
2. Acquisita la documentazione, conferito incarico al c.t.u. medico legale, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, comparso e sentito il difensore della ricorrente, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. Risulta dagli atti che ha depositato tempestivamente, ex art. 445 Parte_1 bis c.p.c., le contestazioni alla relazione del c.t.u. (n data 7.5.2025), nonché il presente ricorso (entro il termine di trenta giorni, decorrente dal deposito del predetto atto).
4. La ricorrente ha contestato adeguatamente la relazione del c.t.u. della precedente fase del giudizio, sicché si è dato corso alla richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dalla stessa ricorrente.
5. Si richiama la Suprema Corte laddove ha precisato:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici.” (Cass., sez. L, ord. n. 17787 del 26.8.2020). Alla luce di tali principi non trovano luogo, in sede di opposizione all'a.t.p., la declaratoria del diritto a conseguire la prestazione assistenziale e la condanna al pagamento dei relativi ratei (altresì richieste dalla ricorrente come da conclusioni sopra riportate) dovendosi esaminare esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario.
5. Il c.t.u. nominato in questa fase, dott.ssa , ha concluso la sua Persona_1 relazione come segue:
“A decorrere dal maggio 2024 la Sig.ra si trova nelle condizioni Parte_1 previste dall'art. 1 legge n. 18/1980, con diritto all'indennità di accompagnamento”. La dott.ssa formula tali conclusioni all'esito di una indagine correttamente Persona_1 espletata ed immune da profili di censurabilità (neppure contestata all'odierno verbale) coniugando il giudizio medico con le prescrizioni di legge). Pertanto, tenuto conto del giudizio espresso dal predetto c.t.u., va dichiarata la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1, l. n. 222/1984 a decorrere dal 1.5.2024.
6. Le spese di lite seguono vanno interamente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza nel merito (in relazione al riconoscimento successivo alla domanda amministrativa) ed altresì alla inammissibilità della domanda esaminata al precedente punto n. 4); le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' : CP_1
P.Q.M.
Disattesa ogni altra istanza dichiara che presenta la condizione di Parte_1 invalidità di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 a decorrere dal 1.5.2024; compensa interamente le spese processuali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separati CP_1 decreti. Roma, 10.12.2025
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia