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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 831 R.G. 2021, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 788/2021, resa, ex art 281 sexies c.p.c., dal Tribunale di Trani 19.04.2021, avente ad oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – convenzione separazione consensuale dei coniugi tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Pace, per Parte_1 mandato in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Trani
=Appellante= e
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Amato, per mandato allegato Controparte_1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in appello depositata il 3.03.2023, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Bisceglie
=Appellato= e Avv. NT Di OL UR, in proprio ex art. 86 c.p.c., domiciliato nel suo studio, in Bisceglie
=Appellato=
nonché nei confronti di
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
66
=Altro Appellato - Contumace=
All'udienza collegiale del 10 marzo 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria pagina 1 di 9 da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2019 , convenne in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Trani, e e, Controparte_2 Parte_1 premettendo di essere creditore del primo dell'importo di € 545.579,12 in forza di decreto ingiuntivo n. 1433/2018 reso dal Tribunale di Trani l'8.10.2018, notificato al debitore in data 15.10.2018, chiese che fosse dichiarata l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto a rogito del notaio del 27.02.2019 (rep. 26565 racc. Persona_1
12146) con il quale aveva ceduto alla ex consorte, Controparte_2 Parte_1
-in ottemperanza agli obblighi di mantenimento assunti in sede di
[...] separazione consensuale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Lucera l'8.02.2019- la proprietà di n. 19 immobili, come ivi analiticamente descritti, in quanto lesivo delle sue ragioni creditorie.
Entrambi i convenuti si costituirono ritualmente, eccependo: quanto a CP_2
la mancanza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni in quanto
[...] il suo patrimonio residuo era di importo considerevole e l'azione sproporzionata rispetto al valore del compendio di cui si chiedeva la revoca;
quanto a Parte_1
, la mancata conoscenza dei debiti reclamati, stante la separazione dal marito,
[...] oltre che la sussistenza di un patrimonio residuo dello stesso idoneo a soddisfare i crediti dell'attore.
Con atto notificato il 27.09.2019, depositato all'udienza di prima comparizione delle parti del 30.09.2019, intervenne volontariamente in giudizio, ex art. 105 c.p.c., l'avv. NT Di OL, il quale, assumendo a sua volta di essere creditore di CP_2 di € 84.816,00, oltre interessi moratori e spese, in forza di decreto ingiuntivo
[...]
n. 1254/2018 del Tribunale di Trani del 27.08.2018, chiese dichiararsi anche nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., la inefficacia dell'atto dispositivo già impugnato dall'attore.
Istruita la causa con prova orale ed acquisita la documentazione in atti, il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha accolto le domande spiegate dall'attore e dal terzo interventore, dichiarando l'inefficacia, nei confronti di entrambi, dell'atto a rogito del notaio dott.ssa Per_1 del 27.02.2019 (rep. 26565 racc. 12146) e regolando le spese secondo
[...] soccombenza.
Il Tribunale, con tale pronuncia, dopo aver richiamato i principi generali in tema di azione revocatoria e i presupposti della stessa, ha rilevato il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo posto in essere dai convenuti, in quanto, indipendentemente dalla consistenza del patrimonio residuo del debitore, per mezzo di quell'atto, sebbene attuativo dell'accordo di separazione, il aveva ceduto ben otto appartamenti CP_2 in piena proprietà e la quota di altro appartamento oltre box auto e locali, così
pagina 2 di 9 diminuendo la garanzia patrimoniale e rendendo più difficoltoso il recupero coattivo del credito vantato dagli attori nei suoi confronti. Era, altresì, sussistente il consilium fraudis, atteso che, essendo insorti i crediti vantati dall'attore e dal terzo interventore prima del compimento dell'atto dispositivo lesivo e configurando detto atto un trasferimento a titolo oneroso, era sufficiente la prova, ricavabile anche per presunzioni, della consapevolezza, in capo alle parti di quel negozio, del pregiudizio che lo stesso arrecava alle ragioni dei creditori. Nella specie, detta consapevolezza, in capo alla , si ricavava da una serie di elementi Parte_1 sintomatici quali il rapporto di coniugio intercorrente tra le parti, la consapevolezza dell'esposizione debitoria alla stipula dell'atto di cessione, la sequenza temporale degli atti, la natura consensuale dell'accordo di separazione, il contenuto dell'accordo di separazione che prevedeva il trasferimento di ben 19 immobili in favore della moglie a fronte di generici apporti economici e garanzie prestate dalla stessa in costanza di matrimonio;
la sproporzione del valore degli immobili trasferiti rispetto agli obblighi di mantenimento;
il carattere fruttifero degli immobili;
ma soprattutto la fattiva partecipazione della agli affari del marito come era emerso dalle Parte_1 dichiarazioni testimoniali raccolte in istruttoria.
Con atto di citazione, notificato il 17 maggio 2021 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma con il rigetto delle domande proposte dall'originario attore e dal terzo interventore e con il favore delle spese del doppio grado del giudizio.
e NT Di OL UR, costituitisi ritualmente con Controparte_1 comparse depositate, rispettivamente il 27.09.2021 ed il 10.09.2021, hanno contrastato estensivamente il gravame, deducendone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito.
Non si è invece costituito . Controparte_2
Disattesa l'istanza di inibitoria, in quanto inammissibile, ed acquisita la documentazione in atti, la causa, all'udienza collegiale del 10 marzo 2023, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione=
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia , non Controparte_2 costituitesi in giudizio benché l'atto di appello gli sia stato regolarmente notificato.
Sempre in via preliminare va rilevato che non si ravvisano gli estremi della denunciata violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto, nell'ottica di una lettura non formalistica della norma, avallata dalla Suprema Corte (cfr., tra le ultime, Cass. civ. 25 maggio 2017 n. 13151 e Cass. civ., S.U. 16 novembre 2017 n. 27199), l'appellante ha correttamente indicato le parti della sentenza impugnata ritenute meritevoli di riforma nonché i relativi emendamenti richiesti, specificando altresì le ragioni sottese al gravame.
pagina 3 di 9 Ciò posto, si rileva che ha affidato il gravame ad un solo Parte_1 complesso motivo, con il quale, richiamati estensivamente i fatti di causa, deduce l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e, segnatamente, la mancanza dell'eventus damni e del consilium fraudis.
Assume, innanzitutto, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che, nella specie, fosse ravvisabile l'eventus damni, indipendentemente dalla consistenza del patrimonio residuo del debitore, atteso che detta consistenza ammontava a circa due milioni e cinquecentomila euro per cui era certamente sufficiente ad assicurare il soddisfacimento dei crediti vantati dagli appellati e Di OL UR. CP_1
Il Giudice di prime cure aveva altresì errato nel ritenere che l'appellante fosse a conoscenza della situazione debitoria del marito e, conseguentemente, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori. Tale consapevolezza doveva escludersi proprio in considerazione dell'entità del patrimonio residuo rimasto in capo al il quale, con l'atto impugnato, non aveva CP_2 affatto inteso arrecare pregiudizio ai creditori ma soltanto assolvere agli obblighi di mantenimento verso la moglie ed i figli. Essa appellante, in ogni caso, non era a conoscenza di debiti del marito verso terzi e, in particolare, nei confronti del e del Di OL UR, né gli stessi, al CP_1 riguardo, avevano fornita prova di segno contrario. Nemmeno erano dirimenti le deposizioni dei testi e , peraltro poco credibili, circa la Tes_1 Tes_2 consapevolezza da parte di essa appellante degli affari del coniuge. Infine, erano poco decisive, e comunque, non univocamente valutabili, le circostanze presuntive sulla cui base il Giudice di prime cure aveva ritenuto dimostrato il consilium fraudis da parte di essa appellante.
Entrambe le censure poste dall'appellante sono giuridicamente infondato per cui devono essere disattese.
Va premesso che è oramai consolidato il principio secondo cui “L'atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferisca all'altro il diritto di proprietà (ovvero costituisca diritti reali minori) su un immobile è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto -cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione-, né nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti. Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla verifica, in concreto, se lo stesso si inserisca, o meno, nell'ambito di una più ampia sistemazione "solutorio-
pagina 4 di 9 compensativa" di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale" (Cass. 10443/2019; Cass. 8516/ 2006).
La decisione del Tribunale di ritenere in tal modo soggetto a revocatoria l'atto di trasferimento posto in essere in esecuzione della separazione, rispetta tale orientamento.
Quanto poi alla sussistenza dell'evenuts damni e del consilium fraudis, va ricordato, come pure precisato nell'impugnata sentenza, che “le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori” (Cass. 25.5.2017, n. 13172).
Nel caso di specie è indubbia sia l'esistenza dei crediti (sia pure ancora litigiosi) vantati dagli originari attori e terzo interventore nei confronti del disponente sia della loro preesistenza rispetto all'atto dispositivo impugnato, dovendosi rammentare l'oramai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori”(Cass. n. 4212/2020 e, tra le ultime, ; cfr., sul punto, tra le ultime, Cass. 17/06/2024, n.16819).
Chiarito quanto sopra, si osserva che la doglianza di parte appellante, secondo cui l'eventus damni sarebbe stato escluso dalla presenza di un patrimonio residuo in capo al debitore, di consistenza tale da consentire agevolmente il soddisfacimento del credito vantato nei suoi confronti, non è stata adeguatamente provata, in quanto l'appellante si è limitata ad allegare la sussistenza dei detti beni, senza provare, come era suo onere, il loro effettivo valore di mercato. Né tale accertamento avrebbe potuto espletarsi officiosamente mediante CTU. E' pacifico, invero, che “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni” (Cass. 03/02/2015, n. 1902; conf.: Cass. 18/10/2011, n. 21492).
pagina 5 di 9 Il Giudice di prime ha, condivisibilmente, ritenuto sussistente l'eventus damni sul presupposto che gli immobili trasferiti, sebbene ne residuassero altri in capo al debitore, comunque comportavano una diminuzione qualitativa della garanzia generica cui egli è tenuto, rendendo più incerta la soddisfazione del suo debito. Tale statuizione non è stata specificamente censurata dall'appellante con l'allegazione e dimostrazione delle circostanze idonee a dimostrare la libera e pronta commerciabilità dei beni compresi nel patrimonio residuo e, quindi, della loro idoneità ad escludere incertezze o difficoltà nel soddisfacimento del credito vantato dagli appellati. Tanto, senza trascurare di rilevare che, come pure dedotto e documentato dagli appellati, i beni residuati in capo al non erano affatto suscettibili di CP_2 pronta ed agevole liquidazione in quanto costituiti per lo più da quote di beni in comunione indivisa, per di più gravati da precedenti ipoteche;
trattavasi, peraltro, di beni facenti capo a società di persone (la Eredi Ferrante s.a.s.) e, quindi, non aggredibili direttamente dai creditori dei singoli soci.
Quanto alla eccepita insussistenza del consilium fraudis in capo alla beneficiaria del conferimento, si osserva che, pur a voler riconoscere natura onerosa all'atto dispositivo in contestazione -così come ritenuto dal Giudice di prime cure, la cui statuizione sul punto non è stata oggetto di censure- per costante giurisprudenza, “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 22/03/2016, n. 5618 e, tra le ultime, Cass. 09/06/2020, n.10928).
Nel caso che ci occupa, correttamente e condivisibilmente il Tribunale ha ravvisato la ricorrenza di una serie di elementi presuntivi che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, sono certamente idonei a dimostrare univocamente la sua conoscenza della natura pregiudizievole dell'atto dispositivo contestato. Invero, che , al momento della separazione, fosse pienamente Parte_1 consapevole della situazione patrimoniale del coniuge, compresa la sua esposizione debitoria nei confronti di e dell'avv. Di lollo UR, lo si evince Controparte_1 indubitabilmente dallo stesso ricorso per separazione consensuale allegato al decreto di omologazione della stessa, nel quale i coniugi si danno reciprocamente atto che la dazione degli immobili ivi indicati, di proprietà esclusiva del marito in favore della moglie, è stata prevista al fine di riequilibrare gli ingenti impegni economici assunti da
, sia per l'allestimento e arredamento della casa coniugale, sia Parte_1 per la posizione di contraente e garante assunta per alcuni finanziamenti il cui ricavato era stato ceduto al . CP_2
Non può dunque dubitarsi che l'odierna appellante fosse a conoscenza della situazione economica del marito e delle problematiche ad essa relative, compresa l'esposizione debitoria verso i terzi (dalla stessa personalmente garantiti) tant'è che proprio per pagina 6 di 9 evitarne le conseguenze negative fu previsto il trasferimento in suo favore dell'ingente patrimonio immobiliare di proprietà esclusiva del marito, la cui giustificazione non può fondatamente rinvenirsi nella sola generica compensazione delle spese di allestimento e arredamento della casa coniugale (il cui uso rimaneva, peraltro, nella disponibilità della ) ovvero nella necessità di assicurare alla moglie e ai figli un tenore Parte_1 di vita adeguato a quello tenuto in costanza di matrimonio, riguardo al quale, tra l'altro, alcuna prova è stata fornita. La fattiva partecipazione della moglie agli affari del marito è stata peraltro confermata dai testi e , le cui deposizioni, contrariamente a quanto Testimone_3 Tes_2 assunto dall'appellante, non si appalesano affatto prive di credibilità. Il primo, ha riferito che la sig.ra più volte si recava insieme al marito nello Parte_1 studio dell'avv. Di OL UR ed insieme interloquivano con il legale in merito alle pratiche a lui affidate, relative alle attività imprenditoriali del . CP_2
La circostanza che il suddetto teste fosse un praticante di studio costituisce, a parere della Corte, elemento di affidabilità e credibilità della deposizione resa, atteso che, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, i praticanti avvocati, proprio al fine di acquisire ogni utile elemento per la loro formazione professionale, certamente possono presenziare agli incontri tra cliente e avvocato, essendo peraltro vincolati all'obbligo di segretezza. Nemmeno coglie nel segno l'ulteriore assunto di parte appellante secondo cui i fatti riferiti dal teste in questione, risalendo ad un periodo pregresso al sorgere del credito vantato dall'avv. Di OL UR, non sarebbero idonei a dimostrare che la sig.ra
[...]
fosse a conoscenza del debito del marito nei suoi confronti. Pt_1
Sfugge all'appellante che, nella specie, l'oggetto della prova non era quello di dimostrare la consapevolezza effettiva di quel debito, bensì la fattiva partecipazione di essa appellante agli affari del marito e quindi la consapevolezza delle problematiche ad essa collegate. Parimenti dicasi della deposizione di , che pure ha confermato la Testimone_4 presenza attiva dell'odierna appellante agli incontri del marito con l'avv. Di OL UR e con il , cui partecipava anch'egli, quale procuratore d'affari del CP_1 marito. La circostanza che il suddetto teste, avesse al momento della deposizione, delle cause in corso con il , non ne inficia di per sé sola la credibilità, non avendo quelle CP_2 cause alcun collegamento con quella oggetto del presente giudizio. Da ultimo, non va sottaciuto, ai fini della dimostrazione della permanenza di vincoli personali abbastanza forti tra i coniugi anche dopo la separazione, la circostanza che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio avvenne a mani proprio del , CP_2 rinvenuto presso l'abitazione assegnata alla moglie in Barletta alla via Ricasoli 50.
Gli elementi presuntivi, posti a base dell'impugnata sentenza, come innanzi richiamati, sono certamente idonei e sufficienti a comprovare il consilium fraudis in capo all'appellante che, per costante giurisprudenza, ricorre allorché il beneficiario della disposizione lesiva sia “a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del
pagina 7 di 9 disponente” (Sez. 3, 4.10.2018, n. 24182; Sez. 1, 27.9.2018, n. 23326; Sez.3, 9.3.2018, n. 5658). Per la ricorrenza del presupposto in parola, infatti, non è necessaria la conoscenza della specifica situazione debitoria a tutela della quale l'azione revocatoria viene proposta, essendo sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, facendo venir meno la garanzia generale posta dall'art. 2740 c.c. a tutela dei loro crediti.
In definitiva, per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato. L'appellante, sempre in ossequio al principio della soccombenza dovrà rifondere agli appellati
[...]
e Di OL UR NT le spese del gravame, nella misura liquidata CP_1 in dispositivo a mente del DM n. 55/2014 e s.m., con applicazione dei compensi medi corrispondenti al valore dei crediti dagli stessi posti a fondamento delle rispettive domande, ridotti della metà -in ragione della non complessità delle questioni poste e della ripetitività delle argomentazioni difensive svolte. Le spese nei confronti della parte contumace possono integralmente compensarsi, non essendo state proposte domande nei suoi confronti, in quante evocato in giudizio ai soli fini della ricostituzione, anche nella fase di gravame, del necessario contraddittorio processuale.
Va infine dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, nei confronti di e avv. NT Di OL Parte_1 Controparte_1
UR, avverso la sentenza n. 788/2021, resa, ex art 281 sexies c.p.c., dal Tribunale di Trani il 19.04.2021, nel contraddittorio con , disattesa ogni Controparte_2 diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3)-condanna a rifondere a ed all'avv. NT Parte_1 Controparte_1
Di OL UR le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in
€ 13.078,00, quanto al primo, ed in € 7.160,00, quanto al secondo, oltre, per entrambi, al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
4)-compensa integralmente le spese di giudizio tra l'appellante e;
Controparte_2
5)-da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 8 ottobre 2024 pagina 8 di 9 Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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