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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 5279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5279 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.3900/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3900/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 amente domiciliato in Salerno alla Via Renato De
[...] tudio dell'avv. Valentina Reistano dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Nocera Inferiore (SA) all presso lo studio dell'avv. Laura Belvisi che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con ata 6 giugno CP_1
1985 nel Comune di Salerno e che, dall' union no nati due figli:
(08.03.1990) e (31.01.1997), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Persona_2 ne degli effetti ci monio, precisando che, con sentenza del 3239/2019, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione dei coniugi. In particolare, il ricorrente chiedeva dichiararsi il divorzio con la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento della figlia in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica o, in subordine, il pagamento dell'importo direttamente alla stessa;
chiedeva inoltre anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente disposta in sede di separazione. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio e contestava quanto dedo e;
al riguardo, precisava che, dallo scorso anno, la figlia era stata convocata a Modena come docente di sostegno precaria e che, pertanto, non era ancora diventata autonoma economicamente, ritornando per lunghi periodi a Salerno nella casa familiare;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento della quota di sua spettanza per il pagamento degli infissi della casa familiare in comproprietà tra le parti. Disposta la comparizione personale dei coniugi, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che riservava la causa al Collegio per la decisione 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione dei coniugi in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. In via preliminare, occorre rilevare che. alla prima udienza di comparizione, la resistente ha espressamente rinunciato alla domanda di condanna del ricorrente al pagamento della quota di sua spettanza per il pagamento degli infissi della casa familiare in comproprietà tra le parti, riservandosi di avanzarla in altra sede giudiziaria e, pertanto, nulla deve statuirsi in merito alla stessa. Mantenimento della figlia Persona_2
In merito agli obblighi o economico nei confronti della figlia maggiorenne, occorre rilevare che parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la relativa somma, deducendo il raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, oltre ad un peggioramento della propria condizione economica. Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti devono essere suffragati da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che non è contestato che
, da oltre un anno, è stata assunta con contratti di docenza a tempo Persona_2 ed è al momento insegnante di sostegno presso un istituto scolastico di Modena;
pertanto, deve ritenersi che la stessa sia ormai inserita nel mondo del lavoro e abbia raggiunto una sua autosufficienza economica, a nulla rilevando la precarietà del rapporto, considerato che, nei periodi estivi, sebbene non si percepisca lo stipendio, sussiste tuttavia il diritto di ricevere la Naspi. Pertanto, il Tribunale rigetta la domanda avanzata dalla resistente e dispone la revoca l'obbligo a carico di di corrispondere ad la Parte_1 Parte_2 somma di € 200,00 a titolo della figlia Persona_2
Assegnazione della casa familiare Al riguardo, deve premettersi che il ricorrente ha altresì richiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente sempre in ragione dell'autosufficienza economica della figlia. A tal proposito si evidenzia che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare non può trovare applicazione in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, come nel caso di specie, atteso che la sua ratio è quella di garantire a quest'ultimi una continuità nel loro usuale contesto domestico nonostante la vicenda separativa dei genitori. Pertanto, posto che è ormai da considerarsi economicamente Persona_2 autosufficiente, il Tr a la domanda avanzata dalla resistente e dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Fusandola n. 12, ad . CP_1
Deve infine precisa a questione riguardante il suddetto immobile in comproprietà tra gli ex coniugi esula dall'oggetto del presente giudizio e dovrà essere fatto valere in altra sede civilistica. Devono essere compiute le formalità previste dalla legge. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 6 giugno 1985 nel Comune di Salerno tra , nato Parte_1
a Cava de' Tirreni (SA) il 09.11.1956, C.F.: , e CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il [...], C. , tr
[...] CodiceFiscale_2 stro Atti Matrimonio del Comune di Sa 124, Parte II, Serie A, Uff. 1; b) rigetta la domanda avanzata dalla resistente e, per l'effetto, dispone la revoca l'obbligo a carico di di corrispondere ad la somma Parte_1 Parte_2 di € 200,00 a titolo della figlia Persona_2
c) rigetta la domanda avanzata dalla resistente , dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Fusandola n. 12, ad;
CP_1
presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; e) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3900/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 amente domiciliato in Salerno alla Via Renato De
[...] tudio dell'avv. Valentina Reistano dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata in Nocera Inferiore (SA) all presso lo studio dell'avv. Laura Belvisi che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con ata 6 giugno CP_1
1985 nel Comune di Salerno e che, dall' union no nati due figli:
(08.03.1990) e (31.01.1997), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Persona_2 ne degli effetti ci monio, precisando che, con sentenza del 3239/2019, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione dei coniugi. In particolare, il ricorrente chiedeva dichiararsi il divorzio con la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la somma per il mantenimento della figlia in ragione del raggiungimento dell'indipendenza economica o, in subordine, il pagamento dell'importo direttamente alla stessa;
chiedeva inoltre anche la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente disposta in sede di separazione. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che CP_1 aderiva alla domanda di divorzio e contestava quanto dedo e;
al riguardo, precisava che, dallo scorso anno, la figlia era stata convocata a Modena come docente di sostegno precaria e che, pertanto, non era ancora diventata autonoma economicamente, ritornando per lunghi periodi a Salerno nella casa familiare;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento della quota di sua spettanza per il pagamento degli infissi della casa familiare in comproprietà tra le parti. Disposta la comparizione personale dei coniugi, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato che riservava la causa al Collegio per la decisione 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In primo luogo, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione dei coniugi in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. In via preliminare, occorre rilevare che. alla prima udienza di comparizione, la resistente ha espressamente rinunciato alla domanda di condanna del ricorrente al pagamento della quota di sua spettanza per il pagamento degli infissi della casa familiare in comproprietà tra le parti, riservandosi di avanzarla in altra sede giudiziaria e, pertanto, nulla deve statuirsi in merito alla stessa. Mantenimento della figlia Persona_2
In merito agli obblighi o economico nei confronti della figlia maggiorenne, occorre rilevare che parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere la relativa somma, deducendo il raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, oltre ad un peggioramento della propria condizione economica. Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza, in merito all'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni ha più volte ribadito l'insussistenza di un termine da apporre allo stesso, atteso che il limite di persistenza non va determinato sulla base di un termine astratto, bensì soltanto sul fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli o, comunque, non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
pertanto, si ribadisce che spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione fornire la prova di uno "status" di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato o che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006; 8221/2006). Va, però, precisato che la Suprema Corte ha di recente avuto modo di specificare in aggiunta ai principi in precedenza enunciati che, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni)” (Cassazione civile, sez. I, 20/08/2014, n. 18076, in Giustizia Civile Massimario 2014). In definitiva “(…) la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti devono essere suffragati da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016) (…)” (cfr. Cassazione – Sezione Prima Civile ordinanza 17 luglio 2019 n. 19135). Inoltre, e stato rilevato che il figlio maggiorenne una volta entrato effettivamente nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta che prelude alla successiva spendita della capacità lavorativa perde il diritto al mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. Civ. n. 19696/2019). Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che non è contestato che
, da oltre un anno, è stata assunta con contratti di docenza a tempo Persona_2 ed è al momento insegnante di sostegno presso un istituto scolastico di Modena;
pertanto, deve ritenersi che la stessa sia ormai inserita nel mondo del lavoro e abbia raggiunto una sua autosufficienza economica, a nulla rilevando la precarietà del rapporto, considerato che, nei periodi estivi, sebbene non si percepisca lo stipendio, sussiste tuttavia il diritto di ricevere la Naspi. Pertanto, il Tribunale rigetta la domanda avanzata dalla resistente e dispone la revoca l'obbligo a carico di di corrispondere ad la Parte_1 Parte_2 somma di € 200,00 a titolo della figlia Persona_2
Assegnazione della casa familiare Al riguardo, deve premettersi che il ricorrente ha altresì richiesto la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente sempre in ragione dell'autosufficienza economica della figlia. A tal proposito si evidenzia che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare non può trovare applicazione in mancanza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, come nel caso di specie, atteso che la sua ratio è quella di garantire a quest'ultimi una continuità nel loro usuale contesto domestico nonostante la vicenda separativa dei genitori. Pertanto, posto che è ormai da considerarsi economicamente Persona_2 autosufficiente, il Tr a la domanda avanzata dalla resistente e dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Fusandola n. 12, ad . CP_1
Deve infine precisa a questione riguardante il suddetto immobile in comproprietà tra gli ex coniugi esula dall'oggetto del presente giudizio e dovrà essere fatto valere in altra sede civilistica. Devono essere compiute le formalità previste dalla legge. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 6 giugno 1985 nel Comune di Salerno tra , nato Parte_1
a Cava de' Tirreni (SA) il 09.11.1956, C.F.: , e CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il [...], C. , tr
[...] CodiceFiscale_2 stro Atti Matrimonio del Comune di Sa 124, Parte II, Serie A, Uff. 1; b) rigetta la domanda avanzata dalla resistente e, per l'effetto, dispone la revoca l'obbligo a carico di di corrispondere ad la somma Parte_1 Parte_2 di € 200,00 a titolo della figlia Persona_2
c) rigetta la domanda avanzata dalla resistente , dispone la revoca dell'assegnazione della casa familiare, sita in Salerno alla Via Fusandola n. 12, ad;
CP_1
presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; e) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi