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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 10/09/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Perenzoni Marisa e Lunardi
Francesca e domiciliati presso il loro studio in Trento via Milano 116, giusta delega in calce al ricorso;
per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 11.08.2012 in Pellizzano (Trento); preso atto che all'udienza del 04.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge.
2) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori e collocata prevalentemente presso la madre.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute.
4) Il padre starà con la figlia almeno per un pomeriggio alla Per_1
settimana dall'uscita di scuola fino alla cena compresa, da concordare entro la settimana precedente, e a week and alternati senza pernotto. Nel caso in cui, anche per esigenze lavorative, il sig. non riuscisse a far fronte Pt_2
a tali minime modalità di visita sarà suo onere sostenere le spese di una persona che si occupi di in sua assenza. Il padre potrà in ogni caso Per_1
concordare, in accordo con la madre e la figlia, anche più ampie modalità di visita per sé stesso e per i suoi familiari.
5) La signora potrà rimanere nella casa familiare sino a Parte_1
quando si trasferirà in altra abitazione con la figlia impegnandosi Per_1
comunque a lasciare la casa coniugale entro la fine del 2025.
Nel frattempo i coniugi si impegnano a convivere in maniera civile e nel rispetto reciproco e il sig. per i periodi in cui convivrà presso la Pt_2
casa familiare, si impegna a corrispondere alla signora la somma Pt_1
mensile di € 800,00, ad oggi riconosciuta, comprensiva del mantenimento pag. 2 di 9 dei figli e della quota di spese della casa di competenza del sig. Pt_2
mentre la signora si accollerà il costo di tutte le utenze;
tale importo Pt_1
verrà ridotto ad € 600,00 per i periodi in cui il sig. non convivrà Pt_2
presso la casa familiare per prolungati periodi di assenza per lavoro.
6) Il sig. si impegna a concedere alla signora un prestito Pt_2 Pt_1
infruttifero pari complessivamente ad € 150.000,00, di cui in data
15.10.2024 ha già anticipato € 40.000,00, e che la stessa si impegna a restituire entro la metà del 2028.
7) Il sig. verserà, a partire da quando la signora Parte_2 Pt_1
lascerà la casa coniugale, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 600,00= (seicento) mensili, € 100,00 per il figlio ed € 500,00 per la figlia importo Per_2 Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul c/c bancario di entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
8) La signora potrà prelevare dalla casa familiare per ricollocarli Pt_1
nella nuova abitazione tutti i beni derivanti da acquisti personali della stessa ed in particolare: la maggior parte della biancheria della casa, compresi i piumoni e i cuscini, delle stoviglie e delle pentole, i vasi, le piante, i quadri, un armadio della stanza dei ragazzi, la scrivania della camera di le poltrone, il divano, i mobili antichi, i tappeti, i robot Per_1
da cucina, l'aspirapolvere folletto, la cassettiera della camera di il Per_1
baule del bagno della camera matrimoniale e il televisore.
9) Tutte le provvidenze e gli assegni di cui la famiglia e/o i figli dovessero beneficiare, saranno percepiti al 100% dalla signora . Parte_1
10) I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli, così come individuate dal protocollo del CNF che si allega sub doc. 10.
pag. 3 di 9 11)A titolo di definitiva regolazione dei rapporti ed obblighi patrimoniali nascenti dal matrimonio i coniugi concordano quanto segue: la signora nata a [...] l'[...] (CF: Parte_1
residente in [...]
5, cede e trasferisce al sig. nato a [...] l'[...], Parte_2
(CF ), residente in [...]
Povoli n. 5, che accetta ed acquista, la quota di 1/1 dell'immobile ubicato in Arco (TN) Piazza Giacomo Povoli n. 5, tavolarmente contraddistinto in CC 310 Romarzollo, in PT 3054 II dalla p.ed. 258 p.m. 2, descritto come segue: a primo piano: scala da piano primo a piano secondo;
a piano secondo: un disbrigo, un soggiorno-cucina, un poggiolo, due camere, un ripostiglio, un anti bagno, una lavanderia, un bagno, scala da secondo a piano terzo;
a piano terzo: tre soffitte;
a piano copertura: quattro finestre in falda;
comprese le parti comuni e compresi tutti gli eventuali diritti, pertinenze ed accessori, oneri, servitù e quant'altro risultasse dal Libro
Fondiario;
-la proprietà dell'immobile sopra descritto viene trasferita e accettata nello stato attuale di fatto e di diritto, con tutti i diritti attivi e passivi inerenti, con le relative accessioni, accessori e pertinenze, parti comuni, consortalità
e servitù attive e passive, usi, azioni ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risultante dal Libro Fondiario competente e con tutti i diritti relativi e per legge congiunti.
Il bene trasferito risulta censito al Catasto Fabbricati come segue:
- CC 310, p.ed. 258, sub 6, Foglio 12, p.m. 2, Categ. A/2, Classe 6,
Consistenza 6 vani, Superficie 156 mq, Rendita € 495,80;
pag. 4 di 9 - la signora trasferisce la proprietà di 1/1 dell'immobile Parte_1
ubicato a Arco, Piazza Giacomo Povoli n. 5, tavolarmente contraddistinto come in PT 310 Romarzollo dalla p.ed. 258, p.m. 2, a C.F._3
definizione di tutti i rapporti ed obblighi patrimoniali nascenti dal matrimonio. A fronte del trasferimento predetto il sig. si Parte_2
dichiara integralmente soddisfatto rispetto ad ogni e qualsivoglia pretesa economica, presente e futura, traente titolo direttamente o indirettamente dal rapporto di coniugio;
- la signora dichiara di rinunciare all'ipoteca legale alla Parte_1
stessa spettante, con espresso esonero di responsabilità al riguardo per il
Conservatore Tavolare;
- la signora , previamente ammonita circa le responsabilità Parte_1
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 3 e 76 sotto la propria penale responsabilità, dichiara:
- che l'inizio della costruzione dell'immobile, acquistato con rogito del
7.10.2015 (doc. 11), oggetto del presente atto è avvenuto in data anteriore al 1.09.1967;
- che successivamente sono state realizzate le seguenti opere autorizzate dal
Comune di Arco:
- SCIA prot. N. 0023655 dd. 11.09.2015 (risanamento conservativo p.ed.
258);
- SCIA prot. N. 0012927 dd. 6.05.2016 (variante con cambio di destinazione d'uso soffitta e lievi modifiche interne ed esterne) (doc. 12);
- che successivamente non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso degli immobili in oggetto, né varianti pag. 5 di 9 essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di nuova concessione edilizia;
- che non si rende necessario allegare il certificato di destinazione urbanistica per la comproprietà collegata in quanto di superficie inferiore ai
5.000 mq;
- le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto, e che il pagamento del prezzo verrà effettuato con le modalità sopra descritte, e quindi senza versamento di denaro;
- con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n.
37, che corredano il bene oggetto del presente atto, la signora Pt_1
garantisce al sig. circa la conformità degli impianti
[...] Parte_2
sino ad ora realizzati alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati effettuati;
- con riferimento al fabbricato sito a Arco, Piazza Giacomo Povoli n. 5 tavolarmente contraddistinto come p.ed. 258 p.m. 2 in PT 310 C.F._3
Romarzollo, la parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, prendendo atto che rientra nella classe energetica B+ ( doc. 13 – Attestato + dichiarazione);
- ai sensi della Legge 30 luglio 2010 n. 122, la signora Parte_1
dichiara che l'immobile di cui sopra è conforme allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o che comportino l'obbligo di presentazione di una nuova pag. 6 di 9 planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbane in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario;
si precisa che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliare ubicata in Arco,
Piazza Povoli n. 5 raffigurata nella planimetria prot. N. 10803.001.2024 presentata dal geom. in data 04.09.2024 (doc. 14); CP_1
- il possesso esclusivo dell'immobile di cui sopra viene concesso a partire da quando la signora lascerà la casa familiare;
da quel giorno in Pt_1
avanti saranno rispettivamente a favore ed a carico del cessionario tutte le utilità e le gravezze riguardanti il medesimo;
- la signora garantisce l'immobile assegnato con il presente Parte_1
atto libero da ipoteche, arretrati d'imposte, privilegi, anche fiscali ed altri oneri o vincoli, e promette le garanzie in caso di molestie o evizione;
- agli effetti fiscali le parti dichiarano che non incorre tra le stesse alcuno dei vincoli di cui all'art. 21 D.P.R. n. 131/1986 e che il presente atto è esente da imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19
Legge n. 74/1987, che dispone tale esenzione per gli atti relativi al provvedimento di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, estesa in virtù delle Sentenze della Corte
Costituzionale n. 176/2002 e 154/1999 a tutti gli atti di separazione personale dei coniugi e che pertanto questi ultimi chiedono l'esenzione dell'emanando provvedimento dall'imposta di registro come per legge regolato;
- le parti si impegnano sin da ora e per il futuro, su semplice invito della parte interessata, ad addivenire a tutti quegli ulteriori atti (notarili e/o tavolari e/o altri) che si rendessero necessari per l'attuazione di quanto pag. 7 di 9 stabilito nel presente atto, quindi in particolare per il trasferimento della proprietà del predetto immobile;
- per la notifica del decreto tavolare da rilasciarsi in un unico esteso le parti eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. Irene Perenzoni in Trento
(TN), via Milano n. 116 che viene espressamente autorizzata a chiedere l'intavolazione presso l'ufficio competente;
- nel caso in cui l'Ufficio Tavolare e/o Catastale non accettassero il trasferimento immobiliare di cui al presente atto, le parti si impegnano a recarsi da un notaio di loro fiducia al fine di formalizzare il trasferimento di cui sopra a spese integrali (notarili, tavolari, tecniche e altre necessarie per il perfezionamento del passaggio di proprietà) a carico del sig. Pt_2
posto che il presente atto vale come impegno a cedere - vendere
[...]
per la moglie ed impegno ad accettare - acquistare per il marito;
- il sig. dichiara che la particella edificiale di cui è Parte_2
divenuto proprietario sono destinate ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 2/8/1969 e che nel medesimo immobile lo stesso ha stabilito ed intende stabilire la propria residenza destinandola a propria abitazione, quale prima casa;
lo stesso dichiara di non essere titolare neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla normativa di prima casa.
12) Il giardino di proprietà della signora contraddistinto dalla p.f. Pt_1
1456/1 CC Romarzollo sarà utilizzato in comune dalla signora e dal Pt_1
sig. i quali ne godranno in pari misura e in pari misura ne Pt_2
sosterranno i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
pag. 8 di 9 13) La titolarità del veicolo Tg. EK247CP intestato alla signora Pt_1
verrà trasferita al sig. a sue spese entro 30 giorni
[...] Parte_2
dal deposito della sentenza.
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non aver nulla a che pretendere a titolo di mantenimento reciproco.
15) Spese legali compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio.
Addì 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Perenzoni Marisa e Lunardi
Francesca e domiciliati presso il loro studio in Trento via Milano 116, giusta delega in calce al ricorso;
per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 11.08.2012 in Pellizzano (Trento); preso atto che all'udienza del 04.07.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi gli obblighi di legge.
2) La figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori e collocata prevalentemente presso la madre.
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute.
4) Il padre starà con la figlia almeno per un pomeriggio alla Per_1
settimana dall'uscita di scuola fino alla cena compresa, da concordare entro la settimana precedente, e a week and alternati senza pernotto. Nel caso in cui, anche per esigenze lavorative, il sig. non riuscisse a far fronte Pt_2
a tali minime modalità di visita sarà suo onere sostenere le spese di una persona che si occupi di in sua assenza. Il padre potrà in ogni caso Per_1
concordare, in accordo con la madre e la figlia, anche più ampie modalità di visita per sé stesso e per i suoi familiari.
5) La signora potrà rimanere nella casa familiare sino a Parte_1
quando si trasferirà in altra abitazione con la figlia impegnandosi Per_1
comunque a lasciare la casa coniugale entro la fine del 2025.
Nel frattempo i coniugi si impegnano a convivere in maniera civile e nel rispetto reciproco e il sig. per i periodi in cui convivrà presso la Pt_2
casa familiare, si impegna a corrispondere alla signora la somma Pt_1
mensile di € 800,00, ad oggi riconosciuta, comprensiva del mantenimento pag. 2 di 9 dei figli e della quota di spese della casa di competenza del sig. Pt_2
mentre la signora si accollerà il costo di tutte le utenze;
tale importo Pt_1
verrà ridotto ad € 600,00 per i periodi in cui il sig. non convivrà Pt_2
presso la casa familiare per prolungati periodi di assenza per lavoro.
6) Il sig. si impegna a concedere alla signora un prestito Pt_2 Pt_1
infruttifero pari complessivamente ad € 150.000,00, di cui in data
15.10.2024 ha già anticipato € 40.000,00, e che la stessa si impegna a restituire entro la metà del 2028.
7) Il sig. verserà, a partire da quando la signora Parte_2 Pt_1
lascerà la casa coniugale, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma complessiva di euro 600,00= (seicento) mensili, € 100,00 per il figlio ed € 500,00 per la figlia importo Per_2 Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi sul c/c bancario di entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
8) La signora potrà prelevare dalla casa familiare per ricollocarli Pt_1
nella nuova abitazione tutti i beni derivanti da acquisti personali della stessa ed in particolare: la maggior parte della biancheria della casa, compresi i piumoni e i cuscini, delle stoviglie e delle pentole, i vasi, le piante, i quadri, un armadio della stanza dei ragazzi, la scrivania della camera di le poltrone, il divano, i mobili antichi, i tappeti, i robot Per_1
da cucina, l'aspirapolvere folletto, la cassettiera della camera di il Per_1
baule del bagno della camera matrimoniale e il televisore.
9) Tutte le provvidenze e gli assegni di cui la famiglia e/o i figli dovessero beneficiare, saranno percepiti al 100% dalla signora . Parte_1
10) I genitori sosterranno al 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli, così come individuate dal protocollo del CNF che si allega sub doc. 10.
pag. 3 di 9 11)A titolo di definitiva regolazione dei rapporti ed obblighi patrimoniali nascenti dal matrimonio i coniugi concordano quanto segue: la signora nata a [...] l'[...] (CF: Parte_1
residente in [...]
5, cede e trasferisce al sig. nato a [...] l'[...], Parte_2
(CF ), residente in [...]
Povoli n. 5, che accetta ed acquista, la quota di 1/1 dell'immobile ubicato in Arco (TN) Piazza Giacomo Povoli n. 5, tavolarmente contraddistinto in CC 310 Romarzollo, in PT 3054 II dalla p.ed. 258 p.m. 2, descritto come segue: a primo piano: scala da piano primo a piano secondo;
a piano secondo: un disbrigo, un soggiorno-cucina, un poggiolo, due camere, un ripostiglio, un anti bagno, una lavanderia, un bagno, scala da secondo a piano terzo;
a piano terzo: tre soffitte;
a piano copertura: quattro finestre in falda;
comprese le parti comuni e compresi tutti gli eventuali diritti, pertinenze ed accessori, oneri, servitù e quant'altro risultasse dal Libro
Fondiario;
-la proprietà dell'immobile sopra descritto viene trasferita e accettata nello stato attuale di fatto e di diritto, con tutti i diritti attivi e passivi inerenti, con le relative accessioni, accessori e pertinenze, parti comuni, consortalità
e servitù attive e passive, usi, azioni ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risultante dal Libro Fondiario competente e con tutti i diritti relativi e per legge congiunti.
Il bene trasferito risulta censito al Catasto Fabbricati come segue:
- CC 310, p.ed. 258, sub 6, Foglio 12, p.m. 2, Categ. A/2, Classe 6,
Consistenza 6 vani, Superficie 156 mq, Rendita € 495,80;
pag. 4 di 9 - la signora trasferisce la proprietà di 1/1 dell'immobile Parte_1
ubicato a Arco, Piazza Giacomo Povoli n. 5, tavolarmente contraddistinto come in PT 310 Romarzollo dalla p.ed. 258, p.m. 2, a C.F._3
definizione di tutti i rapporti ed obblighi patrimoniali nascenti dal matrimonio. A fronte del trasferimento predetto il sig. si Parte_2
dichiara integralmente soddisfatto rispetto ad ogni e qualsivoglia pretesa economica, presente e futura, traente titolo direttamente o indirettamente dal rapporto di coniugio;
- la signora dichiara di rinunciare all'ipoteca legale alla Parte_1
stessa spettante, con espresso esonero di responsabilità al riguardo per il
Conservatore Tavolare;
- la signora , previamente ammonita circa le responsabilità Parte_1
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 3 e 76 sotto la propria penale responsabilità, dichiara:
- che l'inizio della costruzione dell'immobile, acquistato con rogito del
7.10.2015 (doc. 11), oggetto del presente atto è avvenuto in data anteriore al 1.09.1967;
- che successivamente sono state realizzate le seguenti opere autorizzate dal
Comune di Arco:
- SCIA prot. N. 0023655 dd. 11.09.2015 (risanamento conservativo p.ed.
258);
- SCIA prot. N. 0012927 dd. 6.05.2016 (variante con cambio di destinazione d'uso soffitta e lievi modifiche interne ed esterne) (doc. 12);
- che successivamente non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso degli immobili in oggetto, né varianti pag. 5 di 9 essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di nuova concessione edilizia;
- che non si rende necessario allegare il certificato di destinazione urbanistica per la comproprietà collegata in quanto di superficie inferiore ai
5.000 mq;
- le parti, ammonite circa le responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiarano di non essersi avvalse di alcun mediatore immobiliare per la conclusione del presente atto, e che il pagamento del prezzo verrà effettuato con le modalità sopra descritte, e quindi senza versamento di denaro;
- con riferimento agli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008 n.
37, che corredano il bene oggetto del presente atto, la signora Pt_1
garantisce al sig. circa la conformità degli impianti
[...] Parte_2
sino ad ora realizzati alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati effettuati;
- con riferimento al fabbricato sito a Arco, Piazza Giacomo Povoli n. 5 tavolarmente contraddistinto come p.ed. 258 p.m. 2 in PT 310 C.F._3
Romarzollo, la parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, prendendo atto che rientra nella classe energetica B+ ( doc. 13 – Attestato + dichiarazione);
- ai sensi della Legge 30 luglio 2010 n. 122, la signora Parte_1
dichiara che l'immobile di cui sopra è conforme allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o che comportino l'obbligo di presentazione di una nuova pag. 6 di 9 planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbane in oggetto è conforme alle risultanze del Libro Fondiario;
si precisa che i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliare ubicata in Arco,
Piazza Povoli n. 5 raffigurata nella planimetria prot. N. 10803.001.2024 presentata dal geom. in data 04.09.2024 (doc. 14); CP_1
- il possesso esclusivo dell'immobile di cui sopra viene concesso a partire da quando la signora lascerà la casa familiare;
da quel giorno in Pt_1
avanti saranno rispettivamente a favore ed a carico del cessionario tutte le utilità e le gravezze riguardanti il medesimo;
- la signora garantisce l'immobile assegnato con il presente Parte_1
atto libero da ipoteche, arretrati d'imposte, privilegi, anche fiscali ed altri oneri o vincoli, e promette le garanzie in caso di molestie o evizione;
- agli effetti fiscali le parti dichiarano che non incorre tra le stesse alcuno dei vincoli di cui all'art. 21 D.P.R. n. 131/1986 e che il presente atto è esente da imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19
Legge n. 74/1987, che dispone tale esenzione per gli atti relativi al provvedimento di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, estesa in virtù delle Sentenze della Corte
Costituzionale n. 176/2002 e 154/1999 a tutti gli atti di separazione personale dei coniugi e che pertanto questi ultimi chiedono l'esenzione dell'emanando provvedimento dall'imposta di registro come per legge regolato;
- le parti si impegnano sin da ora e per il futuro, su semplice invito della parte interessata, ad addivenire a tutti quegli ulteriori atti (notarili e/o tavolari e/o altri) che si rendessero necessari per l'attuazione di quanto pag. 7 di 9 stabilito nel presente atto, quindi in particolare per il trasferimento della proprietà del predetto immobile;
- per la notifica del decreto tavolare da rilasciarsi in un unico esteso le parti eleggono domicilio presso lo studio dell'avv. Irene Perenzoni in Trento
(TN), via Milano n. 116 che viene espressamente autorizzata a chiedere l'intavolazione presso l'ufficio competente;
- nel caso in cui l'Ufficio Tavolare e/o Catastale non accettassero il trasferimento immobiliare di cui al presente atto, le parti si impegnano a recarsi da un notaio di loro fiducia al fine di formalizzare il trasferimento di cui sopra a spese integrali (notarili, tavolari, tecniche e altre necessarie per il perfezionamento del passaggio di proprietà) a carico del sig. Pt_2
posto che il presente atto vale come impegno a cedere - vendere
[...]
per la moglie ed impegno ad accettare - acquistare per il marito;
- il sig. dichiara che la particella edificiale di cui è Parte_2
divenuto proprietario sono destinate ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 2/8/1969 e che nel medesimo immobile lo stesso ha stabilito ed intende stabilire la propria residenza destinandola a propria abitazione, quale prima casa;
lo stesso dichiara di non essere titolare neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui alla normativa di prima casa.
12) Il giardino di proprietà della signora contraddistinto dalla p.f. Pt_1
1456/1 CC Romarzollo sarà utilizzato in comune dalla signora e dal Pt_1
sig. i quali ne godranno in pari misura e in pari misura ne Pt_2
sosterranno i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
pag. 8 di 9 13) La titolarità del veicolo Tg. EK247CP intestato alla signora Pt_1
verrà trasferita al sig. a sue spese entro 30 giorni
[...] Parte_2
dal deposito della sentenza.
14) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non aver nulla a che pretendere a titolo di mantenimento reciproco.
15) Spese legali compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio.
Addì 10.9.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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